Termine per impugnare l’ammissione alla gara del
concorrente e appalto lavori di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica
Tar Basilicata 13 gennaio 2017, n. 24
Processo amministrativo – Rito appalti – Ammissione alla
gara di concorrente poi risultato aggiudicatario –
Impugnazione – Termine – Decorrenza ex art. 120,
comma 2 bis, c.p.a. – Mancata pubblicazione sul
sito del committente dell’ammissione – Inapplicabilità.
Contratti della Pubblica amministrazione – Appalto
lavori - Di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica - Lavori di importo pari o
inferiore a 150.000 euro – Condizione – Prima
dell’entrata in vigore del d.m. ex art. 89, comma
11, d.lgs. n. 50 del 2016 – Normativa applicabile –
Individuazione.
Qualora l’atto di ammissione alla gara dell’impresa
risultata poi aggiudicataria non sia stato pubblicato
sul profilo committente della stazione appaltante ex
art. 29, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il
termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di
tale atto inizia a decorrere non immediatamente (senza
attendere la conclusione della gara), come previsto
dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. (aggiunto dall’art.
204, d.lgs. n. 50 del 2016), da tale pubblicazione ma
dalla ricezione, mediante posta elettronica, del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo
del procedimento.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 89,
comma 11, e 216, comma 15, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale
deve essere definito l’elenco delle opere, per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti
di specializzazione richiesti per la loro esecuzione,
“continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’art. 12, d.l. 28 marzo 2014, n. 47”; da tale norma,
in combinato disposto con gli artt. 92, comma 7, e 90,
comma 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si desume che
un’impresa edile può eseguire lavori di importo pari o
inferiore a 150.000 euro, se è in possesso della
attestazione SOA per lavori analoghi, che risulta
sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti della
diversa categoria di valore pari o inferiore a 150.000
euro (1).
(1) Ha ricordato il Tar che l’art. 90,
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1 statuisce che
“gli operatori economici possono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti
di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori
analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all’importo del contratto da stipulare; b)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a); c)
adeguata attrezzatura tecnica”; specificando
espressamente che “nel caso di imprese già in possesso
dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire,
non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il
possesso dei requisiti”.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |