Consiglio di
Stato - Sezione IV - Sentenza n. 3857 del 17 luglio 2013
Contratti
della Pubblica Amministrazione - Configurabilità della categoria OS9
come prestazione superspecialistica subappaltabile nella misura massima
del 30% del relativo importo.
FATTO e
DIRITTO
1.1.Anas S.p.a. ha emesso
un bando di gara pubblicato sulla Gazzetta delle Comunità Europee dd. 6
marzo 2009 ed avente ad oggetto una procedura ristretta per
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione
dell’adeguamento alle attuali normative di sicurezza degli impianti di
illuminazione, ventilazione e cabine MT/BT (trasformazione da linea
elettrica a media tensione - MT a linea elettrica a bassa tensione - BT),
nonché degli impianti ed opere civili a servizio delle gallerie Varano e
Privati della Strada Statale n. 145 “Sorrentina”, lunghe
rispettivamente 1.500 metri circa e 2.000 metri circa, ed entrambi
sovente teatro di gravi incidenti stradali.
Il metodo di
aggiudicazione stabilito era quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Per quanto qui
segnatamente interessa, il bando di gara prevedeva al § II. 2.1 quale
categoria prevalente la OG 11, classifica VI; classifica VII con
riferimento all’intero ammontare dell’appalto, nonché per la categoria
OS 9 la classifica IV subappaltabile nel limite del 30% del suo importo
a’ sensi dell’art.37, comma 11, del D.L.vo 12 luglio 2006 n. 163 a
qualificazione obbligatoria.
A tale procedimento di
scelta del contraente ha partecipato anche il costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese formato dalla (*******) S.p.a. (capogruppo
mandante) e dalla (*******) S.p.a. (d’ora in poi, per semplicità
(*******) ) la cui offerta è stata tuttavia esclusa in quanto la
stazione appaltante aveva accertato che con riferimento alle opere
rientranti nella categoria OS9 il raggruppamento medesimo intendeva
subappaltare le stesse nel limite del 30%, così come previsto dalla
lex specialis di gara mentre per la residua percentuale del 70% non
possedeva la prescritta qualifica.
1.2. In dipendenza di ciò,
(*******) ha chiesto con ricorso proposto sub R.G. 3386 del 2010 innanzi
al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, l’annullamento della nota di Anas
S.p.a. Prot. Cdg-0053478-p dd. 12 aprile 2010 recante la propria
esclusione dalla gara anzidetta, nonché di tutti gli atti presupposti e
conseguenti, e in particolare del bando e del disciplinare di gara in
relazione alla richiesta di qualificazione e di limitazione/divieto ex
art.37, comma 11, del D.L.vo 163 del 2006 per la categoria scorporabile
OS9.
(*******) ha – altresì –
chiesto la condanna di Anas S.p.a. al risarcimento del danno in forma
specifica, o, in via subordinata per equivalente.
La ricorrente in primo
grado ha dedotto al riguardo l’avvenuta violazione dell’art.37 del
D.L.vo 163 del 2006, l’avvenuta violazione degli allora vigenti artt. 72
e 74 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, l’avvenuta violazione della L.
7 agosto 1990 n. 241, nonché eccesso di potere per motivazione apparente
e/o illogica, omessa istruttoria, travisamento dei fatti e violazione
del giusto procedimento.
1.3. Con motivi aggiunti
di ricorso, susseguentemente proposti, (*******) ha anche impugnato
l’aggiudicazione definitiva disposta a favore del
Successivamente l’odierna
istante ha proposto motivi aggiunti di doglianza con cui ha impugnato
l’aggiudicazione definitiva dei lavori in questione medio tempore
intervenuta a favore del Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro Soc.Coop. p.A., deducendone sostanzialmente
l’illegittimità derivata.
1.4. Si è costituita in
tale giudizio di primo grado Anas S.p.a., replicando puntualmente alle
censure di (*******) e concludendo per la reiezione del ricorso.
1.5. Con ordinanza n. 1877
dd. 29 aprile 2010 la Sez. III dell’adito T.A.R. ha respinto la domanda
di sospensione cautelare degli atti impugnati, “considerato, ad una
prima delibazione, che la determinazione impugnata, assunta in relazione
a categoria di lavori a qualificazione obbligatoria, pare non
contrastante con la lex specialis di gara”.
1.6. Tale
statuizione cautelare è stata confermata in sede d’appello con ordinanza
n. 2853 dd. 22 giugno 2010 da questa stessa Sezione, “considerato che
ad una prima, sommaria delibazione tipica dela fase cautelare, l’appello
e la domanda di sospensiva dell’ordinanza del TAR non appaiono assistiti
da adeguato “ fumus “;ritenuto, infatti, che non possano
confondersi gli aspetti del subappalto con quelli della qualificazione;
considerato, al riguardo, che l’articolo 37, comma 11, del D.L.vo 163
del 2006, nel prevedere che quando per l’appalto siano “ necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e
qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento
dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in
grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo
periodo”, affida contestualmente al regolamento il compito di
definire “ l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione”,presupponendo
che comunque i requisiti di specializzazione debbano essere posseduti
dall’esecutore; rilevato che l’articolo 74, comma 2, del Regolamento di
cui al D.P.R. n. 554 del 1999 stabilisce che “ le lavorazioni
relative a opere generali e a strutture, impianti ed opere speciali di
cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono
essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni”;
rilevato ulteriormente che al punto II.2.1), nell’ambito delle
“ulteriori categorie” (oltre, cioè quella prevalente OG11 ) per la
categoria OS9 il bando di gara indicava tassativamente e chiaramente la
classifica IV “a qualificazione obbligatoria”,
subappaltabile nel limite del 30% di cui al citato art. 37 del D.L.vo
163 de l2001; ritenuto che tale clausola non apparecontrastante con le
fonti primarie e secondarie, le quali prescrivono comunque
laqualificazione del partecipante, indipendentemente dalla possibilità
di subappaltare parte dei lavori”.
1.7. Con sentenza n. 3346
dd. 12 aprile 2012 la medesima Sez. III dell’adito T.A.R. ha respinto il
ricorso proposto da Protesio, compensando integralmente tra le parti le
spese di tale primo grado di giudizio.
2.1. Con l’appello in
epigrafe (*******) chiede ora la riforma di tale sentenza, reiterando in
buona sostanza le proprie censure proposte in primo grado e riferendole
al contenuto della sentenza medesima.
(*******) ha pure
riproposto la precedente sua domanda di risarcimento del danno.
2.2. Si è costituita in
tale ulteriore grado di giudizio Anas S.p.a., concludendo per la
reiezione dell’appello.
3. Alla pubblica udienza
del 19 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso,
l’appello in epigrafe va respinto.
4.2. Giova innanzitutto
premettere che a seguito della procedura di infrazione di cui alla nota
della Commissione C (2008) 0108 del 30 gennaio 2008, secondo la quale
l’ordinamento italiano violava la disciplina di fonte comunitaria nella
misura in cui per le opere specializzate vietava il subappalto ed
imponeva una forma giuridica determinata per le imprese partecipanti
alle gare, ossia il raggruppamento temporaneo di tipo verticale, è stato
introdotto per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera h), del D.L.vo 11
settembre 2008 n. 152 un nuovo testo che integralmente sostituisce
l’art. 37, comma 11, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e che così
dispone: “Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di
lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali (SIOS), e qualora una o più di tali opere superi in valore il
quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118,
comma 2, terzo periodo” (ossia entro il limite massimo del 30%
dell’importo della lavorazione specializzata).
In tal modo è stata
pertanto sostanzialmente equiparata la disciplina della subappaltabilità
delle opere specializzate a quella della categoria prevalente, laddove
nella precedente formulazione dello stesso comma 11 il subappalto era
comunque vietato per lavorazioni specializzate superiori al 15 %
dell’importo totale dei lavori.
La sussistenza di un
limite quantitativo percentuale alla facoltà di collaborazione tra
imprese nell’ambito del subappalto nelle opere specializzate o della
categoria prevalente risponde ad un opportuno contemperamento delle
esigenze di controllo dell’Amministrazione circa il possesso dei
requisiti dei concorrenti alla gara con le necessità proprie della
libertà degli operatori economici di organizzazione e di collaborazione,
tutelate in linea di principio dalla disciplina di fonte comunitaria.
Va peraltro denotato che
la giurisprudenza comunitaria da tempo non esclude in assoluto la
compatibilità di limitazioni al subappalto con i principi del Trattato
UE, affermando in tal senso (seppure in materia di servizi, ma con una
formulazione che risponde ad una valenza generale nel “sistema”
degli affidamenti pubblici) che il divieto di subappalto per
l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto non è contrario alla fonte
comunitaria laddove l’amministrazione aggiudicatrice non è in grado di
controllare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori in
occasione della valutazione delle offerte e della selezione del migliore
offerente (Corte Giustizia CE, 18 marzo 2004, in causa C-314/01 Siemens).
Va quindi da subito
precisato che il persistente e rimodulato divieto di subappalto nelle
categorie specializzate oltre i limiti percentuali quantitativi
prescritti trova una ragione sostanziale di tutela nel fatto che,
altrimenti, si produrrebbe un’alterazione significativa del sinallagma
contrattuale tra amministrazione affidante e impresa aggiudicataria, in
relazione ad una prestazione intrinsecamente caratterizzante la natura
stessa dell’affidamento e, quindi, essenziale ai fini dell’esecuzione
delle opere.
In altri termini,
ammettere la completa (o la rilevante) subappaltabilità delle opere
rientranti in una categoria specializzata, diversamente dal contenuto
della novellata disciplina di cui all’art. 37, comma 11, del D.L.vo 163
del 2006 equivarrebbe a sostenere non già un fenomeno di
“collaborazione” tra impresa concorrente ed impresa terza, ma un
fenomeno sostanziale di “sostituzione” della seconda alla prima,
con conseguente alterazione - nell’ipotesi di appalto - della rilevanza
soggettiva dell’appaltatore nella esecuzione dell’appalto.
In tal senso, perciò, la
predeterminazione legale di un limite quantitativo per il ricorso al
subappalto nelle categorie specializzate (SIOS) corrisponde ad un’equa
tutela della esigenza di controllo della qualità degli operatori, in
relazione a prestazioni particolarmente significative, di cui è
portatrice la stazione appaltante.
Va – altresì – ritenuta
compatibile anche con la direttiva 2004/18/CE la disciplina dei limiti
del subappalto nelle categorie specializzate (e prevalenti) che
configurano nell’ordinamento nazionale il subappalto come uno strumento
di collaborazione “parziale” relativamente all’oggetto della
categoria: e ciò in quanto corrisponde ad un preciso ed apprezzabile
interesse della stazione appaltante, ai fini del controllo di qualità
delle imprese concorrenti e partecipanti alla gara e del relativo
rapporto che nasce dall’aggiudicazione, il quale non ammette la cessione
del contratto o la sostituzione dell’appaltatore selezionato nella gara,
se non alle condizioni di legge.
4.3.1. Ciò posto, secondo
la prospettazione dell’appellante, la sentenza impugnata muoverebbe da
una premessa di ordine logico viziata di ultrapetizione, laddove non
potendo diversamente argomentare per infondatezza sia la impugnazione
del bando per irragionevolezza sia la censura a mente della quale la
categoria OS9 non è una SIOS anche nel vigore del nuovo regolamento,
perverrebbe a sostituirsi alla stazione appaltante e affermando che
quest’ultima ben può limitare il subappalto nelle lavorazioni ad elevata
tecnologia anche se non SIOS.
La stessa appellante
ammette che “in teoria un ragionamento del genere appare logico”
(così a pag. 9 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio),
ma resterebbe impregiudicato il rilievo che in nessuna parte del bando o
della lex specialis esiste una siffatta argomentazione ovvero una
motivata e palese esigenza di tal fatta, per cui l’argomentazione
esposta in motivazione risulterebbe chiaramente affetta da
ultrapetizione.
(*******) ribadisce al
riguardo di aver specificato nel giudizio di primo grado che il bando di
gara ammetteva a partecipare anche le imprese in possesso di classifica
VII o superiore della lavorazione prevalente e che la pur in astratto
legittima - ma non ammessa - circostanza, secondo cui il divieto ex art
37 comma 11 del D.L.vo 163 del 2006 relativo alla categoria OS 9 di
importo superiore al 15% si poneva comunque quale vizio di eccesso di
potere per la immotivata sua necessità, mai esplicitata.
(*******) al riguardo
rimarca che sia il D.L.vo 152 del 2008, sia gli artt. 72 e 74 del D.P.R.
554 del 1999 non ricomprendono tra le cc.dd. SIOS ( strutture impianti
ed opere speciali) la OS 9, per cui la censurata estensione analogica
del divieto prescritto per la SIOS non avrebbe potuto trovare quivi
applicazione, in quanto non rispondente a nessuno specifico e palesato
interesse della stazione appaltante: e in conseguenza di ciò, sempre
secondo (*******) , l’assunto della stazione appaltante – fatto proprio
anche dal giudice di primo grado - secondo cui la erronea dichiarazione
resa in sede di offerta per la gara di appalto in questione di voler
subappaltare anche lavori per i quali il subappalto non doveva
intendersi escluso a’ sensi dello stesso art. 37, comma 11, del D.L.vo
163 del 2006 non avrebbe potuto comportare l’estromissione dalla gara,
come invece disposto da Anas S.p.a.
A conforto di tale tesi
(*******) richiama la giurisprudenza secondo la quale le incomplete o
erronee indicazioni riguardanti il conferimento del subappalto non
possono comportare l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di
aggiudicazione, in mancanza di espresse disposizioni in proposito, ma
soltanto l’esclusione della facoltà di procedere al subappalto, allorché
risulti che la candidata sia autonomamente dotata dei requisiti
prescritti per l’esecuzione diretta dell’appalto (cfr. sul punto, ex
plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004 n. 557).
A tale proposito (*******)
afferma di essere in possesso della classificazione OG11 in classifica
VII o superiore (n. 2 classifiche VI): classificazione, questa, che
sebbene non equivalente alla classificazione OS9 (richiesta per i lavori
in discorso), costituirebbe comunque una sommatoria di categorie
specializzate, le quali potrebbero ritenersi assorbite in essa allorché
il livello di complessità delle lavorazioni rimanga su valori medi,
secondo quanto precisato dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici con parere n. 74 del 6 marzo 2008.
Tale ipotesi, sempre
secondo la tesi di (*******) ricorrerebbe nella specie trattandosi di
impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico,
ampiamente riconducibili nell’alveo della più ampia ed omnicomprensiva
categoria OG 11, da essa – per l’appunto – posseduta.
4.3.2. Il Collegio, per
parte propria, non condivide la tesi di (*******) secondo la quale Anas
S.p.a. avrebbe nella specie illegittimamente considerato SIOS la
categoria OS 9 anche se non rientrante tra quelle di cui all’art 37,
comma 11, del D.L.vo 163 del 2006.
Ritiene il Collegio che
tale argomentazione non possa essere condivisa, atteso che la categoria
OS 9 riguarda impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico è comunque categoria specializzata, non rientrante peraltro
nelle indicazioni dell’art 72, comma 4, del D.P.R. 554 del 1999 (e, ora,
della corrispondente disciplina contenuta nell’art. 107 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207); e che, nondimeno, residua in via generale residua
in capo alla stazione appaltante un margine di discrezionalità in ordine
all’ammissibilità dei subappalti se – come dianzi rilevato al § 4.2.
della presente sentenza - le condizioni per l’ammissibilità del
subappalto, di cui all’art. 118 del D.L.vo 163 del 2006 (in forza del
quale “per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con
il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento”: cfr. ivi, comma 2,
terzo periodo) non sono intese unicamente a tutelare l’interesse
dell’Amministrazione committente all’immutabilità dell’affidatario, ma
tendono invece a evitare che nella fase esecutiva del contratto si
pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell’assetto di interessi
scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quel’interesse
pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e
legittimato l’individuazione di una determinata offerta come la più
idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l’appalto è
preordinato (così, puntualmente, Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2012 n.
262).
In buona sostanza, ad
avviso di Protesio, dal complesso della disciplina complessivamente
contenuta nell’art 118 del D.L.vo 163 del 2006 e nell’attuale testo
dell’art. 37, comma 11, dello stesso decreto legislativo deriverebbe un
vincolo per la stazione appaltante di ammettere il subappalto secondo le
condizioni ivi indicate, non potendo limitare l’applicazione nella
specifica gara.
Tale tesi non è condivisa
dal Collegio, posto che il divieto di subappalto per alcune opere (nella
specie individuate dall’allora vigente art. 74, comma 4, del D.P.R. n.
554 del 1999) non implica affatto che le opere diverse da quelle in esso
considerate non possano costituire oggetto di un divieto di subappalto
imposto dalla stazione appaltante, la quale intenda con ciò garantirsi
il diretto controllo, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, dei
requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell’impresa chiamata ad
eseguire una parte dell’appalto, cui connette un autonomo ed importante
rilievo (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 2006 n. 3364).
A ragione, pertanto, il
giudice di primo grado ha affermato che la disciplina contenuta nell’art
118 del D.L.vo 163 del 2006 va intesa nel senso che essa pone i limiti
entro cui la stazione appaltante può ammettere il subappalto; e che –
nondimeno - in base ai principi generali, vigenti pure per l’istituto
civilistico dell’appalto (cfr. art. 1655 e ss. cod. civ.), in linea di
principio non è impedito alla stazione appaltante di porre ulteriori
limiti all’utilizzo del subappalto: limiti che risultano sindacabili nel
bando di gara secondo i canoni della logicità e ragionevolezza, come
avviene rispetto alla fissazione dei requisiti di partecipazione (cfr.
sul punto – altresì –Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2010 n. 1713).
Né una diversa
ricostruzione può derivare dalle fonti comunitarie, le quali, se invero
garantiscono l’effettività del principio della massima partecipazione ai
procedimenti di scelta del contraente, nondimeno affidano ampia
discrezionalità alle stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi
di gara a tutela del predetto pubblico interesse all’immutabilità dell’affidatario
nella misura in cui ciò sia più idoneo a soddisfare le esigenze della
collettività cui l’appalto è preordinato; e, comunque un divieto
specifico non può trarsi dall’art 25 della direttiva 2004/18/CE laddove
è genericamente previsto che lo Stato membro possa richiedere o che
l’Amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che siano indicate le
parti dell’appalto che si intendano subappaltare.
Se non deriva, quindi,
dalle fonti comunitarie alcuna ammissibilità generalizzata del
subappalto, e se permane nel nostro ordinamento la discrezionalità della
stazione appaltante nel limitarla - stante il fatto che la disciplina
complessivamente contenuta nell’art 118 del D.L.vo 163 del 2006 e
dell’allora vigente art 73 del D.P.R. 554 del 1999 stabiliscono il
limite massimo di ammissibilità dell’appalto, ma non quello minimo che
si deve ritenere nella discrezionalità della stazione appaltante - nella
specie risulta ex se legittima la scelta della stazione
appaltante, anche al di là della circostanza che la categoria OS 9 non è
SIOS, di comunque contemplare al riguardo il limite del 30% del suo
importo al fine di avvalersi del subappalto per la relativa prestazione:
e ciò nell’ottica di un controllo particolarmente attento della qualità
della prestazione in un contesto che, come dianzi rilevato al § 1.1.
della presente decisione, riguarda una strada con punti di particolare
pericolosità nei quali la tutela dell’incolumità di coloro che la
percorrono e delle maestranze impiegate per la sua manutenzione assume
una valenza pregnante.
Del resto – e sempre in
tale contesto - la circostanza che la clausola del bando di gara
proibisca in tema di affidamento della realizzazione di opere pubbliche
il subappalto per le categorie a qualificazione non obbligatoria, non
rende per ciò solo tale clausola illegittima., posto che in base ad una
lettura contestuale della disciplina complessivamente contenuta
nell’attuale testo dell’art. 37, comma 11, del D.L.vo 163 del 2006 e
negli allora vigenti artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554 del 1999 (ora,
artt. 107 e 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), al fine di verificare
se la stazione appaltante, nel vietare mediante la lex specialis
di gara il ricorso al subappalto, si sia correttamente avvalsa – o meno
- della potestà interdittiva ad essa attribuita, necessita considerare
il contenuto e la complessità delle opere da realizzare.
4.3.2. Né, comunque, può
condividersi la tesi dell’appellante secondo la quale il suo possesso
della classificazione OG11 in classifica VII o superiore (n. 2
classifiche VI), sebbene non equivalente alla classificazione OS9
richiesta per i lavori di cui trattasi, costituirebbe comunque una
sommatoria di categorie specializzate, le quali potrebbero ritenersi
assorbite in essa allorché il livello di complessità delle lavorazioni
rimanga su valori medi, secondo quanto precisato dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici con parere n. 74 del 6 marzo 2008.
Il Collegio, per parte
propria, rileva che la categoria OG 11, per sua natura, ha la
particolarità di essere composta di varie categorie di lavori.
Nel caso di specie,
peraltro, la lex specialis prevedeva inderogabilmente per i
lavori rientranti nella categoria specialistica OS9 il possesso della
prescritta qualifica, indipendentemente – quindi - da quanto previsto in
relazione alla categoria OG11, per cui la disposizione della lex
specialis contemplante la classifica VII per la categoria generale OG11
con riferimento all’intero ammontare dell’appalto non assumeva al
riguardo alcuna valenza derogatoria.
4.4. Il secondo ordine di
motivi d’appello (*******) evidenzia che la questione centrale della
causa attiene alla legittimità – o meno - del divieto di subappalto per
categorie di lavori specializzate non superspecialistiche e non a
qualificazione obbligatoria: questione che risulta peraltro superata
dall’assorbente circostanza, dianzi evidenziata, che la categoria
specialistica OS 9 non è SIOS ma è liberamente assoggettabile a limiti
nel suo subappalto.
5. Le spese e gli onorari
del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati
tra le parti.
Va peraltro dichiarato
irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra
le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Dichiara - altresì -
irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
|