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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione 6 giugno 2002 n. 3186

Concessioni

Concessioni di servizio pubblico - Rimodulazione delle condizioni - Accettazione nuove condizioni - Richiesta dell'ente di nuove modifiche - Richiesta di accollo eventuale responsabilita' dell'ente per atti impugnati dalla stessa concessionaria - Rifiuto dell'impresa - Revoca della concessione - Stipula concessione con altra impresa - Revoca illegittima - Vizio - Eccesso di potere per sviamento

FATTO

Il Consiglio comunale di Manduria, con deliberazione n. 87 del 18.4.1986, ha approvato l’istituzione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale ed ha affidato la realizzazione e la concessione del servizio di distribuzione del gas alla Italgas Sud S.p.A., successivamente incorporata per fusione nella Italgas, stipulando la relativa convenzione con atto dell’8.1.1987, rep. n. 120/1987.

Il rapporto non ha avuto esecuzione in quanto il concessionario (per ragioni di finanza pubblica) non ha potuto accedere ai benefici previsti dalla L. 784/1980 e dalle disposizioni successive relative alla metanizzazione delle regioni meridionali.

Il Consiglio comunale, quindi, ha approvato, con delibera n. 21 del 19.5.1997, un atto aggiuntivo alla convenzione, stipulato il 12.6.1997, con il quale le parti hanno stabilito che l’Italgas si sarebbe impegnata a proprie spese ad eseguire la metanizzazione a fronte di un versamento da parte del Comune di L. 1.800.000.000 e purché vi fosse l’acquisizione da parte della Società, entro cinque mesi dalla stipula dell’atto (termine poi prorogato al 31 maggio 1998), di almeno 4500 contratti di fornitura del gas con contestuale versamento della prima parte del contributo di allacciamento.

Successivamente, l’organo consiliare, con delibera n. 39 del 19 giugno 1998, ha dichiarato inefficace ex tunc il citato atto n. 21/1997 per il mancato avveramento della condizione ed ha altresì invitato la Giunta municipale, da un lato, ad attivare la procedura arbitrale per accertare, confermandola, l’intervenuta risoluzione di diritto del rapporto con l’Italgas, dall’altro, a prendere in esame ogni utile iniziativa perché i lavori di metanizzazione potessero essere nuovamente affidati nel più breve tempo possibile procedendo attraverso trattativa privata plurima.

La gara è stata aggiudicata all’Italcogim S.p.A. che ha iniziato i lavori di costruzione della rete di metanizzazione.

L’efficacia dell’atto di indizione della gara, peraltro, è stata sospesa in via cautelare dal giudice di primo grado con ordinanza n. 1031/98 "ritenuto che tale nuovo affidamento a terzi avrebbe viceversa dovuto presupporre la previa definizione del giudizio arbitrale in senso favorevole per il Comune", così come l’efficacia di tutti gli atti di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, è stata sospesa in via cautelare con ordinanza dello stesso giudice n. 1042/98 "considerato che l’impugnata delibera GM 393/98 (e gli atti successivi fino alla del. GM 492/98) appare illegittima nella parte in cui determina di procedere alla nuova gara senza condizionare quanto meno l’aggiudicazione alla previa definizione del giudizio arbitrale".

Il lodo, deliberato in data 5 ottobre 1999, ha dichiarato, a causa dell’avveramento dell’indicata condizione risolutiva, l’inefficacia dell’atto del 12. 6 1997 aggiuntivo alla convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e l’Italgas nonché, per effetto della mancata novazione, la perdurante efficacia della convenzione stipulata con atto dell’8 gennaio 1987.

L’amministrazione comunale, ritenuto che le condizioni dell’originaria convenzione n. 120/87 non fossero più aderenti al pubblico interesse e che, quindi, la metanizzazione fosse possibile a condizioni più favorevoli, ha avviato trattative sia con l’Italgas, per verificare la disponibilità a modificare i termini dell’originaria convenzione, sia con l’Italcogim, per verificare la disponibilità a sottoscrivere un atto aggiuntivo migliorativo delle condizioni già previste nella convenzione del 28 ottobre 1998 stipulata in esito alla richiamata procedura di gara.

Tali trattative successive alla deliberazione del lodo arbitrale del 5 ottobre 1999 possono essere così riassunte.

Con nota del 21 ottobre 1999, l’Italgas comunica al Sindaco del Comune di Manduria la possibilità di procedere ad un’immediata attuazione del programma di metanizzazione con condizioni economiche di assoluto favore per l’amministrazione in ragione della recente evoluzione registratasi nel settore prospettando alcune condizioni migliorative, ribadite con la successiva missiva del 6 dicembre 1999.

In esito a tali note, il Comune di Manduria, in data 4.1.2000, fa presente che le condizioni migliorative proposte non sono soddisfacenti in relazione al pubblico interesse atteso che l’amministrazione, attraverso il ricorso al mercato, ha già verificato la possibilità di ottenere condizioni più favorevoli e chiede che sia comunicato, entro il 7 febbraio 2000, se l’Italgas intende adeguare la propria progettazione esecutiva agli standard di estensione e costruttivi che caratterizzano quella già approvata a seguito della gara d’appalto espletata nel 1998 e conclusa con l’affidamento all’Italcogim nonché a praticare pari condizioni economiche e, in particolare, le condizioni indicate in dettaglio.

Il 28 gennaio 2000 la Società ricorrente evidenzia nuovamente quanto già sostanzialmente dichiarato nelle precedenti comunicazioni chiedendo un incontro per la definizione degli aspetti tecnici.

Con successiva nota del 15 febbraio 2000, l’amministrazione comunale, facendo seguito anche ad un incontro informale del 10 febbraio 2000, assegna il termine di quindici giorni all’Italgas per formulare un’analitica controproposta avvertendo che, se i contenuti della stessa dovessero scartare sensibilmente dalla proposta del 4 gennaio 2000, valuterà l’opportunità di esercitare l’autotutela sui propri atti presupposti dell’originaria convenzione e che, quindi, la comunicazione de qua ha natura di atto di avvio del procedimento ex lege 241/1990.

In data 1° marzo 2000 l’Italgas, per evitare equivoci, conferma la propria disponibilità a realizzare la rete metanifera alle condizioni indicate nella nota comunale del 4 gennaio 2000 e, il 31 marzo, il Comune risponde prendendo atto della disponibilità ma evidenziando che non può autorizzare l’inizio dei lavori in quanto il progetto esecutivo approvato con atto consiliare n. 21/97 non è conforme agli standard di estensione e costruttivi che caratterizzano il progetto esecutivo approvato dall’Ente a seguito della gara d’appalto del 1998 aggiudicata all’Italcogim; il progetto per la metanizzazione che recepisce le indicazioni comunali è poi trasmesso dall’Italgas con nota del 2 maggio 2000.

In data 12 luglio 2000, l’amministrazione invia la bozza dell’atto aggiuntivo alla convenzione dell’8 gennaio 1987 che l’Italgas, con nota del 27 luglio 2000, ritiene non rispecchiare completamente l’accordo già raggiunto a seguito dell’espressa accettazione con lettera del 1° marzo 2000 della proposta datata 4 gennaio 2000.

Il conseguente invito del Comune del 1° agosto 2000 a sottoscrivere, in data 7 agosto 2000, l’atto aggiuntivo con esplicita indicazione che, in difetto, la comunicazione avrebbe avuto valore ad ogni effetto previsto e disciplinato dalla L. 241/1990 è esitato dalla Società, con nota del 7 agosto 2000, nella quale evidenzia nuovamente come lo schema di atto aggiuntivo predisposto non è completamente conforme alle clausole precedentemente indicate e propone uno schema di atto aggiuntivo rielaborato.

Le proposte di modifica indicate dal Comune di Manduria nella nota del 4 gennaio 2000 si diversificano dallo schema di atto aggiuntivo predisposto dalla stessa amministrazione ed inviato all’Italgas il successivo 12 luglio 2000 sussistono le differenze evidenziate dalla ricorrente.

In particolare:

  • il contributo di allacciamento, nella nota del 4.1.2000, era pari a L. 290.000 (poi ridotto a L. 200.000/utente) per i primi dieci metri dalla mezzeria della strada e a L. 30.000 al metro lineare per ogni metro oltre i primi dieci, mentre, nell’atto aggiuntivo, è pari a L. 200.000 per i primi venti metri dalla mezzeria della strada e a L. 30.000 al metro lineare per ogni metro oltre i primi venti;
  • il canone annuo da versare al Comune (royalty) è rimasto immutato ma, nell’atto aggiuntivo, è prevista una misura minima di L. 30.000.000 annui non prevista nella nota del 4.1.2000;
  • il termine per l’immissione in rete del gas, l’istituzione di un ufficio della concessionaria nell’abitato di Manduria e la previsione di allacciamento a carico della concessionaria della zona industriale-artigianale entro tre anni dall’entrata in funzione della distribuzione del gas sono previsti nell’atto aggiuntivo, mentre non sono indicati nella nota del 4.1.2000;

l’impegno a tenere indenne il Comune da ogni onere relativo al rapporto con l’Italcogim soltanto nell’atto aggiuntivo si estende espressamente all’esito di eventuali ulteriori pretese o azioni giudiziarie che detta Società dovesse a qualsiasi titolo avanzare e assumere, mentre nella ripetuta nota del 4.1.2000 è esclusivamente indicato che la progettazione esecutiva dovrà tenere conto dei lavori già eseguiti dall’Italcogim, i cui costi dovranno fare carico all’Italgas atteso che solo in tal modo si realizzerebbe l’intervento senza alcun esborso per l’amministrazione.

Di talché, considerato che le condizioni accettate dall’Italcogim si sono rivelate più convenienti, il Consiglio comunale, con l’atto n. 39 del 12.8.2000 oggi impugnato, ha deliberato, da un lato, di revocare la delibera consiliare n. 87 del 18 aprile 1986 di affidamento all’Italgas della concessione e gestione del servizio di distribuzione del metano nell’abitato di Manduria, dall’altro, di riaffidare la concessione alla Italcogim alle condizioni di cui al contratto già sottoscritto il 28.10.1998 come modificato secondo lo schema di atto aggiuntivo allegato alla delibera stessa.

La ricorrente in primo grado ha proposto i seguenti motivi d’impugnativa:

  1. Sviamento. Erroneità e falsità dei presupposti. Violazione delle ordinanze del TAR Puglia – Lecce, II, nn. 1031 e 1042 dell’11.11.1998. Violazione delle ordinanze del Consiglio di Stato – V, nn. 161, 162, 163 e 164 del 29.1.1999. Violazione del lodo sottoscritto in data 20.21/10/99. Violazione della convenzione dell’8.1.1987, rep. n. 120. Eccesso di potere in tutte le sue forme. Assente motivazione.
  2. L’amministrazione avrebbe agito allo scopo di sciogliere il rapporto con l’Italgas e affidare la concessione all’Italcogim e, a dimostrazione di tale assunto, vi sarebbero la rappresentazione erronea della realtà giuridica e fattuale a base della delibera, il contrasto con le ordinanze cautelari degli organi di giustizia amministrativa e l’assenza di concrete motivazioni.

  3. Carenza dei presupposti per procedere alla revoca. Assente e comunque erronea valutazione dell’interesse pubblico. Carenza di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere.
  4. La motivazione sull’interesse pubblico alla revoca sarebbe totalmente carente. L’unico comportamento legittimo e rispondente all’interesse pubblico sarebbe stato quello di concludere l’accordo con l’Italgas alle migliori condizioni previste dallo stesso Comune.

  5. Violazione delle ordinanze del TAR Puglia – Lecce n. 1031 e n. 1042 dell’11.11.98 e delle ordinanze del Consiglio di Stato nn. 161, 162, 163 e 164 del 29.1.99. Violazione del lodo sottoscritto in data 20.21/10/99. Sviamento. Eccesso di potere. Carenza di motivazione.
  6. L’affidamento effettuato nel 1998 e la relativa convenzione stipulata con l’Italcogim il 28.10.1998 non sono in grado di produrre effetti, sicché sarebbe illegittimo il riaffidamento della convenzione alle condizioni di cui al contratto sottoscritto il 28.10.1998.

    Il rapporto con l’Italcogim sarebbe da considerare addirittura inesistente atteso l’esito della procedura arbitrale che ha dichiarato la validità e l’efficacia della convenzione stipulata con l’Italgas nel 1987.

  7. Violazione degli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 164/2000. Violazione della direttiva 98/30/CE. Violazione dei principi comunitari in tema di affidamento di pubblici servizi. Violazione del D.Lgs. 157/97 e della legge 109/94. Eccesso di potere. Sviamento.

Il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas avrebbe dovuto compiersi esclusivamente mediante gara anche sulla base della normativa di cui all’art. 14 del D.Lgs. 164/2000 emanato recependo le direttive comunitarie nel settore energetico.

La sentenza appellata, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ha rigettato in parte il ricorso di primo grado , con riguardo all’impugnazione della deliberazione n.39 del 12 agosto 2000 di revoca della precedente deliberazione n.87 del 18 aprile 1986 di affidamento alla Italgas s.p.a. del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Manduria, ritenendo in sostanza che il decorso degli anni ed il radicale mutamento della situazione di fatto , anche in considerazione dell’espletamento di una gara nel 1998, giustificassero il provvedimento di revoca senza che emergessero elementi tali da integrare lo sviamento dell’atto di revoca a vantaggio della posizione della controinteressata Italcogim .In parte il ricorso di primo grado è stato accolto in relazione alla statuizione della deliberazione impugnata che affidava la concessione alla controinteressata perché doveva essere seguita una procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni comunitarie vigenti , mentre nella specie si era svolta una trattativa privata non potendosi individuare nella aggiudicazione in questione il mero "riaffidamento" della concessione già aggiudicata alla Italcogim in esito alla gara effettuata nel 1998 per le modifiche sostanziali approvate al progetto ed alle condizioni contrattuali con gli atti aggiuntivi.

Nell’appello della Italgas si ribadisce il vizio di eccesso di potere per sviamento con una serie articolata di considerazioni dirette ad evidenziare la volontà dell’Ente di affidare la concessione ad Italcogim nonostante la deliberazione del lodo arbitrale che aveva fatto salva la convenzione in essere con Italgas dal 1987. L’impugnazione di Italcogim è, invece, diretta contro il capo della sentenza con cui è stata annullata la aggiudicazione nei suoi confronti, e si sostiene , in definitiva , che l’aggiudicazione discendeva direttamente dall’esito della gara vinta nel 1998 e che, se dovesse ritenersi, come ha fatto il primo giudice, che l’affidamento sia intervenuto in seguito ad una procedura informale di trattativa privata, Italgas sarebbe stata acquiescente a tale procedura avendovi partecipato e non potrebbe legittimamente contestarne l’esito finale.

La causa è passata in decisione all’udienza del 18 dicembre 2001.

DIRITTO

1) Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due appelli in esame per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva e perché diretti contro una unica sentenza.

2) Appare pregiudiziale l’esame del ricorso contraddistinto dal n.9055/2001 proposto da Italgas s.p.a. in quanto dall’eventuale annullamento dell’ atto di revoca della concessione (risalente al 1986 ) con cui il servizio di distribuzione del gas era affidato dal Comune di Manduria alla Società appellante conseguirebbe la caducazione degli atti ulteriori emessi sul presupposto di fatto della rimozione di tale concessione con la conseguenza che unico esecutore dei lavori per la realizzazione e gestione della rete di distribuzione del gas nel Comune di Manduria non potrebbe che essere la Società attuale appellante.

A)L’appello è meritevole di accoglimento perché appare fondata la censura svolta ,in modo articolato e puntuale, nell’unico motivo con cui si pone in rilievo il comportamento del Comune di Manduria elusivo dell’obbligo di attuare la convenzione in essere con Italgas accettata da quest’ultima pur con le modifiche apportate alle condizioni originarie secondo specifiche indicazioni del Comune stesso .Sono tre ad avviso del Collegio gli elementi che mostrano , in modo sintomatico l’eccesso di potere per sviamento in cui è incorsa l’Amministrazione comunale e , quindi, la fondatezza della censura :a) in primo luogo si deve rilevare che l’Italgas già il 22 ottobre 1999 a pochi giorni dalla deliberazione del lodo che confermava la validità dell’affidamento del 1986 dichiarava la sua disponibilità ad attuare il programma di metanizzazione ( cfr. doc.17 della produzione in atti nel ricorso n.8366/2001) e confermava tale intenzione il 6 dicembre successivo(doc.n18). Il Comune di Manduria con nota del 4 gennaio 2000 dettava le condizioni dell’atto aggiuntivo per adeguare le previsioni del programma alle nuove esigenze determinate dalla mutata situazione di fatto (doc.19) e dopo uno scambio di note ulteriore di precisazione delle posizioni delle parti in modo inequivoco Italgas con nota del 1 marzo 2000 (doc.22 ) accettava tali condizioni riservandosi di presentare una variante per accogliere in concreto le modifiche richieste. Il Comune rispondeva chiarendo che si doveva procedere alla stipula di un atto aggiuntivo "nel quale inserire le condizioni tutte indicate nella nota comunale del 4 .1.2000 prot. N.133 e che vi siete dichiarati disposti ad accettare". A questo punto, a giudizio del Collegio, la definizione delle intese era chiusa con l’accoglimento delle condizioni e modalità esecutive richieste dal Comune il 4 gennaio 2000. Nessuna ulteriore modifica non giustificata da esigenze obiettive, concrete e verificabili avrebbe dovuto essere apportata all’atto aggiuntivo di cui trattasi. Appare, quindi arbitraria, e costituisce sintomo di eccesso di potere la trasmissione in data 2 luglio 2000 di un atto aggiuntivo che conteneva, rispetto alle condizioni indicate il 4 gennaio 2000, una serie di modifiche significative – indicate puntualmente in narrativa – e che pur riconosciute dal primo giudice non sono state ritenute, erroneamente, significative di un comportamento contraddittorio ed ostativo alla conclusione della trattativa. B) Un secondo elemento che si presenta particolarmente significativo, e che per alcuni aspetti poteva apparire addirittura provocatorio nella fattispecie, è rinvenibile nella specifica richiesta –non emersa nel corso delle trattative e proposta per la prima volta con l’atto aggiuntivo in esame - di tenere indenne il Comune da eventuali domande di risarcimento avanzate dalla controinteressata ( punto 4 , pag. 10 dello schema trasmesso il 2 luglio 2000). Ciò è inspiegabile tenendo conto che si era opportunamente precisato,in precedenza,che Italgas nel subentrare ad Italcogim nella esecuzione dei lavori avrebbe dovuto riconoscere gli esborsi per materiali ed opere realizzate in quanto i lavori erano stati avviati prima della sospensione degli atti decretata dal primo giudice in sede cautelare, ma in alcun modo si poteva intendere da tali premesse accettata la previsione dell’accollo di una responsabiltà di Italgas di tenere indenne il Comune per atti di dubbia legittimità ai quali proprio Italgas si era opposta, con successo, in sede giurisdizionale; C) Estremamente significativa è, infine, la scansione temporale degli atti conclusivi del procedimento in questione : a) il 1 agosto il Comune insiste nell’affermare che l’atto aggiuntivo rispecchia le precedenti intese - posizione smentita dagli atti- e diffida Italgas a sottoscrivere l’atto stesso entro il 7 agosto 2000 ( doc. n.27); b) in data 11 agosto si formalizza l’impegno con Italcogim ed il successivo 12 agosto il Consiglio Comunale si riunisce per revocare l’affidamento del 1986 ed aggiudicare la concessione in parola ad Italcogim. Nel frattempo Italgas , senza chiudere la via ad una soluzione concordata , aveva precisato in data 7 agosto con lettera n.00220hdc0777 che l’atto aggiuntivo non corrispondeva alle intese raggiunte(doc. 28) individuando in modo chiaro le principali diversità (il contributo di allacciamento, il termine per l’immissione in rete del gas, il canone annuo da versare al Comune ,l’istituzione di un ufficio nell’abitato di Manduria, l’allacciamento a carico della concessionaria della zona industriale –artigianale ed, infine, l’obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi eventuale onere che lo stesso sarà tenuto a corrispondere ad Italcogim). Appare chiara l’intenzione del Comune di Manduria di non concludere con Italgas se si pensa che la precipitazione delle scelte seguiva anni di trattative e che dato il rilievo oggettivo delle ulteriori modifiche che si chiedevano, quanto meno, si doveva attendere il tempo strettamente necessario per rispondere alla nota di Italgas del 7 agosto Italgas sui contenuti contestati dell’atto aggiuntivo ovvero puntualizzare le ragioni di tali significative modifiche e percorrere in buona fede la via della ricerca del consenso anche su queste ultime.

3)Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello in esame va accolto con riforma della sentenza appellata , mentre il ricorso in appello n.8366/2001 è improcedibile perché l’affidamento ad Italcogim è travolto dalla reviviscenza dell’atto di concessione ad Italgas s.p.a. e diviene irrilevante ogni atto successivo di aggiudicazione di opere necessariamente riservate al soggetto convenzionato con l’Amministrazione.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe , previa loro riunione così statuisce:

1)il ricorso n.9055/2001 è accolto con riforma della sentenza appellata ed annullamento dell’atto impugnato in primo grado di revoca della concessione per la distribuzione del gas nel Comune di Manduria alla Società appellante;

2) il ricorso n.8366/2001 è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse .

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