Consiglio di
Stato - Sezione V - Sentenza n. 3791 del 17 luglio 2013
Contratti della Pubblica Amministrazione - Procedure di gara -
Dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 31 del
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - Certificati di esecuzione dei lavori non
conformi - Tardiva trasmissione nuovi documenti - Esclusione dalla
procedura.
FATTO
1. L’Impresa
(************), che aveva partecipato a due gare indette
dalla Regione Campania, rispettivamente n. 2118 (con bando pubblicato
sul B.U.R.C. n. 32 del 3 luglio 2000) per l’affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria presso immobili di proprietà
regionale e/o in uso alla Regione sedi di uffici regionali e centri di
formazione professionale – manutenzione straordinaria per immobili
concessi in locazione – manutenzione ordinaria per immobili condotti in
fitto Napoli Centro Direzionale Is. A6 – C3 – C5, e n. 2112 (con bando
pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 10 luglio 2000) per l’affidamento di
lavori urgenti ed indifferibili per il ripristino delle facciate dei
fabbricati contraddistinti con il numero 1,2,3,4,5,6 del complesso ex
Bernini, Via Metastasio 25/29, per entrambe le procedure di gara veniva
invitata a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 31
del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, giusta telegrammi in data 22
settembre 2000 quanto alla gara n. 2118 e in data 5 ottobre 2000 quanto
alla gara n. 2112 (essendo risultata sorteggiata ex art. 10, comma 1
quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come si evince dai verbali
di pubblico incanto del 20 settembre 2000 – gara 2118 – e del 4 ottobre
2000 – gara 2112).
Esaminata la
documentazione prodotta, giusta verbale di aggiudicazione di pubblico
incanto del 31 ottobre 2000, quanto alla gara 2118, e del 6 novembre
2000, quanto alla gara 2118, la predetta Impresa Salvatore
(************)era esclusa dalla procedura in quanto i certificati di
esecuzione dei lavori non erano “…conformi all’art. 22 comma 7 del DPR
34/2000 e all’allegato D del medesimo”.
Con nota 22 novembre 2000
l’amministrazione regionale, riscontrando le deduzioni dell’impresa
interessata (che con nota in data 8 novembre 2000 aveva trasmesso il
certificato in data 7 novembre 2000 di esecuzione dei lavori eseguiti
presso l’A.S.L. di Teramo, conforme all’allegato D, sottolineando
l’idoneità della documentazione precedentemente presentata a
dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, così come del resto già avvenuto in occasione di altre
procedure concorsuale pure indette da pubbliche amministrazioni),
confermava le proprie precedenti determinazioni di esclusione, adducendo
altresì la tardività del nuovo documento trasmesso.
Con due note del 22
dicembre 2000, rispettivamente n. 10253/V, quanto alla gara n. 2118, e
n. 10252/V, quanto alla gara n. 2112, l’amministrazione regionale
ribadiva l’esclusione dell’Impresa Salvatore (************), comunicando
altresì che si sarebbe provveduto alla escussione delle relative
cauzioni provvisorie e alla segnalazione all’Autorità.
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sez. I, con la sentenza n.
1044 del 22 febbraio 2002, respingeva il ricorso proposto dalla predetta
Impresa Salvatore (************)per l’annullamento delle due ricordate
note dell’amministrazione regionale, ritenendo infondati i due motivi di
censura sollevati (“Violazione e falsa applicazione art. 10 co. 1 quater
L. 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni e art. 22 D.P.R. 34/00 –
Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione – Genericità –
Violazione L. 241/90”; “Violazione e falsa applicazione art. 10 co. 1
quater L. 109/94 e s.m.i. – Eccesso di potere – Violazione del giusto
procedimento – Illegittimità costituzionale”).
2. Con rituale e
tempestivo atto di appello notificato il 18 giugno 2002 l’Impresa
Salvatore (************) ha chiesto la riforma della predetta sentenza,
lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di tre motivi di
gravame, rubricati rispettivamente il primo “Errores in judicando ed in
procedendo”, il secondo ed il terzo “Errores in judicando”, con cui ha
sostanzialmente riproposto le censure sollevate in primo grado, a suo
avviso malamente apprezzate ed ingiustamente respinte, con motivazione
superficiale, lacunosa ed insufficiente.
Ha resistito al gravame la
Regione Campania, instando per il suo rigetto.
3. Nell’imminenza
dell’udienza di discussione, l’impresa appellante con apposita memoria,
ritualmente depositata, ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
Alla pubblica udienza del
17 maggio 2013, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è infondato.
4.1. L’art. 22 del D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34 (“Regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazione”), disciplinando la “Determinazione del periodo di
attività documentabile e dei relativi importi e certificati”, al comma 7
stabiliva, tra l’altro, che “i certificati di esecuzione dei lavori sono
redatti in conformità allo schema di cui allegato D e contengono la
espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati
realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze
in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito…”.
Il richiamato modello
allegato D si articolava in tre quadri: il quadro A, concernente i dati
del bando di gara, con l’indicazione tra l’altro della categoria
prevalente e delle lavorazioni, con relativa categoria, di cui si
componeva l’intervento; il quadro B, relativo al soggetto
aggiudicatario, ed il quadro C, riguardante l’esecuzione dei lavori
(data di inizio dei lavori, importo contabilizzato ad una certa data,
importo revisione prezzi, eventuale contenzioso, responsabile della
condotta dei lavori, responsabile subappaltatrici o assegnatari,
indicazione delle singole lavorazioni, importo, categorie, etc., importo
netto dei subappalti e delle assegnazioni, dichiarazione sulla
esecuzione dei lavori).
4.2. Ciò posto, sebbene,
come del resto si ricava dallo stesso tenore letterale del citato comma
7, debba convenirsi sul fatto che la dimostrazione del possesso dei
requisiti di partecipazione ad una gara non debba essere fornita
necessariamente ed esclusivamente con la produzione del modello allegato
D, essendo necessario soltanto che l’eventuale documentazione
alternativa contenga piuttosto tutti i dati compresi nel predetto
modello, la Sezione osserva che nel caso di specie, come rilevato
dall’amministrazione regionale nelle note impugnate e come correttamente
riscontrato dai primi giudici, la documentazione prodotta dall’impresa
interessata non conteneva tutti i dati compresi nel più volte citato
modello allegato D.
E’ pacifico infatti che
l’Impresa Salvatore (************) ha prodotto la certificazione di
ultimazione dei lavori di “Adeguamento alle norme antincendio Ospedale
S. Liberatore di Atri Nuovo Edificio 1° Stralcio – Intervento su
percorsi verticali” dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo”,
unitamente agli stati di avanzamento dei lavori n. 5 e n. 5 bis: tale
certificazione, come correttamente rilevato dai primi giudici, è priva
dei dati relativi alla categoria prevalente dei lavori, così che
correttamente l’amministrazione regionale nelle note impugnate ha
rilevato la mancanza delle notizie richieste dall’allegato modello D al
D.P.R. n. 34 del 2000.
Ad analoghe conclusioni
deve giungersi anche con riguardo alla dichiarazione del 15 marzo 2000,
rilasciata dal Comune di Casina in relazione ai lavori di costruzione
della “Nuova Scuola Materna a 3 Sezioni”, affidati all’Impresa Poziello,
dichiarazione che, accompagnata dallo stato di avanzamento dei lavori n.
2 del 4 maggio 1999, pure difetta di ogni indicazione circa la regolare
esecuzione ed il buon esito dei lavori.
La pacifica circostanza
che dal mero raffronto tra la documentazione prodotta ed il modello
allegato D al D.P.R. n. 34 del 2000 emerga, al di là di ogni ragionevole
dubbio, la mancanza nella prima dei dati o quanto meno di alcuno dei
dati previsti nel secondo esclude in radice la sussistenza dei vizi di
genericità e di difetto di motivazione da cui sarebbero stati inficiati
gli atti impugnati in primo grado, come rilevato dai primi giudici, ed
esclude altresì, sotto altro concorrente profilo, che i primi giudici
abbiano inammissibilmente integrato la motivazione dei provvedimenti
impugnati, come sostenuto dall’appellante.
Né può ammettersi che
l’amministrazione regionale, e tanto meno il giudice, come pure
sostenuto dall’appellante, avesse l’obbligo di interpretare ed integrare
il contenuto degli stati di avanzamento dei lavori ascrivendo di propria
iniziativa lavori (ivi peraltro approssimativamente indicati) alla
relativa categoria di appartenenza, così sanando i difetti e le lacune
della documentazione prodotta.
4.3. Deve aggiungersi
altresì che, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale,
il termine di dieci giorni fissato dall’art. 10, comma 1 quater, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, per ottemperare alla richiesta della
stazione appaltante, è perentorio, con la conseguenza che le sanzioni
conseguenti alla sua inosservanza (incameramento della cauzione e
segnalazione all’Autorità) non possono trovare applicazione soltanto
allorquando sia comprovata da parte dell’impresa l’impossibilità di
produrre la documentazione richiesta (C.d.S., sez. V, 21 giugno 2012, n.
3657; sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1288); è stato in particolare osservato
che, al di fuori delle ipotesi di forza maggiore, tempestivamente
segnalate alla stazione appaltante, il ritardo nella consegna delle
certificazioni richieste ai sensi del predetto art. 10, comma 1 quater,
della legge n. 109 del 1994, non può non rivelarsi indice di segno
negativo in ordine all’affidabilità dell’impresa; affidabilità che
costituisce requisito ulteriore e di autonoma rilevanza rispetto a
quelli richiesti dal bando di gara, non potendo addossarsi
all’amministrazione appaltante, in caso di superamento del termine
perentorio, la successiva distinzione fra omessa e ritardata consegna
dei documenti richiesti, nonché la disamina dell’eventuale scusabilità
dell’errore, tutte situazioni comportanti un inammissibile ed
ingiustificato aggravio procedurale a discapito dell’interesse pubblico
al sollecito espletamento delle procedure di gara (C.d.S., sez. VI, 23
settembre 2009, n. 5689).
Sulla scorta di tali
ragionevoli e condivisibili conclusioni deve ritenersi corretto
l’operato dell’amministrazione regionale che ha ritenuto tardiva la
successiva produzione (in data 8 novembre 2000) del certificato del 7
novembre 2000 di esecuzione dei lavori, conforme al modello D, eseguiti
dall’impresa appellante presso l’A.S.L. di Teramo [relativi ai Lavori di
adeguamento alle norme di prevenzione incendio dell’Ospedale S.
Liberatore di Atri (Te)]; non essendo stata neppure richiesta
dall’impresa interessata una proroga per il tempestivo deposito dello
stesso, né essendo stata dalla medesima segnalata alla stazione
appaltante l’esistenza di ipotesi di forza maggiore.
Ciò anche al fine
dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici.
5. In conclusione
l’appello deve essere respinto.
La risalenza della
controversia giustifica tra le parti la compensazione delle spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando
sull’appello proposto dall’Impresa Salvatore (************) avverso la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I,
n. 1044 del 22 febbraio 2002, lo respinge.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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