Consiglio di
stato - Sezione V - Sentenza n. 3275 del 31 maggio 2012
Contratti Pubblici - Requisiti di partecipazione -
Qualificazione
per le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30)
FATTO
1. Il Comune di
Valtournenche ha bandito in data 2 aprile 2010 una procedura aperta per
i lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico, scuole materna ed
elementare, per un importo di €. 3.965.783,75 (comprensivo degli oneri
di sicurezza), da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara.
Nel predetto bando sono
state così indicate le categorie di lavorazioni (con i relativi
importi): edifici civili e industriali, categoria prevalente OG1, €.
2.165.706,03; demolizioni di opere, categoria 0S23, subappaltabile, ma
non scorporabile, €. 94.753,87; opere strutturali speciali, categoria
0S21, lavorazioni subappaltabili e scorporabili, €. 274.106,19; impianti
idrosanitari, categoria OS3, lavorazioni subappaltabili e scorporabili,
€. 237.108,25; impianti termici, categoria OS28, lavorazioni
scorporabili ma a qualificazione obbligatoria già in sede di gara, €.
628.125,00; impianti interni elettrici, categoria OS30, lavorazioni
subappaltabili e scorporabili, €. 299.037,39; impianti di reti, OS19,
opere subappaltabili, ma non scorporabili, €. 54.314,90; impianti per la
mobilità, categoria OS24, opere subappaltabili, ma non scorporabili, €.
31.178,14; è stato altresì precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma
16, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, “…le lavorazioni di cui
alla categoria 0S28, rientranti fra quelle definite “Strutture, impianti
ed opere speciali” indicate all’art. 72, comma 4, del D.P.R. n.
554/1999, di importo superiore al 15% dell’importo dei lavori a base
d’asta, dovranno essere eseguite direttamente dall’impresa concorrente,
se in possesso della relativa qualificazione, ovvero eseguiti da imprese
mandanti associate in senso verticale, in possesso delle necessarie
qualificazioni”.
La Commissione di gara, in
data 5 maggio 2010, verbale n. 1, ha escluso dalla gara il costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese tra Borchi Costruzioni s.r.l.,
Paolo Borchi s.r.l. e IRIS s.r.l. per aver partecipato in raggruppamento
orizzontale anche per la categoria scorporabile OS28, non ottemperando
“…a quanto previsto dai documenti di gara e dall’art. 28 comma 12 della
L.R. e s.m. che cita: “l’opera scorporabile deve essere assunta da
un’unica impresa mandante…””.
2. Borchi Costruzioni
s.r.l. ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Valle d’Aosta la predetta esclusione (comunicata con nota del 6 maggio
2010), nonché il bando di gara (nella parte in cui aveva previsto tra le
categoria di lavorazioni scorporabili la OS3 impianti idrosanitari, la
OS28 impianti termici e la OS30 impianti interni elettrici - punto II.2.1.a
- e la qualificazione nella categoria OS28 - punto III.2.2 - anziché
nella OG11) e il disciplinare (nella parte in cui era stabilito che non
sarebbero state accettate categorie sostitutive rispetto a quelle
tassativamente richieste dal bando e che non sarebbe stata accettata
l’assorbenza con la categoria 0G11).
L’impugnativa è stata
affidata a tre motivi di censura, “Illegittimità del provvedimento di
esclusione, conseguente a contraddittorietà del bando – Violazione del
principio del favor partecipationis – Eccesso di potere per errore sui
presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di
motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia grave e manifesta”,
“Incompatibilità con i principi comunitari di proporzionalità e
ragionevolezza nonché illegittimità costituzionale per contrasto con gli
artt. 3, 97 e 41 Cost., dell’art. 28 comma 12, legge regionale Valle
d’Aosta 20/6/1996 n. 12 – Illegittimità, in via propria e derivata, del
bando, del disciplinare di gara e del provvedimento di esclusione per
incompatibilità con – e/o violazione per di – dette disposizioni e
principi comunitari e costituzionali nonché per eccesso di potere per
errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di
istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta”
e “Illegittimità del provvedimento di esclusione, del bando e del
disciplinare di gara per violazione del D.P.R. n. 34/2000 nonché per
eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento,
difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e
manifesta”.
Sopraggiunta
l’aggiudicazione dell’appalto in favore di I.V.I.E.S. S.P.A., anche di
quest’ultima (in uno con i verbali di gara) è stato chiesto
l’annullamento con ricorso per motivi aggiunti, con cui sono state
formulate le stesse censure sollevate con il ricorso introduttivo del
giudizio.
3. L’adito tribunale con
la sentenza n. 66 del 17 novembre 2010, nella resistenza del Comune di
Valtournenche e della controinteressata I.V.I.E.S. S.p.A., prescindendo
dalle preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate da quest’ultima,
ha respinto il ricorso, ritenendo infondato tutti i motivi di censura.
In particolare: a) quanto
al primo motivo, è stata sottolineata la perentorietà e l’inequivocità
della disposizione della lex specialis secondo cui le opere scorporabili
dovevano essere assunte da un’unica impresa, anche nel caso in cui
l’opera scorporabile fosse stata assunta utilizzando l’eccellenza della
categoria prevalente, il che escludeva in radice la stessa possibilità
che opere scorporabili fossero realizzate da imprese diverse; b) quanto
al secondo motivo, è stato evidenziato che la norma di cui all’articolo
28, comma 12, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, in
applicazione della quale la ricorrente era stata esclusa, non violava i
principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità (in relazione
alla necessità di consentire la più ampia partecipazione possibile alle
gare di appalto e la libera esplicazione dell’iniziativa economica
privata), né poteva essere tacciata di incostituzionalità (in
riferimento agli articoli 3, 41 e 97 Cost.), tanto più che detta norma
non prevede un divieto assoluto, rimettendo piuttosto
all’amministrazione la scelta di stabilire nella lex specialis la
possibilità di attribuire a più soggetti singole parti delle opere
scorporabili; c) quanto al terzo motivo, poi, è stato osservato che
spetta alla stazione appaltante di stabilire le categorie necessarie per
partecipare alle gare, così che non poteva essere contestata la scelta
dell’amministrazione di richiedere la qualificazione nelle categorie
0S28 (impianti termici), 0S23 (impianti idrosanitari) e OS30 (impianti
elettrici) invece della sola OG11 (quale categoria assorbente anche i
lavori di cui alle predette categorie speciali), tanto più che la
ricorrente non aveva neppure provato di aver chiesto l’ammissione alla
gara in relazione alla categoria OG11.
4. Con rituale e
tempestivo atto di appello Borchi s.r.l. ha chiesto la riforma della
predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua
di quattro motivi di gravame, rubricati rispettivamente, “Della
incompatibilità dell’art. 28, comma 12, L.R. 12/1996 con i principi
comunitari di proporzionalità, ragionevolezza e libera esplicazione
dell’iniziativa economica privata: assenza e/o insufficienza ed
erroneità della motivazione”, “Della illegittimità costituzionale
dell’art. 28, comma 12, L.R. n. 12/1996 per contrasto con gli artt. 3,
97 e 41 Cost.: assenza e/o insufficienza ed erroneità della
motivazione”, “Della illegittimità del provvedimento di esclusone, del
bando e del disciplinare di gara per violazione del D.P.R. n. 34/2000:
erroneità ed inconferenza della motivazione” e “Della illegittimità del
provvedimento di esclusione conseguente a contraddittorietà del bando:
erroneità della motivazione”.
Ha resistito al gravame la
I.V.I.E.S. S.p.A., che ne ha chiesto il rigetto, deducendone
l’inammissibilità e l’infondatezza.
5. Le parti costituite
hanno illustrato le proprie difese con apposite memorie depositate
ritualmente in vista dell’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del
24 gennaio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è infondato e
deve essere respinto.
6.1. Possono essere
esaminati congiuntamente, per la loro intima connessione, i primi due
motivi di gravame con i quali l’appellante, riproponendo sostanzialmente
le censura già sollevate in primo grado, a suo avviso malamente
apprezzate ed inopinatamente respinte con motivazione erronea ed
insufficiente, ha ribadito che la disposizione contenuta nell’articolo
28, comma 12, della legge regionale della Valle d’Aosta 20 giugno 1996,
n. 12, secondo cui, tra l’altro, “…nelle associazioni temporanee di
imprese ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per
intero da un’unica impresa…”, vietando l’eseguibilità delle opere
scorporabili da parte di più di un’impresa, per un verso, sarebbe
incompatibile con i principi comunitari di proporzionalità,
ragionevolezza e libera esplicazione dell’iniziativa privata in quanto
restringerebbe irragionevolmente le modalità organizzate delle A.T.I. e
costituirebbe un illogico ostacolo alla più ampia partecipazione agli
appalti ed al principio della più ampia concorrenza; per altro verso,
essa sarebbe in contrasto gli articoli 3, 97 e 41 della Costituzione.
Le pur suggestive
prospettazioni formulate dall’appellante non sono meritevoli di
favorevole considerazione.
6.1.1. La legge regionale
della Valle d’Aosta 20 giugno 1996, n. 12, “Legge regionale in materia
di lavori pubblici”, all’articolo 28, significativamente rubricato
“Soggetti ammessi alle gare”, individua i soggetti ammessi a partecipare
alle procedure di affidamento di lavori pubblici, indicando, al comma 1,
le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le
società cooperative (lett. a); i consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (lett. b); i consorzi stabili,
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615
– ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (lett.
c); le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell’offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per contro proprio e
dei mandanti (lett. d); i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602
del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 - ter
del codice civile (lett. e); i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del
D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, nonché gli altri soggetti previsti dalla
normativa comunitaria e statale vigente.
Il comma 10 del predetto
articolo stabilisce poi che le associazioni temporanee di concorrenti
possono essere strutturati: a) in forma orizzontale per l’esecuzione di
lavori omogenei; b) in forma verticale, per l’esecuzione di lavori ove
il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili; c) in forma
combinata o mista, ove sia possibile l’utilizzo simultaneo delle due
forme di cui alle lettere a) e b); il successivo comma 11, con
riferimento alla tematica del possesso dei requisiti economico –
finanziari e tecnico organizzativi nel caso di raggruppamenti temporanei
di concorrenti, per quanto concerne le associazioni temporanee in forma
verticale (di cui al comma 10, lett. b) prevede che i requisiti devono
essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria
prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con
riferimento alle categoria scorporabili e per i corrispondenti importi,
aggiungendo che i requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte
dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle
opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente.
6.1.2. E’ in tale contesto
sistematico - normativo che deve essere esaminata la disposizione del
comma 12, secondo cui “Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10,
ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero
da un’unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui
interi sistemi o sub sistemi di impianti ciascuno assumibile ed
eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un’unica impresa
mandante in possesso della relativa qualificazione”.
Invero, la finalità di
assicurare la più ampia partecipazione possibile agli operatori
economici alle procedure di gara per l’affidamento dei lavori pubblici,
dando concreta attuazione ai principi della concorrenza e della libera
esplicazione dell’iniziativa economica privata, è in realtà pienamente
ed adeguatamente garantita proprio dall’istituto dell’associazione di
imprese, la cui funzione è proprio quella di consentire una maggiore
concorrenza attraverso l'unione delle risorse organizzative, personali e
finanziarie di più imprese che, per le loro oggettive dimensioni
ridotte, non essendo in possesso dei requisiti di capacità economico -
finanziaria e tecnico – organizzativa, non potrebbero altrimenti
partecipare alle gare stesse, così limitando irragionevolmente la
concorrenza sul mercato, ostacolando la stessa crescita economica e
funzionale delle imprese e dell’intero sistema produttivo ed impedendo,
peraltro, quella fisiologica competizione tra le imprese di per sé
stessa utile e necessaria anche al fine di individuare il “giusto”
contraente con la pubblica amministrazione in funzione del perseguimento
degli obiettivi di efficienza, efficacia, adeguatezza ed economicità
dell’azione amministrativa, corollari del principio di buon andamento
sancito dall’articolo 97 della Costituzione.
In tale prospettiva la
disposizione contenuta nel comma 12 in esame, nello stabilire che “nelle
associazioni temporanee di imprese ciascuna opera scorporabile deve
essere assunta ed eseguita per intero da un’unica impresa”, lungi
dall’introdurre inammissibili limitazioni o ostacolo alla concorrenza,
alla massima partecipazione dei concorrenti o alla libera esplicazione
dell’attività economica privata, costituisce piuttosto un più che
ragionevole e proporzionale strumento volto ad evitare che proprio la
possibilità offerta di agli operatori economici, di partecipare anche
agli appalti che sarebbero loro interdetti per la carenza di requisiti
economico - finanziari e tecnico - organizzativi attraverso l’istituto
dell’associazione temporanea di imprese, possa determinare un
(ulteriore) frazionamento dei lavori da eseguire tale da impedire o
rendere estremamente difficoltoso l’esercizio del necessario potere di
controllo da parte delle amministrazioni appaltanti, ponendo a rischio
proprio il principio costituzionale del buon andamento e i ricordati
corollari di efficienza, efficacia, speditezza, economicità ed
adeguatezza dell’azione amministrativa: è del tutto intuitiva del resto
la peculiare esigenza di direzione e controllo nelle ipotesi di
associazioni di imprese di tipo verticale, nelle quali ciascun
componente svolge una attività ontologicamente diversa da quella
dell'altro ed in cui, pertanto, vi è la necessità di individuare
esattamente il quid della prestazione esigibile da ciascuna impresa.
La norma in questione, in
definitiva, costituisce una misura normativa ragionevole e adeguata nel
contemperare i ricordati principi, comunitari e costituzionali, che
vengono in rilievo nelle procedure di affidamento di lavori pubblici.
Peraltro deve osservarsi
che, proprio perché, come si è accennato, i principi di concorrenza, di
massima partecipazione alle gare ad evidenza pubblica e di libera
esplicazione dell’attività economica privata, risultano già
adeguatamente tutelati e garantiti con la possibilità di far ricorso
all’associazione temporanea di imprese, è del tutto ultroneo
inammissibile e privo di qualsiasi ragionevolezza invocare ulteriormente
tale principio anche con riferimento al contenuto del comma 12, tanto
più se si tiene conto della circostanza che nell’A.T.I. di tipo
verticale delle obbligazioni nascenti dall’appalto la sola mandataria è
responsabile dell’intero appalto, mentre le mandanti rispondono solo
delle opere scorporabili.
6.1.3. Sulla scorta di
tali osservazioni, come peraltro già correttamente rilevato dai primi
giudici, sono destituite di fondamento sia le censure concernenti la
presunta incompatibilità della norma esaminata con i più volte ricordati
principi comunitari (di concorrenza, massima partecipazione alle gare
pubbliche e libera esplicazione dell’iniziativa economica privata), sia
quelle riguardanti la prospettata illegittimità costituzionale per
violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzionale, violazione
che non è dato minimamente di poter apprezzare.
6.2. Con il terzo motivo
di gravame l’appellante, richiamando la censura sollevata con il terzo
motivo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ha innanzitutto
evidenziato che l’amministrazione appaltante avrebbe illegittimamente
previsto nel bando alcune categorie di opere speciali (OS28, impianti
termici; 0S3, impianti idrosanitari; 0S30, impianti elettrici) in luogo
della qualificazione nella categoria 0G 11 (impianti tecnologici),
stante il carattere coordinato e congiunto degli impianti necessari alla
realizzazione dell’edificio oggetto dell’appalto; ha quindi rivendicato
il diritto ad essere ammessa alla gara, possedendo la qualificazione sia
per la categoria prevalente (OG1, clas. V) che per le opere scorporabili
(OG11, classe III), con cooptazione per la sola categoria OS28, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, osservando
in subordine il bando era illegittimo nella parte in cui fosse stata
ritenuta ostativa all’ammissione dell’A.T.I. la clausola che vietava
l’assorbenza con la categoria OG 11; erano pertanto palesemente erronee
le motivazioni con cui i primi giudici avevano respinto tali censure
adducendo, in sintesi, la puntualità ed inequivocità del bando di gara
ed il potere dell’amministrazione di stabilire le categorie necessarie
di partecipazione alla gara (anche con riferimento al contenuto della
categoria OG11), nonché la carenza di prova in ordine alla richiesta di
ammissione alla gara sulla base del possesso della qualificazione nella
cat. OG11 e la carenza di interesse in ordine all’annullamento in parte
qua del bando di gara proprio per la mancata prova dell’attestazione del
possesso della qualificazione.
Anche tale doglianza deve
essere respinta.
Occorre innanzitutto
osservare che in realtà attraverso l’articolata censura viene
sostanzialmente contestata la determinazione dell’amministrazione
appaltante di individuare nell’ambito dei lavori oggetto dell’appalto in
esame delle categorie di opere speciali scorporabili (e
subappaltabili:OS3, impianti idrosanitari; OS30, impianti interni
elettrici) ovvero scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS28,
impianti termici) sul presupposto che tali opere costituirebbero il
naturale completamento dei lavori da appaltare (realizzazione di un
nuovo polo scolastico comportante la demolizione delle preesistenze e la
costruzione di un nuovo edificio completo di impianti elettrici, termini
e idrosanitari), senza presentare alcun carattere di peculiarità o di
specialità, quanto ai predetti impianti.
Sennonchè,
come puntualmente eccepito nelle difese della controinteressata, tali
argomentazioni finiscono per sovrapporre la propria personale
valutazione delle lavorazioni di cui compone l’appalto a quella
dell’amministrazione, sfociando in un inammissibile sindacato sulle
scelte discrezionali di quest’ultima, sindacato notoriamente consentito
soltanto nei limiti estrinseci della irragionevolezza, irrazionalità,
illogicità o del manifesto travisamento dei fatti che nel caso di
specie, non solo non risultano effettivamente apprezzabili, ma che
neppure sono stati prospettati.
Peraltro la Sezione non
può sottacere che, seppure vi sono alcune pronunce secondo cui la
qualificazione nella categoria OG 11 assorbe quella di cui alle
categorie speciali 0S3, 0S 28 e 0S30, (cfr. C.d.S., sez. V, 30 ottobre
2003, n. 6765, che tuttavia fa salva l’eventuale disciplina della gara
che rechi una clausola contraria; C.d.S., sez. IV, 19 ottobre 2006, n.
6232, ma in quella fattispecie il predetto assorbimento risultava
stabilito dalla stessa lex specialis), è stato in ogni caso riconosciuto
alle stazioni appaltanti il potere di chiedere il possesso di una
determinata categoria specialistica senza ammettere equivalenti (C.d.S.,
sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422, secondo cui in particolare, “… la
specifica richiesta della categoria speciale può costituire una
sottolineatura dell'importanza di quelle lavorazioni nella logica
complessiva dell'appalto e tiene conto anche della circostanza che per
ottenere la qualificazione in OG11 non era necessario aver eseguito
opere corrispondenti in tutte le categorie dei lavori inclusi nella
qualifica). Si è quindi affermato che la qualificazione nella categoria
OG11 non ricomprende ed assorbe necessariamente anche le qualificazioni
singolarmente previste nelle suindicate categorie specialistiche e che
il bando di gara può legittimamente richiedere la qualificazione in una
delle predette categorie specialistiche e che, in tal caso, il difetto
della qualificazione in tali categorie, per effetto di quanto previsto
dal bando, non può essere sanato con il possesso della qualificazione
nella sola categoria OG11”.
Ciò esclude qualsiasi
dubbio sulla legittimità della clausola del bando che ha escluso la
equivalenza tra OG11 e 0S3, 0S28 e 0S30, non sussistendo peraltro,
proprio sulla scorta delle osservazioni fin qui svolte, alcuna
contraddittorietà circa la previsione della necessità dell’attestazione
SOA nelle categorie OG1, classe V, e 0S28, classifica III, trattandosi
di previsione che ribadisce la necessità della qualificazione per
categorie specifiche di opere (del resto, secondo C.d.S., sez. VI, 9
marzo 2011, n. 1494, la eventuale possibilità - da escludere nella
controversia de qua – di utilizzare la categoria OG11 anche per
soddisfare solo alcune delle categorie che si considerano assorbite
impone in ogni caso che l’impresa risulti poi autonomamente qualificata
per la categoria speciale rispetto alla quale non utilizza l’assorbenza
nella predetta categoria OG11).
E’ appena il caso di
aggiungere che, come pure puntualmente osservato dalla controinteressata,
la circostanza che le opere concernenti gli impianti termici superassero
la soglia del 15% (corrispondendo in realtà al 16%) ne giustificava la
qualificazione quali opere scorporabile, non consentendone pertanto la
sussumibilità nella categoria OG11.
6.3. Non è meritevole di
favorevole considerazione neppure l’ultimo motivo, con il quale è stata
denunciata la illegittimità dell’esclusione dalla gara per
contraddittorietà del bando che, stabilendo al punto II.2.1., lett. a),
prevedendo letteralmente che “…le lavorazioni di cui alla categoria
0S28…dovranno essere eseguite direttamente dall’impresa concorrente, se
in possesso della relativa qualificazione, ovvero da imprese mandanti
associate in senso verticale, in possesso delle necessarie
qualificazioni”, ammetteva proprio la possibilità che quelle opere
speciali fossero eseguite anche da più di un impresa.
E’ sufficiente al riguardo
rinviare a quanto già osservato sub. 6.1.1. e 6.1.2. circa la ratio e
conseguente conformità comunitaria e legittimità costituzionale della
disposizione contenuta nel comma 12 dell’articolo 28 della legge
regionale 20 maggio 1996, n. 12, di cui la ricordata disposizione del
bando costituisce concreta attuazione, essendo solo il caso di segnalare
che, come convincentemente rilevato dai primi giudici, l’uso del
plurale, piuttosto che esprimere un’inammissibile volontà
dell’amministrazione (peraltro) macroscopicamente contrastante con la
norma legislativa, è correttamente utilizzato con riferimento alla
specifica ed univoca previsione secondo cui le lavorazioni di cui alla
categoria 0S 28, avrebbero dovuto essere eseguite direttamente
dall’impresa concorrente, se in possesso della relativa qualificazione,
ovvero dalle mandanti, associate in senso verticale, in possesso delle
necessarie qualificazioni, da intendersi nel senso di una sola delle
eventuali mandanti (e quindi coerentemente con il disposto del più volte
ricordato comma 12 dell’articolo 28).
7. In conclusione sulla
scorta delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia in
ragione della peculiarità della controversa giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando
sull’appello proposto da Borchi s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Valle d’Aosta n. 66 del 17 novembre
2010, lo respinge.
Dichiara interamente
compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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