Consiglio di
Stato - Sezione III - Sentenza n. 3058 del 17
giugno 2014
Contratti della Pubblica Amministrazione - Necessaria indicazione delle
risorse e dei mezzi ai fini della validità dell’avvalimento anche
riferito al fatturato o all’esperienza pregressa.
FATTO e
DIRITTO
1. La Pultra di Tirelli
Augusto s.a.s., odierna appellante, ha partecipato, quale mandataria del
costituendo r.t.i. con la mandante Clean Service s.r.l., alla gara,
strutturata in 10 lotti, indetta dalla Regione Lazio per l’acquisizione
del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente
alle Aziende sanitarie presenti sul territorio regionale e da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. Essa ha impugnato
avanti al T.A.R. Lazio la determinazione della stazione appaltante nella
parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione dei lotti nn. 5 e 8,
rispettivamente a Team Service Società Consortile a r.l. e a Manutencoop
Facility Management s.p.a.
3. In punto di fatto la
ricorrente evidenziava che:
a)
relativamente al lotto n. 5, per il quale è risultata aggiudicataria,
con punti 90,07, l’offerta del r.t.i., avente come mandataria
Teamservice Società Consortile a r.l., la ricorrente si è classificata
al settimo posto della relativa graduatoria con punti n.64,89;
b)
per quanto concerne il lotto 8 è risultata aggiudicataria l’offerta di
Manutencoop Facility Management s.p.a., con punti 92,00, mentre la
ricorrente si è collocata al quinto posto, con punti 62,01.
4. Il ricorso di prime
cure veniva affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1)
violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 89 del d. lgs.
163/2006, dell’art.97 della Costituzione e della lex specialis di
gara, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in
particolare, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e
motivazione, perplessità dell’azione amministrativa, illogicità e
sviamento di potere;
2)
violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del d. lgs. 163/2006, della
l. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione e della lex specialis
di gara, violazione e falsa applicazione dei principi di ordine generale
delle procedure concorsuali; eccesso di potere in tutte le figure
sintomatiche e, in particolare, travisamento dei fatti, difetto di
istruttoria e di motivazione, illogicità, falsità della causa e
sviamento di potere;
3)
violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 86, 87, 88 del d. lgs.
163/2006, dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010, della l. 241/1990 e della
lex specialis di gara, eccesso di potere in tutte le sue figure
sintomatiche e, in particolare, incompetenza, difetto di motivazione,
illogicità e irrazionalità, perplessità dell’azione amministrativa,
sviamento di potere;
4)
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990, degli
artt. 2, 74 e 83 del d. lgs. 163/2006, dell’art. 286 del d.P.R. 207/2010
e della lex specialis di gara, Eccesso di potere in tutte le sue
figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria e di
motivazione, perplessità dell’azione amministrativa, travisamento dei
fatti, sviamento di potere, violazione dei principi di correttezza,
trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.
5. Si costituivano nel
giudizio di prime cure la Regione Lazio, l’ASL Rm/C e l’Azienda
Policlinico Umberto I, contestando con dovizia di argomentazioni la
fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto
delle stesse.
6. Si costituivano,
altresì, le le seguenti imprese :
a)
Teamservice Società Consortile a r.l., aggiudicataria del lotto n. 5;
b)
Manutencoop Facility Management s.p.a., aggiudicataria del lotto 8 e
collocatasi al secondo posto nella graduatoria del lotto 5;
c)
Cascina Global Service s.r.l., collocatasi al 4° posto nella graduatoria
del lotto 5.
Tutte contestavano la
fondatezza delle dedotte doglianze concludendo per il rigetto delle
stesse.
7. Manutencoop Facility
Management s.p.a. proponeva, altresì, ricorso incidentale escludente con
il quale contestava la mancata esclusione dell’offerta della società
ricorrente per entrambi i lotti in questione e formulando a tal fine le
seguenti doglianze:
a)
violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in
particolare violazione e/o falsa applicazione dell’art.49 del d. lgs.
163/2006, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 del d.P.R.
207/2010, violazione e/o falsa applicazione del bando di gara e del
disciplinare di gara, eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto
di motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti;
b)
violazione dell’art. 75 del d. lgs. 163/2006, dell’art.10.1 del
disciplinare di gara e della par condicio, con riferimento alla
cauzione provvisoria prodotta dal r.t.i., di cui la società ricorrente
era mandataria;
c)
violazione di legge per violazione del disciplinare di gara (art.9, sub
punto 2) nonché del bando di gara (punto III.2.1. Condizioni di
partecipazione), violazione di legge per violazione degli artt. 1 e 4
della l. 82/1994 e del relativo regolamento di attuazione di cui al DM
7.7.1994 n. 276 sub art. 3 (Fasce di classificazione), violazione
della circolare 29 maggio 1998 n. 3444/C del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato, violazione di legge per violazione dei
principi generali in materia di gare ad evidenza pubblica, in
particolare del principio di par condicio tra i concorrenti.
8. Il T.A.R. Lazio, con
sentenza n. 10231 del 29.11.2013, ha accolto il ricorso incidentale di
Manutencoop Facility Management s.p.a., quanto al primo motivo, e ha
dichiarato conseguentemente improcedibile il ricorso principale proposto
da La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s.
9. Avverso tale sentenza
ha proposto appello, riformulando tutti i motivi del ricorso principale
promosso in prime cure, La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., in proprio
e quale mandataria del r.t.i., chiedendone, previa sospensione, la
riforma.
10. Si sono costituite la
Regione Lazio, Manutencoop Facility Management s.p.a., Team Service
Società Consortile a r.l., Co.lo.coop. Società Cooperativa, La Cascina
Global Service s.r.l. e Markas s.r.l., chiedendo tutte, per i motivi
singolarmente esposti nelle rispettive memorie difensive, la reiezione
dell’istanza cautelare della sospensione e, nel merito, dell’appello.
11. Con ordinanza n. 338
del 23.1.2014, al fine di garantire la continuità del servizio,
l’istanza cautelare dell’appellante veniva accolta e l’esecutività della
sentenza impugnata veniva sospesa.
12. Nella pubblica udienza
del 10.4.2014 il Collegio, uditi i difensori, ha trattenuto la causa in
decisione.
13. Su istanza delle
parti, ai sensi dell’art. 119, comma 5, e dell’art. 120, commi 3 e 11,
c.p.a., si procedeva alla pubblicazione anticipata del dispositivo.
14. L’appello proposto da
La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., seppur con le precisazioni che si
esporranno, deve essere respinto.
15. Il giudice di prime
cure, nel dichiarare improcedibile il ricorso principale proposto da La
Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., ha ritenuto decisivo, nonché
assorbente, il primo motivo escludente del ricorso incidentale, proposto
da Manutencoop Facility Management s.p.a., secondo cui l’offerta del
r.t.i., avente per mandataria La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s.,
avrebbe dovuto essere esclusa dalla stazione appaltante per la mancata
dimostrazione del possesso del requisito del fatturato globale,
conseguente alla invalidità dei contratti di avvalimento stipulati da
entrambe le società componenti di raggruppamento per la dimostrazione
del suddetto requisito.
15.1. Nell’impugnata
sentenza il T.A.R. Lazio ha ritenuto che l’obbligo di una puntuale
individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, chiaramente
affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa già prima
dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010, non applicabile ratione temporis
al caso di specie, non sarebbe stato rispettato dal r.t.i., odierno
appellante, in quanto i due contratti di avvalimento, con i quali
rispettivamente Tra.ser. s.r.l. si impegnava a consentire l’utilizzo del
fatturato globale a La Pultra s.a.s. e Omnia Servitia s.r.l. metteva a
disposizione della Clean Service s.r.l. l’importo di fatturato globale
ad essa mancante, sarebbero nulli per l’indeterminatezza del loro
oggetto.
16. La conclusione alla
quale è pervenuto il primo giudice, seppur con le precisazioni che
seguiranno, è condivisibile e meritevole di conferma.
16.1. In via preliminare,
quanto all’ordine di esame dei motivi del ricorso principale e di quello
incidentale, il Collegio non può che limitarsi a richiamare e a far
proprio il recente decisum dall’Adunanza Plenaria di questo
Consiglio (cfr. sentenza n. 9 del 25.2.2014, alla quale si rinvia a
mente degli artt. 74, 88, comma 2, lett. d), e 120, comma 10, c.p.a.),
secondo cui nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto procedure di
gara, deve essere esaminato prioritariamente, rispetto al ricorso
principale, il ricorso incidentale escludente (come nel caso di specie),
che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente
principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che non ha mai
partecipato alla gara o che vi ha partecipato, ma è stato correttamente
escluso, ovvero che avrebbe dovuto essere escluso, ma non lo è stato per
un errore dell’amministrazione, con le uniche eccezioni, non ravvisabili
nella presente controversia, dei casi in cui:
a)
il ricorso principale è manifestamente infondato, inammissibile,
irricevibile o improcedibile (in tal caso potendo essere questo
esaminato per primo, circostanza, questa, che non ricorre nel caso di
specie);
b)
quando il ricorso incidentale non ha natura escludente perché censura
valutazioni ed operazioni di gara svolte dall’amministrazione nel
presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente
principale (circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie);
c)
quando sia il ricorso principale che quello incidentale, proposti dalle
due uniche imprese rimaste in gara, facciano valere la medesima causa
escludente (in tal caso dovendosi esaminare entrambi i ricorsi,
circostanza questa che non ricorre nel caso di specie).
17. Ciò premesso sulla
preliminare necessità di esaminare, secondo il corretto ordine
logico-giuridico delle questioni statuito dall’Adunanza Plenaria, il
motivo di ricorso incidentale escludente, già ritenuto decisivo dal
primo giudice, la Sezione ha già posto rilievo, di recente e in una
controversia attinente alla medesima procedura di gara, per quanto
peculiare perché relativo ad avvalimento di garanzia nell’ambito di un
consorzio stabile (Cons. St., sez. III, 25.2.2014, n. 895), che il
ricorso all’avvalimento, avente ad oggetto il fatturato o l’esperienza
pregressa, è in linea di principio legittimo, non ponendo la disciplina
dell’art. 49 del d. lgs. 163/2006 alcuna limitazione se non per i
requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli
artt. 38 e 39 dello stesso d. lgs. 163/2006 (v. anche, inter multas,
Cons. St., sez. V, 14.2.2013, n. 911).
17.1. L’avvalimento deve
essere tuttavia, anche in questa ipotesi, sufficientemente determinato
da assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta tecnica.
17.2. I due contratti di
avvalimento in questione, tuttavia, si pongono in contrasto con
l’esigenza di determinatezza che presiede alla disciplina in materia e
alla disposizione dell’art. 49 del d. lgs. 163/2006, anche prima della
previsione introdotta dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010, poiché dal loro
esame non si evince con esattezza e sufficiente precisione la natura
dell’impegno assunto, la sua concreta portata e, soprattutto, il modo e
il limite con i quali le risorse vengono messe a disposizione delle
imprese ausiliate per effetto dell’avvalimento.
17.3. L’assoluta
indeterminatezza dell’avvalimento, nel caso di specie, avrebbe dovuto
l’esclusione dell’odierno r.t.i. appellante per la genericità
dell’offerta.
17.4. Non vale a sanare la
genericità dell’offerta, sul punto, l’obiezione, mossa dall’appellante
nel ricorso (pp. 19-20), che entrambe le imprese ausiliarie avessero
espressamente dichiarato di possedere e di mettere a disposizione della
mandataria e della mandante, rispettivamente La Pultra di Tirelli
Augusto s.a.s. e la Clean Service s.r.l., i propri requisiti e le
risorse oggetto di avvalimento, costituite appunto dal fatturato
globale, specificando inoltre nei rispettivi contratti di aver regolato
i rispettivi rapporti interni, anche di natura economica, con separata
scrittura privata, né giova all’appellante invocare l’argomento secondo
cui la stazione appaltante avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 46, comma
1bis, del d. lgs. 163/2006, richiedere un’integrazione
documentale relativamente alle citate scritture private, per verificare
quali fossero gli accordi interni stipulati tra le concorrenti e le
rispettive imprese ausiliarie.
17.5. I contratti di
avvalimento infatti, per soddisfare l’indispensabile requisito della
determinatezza, avrebbero dovuto indicare espressamente tali risorse e
tali rapporti, non essendo certo consentito alla stazione appaltante, in
violazione della par condicio, supplire a tale carenza
dell’offerta tecnica, come invece pretende l’appellante, mediante il
ricorso al soccorso istruttorio, ove si consideri che il r.t.i. ben
avrebbe potuto e dovuto sin dal principio produrre tali contratti.
18. La giurisprudenza di
questo Consiglio, pur ammettendo, come detto, il c.d. avvalimento di
garanzia per il requisito del fatturato, ha sempre chiarito che le parti
principale e ausiliaria devono impegnarsi a mettere a disposizione non
il solo requisito soggettivo “quale mero valore astratto”,
dovendo risultare con chiarezza che l’ausiliaria presti “le proprie
risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che
giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei
casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali
qualificanti)” (Cons. St., sez. VI, 13.6.2013, n. 7755; Cons. Stato,
sez. III, 18.4.2011, n. 2344).
18.1. Si è inoltre
precisato, con riferimento al contratto di avvalimento, che l’esigenza
di una puntuale individuazione del suo oggetto, “oltre ad avere un
sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella generale previsione
codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto
l’indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la
propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa
alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non
permettere – fin troppo – agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti
di ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti
e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che
se ne dichiarino titolari in proprio)” (v. proprio di recente, in
questo senso, Cons. St., sez. VI, 8.5.2014, n. 2365).
18.2. In questa
prospettiva “la pratica della mera riproduzione, nel testo dei
contratti di avvalimento, della formula legislativa della messa a
disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente”
(o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come
tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia
sindacato, da parte della Stazione appaltante, sull’effettività della
messa a disposizione dei requisiti” (Cons. St., sez. V, 6.8.2012, n.
4510, Cons. St., sez. III, 3.9.2013, n. 4386).
18.3. Ciò non è avvenuto
nel caso di specie, ove i due contratti di avvalimento difettano dei
necessari elementi per comprendere esattamente contenuto, limiti e
condizioni dello stesso avvalimento, con conseguente loro nullità.
18.4. Tale conclusione,
del resto, è conforme anche all’ormai consolidata e più recente
giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui il cosiddetto avvalimento
di garanzia, figura nella quale l’ausiliaria mette in campo la propria
solidità economica e finanziaria a servizio dell’aggiudicataria
ausiliata, ampliando così lo spettro della responsabilità per la
corretta esecuzione dell’appalto, non deve rimanere astratto, cioè
svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o
immateriali, che snaturerebbe e l’istituto, in elusione dei requisiti
stabiliti nel bando di gara, esibiti solo in modo formale, finendo col
frustare anche la funzione di garanzia.
18.5. Proprio per la sua
peculiare funzione di estensione della base patrimoniale della
responsabilità da esecuzione dell’appalto, infatti, l’avvalimento di
garanzia può spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione
appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale
proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende
palese la concreta disponibilità attuale di risorse e dotazioni
aziendali di cui si dà mandato all’ausiliata di avvalersi (Cons. St.,
sez. III, 18.4.2011, n. 2344; cfr. anche, nello stesso senso, Cons. St.,
sez. V, 6.8.2012, n. 4510).
18.6. La sufficiente
determinazione dell’oggetto del contratto di avvalimento è, peraltro,
funzionale alle esigenze di certezza dell’Amministrazione, essendo la
dichiarazione dell’impresa ausiliaria volta a soddisfare l’interesse
della stazione appaltante ad evitare, dopo l’aggiudicazione, l’insorgere
di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliario (Cons. St., sez. III,
22.1.2014, n. 294).
19. Non può che discendere
pertanto dagli affermati principi la nullità dei due contratti di
avvalimento, come correttamente ritenuto dal primo giudice, con
conseguente esclusione del r.t.i. dalla gara.
19.1. L’esclusione dalla
gara per la nullità dell’avvalimento, secondo quanto ha ritenuto il
primo giudice, vale peraltro tanto per il lotto 5 quanto per il lotto 8,
a nulla rilevando, in senso contrario, la previsione dell’art. 9 del
disciplinare di gara, secondo cui “l’impresa ovvero RTI o Consorzio
che concorre a più lotti e dichiara di possedere i fatturati di cui ai
punti 7 e 8 in misura inferiore a quelli richiesti sarà ammessa a
partecipare unicamente ai lotti per i quali possiede i requisiti e sarà
esclusa dai restanti in ragione dell’ordine decrescente di importanza
economica dei lotti”.
19.2. Bene ha rilevato il
T.A.R., infatti, che, una volta accertata la nullità del contratto di
avvalimento presentato dal r.t.i. al fine di dimostrare il possesso del
requisito, l’offerta dell’impresa concorrente non poteva essere sanata
sul presupposto, anche fondato, che quest’ultima possedesse in proprio
il requisito de quo, in quanto tale modus operandi
finirebbe con consentire una modifica dell’originaria offerta, in palese
contrasto con il principio della par condicio dei concorrenti.
19.3. Non vi è
dubbio, esaminando i contratti di avvalimento, che il r.t.i. odierno
appellante avesse inteso avvalersi della Tra.ser s.r.l. e di Omnia
Servitia s.r.l. sia per il lotto 5 che per il lotto 8, sicché per
entrambi i lotti, in presenza di un avvalimento nullo, si pone il
medesimo e insuperabile ostacolo di un’offerta che, sul piano tecnico,
risulta inidonea e certo non emendabile, nella sua originaria carenza,
con una diversa, tardiva e, perciò, inammissibile rimodulazione
dell’offerta, nella quale il r.t.i. aveva fatto volontario ricorso all’avvalimento
anche per il lotto n. 8, e quindi con una altrettanto e conseguente
inammissibile riconfigurazione dei requisiti in capo al r.t.i.
concorrente, in violazione della par condicio.
19.4. La correttezza della
conclusione alla quale è pervenuto il T.A.R., seppur con le esposte
precisazioni, non è scalfita dall’argomento, fatto valere
dall’appellante, secondo cui, così ragionando, il T.A.R. avrebbe
ritenuto unitaria e inscindibile l’offerta della ricorrente principale
in prime cure per il lotto 5 e il lotto 8, benché questa, conformemente
a quanto previsto dal punto 10 del disciplinare di gara, avesse
presentato un’offerta economica ed un’offerta tecnica diverse per il
lotto 5 e il lotto 8.
19.5. Il giudice di prime
cure non ha mai affermato che l’offerta del r.t.i. fosse unica e che
l’eventuale invalidità di questa, per quanto riguarda il lotto 5,
rifluisse negativamente anche sul lotto 8, ma ha svolto, correttamente e
coerentemente, il medesimo ragionamento logico-giuridico per entrambi i
lotti, osservando che ammettere il r.t.i. a concorrere alla gara per il
lotto 8, nonostante la nullità dell’avvalimento e per il sol fatto che
la Pultra s.a.s. e la Clean Service s.r.l. possedessero in proprio il
fatturato richiesto per tale lotto, avrebbe costituito una modifica
sostanziale dell’offerta tecnica, il cui dato riposava proprio sul
volontario ricorso all’avvalimento, quanto al requisito del fatturato,
per entrambi i lotti.
19.6. Si tratta di
considerazione giuridica immune da censura.
19.7. Non è infatti
corretto quanto sostiene l’appellante (pp. 15-16) e, cioè, che i
contratti in questione erano sottesi in modo esclusivo alla
dimostrazione della capacità economica e finanziaria richiesta per la
partecipazione al lotto. 5.
19.8. Ciò non risponde al
vero perché i contratti di avvalimento erano stati stipulati, come si
evince dalla loro piana lettura, sia per il lotto 5 che per il lotto 8.
20. Non può infine nemmeno
negarsi, come assume invece l’appellante, che sussistesse l’interesse
della ricorrente incidentale in prime cure, Manutencoop Facility
Management s.p.a., a contestare l’ammissione del r.t.i., avente quale
mandataria Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., anche per il lotto 5, nella
quale la medesima Manutencoop Facility Management s.p.a. si era
qualificata seconda e non prima.
20.1. Il T.A.R. Lazio ha
correttamente rilevato, sul punto, che l’interesse alla proposizione del
ricorso incidentale escludente sussisteva non solo per il lotto 8 in cui
Manutencoop Facility Management s.p.a. era risultata aggiudicataria, ma
anche per il lotto 5, in cui la stessa si era posizionata davanti
all’offerta del raggruppamento capeggiato dalla ricorrente principale,
giustificando tale interesse sia a non essere esclusa sia a non essere
scavalcata nella relativa graduatoria dall’eventuale accoglimento di
alcune delle censure dedotte in via principale – nonché, in via
generale, dall’eventuale annullamento della gara conseguente
all’accoglimento delle altre doglianze dedotte – sulla base del fatto
che la suddetta società aveva contestato con autonomo ricorso, proposto
al T.A.R. Lazio, la mancata aggiudicazione in proprio favore del lotto
in questione.
20.2. Manutencoop Facility
Management s.p.a. aveva infatti impugnato, avanti al medesimo T.A.R.
Lazio, l’aggiudicazione del lotto 5 in favore di Team Service Società
Consortile a r.l., aggiudicazione che è stata annullata dal medesimo
T.A.R. Lazio, con sentenza n. 9137 del 24.10.2013, confermata, seppur
con diversa motivazione, da questo Consiglio con la già richiamata
sentenza n. 895 del 25.2.2014, sicché essa aveva ed ha tutto
l’interesse, risultando aggiudicataria del lotto in seguito alle citate
pronunce, a far accertare l’esclusione del r.t.i. ricorrente principale
in prime cure, odierno appellante, che aspira peraltro, anche con il
gravame qui proposto, all’aggiudicazione dello stesso lotto 5.
21. Ne segue che anche
tale argomento dell’appellante, seppur con le integrazioni appena
esposte, deve essere disatteso.
22. In conclusione, con le
precisazioni sino a qui espresse, l’impugnata sentenza merita conferma,
avendo essa correttamente ritenuto, in accoglimento del primo motivo di
ricorso incidentale escludente proposto da Manutencoop Facility
Management s.p.a., che l’odierno r.t.i. appellante, dovendo essere
escluso dalla gara, non avesse alcun interesse a contestare le offerte
tecniche ed economiche presentate dalle altre ricorrenti e le molteplici
complesse valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice.
23. Restano pertanto
assorbiti, in quanto giuridicamente ininfluenti ai fini del decidere,
sia gli ulteriori motivi dell’appello principale riproposti da La Pultra
di Tirelli Augusto s.a.s. sia quelli dell’originario ricorso incidentale
e dichiarati assorbiti dalla pronuncia gravata, motivi a loro volta
riproposti da Manutencoop Facility Management s.p.a. nella memoria di
costituzione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
24. Ai sensi dell’art. 26
c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., le spese del presente
grado di giudizio, attesa la complessità delle questioni sin qui
esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, ai
sensi di cui in motivazione, l’impugnata sentenza.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
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