Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione n. 3563 del 19 giugno 2012
Partecipazione a gara d'appalto - Offerta Tecnica - Legittimità della
dichiarazione con la quale il concorrente si limita ad affermare di
voler subappaltare talune lavorazioni senza identificare il
subappaltatore
FATTO
Con bando di gara del
3.12.2009 l'Unione dei Comuni del Basso Biferno ha indetto una procedura
aperta per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio di raccolta
differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani per il territorio
dell'Unione dei Comuni indicata.
Hanno presentato domanda
di partecipazione tre operatori economici: la Cooperativa cultura e
solidarietà, la società Tekneko e la S. A. P. I.
La Cooperativa giungeva
seconda con un distacco di soli 0.89 punti dalla Tekneko , in virtù del
maggior punteggio che quest'ultima aveva conseguito con l'offerta
tecnica.
Avverso il provvedimento
di aggiudicazione definitiva e gli atti presupposti, ivi compreso il
bando di gara, la Cooperativa ha quindi proposto ricorso al TAR per il
Molise, chiedendone l'annullamento per un unico articolato motivo.
Si costituiva in giudizio
l'Unione dei Comuni del Basso Biferno, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio
anche la Tekneko chiedendo parimenti il rigetto del ricorso e proponendo
altresì ricorso incidentale.
Con sentenza n. 1561 del
17.11.2010, il TAR per il Molise respingeva il ricorso incidentale,
accoglieva quello principale e, per l'effetto, annullava
l'aggiudicazione della gara in favore della Tekneko, dichiarando
l'inefficacia del contratto medio tempore stipulato.
Avverso la predetta
sentenza, l'Unione dei Comuni del Basso Biferno ha interposto l'odierno
appello, chiedendone la riforma integrale.
Si è costituita in
giudizio la Cooperativa cultura e solidarietà chiedendo la reiezione del
gravame, e proponendo altresì appello incidentale avverso la sentenza
nella parte in cui non ha accolto taluni profili di censura dedotti,
volti all'esclusione della Tekneko dalla gara.
Si è altresì costituita in
giudizio la Tekneko chiedendo l'integrale riforma della sentenza, e
proponendo avverso la stessa, appello incidentale.
Con specifiche memorie le
parti hanno insistito nelle rispettive tesi giuridiche.
Alla pubblica udienza del
7 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con l'unico, ancorché
articolato, mezzo di censura l'appellante principale deduce l'erroneità
della gravata sentenza, laddove ha ritenuto che l'avvalersi di una
impresa subappaltatrice modifichi le caratteristiche dell'offerta
tecnica, e che non sia di conseguenza sufficiente l'indicazione generica
della quota parte del servizio che si intende affidare in subappalto,
occorrendo necessariamente comunicare fin dall'inizio con quale soggetto
giuridico verrà stipulato il contratto.
Assume, al riguardo, che
in nessun punto del ricorso introduttivo proposto in primo grado la
Cooperativa ha ritenuto di dolersi circa la mancata indicazione
preventiva del soggetto subappaltatore e che, pertanto, sul punto vi
sarebbe stata una pronuncia ultra petita.
Aggiunge, poi, che la tesi
espressa dal primo giudice sarebbe comunque errata nel merito alla luce
del disposto dell'art. 118, 2° comma, del Codice dei contratti pubblici.
2. La censura merita
accoglimento.
2.1. Ed invero, come
precisato anche dalla stessa Cooperativa nell'atto di costituzione
nell'odierno giudizio di appello (cfr. pag. 17 nota n° 7), il
riferimento al subappalto sarebbe rinvenibile alle pagg. 16 e 17 del
ricorso introduttivo proposto in primo grado, con riguardo al
procedimento di verifica dell'anomalia, al fine di contestare la
congruità delle giustificazione presentate.
Sennonché, in tale sede,
la Cooperativa si limita ad asserire che " .... l'art. 27, lettera r),
del capitolato speciale di appalto ...., prescrive che l'impresa dovrà
impegnarsi ad eseguire il servizio solo con personale dipendente, con
l'obbligo di assicurare alle maestranze .... il trattamento economico e
normativo previsto dal CCNL del settore servizi ambientali .... . Tale
obbligo è esteso anche ad eventuali subappaltatori .... . La ditta
Tekneko stabilisce nel proprio elaborato progettuale .... che il
servizio sarà affidato ad una cooperativa sociale ...., proponendo come
servizio migliorativo .... . Per questa e per altre proposte.... la
ditta riceve punteggi riportati nei verbali di gara…La Tekneko non
fornisce un dettaglio economico della voce di spesa imputata al
subappalto a cooperative sociali, bensì un importo forse forfetario
indicato a pag. 12 della Relazione Economica allegata alla propria
offerta economica" aggiungendo che " ... il servizio di raccolta
dell’organico riguarda una delle frazioni di rifiuto previste dal
Capitolato di Appalto nell'allegato A) — NORME TECNICHE, pag 20, non può
considerarsi un servizio accessorio"
Dopo aver richiamato il
disposto dell’art.86, comma 3 bis, D. Lgs. n.163/06, integralmente
trascritto, la Coop. Rassegna poi la seguente conclusione: “E’ evidente
che l’offerta della ditta Tekneko proprio sotto il profilo della
giustificazione dei costi del personale sia chiaramente incongrua".
Tanto permesso, osserva il
Collegio come non sia dato evincere, nel ricorso introduttivo, una
formale e specifica censura in qualche modo assimilabile a quella
positivamente delibata in sentenza, con riguardo sia al presunto
carattere lacunoso della dichiarazione di subappalto, sia ai ritenuti
effetti esiziali che tale dichiarazione produrrebbe sulla partecipazione
alla gara dell’aggiudicataria.
In nessun modo, infatti,
viene dedotta la mancata indicazione preventiva del soggetto
subappaltatore per valutarne l'idoneità tecnica e morale né, tantomeno,
richiesta la conseguente esclusione della Tekneko dalla gara per tale
motivo.
Ne consegue, pertanto,
l'erroneità della sentenza appellata per aver accolto un motivo di
gravame in realtà non formalmente né sostanzialmente formulato.
2.2. La tesi espressa dal
primo giudice, è comunque errata nel merito.
Ed invero l'art 118, 2°
comma n. 1), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevede espressamente la
possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che «i
concorrenti all’atto dell'offerta ... abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo».
Non v'è alcun dubbio,
quindi, che è del tutto conforme a legge la dichiarazione del
concorrente il quale si limiti genericamente ad affermare di voler
subappaltare talune lavorazioni nel massimo consentito dalla legge,
senza la necessità di riportare immediatamente nella dichiarazione
stessa i dati identificativi del subappaltatore.
Infatti, è rimandata al
momento della costituzione del rapporto contrattuale l’individuazione
dei subappaltatori, nonché la specificazione della loro qualificazione e
del possesso dei requisiti generali di partecipazione.
Del resto, già prima
dell’entrata in vigore del Codice degli Appalti, l’Autorità di
Vigilanza, con deliberazione in data 9.8.2000 (pure riportata in
sentenza), ha rilevato che risulta abolito l’onere della preventiva
indicazione dei nominativi dei subappaltatori potenziali, mentre permane
solo l’onere di indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle
parti di opere che si intendono subappaltare.
Né risulta pertinente il
precedente richiamato nella gravata sentenza, in quanto relativo al
settore dei lavori pubblici (e non dei servizi) “per i quali l‘offerente
non possegga la qualificazione obbligatoriamente prevista dal bando"
Nel caso di specie,
invero, la dichiarazione di subappalto non è preordinata "al fine di
integrare i requisiti di capacità tecnico - organizzativa prescritti a
pena di esclusione”, sicché viene in ogni caso meno la necessità che la
dichiarazione di subappalto contenga “... i dati identificativi del
subappaltatore ed essere accompagnata dalla dichiarazione circa il
possesso della prescritta qualificazione”.
Non senza considerare, da
ultimo, che nel precedente invocato dal TAR, la sanzione della
esclusione trovava fondamento nel disposto dell’art.16 del disciplinare
di gara, nel senso che per le categorie scorporabili o subappaltabili a
“qualificazione obbligatoria” la dichiarazione generica di avvalersi del
subappalto o del cottimo "comporta la esclusione del concorrente dalla
procedura di gara per la mancanza dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo se non viene specificata la categoria di lavori da
subappaltare" (pag. 15 sentenza appellata).
Nel caso di specie,
viceversa, non si tratta di una gara di lavori con precise preclusioni
sulle qualificazioni e sui subappalti in relazione a categorie
scorporabili a qualificazione obbligatoria, e Tekneko ha dimostrato la
propria capacità tecnico - organizzativa per l’importo totale e la
globalità dei servizi da appaltare e, pertanto, il subappalto non va a
colmare lacune di idoneità su requisiti tecnico - organizzativi od
economico - finanziari richiesti dalla lex specialis di gara.
Ne consegue che la mancata
indicazione dei soggetti subappaltatori non può comportare la esclusione
del concorrente, in assenza di una espressa previsione della lex
specialis di gara o di una espressa indicazione normativa.
Sotto altro profilo, il
TAR ha poi erroneamente ritenuto che la mancata indicazione dei
nominativi dei subappaltatori abbia pretermesso l’amministrazione dalla
possibilità di valutarne la idoneità morale e tecnica.
Al riguardo, va infatti
osservato che ai sensi dell’art. 118 d.lgs 163/2006 l’affidatario prima
di poter procedere con il subappalto deve consegnare
all'amministrazione, oltre alla copia del contratto di subappalto, anche
le dichiarazioni afferenti alla idoneità morale e tecnica del
subappaltatore .
Il legislatore, dunque,
nell’ambito del predetto articolo ha individuato tempi e modalità per lo
svolgimento dei doverosi controlli sul subappaltatore, controlli che per
espressa previsione sono affidati alla fase di esecuzione del contratto
e non alla fase precedente di selezione dell’offerente.
Da ultimo, nella gravata
sentenza viene altresì ritenuto che la mancata indicazione del
subappaltatore non avrebbe "consentito alla commissione una valutazione
corretta dell'offerta tecnica poiché sono stati assegnati dei punteggi
che, alla luce dei chiarimenti offerti, potevano anche essere modificati
perché era l'offerta tecnica stessa che non era più la stessa".
Per questa via, il primo
giudice ha nella sostanza ribadito l'orientamento espresso in sede
cautelare secondo il quale ".... l’avvalersi di un'impresa
subappaltatrice modifica le caratteristiche dell’offerta tanto è vero
che nella relazione economica e nei chiarimenti non è ricompreso il
costo di quella parte di personale che, inizialmente indicato tra il
personale stagionale, sarà di fatto impiegato da chi otterrà il
subappalto".
Sennonché , tale
orientamento è stato già disatteso della Sezione in sede cautelare con
ordinanza n. 3559/2010, rilevando in modo del tutto condivisibile "che
non si rinviene una modifica dell'offerta tecnica, in quanto quelle che
vengono qualificate come modifiche della stessa offerta tecnica appaiono
giustificazioni in sede di presunta anomalia dell'offerta presentata”.
La Tekneko, infatti, ha
articolato la sua offerta economica indicando l'importo complessivo (di
€. 8.700.000,00), aggiungendovi la dichiarazione relativa alla volontà
di subappaltare i “servizi di raccolta porta a porta della frazione
organica e altri servizi marginali, il tutto per un importo massimo del
30% del canone offerto”
Le preventive
giustificazioni che l’aggiudicataria ha inteso produrre in relazione
solo ad alcune voci di costo, in ambito di "relazione economica", in
alcun modo possono configurarsi come integrazione del contenuto
dell’offerta economica propriamente detta, nè introducono la benché
minima ambiguità nel quadro delle offerte, limitando la
contrattualizzazione delle stesse.
Invero, riscontrando la
richiesta della stazione appaltante nell’ambito del sub procedimento di
verifica, la Tekneko ha per un verso sottolineato l’intervenuta
abrogazione del comma 5 a mente dell’art. 4 quater, co. 1, lett. b)
legge n 102/2009, per altro verso chiarito di voler indicare i
“macroelementi di prezzo che hanno contribuito a formare il ribasso”,
negando di voler procedere, anche in questa sede, “all'indicazione
dettagliata ed analitica di tutti gli elementi di costo” (cfr. nota
Tekneko in data 19.3.2010 prot. n. 275).
Non v'è dubbio, quindi,
che tali indicazioni rese in funzione del sub - procedimento di verifica
di ammissibilità / congruità, si appalesano insuscettibili di essere
lette in termini di modificazione dell'offerta tecnica ed economica.
E’ quindi errato l’assunto
del primo giudice secondo cui “l'avvalersi di un'impresa subappaltatrice
modifica le caratteristiche dell’offerta”, posto che l’offerta tecnica
rimane sempre la stessa, potendo semmai variare il soggetto deputato
all’esecuzione della porzione del servizio appaltato a seconda che venga
o meno autorizzato il ricorso al subappalto.
La circostanza, poi, che
nella relazione tecnica e nei chiarimenti non sia ricompreso - come
assente dal TAR - “... il costo di quella parte del personale che,
inizialmente indicato tra il personale stagionale, sarà di fatto
impiegato da chi otterrà il subappalto”, non muta i termini della
questione in quanto le giustificazioni -come detto- non sono
oggettivamente idonee a modificare l’offerta, venendo semmai in rilievo
il diverso profilo della congruità delle giustificazioni stesse, sempre
integrabili e/o modificabili, nell’ambito del sub - procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta.
In conclusione, l'appello
principale è fondato.
3. L'appello incidentale
proposto dalla Cooperativa è privo di fondamento.
3.1. Con il primo motivo ,
la Cooperativa ripropone la prima censura che il TAR ha già dichiarato
infondata, lamentando la mancata coincidenza terminologica tra la
descrizione dei servizi contenuta nel bando di gara e quella riportata
nella certificazione di qualità di Tekneko.
La doglianza non ha
pregio.
Ed invero, la prima
certificazione di Tekneko UNI EN ISO 9001:2000 riporta la seguente
dicitura "Progettazione ed erogazione di servizi di igiene urbana:
raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani, pulizia
strade ed aree pubbliche, lavaggio contenitori per rifiuti. Campo di
attività: EA 39.”
La seconda certificazione
NO 14001:2004 riporta la seguente dicitura “Progettazione ed erogazione
di servizi di igiene urbana: raccolta e trasporto rifiuti urbani ed
assimilabili agli urbani, pulizia stradale ed aree pubbliche, lavaggio
contenitori per rifiuti. Campo di attività: EA 39”
E' evidente, pertanto, che
in entrambi i certificati, benché non sia utilizzato l’aggettivo
“ambientale”, viene indicata la corretta categoria EA 39 comprensiva
delle attività indicate nella lex specialis di gara.
Il settore EA 39 include
infatti le attività di smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di
scarico e simili che a loro volta comprendono: la raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, pulizia delle aree pubbliche,
decontaminazione e disinquinamento dell’ambiente.
La categoria merceologica
oggetto di entrambe le certificazioni presentate da Tekneko è, quindi,
coerente con quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché con
l’oggetto di gara, costituito prevalentemente dalla raccolta
differenziata “porta a porta” dei rifiuti degli ambiti territoriali
degli otto Comuni dell’Unione.
Del tutto correttamente,
pertanto, il primo giudice ha rilevato al riguardo che "La società
aggiudicataria ha prodotto una certificazione che fa un inequivoco
riferimento alla categoria EA39 che è quella indicata dalla stessa
ricorrente e che contiene l’oggetto del bando.
La questione relativa alla
mancata indicazione nella certificazione della parola “ambientale” e
dell’espressione “recupero rifiuti” è meramente nominalistica.
Come afferma la
giurisprudenza, soprattutto nell’appalto di servizi, è sufficiente che
sussista una equivalenza tra la categoria prevalente dei servizi
richiesti con quella indicata nella certificazione di qualità;
oltretutto in caso di dubbio vale il principio dei favor partecipationis
evitando un approccio formalista contrario ad una piena valorizzazione
della libertà di concorrenza e che peraltro è stato utilizzato anche nei
riguardi della ricorrente ...".
3.2. Con il secondo motivo
la Cooperativa si duole della illegittimità della modifica dell'offerta
tecnica ed economica che la Tekneko avrebbe asseritamente effettuato, e
del fatto che il primo giudice non avrebbe "colto correttamente le
palesi difformità tra l'offerta tecnica e l'offerta economica
dell'appellante, tali da renderla inammissibile ... e comunque non
valutabile ai fini dell'attribuzione dei punteggi illegittimamente
ottenuti".
La censura è priva di
fondamento.
Al riguardo, non può che
farsi rinvio a quanto già precisato nel precedente punto 2.2, ribadendo
che quelle che vengono qualificate come modifiche dell'offerta, sono in
realtà giustificazioni rese nell'ambito del sub - procedimento di
verifica dell'offerta stessa.
4. Con il terzo ed ultimo
motivo, la Cooperativa ripropone la censura già dedotta in prime cure,
relativa alla asserita anomalia del'offerta Tekneko e sul carattere non
esaustivo delle giustificazioni da questa presentate nell’ambito del
relativo sub - procedimento.
4.1. La doglianza è priva
di fondamento.
Ed invero, secondo il
costante ed univoco insegnamento della giurisprudenza amministrativa, il
giudizio di anomalia dell’offerta richiede una motivazione rigorosa ed
analitica solo nel caso in cui la stessa si concluda in senso negativo;
in caso, invece, di valutazione di congruità dell’offerta sospetta di
anomalia, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su
un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni
ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, essendo
sufficiente una motivazione espressa “ob relationem” alle
giustificazioni rese dall’impresa vincitrice (cfr., Cons. Stato, Sez.
VI, 3.11.2010, n.7759).
Inoltre, il giudizio della
stazione appaltante in ordine alle giustificazioni dell’anomalia
costituisce esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica,
sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità
fattuale; ed il controllo sull'anomalia dell’offerta va calibrato avendo
riguardo all'attendibilità complessiva dell’offerta stessa , senza che
abbiano rilievo decisivo singoli profili relativi a voci specifiche che
non mettano in dubbio l’affidabilità globale dell’offerta medesima.
A ciò aggiungasi, che
nella specie si è al cospetto di un'offerta sostanzialmente coincidente
con l'importo a base d'asta, a fronte di un ribasso inferiore allo 0,5%
, e di tre offerte economiche vicinissime tra loro, delle quali quella
più vantaggiosa è anche quella più alta.
Pertanto, come esattamente
rilevato dall'appellante, illogico è difficilmente motivabile sarebbe
stato un giudizio negativo da parte della stazione appaltante, piuttosto
che la verifica positiva in concreto effettuata.
5. Conclusivamente ,
l'appello incidentale proposto dalla Cooperativa è privo di fondamento.
6. L'appello incidentale
proposto dalla Tekneko è in parte fondato ed in parte improcedibile, nei
sensi di seguito precisati.
6.1. Sono fondati i primi
quattro motivi con cui viene dedotta l'erroneità della sentenza
appellata:
- laddove ha ritenuto che
l'avvalersi di una impresa subappaltatrice modifichi le caratteristiche
dell'offerta, e che non sia di conseguenza sufficiente l'indicazione
generica della quota parte del servizio che si intende affidare in
subappalto, occorrendo necessariamente comunicare fin dall'inizio con
quale soggetto giuridico si stipulerà il contratto;
- laddove ha di
conseguenza sancito l'esclusione di Tekneko dalla gara, e dichiarato
l'inefficacia del contratto medio - temporale stipulato.
Al riguardo, invero, non
può che farsi rinvio a quanto già diffusamente precisato nel precedente
punto 2.2. su cui , pertanto , non v'è motivo di ripetersi.
6.2. Il quinto ed ultimo
motivo è improcedibile.
Con tale mezzo, invero,
vengono riproposti i motivi dedotti nel ricorso incidentale proposto in
primo grado, al fine di contestare la mancata esclusione della
Cooperativa ricorrente dalla gara e di paralizzare, di conseguenza, il
suo ricorso.
Sennonché, a seguito
dell'accoglimento dei precedenti motivi nonché dell'appello principale
proposto dall'Unione dei Comuni del Basso Biferno, non residua alcuni
interesse in testa a Tekneko a paralizzare il ricorso introduttivo della
Cooperativa, risultando questo infondato nel merito.
7. Per le ragioni esposte
l'appello principale è fondato e va accolto; quello incidentale proposto
dalla Cooperativa è viceversa infondato e, come tale, da respingere;
quello incidentale proposto da Tekneko è in parte fondato ed in parte
improcedibile, nei sensi si cui in motivazione.
Le spese seguono la
soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul
ricorso in appello, di cui in epigrafe, così dispone:
- respinge l'appello
incidentale proposto dalla Cooperativa C. S. S.;
- accoglie l'appello
principale proposto dalla Unione dei Comuni del Basso Biferno e, in
parte qua, l'appello incidentale di Tekneko e per l'effetto, in riforma
della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado
dalla Cooperativa C. S. S.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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