Obbligo di sopralluogo in
sede di gara pubblica
Processo
amministrativo – Rito appalti - Ricorso cumulativo di ammissione a più lotti –
Ammissibilità – Condizione.
Contratti della
Pubblica amministrazione – Sopraluogo – Obbligo – Limiti.
Contratti della
Pubblica amministrazione - Requisiti di partecipazione – Iscrizione camerale –
Corrispondenza contenutistica tra iscrizione e oggetto del contratto - Limiti.
Contratti della
Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara - Per corruzione o per
riciclaggio – Grave illecito professionale – Non è tale.
E’ ammissibile l'impugnazione dell'unitario provvedimento di ammissione dei
concorrenti ai vari lotti, allorché l’ammissione degli operatori economici sia
contestata con riferimento ai vari lotti per i medesimi motivi (1).
La clausola che preveda a pena di esclusione il sopralluogo non può di per sé
dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge, salvo che il sopralluogo
ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto
delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l’obbligo di
sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai
concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità
dell'appalto (2).
L'art. 83, commi 1, lett. a), e
3, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l'iscrizione camerale quale requisito di
idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla
gara, con la necessaria conseguenza che vi debba essere congruenza
contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della
professionalità dell'impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di
commercio, e l'oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di
prestazioni in esso previste; tuttavia, la corrispondenza contenutistica non
deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le
componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un
criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità
professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e
frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.
Ai sensi dell'art. 80, comma 5,
lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, letto in combinazione con le linee guida ANAC
n. 6, deve escludersi che l’eventuale rinvio a giudizio dell’amministratore o
del direttore tecnico di un operatore economico per corruzione o per
riciclaggio, nonché l’applicazione di una misura cautelare per i medesimi reati,
costituiscano adeguati mezzi di prova della commissione di un grave illecito
professionale, che comporta l’esclusione dalla gara; la loro omessa
dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell’operatore ai
sensi della successiva lett. c-bis) dell’art. 80.
(1) Ha ricordato
il Tar che l'art. 120, comma 11-bis, c.p.a. ha codificato un orientamento
giurisprudenziale consolidato secondo cui, in caso di procedura di evidenza
pubblica suddivisa in più lotti, l'ammissibilità del ricorso cumulativo proposto
avverso gli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel
gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni alle
differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi
lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; il cumulo di azioni è
quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi
presupposti di fatto e di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo
rapporto o atto.
(2) Ha chiarito il
Tar che l'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva
conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione
degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la
migliore offerta tecnica (Cons.
St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037).
E’ stato anche
sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo
è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei
luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione
dell'offerta, onde incombe sull'impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo
con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle
concrete caratteristiche dei locali (Cons.
St., sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2800).
Ha infine aggiunto
il Tar che in materia di appalto pubblico di servizi, le uniche fonti della
procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal
disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, e i chiarimenti
auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né
integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica;
nondimeno, alla luce del principio comunitario di tutela del legittimo
affidamento, non può ritenersi che debbano essere esclusi quegli offerenti che,
nell'individuare gli immobili presso i quali eseguire i sopralluoghi previsti
come obbligatori a pena di esclusione dal disciplinare di gara si siano
conformati ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante.