Prova dell’esistenza dell’avvalimento
infragruppo societario
Trga Bolzano 14 marzo
2017, n. 99
Contratti
della Pubblica amministrazione – Avvalimento –
Avvalimento infragruppo societario – Prova –
Dichiarazione unilaterale dell’impresa capogruppo –
Sufficienza.
E’ legittima l’aggiudicazione
di una gara di appalto ad un concorrente che ha fatto
ricorso all’istituto dell’avvalimento infragruppo
societario ai sensi dell’art. 89, d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 dimostrando l’avvalimento con una semplice
dichiarazione unilaterale e non con il relativo
contratto; trattandosi di avvalimento infragruppo
societario è, infatti, sufficiente che l’impresa
capogruppo dimostri, anche con una dichiarazione, il
legame societario intercorrente tra essa stessa e
l’impresa ausiliaria (1).
(1) Il Trga Bolzano, che ha richiamato
giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 2012, n.
810; id., sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377; id. 15
ottobre 2015, n. 4764) in tal senso formatasi nella
vigenza della disciplina dettata dal vecchio Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), ha
chiarito che la ragione di questa semplificazione sta
nel fatto che nell’ambito dell’avvalimento infragruppo
l’obbligo dell’impresa ausiliaria controllata di mettere
a disposizione dell’impresa concorrente controllante le
risorse necessarie per tutta la durata del contratto, è
dovuto proprio al controllo direzionale societario tra
capogruppo e partecipata, che può essere comprovato da
una dichiarazione unilaterale attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |