Rispetto per l’ambiente per
partecipare agli appalti di fornitura di arredi sanitaria
Contratti della Pubblica amministrazione –
Appalto fornitura – Arredi sanitari – Rispetto ambiente – Punteggio aggiuntivo –
Possibilità
La
distinzione fra requisiti soggettivi di partecipazione agli appalti di fornitura
e caratteristiche oggettive dei prodotti offerti non osta, secondo le previsioni
dell’art. 2 Cost, alla previsione di punteggi aggiuntivi per il rispetto
dell’ambiente, così come dei lavoratori e delle popolazioni, da parte dei
partecipanti; pertanto, qualora la lex specialis di un appalto per la fornitura
di arredi sanitari indichi tra i criteri valutativi il rispetto da parte delle
ditte partecipanti dei criteri ambientali minimi - CAM tale parametro non è
rispettato se a possedere la richiesta certificazione (ISO 14001) è la società
produttrice degli arredi ma non la società controllata partecipante alla gara,
in quanto tale requisito attiene non al prodotto offerto ed alle sue
caratteristiche bensì all’organizzazione aziendale del partecipante alla gara
(1).
(1) La Sezione ha affermato la legittimità di
criteri di valutazione che possano premiare le caratteristiche organizzative
dell’impresa sotto il profilo ambientale, così come sotto i profili della tutela
dei lavoratori e delle popolazioni interessate e della non discriminazione, al
fine di valorizzare la compatibilità e sostenibilità ambientale della filiera
produttiva e distributiva dei prodotti che costituiscono, comunque, l’oggetto
dell’appalto.
Le predette considerazioni valgono a maggior
ragione qualora i predetti criteri non siano preponderanti nella determinazione
complessiva del punteggio tecnico. Inoltre, l’art. 95 comma 13, d.lgs. n. 50
del 2016 già consentiva alle amministrazioni di indicare criteri premiali per la
valutazione dell’offerta che potevano essere relativi, oltre che al maggior
“rating” di legalità dell’impresa, anche al “minor impatto sulla salute e
sull’ambiente”; parimenti il comma 6 del medesimo articolo, allorché elenca gli
elementi che possono costituire criteri valutativi, non esclude il richiamo a
caratteristiche proprie e soggettive dell’impresa. Tale possibilità è stata
altresì già confermata, seppure con riferimento agli appalti di servizi, dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez.
III, n. 4283 del 2018) secondo la quale il principio della netta separazione
tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della
gara deve essere interpretato cum grano salis (Cons.
St., sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808), consentendo alle stazioni
appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del
concorrente, in quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano
essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di
gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo,
concernenti la specifica attitudine del concorrente. Anche l’Autorità
Anticorruzione -ANAC, nelle proprie linee guida sull’offerta economicamente più
vantaggiosa approvate con deliberazione n. 2/2016 evidenzia che la separazione
fra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione è ormai divenuta più
labile rispetto all’impostazione tradizionale, ed in base alla delibera ANAC n.
1091/2017, resa nell’ambito di un parere precontenzioso, è possibile valorizzare
la certificazione ISO 14001.