Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione n. 2508 del 2 maggio 2012
Procedure di gara - Ipotesi di
subappalto necessario, il richiamo ad altro operatore risulta
assimilabile sotto ogni profilo ad un’ipotesi di avvalimento, con la
conseguenza che, similmente a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo
49 del ‘codice dei contratti’, il concorrente dovrà necessariamente
allegare, già in occasione della domanda di partecipazione, il possesso
da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà essere puntualmente
individuato) dei necessari requisiti di qualificazione....
FATTO
La società Ingg. Paolo e
Mario Cosenza s.r.l. riferisce di aver partecipato alla procedura
ristretta semplificata indetta dall’Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’ nel febbraio 2010 avente ad oggetto l’intervento di
manutenzione funzionale per la riqualificazione degli spazi situati
all’interno dell’edificio del Rettorato, destinati ad Uffici
dell’amministrazione (l’importo a base d’asta era pari a 763.543,13 euro
e il criterio di aggiudicazione era quello del massimo ribasso).
Ai fini che qui rilevano,
il bando di gara prevedeva che:
- la categoria prevalente
fosse la OG2 (“Manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela”),
classifica III (fino a 1.032.913);
- la categoria
scorporabile o subappaltabile (“a qualificazione obbligatoria”)
fosse la OG11 (“impianti tecnologici”), classifica II (fino a
euro 516.457).
In sede di presentazione
della domanda di partecipazione, l’odierna appellante dichiarava di
possedere la necessaria qualificazione per la categoria prevalente OG2,
mentre dichiarava che, in caso di aggiudicazione, avrebbe dato in
subappalto le lavorazioni relative alla categoria OG11 (essendo pacifico
in atti che l’appellante non possiede la necessaria qualificazione per
la categoria e la classifica richiesti dalla lex specialis di
gara).
Risulta ancora in atti che
l’odierna appellante non abbia indicato in sede di domanda di
partecipazione l’impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarebbe
stato affidato il subappalto in questione e che, conseguentemente, non
abbia indicato a tal fine il possesso di alcuna qualificazione né
nomine proprio, né nomine alieno.
Con proposto innanzi al
T.A.R. del Lazio e recante il n. 9053/2010, l’odierna appellante
chiedeva l’annullamento degli atti conclusivi della procedura di gara,
con cui la stessa era stata aggiudicata in favore della società Fatiga
Appalti s.p.a. (la quale aveva offerto il ribasso maggiore).
In particolare, l’odierna
appellante lamentava che erroneamente l’amministrazione aggiudicatrice
avesse ammesso alla gara la società Fatiga Appalti, omettendo di
considerare la carenza in capo ad essa della certificazione di qualità
riguardo alla categoria prevalente OG2.
Nel costituirsi in
giudizio, la società Fatiga Appalti chiedeva la reiezione del ricorso
proposto in via principale e proponeva, altresì, un ricorso incidentale
con cui si affermava che l’odierna appellante non avrebbe dovuto essere
ammessa alla gara, per non avere allegato in sede di domanda di
partecipazione la necessaria documentazione attestante il possesso della
necessaria qualificazione relativa alla categoria OG11, ovvero per non
aver indicato quale subappaltatore un soggetto in possesso della
necessaria qualificazione.
Con la sentenza oggetto
del presente gravame, il Tribunale adìto accoglieva il richiamato motivo
di ricorso incidentale e, per l’effetto, dichiarava inammissibile il
ricorso proposto in via principale.
La sentenza in questione
veniva gravata in sede di appello dalla società Ingg. Paolo e Mario
Cosenza s.r.l., la quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti
motivi di doglianza:
1) (sull’accoglimento
del I profilo di impugnazione incidentale): Omessa dimostrazione del
possesso della qualificazione SOA con riferimento alla categoria OG11 –
Invalidità ed incompetenza della dichiarazione di subappalto.
La sentenza in epigrafe
sarebbe viziata per violazione ed erronea applicazione degli articoli
73, 74 e 95 del d.P.R. 554 del 1999, nonché degli articoli 40 e 118 del
d.lgs. 163 del 2006.
Il TAR avrebbe omesso di
considerare che l’appellante (in possesso della qualificazione per la
categoria OG2 e per l’intero importo dell’appalto) non aveva alcun
obbligo di dimostrare - per sé o per l’impresa subappaltatrice - il
possesso della qualificazione per la categoria OG11
Al contrario, del tutto
correttamente l’appellante si era limitata a dichiarare, in sede di
domanda, di voler subappaltare le lavorazioni relative alla categoria
OG11. Da tanto conseguiva che del tutto legittimamente essa avrebbe
potuto produrre in un secondo momento all’amministrazione aggiudicatrice
i documenti attestanti il possesso da parte della società
subappaltatrice dei requisiti di qualificazione (in tal senso, il comma
2 dell’articolo 118 del d.lgs. 163 del 2006).
Del resto, già
all’indomani della legge 415 del 1998, la disciplina nazionale in
materia di appalti non prevede più l’obbligo di indicare, in sede di
domanda di partecipazione, l’impresa cui si intenda affidare il
subappalto, sussistendo unicamente l’obbligo di manifestare la volontà
di ricorrere al subappalto.
2) (sul II profilo di
impugnazione incidentale): Violazione degli articoli 48, commi 1 e 2 e
38, commi 1 e 3 del d.lgs. 163 del 2006 – Mancata comprova e
dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
Del pari infondato sarebbe
il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla società
aggiudicataria, la quale aveva osservato che l’odierna appellante
avrebbe dovuto essere esclusa per mancato rispetto degli obblighi di
legge in tema di diritto al lavoro dei disabili.
3) Violazione del punto
2 della lettera di invito – Carenza di un requisito di ammissibilità
dell’offerta e di partecipazione alla gara – Eccesso di potere –
Violazione del giusto procedimento – Violazione dei princìpi in materia
di affidamento dei contratti con la P.A. – Sviamento – Irragionevolezza
– Illogicità e disparità di trattamento – Difetto di istruttoria –
Violazione del principio di tutela dell’affidamento dei soggetti
partecipanti alla gara.
Venendo ai motivi di
ricorso principale non esaminati dal T.A.R. per l’accoglimento del primo
motivo di ricorso incidentale, la società appellante li ripropone nella
presente sede, chiedendone l’accoglimento.
In particolare, viene
riproposto il motivo con cui si era lamentata l’illegittima ammissione
alla gara della società appellata, per vizi nell’attestazione SOA
relativa alla categoria OG2.
4) Violazione del punto
4 del bando di gara e dell’art. 75, co. 7, d.lgs. 163/2006 ivi
richiamato – Violazione dei criteri di ammissibilità dell’offerta –
Carenza di un ulteriore requisito di ammissibilità di partecipazione
alla gara di cui al punto n. 4 del bando - – Eccesso di potere –
Violazione del giusto procedimento – Violazione dei princìpi in materia
di affidamento dei contratti con la P.A. – Difetto di istruttoria -
Sviamento – Irragionevolezza – Illogicità e disparità di trattamento –
Difetto di motivazione – Violazione della par condicio - Violazione del
principio di tutela dell’affidamento dei soggetti partecipanti alla
gara.
Anche in questo caso si
tratta della riproposizione di un motivo di ricorso principale non
esaminato dal T.A.R.
In particolare, il
Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che l’appellata
avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione delle
disposizioni in tema di versamento della garanzia provvisoria di cui
all’art. 75 del d.lgs. 163 del 2006.
5) In via meramente
gradata per il risarcimento dei danni per equivalente.
L’appellante reitera nella
presente sede la domanda di risarcimento per equivalente pecuniario per
l’ipotesi in cui non sia possibile ottenere la reintegrazione in forma
specifica, attraverso il subentro nell’appalto per cui è causa.
Si costituivano in
giudizio l’Università degli Studi di Roma e la società Fatiga Appalti
s.p.a., le quali concludevano nel senso della reiezione dell’appello.
Con ordinanza 31 agosto
2011, n. 3701, questo Consiglio di Stato respingeva l’istanza di
sospensione cautelare degli effetti della sentenza oggetto di
impugnativa, per carenza del necessario requisito del fumus boni
juris.
All’udienza pubblica del
10 gennaio 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione
del Collegio il ricorso in appello proposto - da una società attiva nel
settore delle costruzioni - avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con
cui è stato accolto il ricorso incidentale proposto dall’impresa
aggiudicataria e, per l’effetto, è stato dichiarato inammissibile il
ricorso principale proposto dall’odierna appellante (ricorrente in via
principale dinanzi al T.A.R., seconda classificata) in relazione a un
appalto di lavori per la manutenzione degli Uffici del Rettorato
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’.
2. L’appello è infondato.
2.1. In punto di rito, si
osserva che la sentenza in epigrafe ha fatto coerente applicazione delle
statuizioni contenute nella sentenza dell’Adunanza plenaria di questo
Consiglio di Stato 7 aprile 2011, n. 4 per ciò che riguarda i rapporti
fra ricorso principale e ricorso incidentale nell’ambito del contenzioso
relativo a pubbliche gare.
In particolare, la
decisione richiamata dai primi Giudici ha stabilito che il ricorso
incidentale il quale sia rivolto a contestare la legittimazione al
ricorso in capo al ricorrente principale (attraverso la censura relativa
alla sua stessa ammissione alla procedura di gara) deve essere sempre
esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente
principale alleghi l’esistenza di un interesse strumentale alla
ripetizione dell’intera procedura.
Si tratta di un principio
di diritto certamente pertinente alla risoluzione della presente
controversia e dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, anche
ai sensi del comma 3 dell’articolo 99 del c.p.a., non essendo state
formulate nel presente giudizio argomentazioni critiche contro le
statuizioni della Adunanza Plenaria o tali da far rimeditare la
questione.
2.2. Nel merito, il fulcro
del thema decidendum consiste nello stabilire l’ampiezza degli
obblighi di comunicazione che incombono sul partecipante ad una gara
pubblica ai sensi del comma 2 dell’articolo 118 del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, qualora questi intenda concludere un subappalto per
categorie diverse da quella indicata come prevalente in sede di lex
specialis di gara.
La tesi espressa dal
T.A.R. può essere sintetizzata nei termini che seguono:
- l’art. 118, co. 2, del
codice dei contratti richiede expressis verbis che i concorrenti,
in sede di offerta, rendano una dichiarazione relativa alle lavorazioni
che intendono affidare in subappalto, restando obbligati a depositare il
contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni;
- il medesimo art. 118,
co. 2, n. 3), stabilisce che, al momento del deposito del contratto di
appalto presso la stazione appaltante, l’affidatario è tenuto altresì a
trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del
subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione;
- in base a un condiviso
orientamento giurisprudenziale, il carattere incompleto o erroneo della
dichiarazione di subappalto non giustifica ex se l’esclusione del
concorrente (in specie, laddove questi sia fornito in proprio della
qualificazione per eseguire le lavorazioni oggetto del possibile
subappalto). Al contrario, in tali ipotesi resterà soltanto preclusa la
possibilità di concludere il subappalto, restando comunque al
concorrente la possibilità di eseguire in proprio le lavorazioni;
- evidentemente, a
conclusioni diverse deve giungersi nelle ipotesi in cui il concorrente
non sia autonomamente in possesso della qualificazione per svolgere le
lavorazioni oggetto del subappalto. In tali ipotesi, non sarà consentito
all’impresa di effettuare le dichiarazioni relative al subappalto nella
fase esecutiva, dovendosi piuttosto ritenere che il subappalto si
configuri come una sorta di ‘avvalimento sostanziale’. Conseguentemente,
il momento in cui devono necessariamente essere rese le dichiarazioni
(ivi comprese quelle del soggetto indicato come esecutore delle
lavorazioni subappaltabili o scorporabili) deve necessariamente essere
anticipato a quello della presentazione dell’offerta, conformemente alla
previsione di cui all’art. 49 del medesimo codice;
- non altrimenti potrebbe
essere interpretata la clausola del comma 2, punto 3, della lettera di
invito, secondo cui la dichiarazione di subappalto era prevista come
obbligatoria a pena di esclusione “qualora il concorrente non sia in
possesso della qualificazione per la categoria OG11 e non intenda
costituire un raggruppamento verticale”.
La società appellante
obietta al riguardo che sia la pertinente disciplina primaria e
regolamentare (articoli 40 e 118 del codice dei contratti; articoli 73,
comma 1, 74, comma 1, e 95, comma 1, del d.P.R. 554 del 1999), sia la
lex specialis di gara si limitavano a richiedere che, nel caso in
cui il concorrente non fosse in possesso dei requisiti di qualificazione
per le lavorazioni scorporabili o subappaltabili, questi provvedesse a
rendere in sede di domanda di partecipazione la sola dichiarazione
relativa all’intenzione di fare ricorso al subappalto.
Solo in un secondo momento
(e precisamente, secondo la scansione temporale di cui al comma 2
dell’art. 118 del codice dei contratti) il concorrente avrebbe dovuto
rendere noto il nominativo del subappaltatore, provvedendo al rituale
deposito del contratto di subappalto.
Quindi, secondo
l’appellante, la validità della dichiarazione di subappalto resta
subordinata unicamente all’indicazione dei lavori o delle parti di opere
che si intendono subappaltare, non rinvenendosi – al contrario - alcun
onere di indicare in via preventiva gli estremi delle imprese
subappaltatrici.
Nella tesi
dell’appellante, un’ulteriore conferma di quanto rappresentato
emergerebbe dalla previsione di cui all’articolo 34 della l. 11 febbraio
1994, n. 109 (come modificata dall’articolo 19 della l. 18 novembre
1998, n. 415) la quale, nel modificare l’articolo 18 della l. 19 marzo
1990, n. 55, aveva soppresso l’obbligo (in precedenza sussistente) di
indicare già in sede di domanda di partecipazione alla gara i nominativi
di uno o più subappaltatori, nel caso di ricorso a tale istituto.
L’esempio in questione
risulterebbe tanto più significativo in quanto relativo alla
delicatissima materia della prevenzione dei fenomeni mafiosi nella
materia dei pubblici appalti.
2.3. Ad avviso del
Collegio, la tesi del Tribunale merita di essere condivisa per la parte
in cui ritiene che la previsione di cui al comma 2 dell’articolo 118 (in
tema di dichiarazione di subappalto) del codice di contratti debba
essere intesa nel senso che:
- la dichiarazione in
questione possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di
concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a
propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per
l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto del subappalto
(ossia, nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti
per lui una facoltà, ma non anche una via necessitata per la
partecipazione alla gara);
- al contrario, la
dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione
dell’impresa subappaltatrice (nonché la dimostrazione del possesso in
capo a quest’ultima dei requisiti di qualificazione) nelle ipotesi in
cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato,
autonomo possesso, da parte del singolo concorrente, dei necessari
requisiti di qualificazione.
Ed infatti, l’ipotesi –
per così dire – ‘fisiologica’ in tema di subappalto è quella in cui il
partecipante alla gara sia autonomamente in possesso dei presupposti e
dei requisiti per la corretta esecuzione dell’appalto.
Solo in tale ottica si
giustifica la possibilità che il partecipante possa integrare ex post
la dichiarazione di subappalto (attraverso la postuma indicazione del
subappaltatore).
E solo in tale ottica si
giustifica l’orientamento giurisprudenziale (correttamente richiamato
dal T.A.R.) secondo cui la mancata o incompleta dichiarazione di
subappalto non preclude la partecipazione alla gara, ma impedisce
soltanto il ricorso al subappalto in quanto tale.
Per evidenti ragioni
sistematiche, tuttavia, l’orientamento in questione presuppone che –
appunto, in via ‘fisiologica’ – il partecipante a gara il quale intende
far ricorso al subappalto possegga a propria volta per intero i
requisiti per eseguire l’appalto.
Al riguardo, la
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che
l’incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa
all'esercizio della facoltà di subappalto è suscettibile di comportare
l'esclusione dello stesso dalla gara nel caso in cui questi risulti
sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni che ha
dichiarato di voler subappaltare (Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708).
In entrambi i casi, la
ratio complessiva del sistema di subappalto postula la necessità che
l’amministrazione aggiudicatrice sia messa in condizione di valutare sin
dall’inizio l’idoneità di un soggetto il quale dimostri di possedere (in
proprio, ovvero attraverso l’apporto altrui) le qualificazioni
necessarie per la corretta esecuzione del contratto.
Al contrario, ciò che non
è sistematicamente ammissibile è che l’amministrazione ammetta – per
così dire – ‘al buio’ un soggetto pacificamente carente di un requisito
di partecipazione e che non si sia curato di dimostrare abinitio
la possibilità di avvalersi dei requisiti di terzi soggetti.
In tal caso, è evidente
che un sistema in tal modo articolato finirebbe per far gravare per
intero in capo all’amministrazione il rischio che l’appaltatore non sia
poi in grado di rinvenire gli apporti necessari per la corretta
esecuzione delle lavorazioni, con i conseguenti rischi in termini di
esecuzioni non adeguate, ovvero in termini di costi per l’integrale
ripetizione della gara.
2.4. Giova, a questo
punto, richiamare quanto già statuito da questo Giudice di appello con
la sentenza 20 giugno 2011, n. 3698.
Nell’occasione è stato
chiarito che il subappalto rappresenta un modo di essere dello
svolgimento dei lavori, nel senso che un soggetto, pienamente
qualificato e in possesso di tutti i requisiti, può subappaltare ad
altro imprenditore una parte dei lavori, ma ciò avviene dopo l'eventuale
aggiudicazione, mentre i requisiti devono essere posseduti al momento
della presentazione dell'offerta di gara e non possono, naturalmente,
che essere del soggetto partecipante.
Questi, come si è detto,
può integrare, nel caso ciò non sia vietato dal bando, le proprie
carenze in materia di requisiti mediante il cosiddetto avvalimento, che
è un istituto di soccorso al concorrente già in sede di gara, ma il
subappalto è, invece, altra cosa rispetto all'avvalimento, in quanto
rappresenta un fatto solo precedentemente previsto, al solo fine della
esecuzione dei lavori, e che avrà eventualmente compimento dopo che sia
intervenuta l'aggiudicazione in capo all'aggiudicatario, munito di tutti
i requisiti, il quale diverrà appaltatore dopo la stipulazione del
contratto, potendo, solo a partire da quel momento, procedere ad
attivare la procedura per dare corso al subappalto.
La pronuncia in questione
(che il Collegio ritiene di condividere) conferma la correttezza della
pronuncia del T.A.R., il quale ha ritenuto che, ai fini
dell’applicazione dell’articolo 118 del codice dei contratti, occorra
distinguere fra: a) le ipotesi in cui il concorrente sia autonomamente
in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, a prescindere dalla
conclusione di un subappalto (ipotesi definibile come di ‘subappalto
facoltativo’) e b) le ipotesi in cui il concorrente sia privo di un
requisito di qualificazione e pertanto intenda avvalersi di altra
impresa non solo ai fini dell’esecuzione, ma – più a monte – ai fini
della stessa qualificazione per l’ammissione alla gara (ipotesi
definibile come di ‘subappalto necessario’).
Del pari, la sentenza in
epigrafe è meritevole di conferma laddove ha ritenuto che, nelle ipotesi
di subappalto necessario, il richiamo ad altro operatore risulta
assimilabile sotto ogni profilo ad un’ipotesi di avvalimento, con la
conseguenza che, similmente a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo
49 del ‘codice dei contratti’, il concorrente dovrà necessariamente
allegare, già in occasione della domanda di partecipazione, il possesso
da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà essere puntualmente
individuato) dei necessari requisiti di qualificazione.
In definitiva, la sentenza
in epigrafe è meritevole di conferma laddove ha ritenuto che l’odierna
appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per essersi
limitata, in sede di dichiarazione di subappalto, ad indicare
l’intenzione di subappaltare parte delle lavorazioni (in relazione alle
quali non possedeva i necessari requisiti di qualificazione), essendo al
contrario necessario indicare già in tale sede (e a pena di esclusione)
il soggetto di cui si sarebbe avvalsa ai fini dell’esecuzione
dell’appalto.
Al riguardo, va rilevato
che la stessa lex specialis di gara stabiliva che la categoria
OG11 (pacificamente non posseduta dall’odierna appellante) fosse,
ai fini della gara, “a qualificazione obbligatoria”.
3. Non sussistono i
presupposti per il favorevole scrutinio della domanda risarcitoria, non
risultando – per le ragioni che precedono - la sussistenza degli
elementi oggettivi della fattispecie foriera di danno.
4. Per le ragioni sin qui
esposte, l’appello in epigrafe deve essere respinto.
La complessità e parziale
novità delle questioni coinvolte dal presente appello giustificano
l’integrale compensazione delle spese del secondo grado di lite fra le
parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando
sull'appello n. 6422 del 2011, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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