Consiglio di
Stato - Sezione V - Sentenza n. 3798 del 17 luglio 2013
Contratti della Pubblica
Amministrazione - Appalto di Progettazione - Previsioni richieste nel
bando circa i vincoli minimi concernenti la presenza continuativa in
cantiere dei professionisti incaricati - Valutazione congruità
dell’offerta - Verifica anomalia - Giustificazioni proposte corrette.
FATTO
Con ricorso al Tar Friuli
Venezia Giulia la (************) s.p.a. ha impugnato il provvedimento
con cui Autovie Venete s.p.a. ha aggiudicato alla società (************)
il servizio di ingegneria riguardante l’attività di direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente alla
realizzazione della variante alla S.S. n. 352 di Grado, Lotto 2.
All’esito della procedura,
invero, (************) si è classificata prima, avendo predisposto un
ribasso sul prezzo a base di gara di oltre il 70%, mentre (************)
è giunta seconda.
A causa del consistente
ribasso formulato, la Stazione appaltante ha ritenuto di dover
sottoporre l’offerta dell’aggiudicataria a verifica di anomalia, che a
seguito delle giustificazioni proposte è stata ritenuta congrua, mentre
in un primo momento ciò non era stato.
Con il ricorso
introduttivo, (************) ha dunque lamentato l’illegittimità
dell’affidamento, rilevando che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe
violato le previsioni del bando che richiedevano il rispetto di alcuni
“vincoli minimi” concernenti la presenza continuativa in cantiere dei
professionisti incaricati (ispettori di cantiere, coordinatore,
direttore) nonché, con un secondo motivo, la violazione della par
condicio tra i concorrenti, avendo la ricorrente strutturato la
propria offerta sulla presenza giornaliera continuativa del personale,
mentre l’aggiudicataria così non avrebbe fatto.
Con sentenza 118/2012 il
Tar adito ha respinto il ricorso.
Avverso detta sentenza
(************) ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone la
riforma, previa sospensione dell’efficacia.
Si sono costituite in
giudizio Autovie Venete . e (************) , che hanno argomentato per
il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 1722 del
2012 la Sezione non ha accolto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del
22 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello non è
meritevole di accoglimento.
2. Con l’unico mezzo di
gravame (************) assume l’erroneità della gravata sentenza ,
deducendo gli articolati profili di censura che seguono.
2.1 In principalità,
sostiene che il Tar non avrebbe accertato la violazione della lex
specialis di gara, che prevede il rispetto di tempistiche minime di
presenza in cantiere per il personale appartenente all’ufficio della
direzione lavori (80 ore/settimana) e del coordinatore di esecuzione (40
ore/settimana).
Al riguardo, avendo
riconosciuto sussistente il (solo) possesso dell’”organizzazione minima”
parimenti richiesta dal bando (secondo cui ogni concorrente doveva
disporre almeno di 1 direttore lavori, 1 direttore operativo, 1
ispettore di cantiere ed 1 responsabile contabilità), il primo giudice
avrebbe travisato il senso del motivo e conseguentemente omesso di
pronunciarsi sul mancato rispetto delle sopra richiamate “tempistiche
minime” di cantiere, che l’aggiudicataria non avrebbe rispettato.
2.2 Il Tar,poi, avrebbe
errato nel pronunciarsi in ordine alla correttezza della valutazione di
congruità dell’offerta operata dalla commissione, atteso che con il
ricorso introduttivo (************) aveva lamentato l’illegittimità
dell’offerta solo sotto il profilo del mancato rispetto delle
“tempistiche minime”.
2.3 Il primo
giudice,infine,avrebbe omesso di accertare l’illegittimità della
condotta dell’aggiudicataria che, in seno al procedimento di verifica
della congruità dell’offerta ed al solo scopo di far tornare i conti,
avrebbe modificato l’offerta sempre in relazione al parametro delle
“tempistiche minime”.
3. Nessuno dei profili di
censura dedotti è fondato.
3.1. Ed invero, quanto al
primo relativo alla violazione delle “tempistiche minime” previste dalla
lex specialis, il Tar lo ha correttamente respinto rilevando che
la più ampia struttura dell’aggiudicataria rispetto a quella minima
prevista dal capitolato le avrebbe consentito di ricoprire il monte ore
richiesto, a prescindere dalle ore di presenza effettivamente prestate
dal singolo professionista.
Infatti, ciò che rileva
non è l’apporto lavorativo (ore settimanali) del singolo professionista,
bensì la possibilità che i professionisti dotati delle medesime
competenze e capacità (nell’organico di (************) presenti in
numero più elevato rispetto al minimo) possano, intercambiandosi,
assolvere alla presenza in cantiere richiesta dal capitolato.
Per quanto sopra,si
appalesa priva di consistenza la doglianza relativa alla mancata
pronuncia su di un aspetto centrale della controversia in cui sarebbe
incorso il Tar.
Infatti, la disponibilità
di un “organigramma di commessa” più ampio rispetto al minimo richiesto
dal capitolato ha consentito a (************) di articolare la presenza
in cantiere del singolo professionista per un monte ore inferiore
rispetto al previsto, senza che ciò pregiudichi la complessiva (e
richiesta) presenza in cantiere di quella determinata professionalità.
In altri termini, la
struttura organica ed organizzativa dell’aggiudicataria (5 persone nel
team di Direzione lavori invece delle 3 richieste) assicura la presenza
minima in cantiere con più di un professionista, di tal che
l’indicazione di un monte ore riferito al singolo incaricato è
circostanza ininfluente, in quanto ciò che rileva è la possibilità di
raggiungere ( e addirittura superare ) il livello di ore richiesto,
anche se attraverso la fruizione di un numero maggiore di
professionisti.
Il motivo in
esame,peraltro, risulta infondato anche per ciò che attiene
all’individuazione del monte ore minimo per ogni singolo professionista.
Invero, come
condivisibilmente osservato dalla difesa di (************) , i “vincoli
minimi di presenza” elencati al punto 5 del capitolato speciale
d’appalto,a ben guardare, non richiedono una tassativa ed incondizionata
presenza giornaliera, e per l’intero orario lavorativo, dei soggetti ivi
indicati.
Quanto alla figura del
Direttore Lavori (o del Direttore operativo), infatti, il richiamato
punto 5 del capitolato nel prevedere la cadenza “giornaliera” del
professionista, parla esplicitamente di presenza/sopralluogo, con
ciò stabilendo l’obbligo per quest’ultimo di intervenire quotidianamente
nel cantiere al fine di monitorarne gli sviluppi, ma non certo di
presenziare anche a tutte le relative operazioni per la loro intera
durata.
In base allo stesso tenore
letterale della lex specialis, quindi, la presenza minima del
Direttore lavori deve ritenersi garantita e soddisfatta anche
dall’effettuazione di un solo sopralluogo, che all’evidenza ha durata
che non coincide con l’intera giornata lavorativa.
Ad analoga conclusione si
giunge anche con riferimento alle figure dei “due assistenti”
(Direttore operativo e/o Ispettore di cantiere), la cui presenza
continuativa in cantiere deve intendersi riferita solo alle lavorazioni
più critiche e delicate e non a tutte le attività compiute all’interno
del cantiere.
Sempre il richiamato punto
5 del capitolato,infatti, nel prevedere tra i “vincoli minimi” la
presenza dei due assistenti elenca, seppur a titolo esemplificativo, le
lavorazioni che necessitano e richiedono la loro contemporanea ed
assidua (“giornaliera e continuativa”) partecipazione,
espressamente individuandole nelle lavorazioni in acqua, nelle
lavorazioni ad elevato contenuto tecnologico, nelle fondazioni stradali
ecc.
Ciò a voler significare
che la presenza giornaliera e continuativa non è richiesta, né è
necessaria, per tutte le lavorazioni svolte nell’ambito
dell’affidamento, bensì unicamente per quelle più importanti, la cui
complessità e criticità richiedono la supervisione costante dei due
assistenti.
3.2. Il secondo profilo di
censura è parimenti privo di consistenza, in quanto il nucleo della
pronuncia è incentrato sostanzialmente sulla censura di non conformità
dell’offerta di Sinergo al capitolato di gara ( che viene correttamente
disattesa,come sopra rilevato),e non.sulla correttezza della valutazione
operata dalla commissione in merito alla congruità dell’offerta stessa .
In ogni caso, trattandosi
di censura intesa a contestare un profilo di asserita ultrapetizione
della sentenza che non incide sul suo apparato motivazionale , la
doglianza risulta anche priva di rilievo non derivando alcuna utilità
per l’appellante dall’eventuale accoglimento della stessa.
3.3. Il terzo profilo di
censura, con cui l’appellante assume che l’aggiudicataria in sede di
verifica di congruità avrebbe modificato l’offerta in relazione al
richiamato parametro delle “tempistiche minime”, è privo di
fondamento.
Invero, come correttamente
osservato dal TAR, risulta che in sede di giustificazioni
l’aggiudicataria abbia dichiarato che l’incremento del monte ore (da 64
a 80 settimanali per la Direzione lavori e da 30 a 40 per il personale
in fase di esecuzione) è legato alla non corretta valutazione della
durata complessiva delle lavorazioni.
Le 64 e le 30 ore
settimanali indicate nelle prime relazioni, infatti, non tenevano conto
delle settimane di fermo cantiere, che il capitolato di gara (art. 4,
lett.a) espressamente valutava in 150 giorni (pari a circa 20
settimane).
L’aggiudicataria,quindi,
non si è avveduta inizialmente che la durata effettiva delle lavorazioni
non era stimabile in 100 settimane, bensì in 80.
Conseguentemente, la
stessa ha corretto l’errore rettificando il monte ore del personale
inizialmente plasmato sulle 100 settimane, così in questo modo giungendo
alla rettifica delle ore settimanali dei vari professionisti che, a
parità di apporto orario complessivo correlato alla durata dell’appalto,
si son visti aumentare l’orario settimanale (ma non quello complessivo)
in relazione alla minor durata delle lavorazioni.
Inoltre, come già
rilevato, (************) dispone di una struttura di commessa più vasta
rispetto al minimo che le ha consentito di articolare diversamente
l’impiego (ed il monte ore) del singolo professionista.
In ultimo, non è parimenti
condivisibile l’assunto dell’appellante secondo cui (************)
avrebbe presentato un’offerta economica inattendibile, in quanto basata
sul presupposto dell’esistenza di un cantiere prossimo a quello oggetto
dell’appalto e dell’utilizzazione dei professionisti ivi presenti.
Come correttamente
osservato dal Tar,infatti,, lo svolgimento di attività professionale in
un cantiere prossimo a quello oggetto dell’appalto ben rappresenta un
valido elemento giustificativo dell’offerta di (************) , atteso
l’ovvio abbattimento dei costi fissi ( personale-mezzi-trasferte ) ed il
susseguente risparmio di spese.
4. Per le ragioni che
precedono, l'appello è infondato e come tale da respingere.
5. Sussistono giustificati
motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge .
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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