Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione n. 3966 del 25 luglio 2013
Contratti della pubblica amministrazione - Gara
lavori di recupero di alloggi comunali - Completezza
documentale, tecnica e formale dell’offerta presentata
dall’aggiudicataria - Correttezza nello svolgimento delle operazioni
valutative da parte della Commissione di gara
FATTO e
DIRITTO
1. Con la sentenza
appellata i Primi Giudici hanno rigettato il ricorso proposto dalla
Imped s.r.l. avverso gli atti relativi alla procedura indetta dal Comune
di Sassari ai fini dell’affidamento dei lavori di recupero di alloggi
comunali nel quartiere di Monte Rosello – Via Anglona., procedura
culminata con l’aggiudicazione in favore di (*****) s.r.l.
Con il ricorso in epigrafe
specificato l’appellante contesta gli argomenti posti a sostegno del
decisum di prime cure.
Resistono la stazione
appaltante e la società aggiudicataria.
Le parti hanno affidato al
deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive
tesi difensive.
All’udienza del 7 maggio
2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’infondatezza nel
merito dell’appello esime il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni
preliminari svolte dal Comune appellato.
2.1.Vanno, in primo luogo,
disattesi i motivi di appello tesi a contestare la completezza
documentale, tecnica e formale dell’offerta presentata
dall’aggiudicataria, nonché la correttezza nello svolgimento delle
operazioni valutative da parte della Commissione di gara.
In particolare, quanto al
profilo della completezza documentale di cui al primo motivo, si deve
reputare, in omaggio ad un approccio sostanzialistico imperniato sulla
regola del raggiungimento dello scopo, che la mancata produzione
dell’autonomo documento programmatico operativo non possa essere
considerata causa di esclusione dell’offerta stessa, i quanto i relativi
contenuti sono ricavabili dal complessivo contenuto dell’offerta tecnica
evincibile dalla scheda A.5 allegata all’offerta tecnica stessa e dalla
relazione descrittiva. Segnatamente, il punto 3.3. della relazione
descrittiva (rubricato «Logistica inquilini durante i lavori») indica le
modalità operative in ordine alla sistemazione provvisoria degli
inquilini (prevista in una struttura alberghiera del centro urbano, o -
in alternativa - corrispondendo agli interessati una somma di denaro di
importo equivalente), alla dislocazione dei beni mobili e suppellettili
in containers ad uso esclusivo di ciascun inquilino, e altre
prescrizioni. Ne deriva che, a fronte di un’adeguata esplicazione dei
contenuti richiesti dal capitolato, il fatto che mancasse un autonomo
elaborato non può essere considerato causa di esclusione dell'offerta.
2.2. Non sono fondate
neanche le censure volte a dedurre la violazione del capitolato e dei
criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in ordine all’ assegnazione
di trenta punti di valutazione della voce A1 della tabella offerta
qualitativa.
Le censure di parte
ricorrente, ove dirette a contestare la conformità dell'offerta (*****)
, per la voce "rifacimento intonaci" ,alla parte inderogabile del
progetto (che comprendeva solo le zone cucina/pranzo e bagno dei 72
alloggi) non trovano sostegno nella disciplina di gara e nella
documentazione relativa all’offerta.
Anche l’appunto formulato
con riguardo alla relazione descrittiva della VACOMIC (punto 3.2. e
3.2.5., in cui si prevede che "gli intonaci interessati da fenomeni di
degrado diffuso verranno accuratamente revisionati sull'intera
superficie") non risulta persuasivo in quanto il riferimento è alla
proposta formulata dalla VACOMIC di estendere i lavori di rifacimento
degli intonaci a tutta la superficie degli alloggi, oltre quella
obbligatoria e inderogabile (sopra richiamata).
Inoltre, le censure della
ricorrente non consentono di superare i motivi posti dalla commissione
aggiudicatrice a base della mancata assegnazione alla offerta della
(*****) del punteggio aggiuntivo di cui alla scheda A1 (trenta punti), e
- per converso - della attribuzione del detto punteggio all'offerta del
raggruppamento (*****) .
Dall'esame della
documentazione in atti, risulta, infatti, che nella scheda A1 presentata
dal raggruppamento aggiudicatario è assunto l'impegno di estendere gli
interventi "all'intera superficie interna di tutti gli alloggi". Per
converso, nell'omologa scheda presentata dalla ricorrente (*****) , non
solo l'intervento sugli intonaci viene definito come restauro (e non
come rifacimento), ma l'impegno ad estendere i lavori all'intera
superficie degli alloggi non trova riscontro nelle relative voci del
computo metrico, nelle quali si introduce un limite quantitativo («...
fino al 30% dell'intera superficie ...») non conforme alle prescrizioni
dettate dalla lex specialis per l'attribuzione del punteggio di
cui trattasi.
Si deve poi rimarcare che
dalla relazione descrittiva si ricava la piena corrispondenza
dell’offerta tecnica con l’elenco prezzi e con il computo metrico delle
opere.
2.3. Non è fondata neanche
la doglianza tesa a dedurre la violazione del capitolato in ragione
della mancata previsione, in seno all’offerta, della fornitura e posa in
opera dei rivestimenti dei bagni e delle cucine.
Come correttamente
affermato dal Primo Giudice, nella relazione descrittiva che accompagna
il progetto definitivo il raggruppamento aggiudicatario prevede,
assumendo il relativo impegno negoziale, che tutti i bagni avranno
rivestimenti in piastrelle monocottura formato 20x20 cm per un'altezza
massima di cm. 1,80 lungo tutto il perimetro»; e che tutte le cucine
dovranno essere rivestite con la stessa tipologia di piastrelle " ...
per una superficie massima di 4 mq.".
Non possono pertanto
essere condivise le argomentazioni svolte dalla ricorrente al fine di
dedurre la mancata congruenza tra offerta e capitolato e le relative
alterazioni del sinallagma contrattuale paventate.
2.4.Non fondato è inoltre
il quarto mezzo di doglianza, che attiene alla completezza formale della
sottoscrizione degli elaborati allegati all’offerta tecnica. Al
riguardo, merita osservare la sussistenza di profili di ambiguità nella
disciplina di gara che, per un verso, prevedeva la sottoscrizione
dell’offerta tecnica in ogni pagina e, per altro verso, escludeva
espressamente dall’offerta tecnica gli elaborati del cronoprogramma, del
computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi.
Alla stregua di detti
aspetti di incertezza del quadro delle regole, è da condividere il
richiamo dei Primi Giudici alla regola di interpretazione che impone di
aderire alla soluzione ermeneutica che favorisca la massima
partecipazione alla gara. Ne deriva che alcuna esclusione poteva
comminarsi per il caso di mancata sottoscrizione in ciascun foglio del
computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi.
2.5. E’ infondata anche
l’ultima censura con la quale la società ricorrente deduce che la
commissione di gara, nella seduta del 7 luglio 2010, avrebbe introdotto
una specificazione al criterio di valutazione di cui alla voce A1 (cui
si è fatto riferimento in sede di esame del secondo motivo), disponendo
l'assegnazione dei relativi punteggi solo se l'offerta migliorativa
avesse previsto la realizzazione di tutte le lavorazioni (rifacimento
intonaci, ecc.) per ciascun blocco di alloggi indicati.
La Sezione reputa
meritevole di condivisione la tesi sostenuta dal Primo Giudice secondo
cui la disciplina di gara presuppone la completa realizzazione delle
integrazioni migliorative proposte, che pertanto non potevano essere
oggetto di modulazione.
3. Per concludere,
l’appello merita reiezione in quanto nel suo complesso totalmente
infondato.
Le spese di lite seguono
la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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