Consiglio di
Stato - Sezione IV - Ordinanza n. 1465 del 23 aprile 2013
Contratti della Pubblica Amministrazione - Possibilità
di contestare in via autonoma la verifica dei requisiti di regolarità
contributiva nella fase successiva all’aggiudicazione della gara.
ORDINANZA
sul ricorso numero di
registro generale 2413 del 2013, proposto da:
Security Service s.r.l. in
proprio e quale mandataria dell’Ati, Ati - Union Delta s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il
medesimo Avv. Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n.
11;
contro
Regione Lazio, Azienda
Ospedaliera Policlinico Umberto I; Azienda Ospedaliera Sant’Andrea,
nei confronti di
Securitas Metronotte
s.r.l., Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop., Città di
Roma Metronotte s.r.l.
per la riforma
dell’ordinanza cautelare
del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 01416/2013, resa tra le
parti, concernente l’affidamento del servizio integrato di vigilanza
sicurezza custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici per
le A.S.L.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Ospedaliera
Policlinico Umberto I e di Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e di Istituto
di Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop. e di Città di Roma
Metronotte s.r.l.;
Vista la impugnata
ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione
della domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie
difensive;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e
uditi per le parti l’Avv. Pellegrino, l’Avv. Ricci, l’Avv. Capparelli,
l’Avv. Rampelli e l’Avv. Pacciani;
- osservato in via
preliminare, quanto all’ammissibilità della domanda proposta
dall’appellante, che appare dubbia la possibilità di contestare in via
autonoma la verifica dei requisiti di regolarità contributiva nella fase
successiva all’aggiudicazione della gara, in quanto dalla disposizione
di cui all’art. 11, comma 8, del d.lgs. 163 del 2006 può desumersi il
generale principio che “l’atto conclusivo della procedura di gara è
sempre e comunque l’aggiudicazione definitiva, rispetto alla quale
l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti costituisce
una mera condizione di efficacia”, poiché, diversamente ragionando,
“l’aggiudicazione stessa verrebbe ad assumere diversa valenza
provvedimentale (e lesività) a seconda che la verifica de qua sia stata
o meno condotta, come pure può accadere, prima dell’aggiudicazione
medesima, il che urta contro la logica complessiva del sistema normativo
in esame” (cfr., sul punto, Cons. St., sez. V, 14.2.2012, n. 1516);
- rilevato comunque, anche
prescindendo da questo e dagli altri dedotti, complessi e molteplici,
profili di inammissibilità delle doglianze sollevate da Security Service
s.r.l., che l’appello cautelare, in questa fase di sommaria delibazione,
non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto,
sulla base di una disamina complessiva della documentazione versata in
atti, non sembrano emergere elementi tali da far ritenere la sussistenza
delle lamentate irregolarità contributive sia in capo alla mandataria
originaria che alla mandataria subentrante;
- considerato in
particolare, quanto alla contestata efficacia probatoria di tale
documentazione, che non vi sono norme primarie che prescrivano che il
DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla
specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari
(come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si
veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35,
e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall’appellante,
non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le
circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons. St.,
sez. VI, 18.12.2012, n. 6487);
- rilevato, inoltre, che
non sussistono nemmeno, sulla base della documentazione in atti,
elementi tali da far ritenere il mutamento soggettivo dell’a.t.i.
aggiudicataria dell’appalto in riferimento alle quote di riparto;
- ritenuto, infine, che la
novità e la complessità delle questioni trattate impongono la totale
compensazione delle spese inerenti alla presente fase cautelare tra le
parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello (Ricorso numero:
2413/2013).
Compensa interamente tra
le parti le spese del presente giudizio.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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