Consiglio di
Stato - Sezione VI - Sentenza n.
1563 del 1 aprile 2014
Contratti della Pubblica Amministrazione - Legittimità della
dichiarazione resa nell’interesse del dichiarante dal legale
rappresentante attestante di essere a diretta conoscenza di qualità
personali e fatti di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza.
FATTO e
DIRITTO
1. L’Autorità Portuale di
Venezia, con bando 6 ottobre 2010, ha indetto una procedura aperta, ai
sensi dell’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 20067, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per l’affidamento dell’“appalto
di servizi di progettazione dello scalo-merci a servizio del terminal
container previsto sull’isola della chimica e suo collegamento con la
rete ferroviaria nazionale”, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Entro il termine
prescritto pervennero offerte, fra le quali quella dell’A.T.I. qui
appellata (composta da Erregi s.r.l. quale mandataria e da Favero &
Milan Ingegneria S.p.a., Acquatecno s.r.l., D.A.M. S.p.a. Studio
Ricerche e Progetti e MWH S.p.a. a socio unico) – poi risultata
aggiudicataria - e quella dell’A.T.I. qui appellante (composta da Net
Engineering S.p.a. quale mandataria e Sistra s.r.l. quale mandante).
Nel corso delle operazioni
di gara, la commissione giudicatrice ha constatato l’anomalia ex art.
86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 delle offerte di entrambe le
predette A.T.I., classificatesi rispettivamente al primo e al secondo
posto.
Successivamente alla
ricezione e all’analisi dei giustificativi presentati, con nota del 27
aprile 2011, il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ha
comunicato alla Commissione di gara che, con riferimento all’A.T.I. “Erregi”,
era venuto meno il carattere di anomalia, con conseguente valutazione di
congruità della relativa offerta, mentre, con riguardo alla posizione
dell’A.T.I. “Net”, permanevano profili di criticità.
Il R.U.P. sospendeva la
verifica di anomalia dell’A.T.I. “Net”.
Il Presidente della
Commissione giudicatrice dell’Autorità portuale, preso atto della
sospensione del procedimento di verifica dell’offerta anomala
dell’A.T.I. “Net”, procedeva all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto
all’A.T.I. “Erregi”.
Con nota 13 settembre 2011
veniva comunicato dell’A.T.I. “Net” l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto in favore del raggruppamento temporaneo capeggiato dalla
ditta “Erregi s.r.l.”.
Nel corso del giudizio di
primo grado promosso dall’A.T.I. “Net”, l’A.T.I. “Erregi” ha presentato
ricorso incidentale contro gli atti già impugnati con il ricorso
principale “nella parte in cui non avevano escluso l’A.T.I.
ricorrente”.
2. La sentenza impugnata
ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’A.T.I. “Net
Enegeneering”, perché, per giurisprudenza consolidata, la mera
partecipazione alla gara non è sufficiente ad attribuire la
legittimazione al ricorso, posto che questa deriva piuttosto da “una
qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del
sindacato della ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla
procedura selettiva” (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
Il responsabile unico del
procedimento, ritenuta insufficiente la documentazione presentata
dall’A.T.I. “Net”, decise di «sospendere l’iter avviato per la
verifica della seconda offerta [quella appunto della “Net
Engeneering”] dichiarata anomala». (come da verbale della seduta
pubblica della Commissione di gara del 2 maggio 2011).
La sentenza impugnata
afferma testualmente: “Pertanto, l’aggiudicazione all’A.T.I.
dell’odierna controinteressata [Erregi] è avvenuta senza che si
sia mai perfezionato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta della ricorrente [Net Engeneering] e, dunque,
considerati i due possibili esiti di esso, senza che si sia mai
cristallizzata una definitiva posizione in graduatoria in favore della
ricorrente medesima [Net Engeneering]”. Il che - a considerazione
della sentenza - contrastava con l’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163
del 2006 circa la facoltà di contemporanea verifica di anomalia delle,
al massimo cinque, migliori offerte, e il contestuale obbligo di a
dichiarare, «all’esito del procedimento di verifica, […] le eventuali
esclusioni» delle offerte inaffidabili e procede all’aggiudicazione.
Questa facoltà, una volta scelta, comporta per la stazione appaltante
l’obbligo di previamente concludere, per ciascuna offerta, la verifica
di anomalia.
Così stando le cose, la
Net Engeneering avrebbe dovuto senz’altro - a pena di decadenza -
reagire, prima ancora che contro l’aggiudicazione, contro la mancata
conclusione della verifica che la riguardava, generata dall’atto di
sospensione della verifica di sua anomalia. Non avendo la Net
Engeneering presentato ricorso contro quella sospensione che la
pregiudicava, né comunque essendosene doluta come specifico motivo di
illegittimità derivata dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione a
favore della Erregi, non poteva più dolersi dell’aggiudicazione stessa.
Le difettava ormai,
infatti, «una posizione qualificata idonea a fondarne l’interesse a
ricorrere nel presente giudizio finalizzato ad ottenere, quale specifico
bene della vita, l’aggiudicazione del contratto a proprio favore o, in
subordine, il risarcimento dei danni per equivalente». Dal che
l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse.
Quanto al ricorso
incidentale dell’aggiudicataria “Erregi” s.r.l., il primo giudice non si
è pronunciato esplicitamente.
3. Ha proposto ricorso in
appello la “Net Engineering” s.p.a. deducendo i seguenti motivi così
epigrafati:
a) Violazione dell’art. 48
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554. Violazione della lex specialis: violazione
dell’art. 16 del bando di gara e del punto A1/7 del disciplinare di
gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di
istruttoria.
b) Violazione dell’art. 48
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554. Violazione della lex specialis: violazione
dell’art. 16 del bando di gara e del punto A1/7 del disciplinare di
gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di
istruttoria (sotto altro profilo).
c) Violazione della lex
specialis di gara in relazione all’obbligo di presentazione della
domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni da parte di
tutti i concorrenti facenti parte di un raggruppamento temporaneo di
imprese. Violazione dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
d) Violazione dell’art. 38
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione della lex specialis
di gara. Violazione dell’art. 1, punto A2, del disciplinare di gara in
relazione alle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma uno,
lettere b) e c) e m-ter), comma due, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
e) Violazione dell’art. 38
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione della lex specialis
di gara. Violazione dell’art. 1, punto A2, del disciplinare di gara in
relazione alle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma due,
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
f) Sui punteggi attribuiti
dalla commissione di gara alle offerte tecniche del r.t.i. Erregi s.r.l.
e del r.t.i. Net engineering s.p.a.. Violazione di legge, violazione
della lex specialis; eccesso di potere per manifesta
irragionevolezza e illogicità ed errore nei presupposti.
4. Ha proposto ricorso in
appello incidentale la aggiudicataria “Erregi” s.r.l. deducendo, per
quel che qui interessa (pagina 54 dell’atto depositato in data 26 luglio
2012) che: “Nell’ambito della procedura sono risultate anomale ex
art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, sia l’offerta dell’A.T.I.
Erregi, che quella della ricorrente principale A.T.I. Net. Il R.U.P. non
ha concluso il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta
dell’A.T.I. Net; il Presidente della Commissione di gara ha avallato
tale situazione e ha comunque proseguito con l’aggiudicazione
provvisoria della gara all’A.T.I. Erregi. L’A.T.I. Net ha ugualmente
partecipato – sebbene del tutto illegittimamente – alle successive fasi
di gara”.
5. È pacifico, anche
secondo quanto emerge della sentenza impugnata che, nel corso del
procedimento non vi sia mai stata una pronuncia esplicita di anomalia
sull’offerta presentata dall’A.T.I. “Net”.
6. Anzitutto, per ragioni
di economia espositiva, vanno esaminati preliminarmente i motivi di
merito contenuti nel ricorso in appello, riservandosi infine di valutare
la rilevanza dell’appello incidentale prodotto da Erregi s.r.l..
7.1. Con il motivo
di cui alla lettera a), la appellante Net Engineering s.p.a. ha
dedotto l’illegittima ammissione alla gara dell’appellata Erregi perché
priva di uno dei requisiti previsti dal bando di gara. Questo infatti
prevedeva il possesso di esperienza tecnica consistente
“nell’espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la
pubblicazione del bando, i servizi di progettazione preliminare e/o
definitiva e/o esecutiva di cui all’articolo 50 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554, in qualità di progettista incaricato relativi a lavori
appartenenti alla classe e categoria seguenti per importo pari:
- IV c per un
importo globale dei lavori superiori a € 25.600.000”.
Il disciplinare precisava
altresì che, al fine del computo del suddetto importo, non erano
ammissibili i servizi resi in forma di subappalto; e che, in caso di
raggruppamento temporaneo d’impresa, il requisito avrebbe dovuto essere
posseduto, a pena di esclusione, dalla capogruppo nella misura minima
del 60%.
La Erregi, dunque, in
qualità di capogruppo avrebbe dovuto dimostrare l’espletamento
nell’ultimo decennio di servizi di progettazione di opere in classe e
categoria quarta IVc per un importo di almeno € 15.360.000 (il 60% di
euro 25.600.000).
L’appellante Net
Engineering s.p.a. ha quindi evidenziato che “computando dall’importo
complessivo dei lavori in classe e categoria IVc, dichiarato in gara da
Erregi s.r.l (pari a €22.632.366,49) l’importo dei richiamati lavori
(pari a € 7.561.092,00) per i quali la società ha svolto attività di
progettazione in regime di subappalto, si perviene ad un importo
spendibile ai fini dell’assolvimento del requisito di €15.071.274,49;
importo inferiore a quello di € 15.360.000 richiesto dalla lex specialis
in capo alla mandataria del raggruppamento”.
L’appellante ha dedotto
altresì che l’appellata Erregi s.r.l. “ha indicato al fine
dell’assolvimento del predetto requisito decennale anche l’esecuzione di
due servizi di progettazione definitiva che hanno sempre come
committente Italferr e che - sebbene non espressamente qualificati in
tal senso nei relativi certificati di buona prestazione - è presumibile
senza margini di incertezza siano stati anch’essi svolti in regime di
subappalto non in qualità di progettista incaricato come invece
prescritto dal disciplinare”.
L’appellante Net
Engineering s.p.a. lamenta che l’Amministrazione appaltante avrebbe
dovuto svolgere ulteriori accertamenti, richiedendo al raggruppamento
Erregi aggiudicatario la produzione della documentazione idonea a
escludere che le prestazioni fossero state svolte nella forma di
subappalto.
7.2. La Erregi s.r.l., in
ordine alla seconda parte della censura, ha precisato che i livelli di
progettazione non erano entrambi definitivi, bensì uno definitivo e
l’altro esecutivo.
In particolare (pag. 29
della memoria depositata in data 26 luglio 2012) l’appellata ha
affermato che: “Riprova evidente della descritta attività di
progettazione si può ritrovare negli importi dei lavori effettuati
proprio nella categoria IVc, passati da euro 13.400.000 a euro
15.400.000. L’incremento del valore delle opere è stato di ben 2
milioni, il che dimostra che si è trattato di servizi radicalmente
diversi”. Quand’anche si ritenesse di sottrarre dall’importo
complessivo, relativo alla categoria IVc pari a € 22.632.366,00, gli
importi indicati da parte ricorrente, residuerebbe un importo di €
14.591.945,00. Ciò nondimeno il valore degli impianti ferroviari da
computarsi ai fini che qui interessano dovrebbe essere parametrato sul
valore effettivo dell’opera e, dunque, comprendendo anche i 2 milioni di
euro del maggior costo risultante all’esito della progettazione.
Dunque, continua
l’appellata Erregi, sommando al predetto importo relativo alla categoria
IVc di € 14.591.945,00 anche la parte di competenza Erregi s.r.l. (49%)
del costo finale delle opere in Venezuela (€ 2.000.000 × 0,49)
risulterebbe un importo finale € di 15.571.945, 00 comunque maggiore
degli euro 15.360.000 richiesti dal bando e, dunque, pienamente
satisfattivo del requisito richiesto.
7.3. Tale ricostruzione
della vicenda non è stata, nei successivi scritti difensivi,
contraddetta dall’appellante Net Engineering s.p.a., sicché può darsi
per acquisita.
Ciò determina – rilrva il
Collegio - l’infondatezza del primo motivo di appello, perché
l’appellata Erregi ha dimostrato di aver realizzato lavori per l’importo
richiesto. Diventa quindi irrilevante la qualificazione del contratto
(per l’importo di € 7.561092,49) come “subappalto”.
Appare infondato il
profilo di censura mosso dalla Net Engineering s.p.a., relativo
all’obbligo dell’Amministrazione appaltante di accertare, nonostante la
diversa documentazione versta in giudizio, se i due servizi di
progettazione definitiva (pagina 26 dei motivi aggiunti di appello,
depositati in data 19 giugno 2012) fossero stati svolti in regime di
subappalto.
8.1. Con il motivo di cui
alla lettera b), l’appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto che ai
concorrenti si richiedeva il possesso di un numero medio annuo del
personale utilizzato negli ultimi tre anni pari ad almeno 60 unità; in
capo alla mandataria il personale doveva essere pari ad almeno 36 unità
(il 60% delle 60 unità richieste complessivamente). L’appellata Erregi
ha dichiarato, in sede di gara, di disporre di un organico tecnico annuo
di 51,42 unità. Il possesso effettivo di tale requisito, tuttavia non è
stato dimostrato successivamente all’aggiudicazione provvisoria.
La ditta infatti si è
limitata sul punto a produrre il libro matricola e alcuni contratti
espressamente qualificati come di collaborazione professionale siglati
con soggetti non inclusi nel libro matricola.
La ricorrente ha potuto “accertare,
dall’estrazione dell’organigramma tra smesso da Erregi all’Autorità di
vigilanza che numerosi dei soggetti indicati quali dipendenti e
lavoratori progetto nel libro matricola prodotto alla stazione
appaltante svolgono mansioni di carattere non tecnico professionale e
che dunque non avrebbero potuto essere inclusi nel computo del personale
medio annuo”. La società ricorrente indicata poi, a pag. 32
dell’atto 19 giugno 2012, sei dipendenti che non svolgevano mansioni di
tipo tecnico.
L’appellante Net
Engineering s.p.a. infine ha dedotto che “il requisito non è
certamente posseduto da Erregi nella misura di 51,42 unità dichiarate
dalla ditta nell’istanza di partecipazione alla procedura; istanza
inficiata dunque da una falsa dichiarazione che di per sé avrebbe dovuto
determinare l’esclusione del raggruppamento contro interessato dalla
procedura”.
8.2. L’appellata Erregi ha
in contrario dedotto che “pur volendosi considerare, per assurdo,
accoglibile la tesi avversaria e sottrarre i nominativi, indicati
nell’atto d’appello, dal numero dichiarato in sede d’offerta, Erregi
s.r.l. risulterebbe, comunque, in possesso di quanto richiesto dal
bando, incontestabilmente disponendo del requisito minimo di 36 unità
(il 60% di 60 unità)”.
8.3. Il Collegio ritiene
che l’aver indicato, in ipotesi, una percentuale annua di personale
tecnico, con l’approssimazione al centesimo, differente da quella
effettiva, costituisce mero errore e non falsa dichiarazione.
L’appellante Net
Engineering s.p.a., indicando nominativamente il personale che non
poteva essere considerato tecnico, ha dimostrato di essere in grado di
analizzare compiutamente la compagine dell’aggiudicataria. Da tanto
consegue qui che era suo onere allora dimostrare, con i pertinenti
calcoli, che il personale che non svolgeva attività tecnica incideva sul
minimo necessario per la partecipazione alla gara, di 36 unità, in
maniera tale da determinare l’esclusione della Erregi dalla gara.
In assenza di tale
dimostrazione anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.
9.1. Con il motivo di cui
alla lettera c), l’appellante Net Engineering s.p.a., ha dedotto che i
nominativi dei professionisti personalmente responsabili
dell’espletamento del servizio (indicati a pagina 35 dell’atto di
appello) non sono legati alle due ditte (Erregi e Acquatecno) da alcun
tipo di rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione, risultando
estranei rispetto alle due compagini sociali.
In particolare
l’appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto che gli atti depositati
da Erregi nel corso della procedura relativi ai due professionisti
dovevano ritenersi insufficienti in quanto per l’uno oggetto dei
contratti non era conferente con le attività oggetto della gara, mentre
per l’altro i contratti erano limitati agli anni dal 2007 al 2009.
9.2. L’appellata Erregi ha
dedotto in via generale che “l’inclusione di un professionista tra i
soggetti responsabili dell’esecuzione del servizio per conto della
rispettiva società di riferimento risulta ammissibile ogni qualvolta tra
la società del professionista stesso intercorra un rapporto giuridico
qualificato tale assicurare che la prima possa fruire delle prestazioni
del secondo nell’ambito dell’esecuzione il contratto, e ciò a
prescindere dallo specifico nomen iuris di tale rapporto”.
Più in particolare ha dedotto che: “L’articolo 1, A.1, n. 6 del
disciplinare di gara, infatti, si limitava a stabilire che la domanda di
partecipazione avrebbe dovuto includere tra l’altro una dichiarazione
sostitutiva con la quale il concorrente era tenuta ad indicare <<i
professionisti personalmente responsabili dell’espletamento del
servizio, riportando la relativa qualificazione>>”.
9.3. Nemmeno il terzo
motivo può trovare accoglimento.
l’appellante Net
Engineering s.p.a. non deduce la violazione di alcuna norma, di legge o
di bando, che imponesse la preesistenza, alla data di pubblicazione del
bando, di un rapporto di dipendenza o di collaborazione con la
mandataria o le mandanti.
L’osservazione è
corroborata dalla circostanza, dedotta dall’appellata e non contraddetta
dalla ricorrente, che l’Autorità portuale di Venezia, in sede di
controllo dei requisiti, non ha chiesto la prova dell’esistenza dei
contratti con i professionisti.
10.1. Con il motivo di cui
alla lettera d) la ricorrente ha dedotto che una mandante del
raggruppamento aggiudicatario, MWH s.p.a., dopo aver indicato
nell’istanza di partecipazione che i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza della compagine erano plurimi (vedasi pagina 39 dell’atto
del 19 giugno 2012), si è limitata a produrre un’unica dichiarazione
sostitutiva sottoscritta da solo legale rappresentante, nella quale
quest’ultimo ha dichiarato “di essere a diretta conoscenza” che nei
confronti degli altri tre soggetti, muniti di poteri di rappresentanza,
non sussistono i già richiamati motivi di esclusione di cui all’art. 38
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
10.2. L’appellata Erregi
ha evidenziato che il legale rappresentante di MWH s.p.a. ha rilasciato
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha dichiarato
“ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti
sotto elencati (…) non sussistono le cause di esclusione specificamente
indicate nel modulo”.
10.3. Anche il quarto
motivo è infondato alla luce della giurisprudenza richiamata
dall’appellata Erregi secondo la quale “la previsione secondo cui è
consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione
sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri
soggetti rinviene un puntuale conforto normativo nell’ambito della
previsione di cui al comma 2 dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 446, secondo cui <<la dichiarazione, resa nell’interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza>>”
(Cons. Stato, VI, 5 luglio 2010, n. 4243).
Il legale rappresentante
della società, quindi, poteva rendere, alla luce della norma richiamata,
la dichiarazione relativa agli altri tre soggetti muniti di
rappresentanza.
11.1. Con il motivo di cui
alla lettera e), l’appellante Net Engineering s.p.a. ha dedotto che la
mandante MWH s.p.a. non ha indicato tra i soggetti cessati dalla carica
nell’ultimo triennio il sig. A.M.G. e conseguentemente non ha
dichiarato, in relazione a tale figura, l’insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163.
11.2. L’appellata Erregi,
per contrastare la censura, ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato 7 giugno 2012, n. 21, che va condivisa,
alla luce della quale i concorrenti che omettano la dichiarazione di cui
all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
relativamente agli amministratori delle società partecipanti al
procedimento di fusione o incorporazione, possono essere esclusi dalla
gare - in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma
1, lett. c) fino alla data di pubblicazione della presente decisione -
solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente
causa di esclusione; in caso contrario, l’esclusione può essere disposta
solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata
omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali.
11.3. Anche il quinto
motivo d’appello è infondato perché la gara è stata bandita in data
anteriore alla pubblicazione della dell’Adunanza plenaria citata e
perché il sig. A.M.G. non versava in situazioni aventi rilevanza ai
sensi dell’art. 38 cit..
12. Il motivo di cui alla
lettera f), relativo ai punteggi attribuiti dalla commissione di gara
alle offerte tecniche del r.t.i. Erregi s.r.l, va dichiarato
inammissibile per genericità in quanto l’appellante Net Engineering
s.p.a., non specifica quali errori avrebbe commesso la commissione di
gara, tali da alterare il risultato a svantaggio della ricorrente
medesima.
13. L’infondatezza del
ricorso in appello rende improcedibile per difetto di interesse
l’appello incidentale prodotto dall’appellata Erregi s.r.l. finalizzato
all’esclusione di Net Engineering s.p.a..
La Erregi s.r.l. non ha,
dal punto di vista processuale, interesse ad eccepire il mancato
completamento del previo procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta di Net Engeneering s.p.a., perché dal suo accoglimento non
trarrebbe un’utilità preclusiva, ma piuttosto uno svantaggio. Infatti
l’eventuale accoglimento comporterebbe, come conseguenza, il
travolgimento degli atti procedimentali successivi, inclusa
l’aggiudicazione di cui essa Erregi beneficia.
14. Il rigetto del ricorso
in appello comporta, di conseguenza, il rigetto della richiesta di
declaratoria di inefficacia del contratto e di condanna al risarcimento
dei danno.
15. Sussistono giusti
motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta, dichiarando
improcedibile l’appello incidentale.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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