Esclusione dalla gara telematica
per l’omesso invio nei termini della domanda di partecipazione
Consiglio di Stato
- Sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352
Contratti della Pubblica
amministrazione – Gara telematica - Omesso invio nei termini
della domanda - Malfunzionamento del sistema – Insussistenza -
Esclusione dalla gara - Legittimità
E’
legittima l’esclusione dalla gara telematica di un concorrente
che abbia inviato la domanda oltre il limite orario fissato dal
bando, ove risulti dimostrato, dall’esame dei “file log”, che la
piattaforma telematica prescelta dall’amministrazione per la
gestione telematica della procedura non ha generato anomalie o
malfunzionamenti, restando a carico del partecipante che non
abbia iniziato con congruo anticipo la procedura di upload
dell’offerta il rischio della lentezza della linea internet.
(1) Cons. Stato,
sez. V, n. 7922 del 2019; id., sez. III,
n. 86 del 2020; id.
n. 4811 del 2020.
Ha chiarito la Sezione che il
concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara
telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e
organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della
procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire
materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende
in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di
comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest’ultima
a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico.
Si tratta della dinamica
fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per
la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data
per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi)
svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità;
ferma, ovviamente la gestione del vero e proprio
malfunzionamento impeditivo della piattaforma di negoziazione
per il quale, invece, lo stesso legislatore appronta specifici
rimedi, quali la “sospensione del termine per la ricezione
dell'offerte per il periodo necessario a ripristinare il normale
funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata
proporzionale alla gravità del mancato funzionamento” (art.
79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50 del 2016).
In tale chiave ricostruttiva,
l’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei
tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload,
la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali,
il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a
momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il
partecipante ad una gara telematica deve avere presente,
preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di
un’operazione così importante per la propria attività di
operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che
l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di
negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione,
si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni,
qualunque sia l’ora di inizio delle stesse, prescelto
dall’utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra
solo esemplificativamente indicate.
Fonte: Consiglio
di Stato - La Giustizia Amministrativa
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