Carrello Acquistio Abbonamenti Servizio Gare
Appalti e Bandi di Gara - Inoltro Email LinkedIn InfoAppalti Facebook InfoAppalti Twitter InfoAppalti WhatsApp InfoAppalti  

» ACCEDI

MENU
_____
_____
_____
Gare di Appalto - Bandi di Gara - Appalti Pubblici
 
 
  Chi Siamo Servizi Fonti Categorie Abbonamenti Demo Contatti
   
GARE E APPALTI PUBBLICI LEGGI E NORMATIVE NOTIZIE E APPROFONDIMENTI CONSULENZE E SUPPORTO

Logo Barra di Navigazione

 Home  /  Leggi e Normative  /  Giurisprudenza Appalti  /  Consiglio di Stato - Sentenza n. 7877 - 2020

 

Compensazione per “correggere” un d.u.r.c. irregolare prodotto in sede di gara pubblica

Consiglio di Stato - Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7877

Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Durc irregolare – Correzione con compensazione – Condizione.

    Al di là della portata innovativa o meno della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, d.lgs. n. 50 del 2016, introdotta dall’art. 8, comma 5, d.l. 17 luglio 2020, n. 76, l’accertamento dell’esistenza di un controcredito da portare in compensazione di un Durc irregolare prodotto in sede di gara pubblica va scrutinato sulla base della specifica disciplina di settore; non è quindi utile la compensazione amministrativa o legale tra l’impresa ausiliaria e l’Inps con riferimento al rapporto di debito/credito intercorrente tra i due soggetti”, sia in ragione dell’effetto solutorio del versamento tardivo, che ha estinto l’obbligazione in modo satisfattivo per il creditore pubblico, sia in considerazione del fatto che il “meccanismo della compensazione amministrativa previsto dall’art. 3, comma 2, lett. c), d.m. 30 gennaio 2015 fa riferimento al c.d. Durc interno ossia alla procedura che riguarda i rapporti contributivi tra l’impresa e l’Inps  (1). 

(1) Ha ricordato la Sezione che in tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare le gravi violazioni delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, ed in particolare dal Durc; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con l’Amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Cons. Stato, A.P., 4 maggio 2012, n. 8). Tale pronuncia, peraltro, è stata resa in fattispecie nella quale è stato ritenuto legittimo un provvedimento di esclusione basato su di un Durc negativo, ed è stata conseguentemente riformata la sentenza appellata nella parte in cui ha escluso la definitività della violazione alle norme in materia di contributi in ragione della proposizione, davanti al competente Tribunale, di un ricorso finalizzato ad accertare la regolarità della posizione contributiva dell’impresa esclusa perché destinataria del Durc negativo.
In base alla disciplina normativa sopra richiamata la violazione ostativa rispetto alla partecipazione alla gara è quella indicata nel Durc: nondimeno, è stato chiarito (Cons. Stato, A.P., 25 maggio 2016, n. 10; id., sez. V, 5 giugno 2018, n. 3385; id. n. 4188 del 2019) ​​​​​​​che in presenza di Durc irregolare che non corrisponde alla reale situazione contributiva dell’operatore economico, e che abbia comportato l’adozione di un provvedimento espulsivo da parte della stazione appaltante, è consentita l’impugnazione delle determinazioni cui è giunta la stazione appaltante dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha la possibilità di compiere un accertamento puramente incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., sulla regolarità del rapporto previdenziale.

Il regime delle “violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva” (così il citato comma 2 dell’art. 38), proprio in quanto individuato mediante rinvio al Durc, è integrato dal regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in attuazione dell'art. 4, d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»). Esso stabilisce che la situazione di regolarità dell’impresa sussiste in caso di “crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti” [art. 3, comma 2, lett. c)].
Tale decreto integra il precetto normativo dell’art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, nella misura in cui concorre a definire la disciplina delle violazioni contributive rilevanti ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara relativa all’aggiudicazione di un contratto pubblico (l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34 del 2014 rimette infatti a tale disciplina la verifica della “regolarità contributiva nei confronti dell'INPS”: con la conseguenza che l’accertamento delle “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, deve essere operato alla stregua di tale normativa).
In altre parole, l’accertamento dell’esistenza di un controcredito da portare in compensazione (in tesi tale da dimostrare la regolarità contributiva dell’impresa) va comunque scrutinato sulla base della specifica disciplina di settore. Quest’ultima richiede la verifica del credito e l’accettazione da parte dell’ente debitore.
A conclusioni non dissimili si giunge se si invoca il diritto comune.
La compensazione (legale), quale modalità – satisfattiva - di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, opera - con riferimento a crediti omogenei, liquidi ed esigibili: art. 1243, primo comma, cod. civ. – dal momento della loro coesistenza, ma solo a seguito di eccezione della parte convenuta in giudizio per l’adempimento del debito (art. 1242, primo comma, cod. civ.): la ratio di tale disposizione è comunemente individuata nella tutela dell’interesse del debitore a valutare l’interesse anche al proprio adempimento (dal che l’esclusione dell’automaticità dell’estinzione: richiedendosi comunque, anche se in via stragiudiziale, un “atto decisionale del debitore”).
Si ritiene, in particolare, che il “fatto-coesistenza” non abbia di per sé effetti estintivi (tanto che il creditore, in mancanza dell’eccezione, può chiedere ed ottenere l’adempimento), ma l’effetto modificativo-costitutivo del sorgere del diritto di opporre la compensazione (al cui esercizio soltanto segue l’effetto estintivo ex tunc).
In disparte la compatibilità strutturale della richiamata disciplina del codice civile (implicante una difesa processuale, o comunque una dialettica sostanziale, diretta a neutralizzare la domanda del creditore) con la fattispecie di sindacato incidentale del Durc in sede di impugnazione del provvedimento espulsivo, ciò che appare ancor più problematico è il coordinamento, sul piano funzionale, con la specificità delle regole in materia di procedimenti di evidenza pubblica.
L’argomento è stato recentemente indagato dalla sentenza della sez. V del Consiglio di Stato n. 4188 del 2019 (resa in fattispecie relativa all’applicazione dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, ma con riferimento ad un profilo indifferente alla successione di norme): con riguardo anche al profilo diacronico, avendo la pronuncia giustamente sottolineato l’esigenza che l’iniziativa, anche stragiudiziale, del debitore si collochi comunque in epoca anteriore a quella della “presentazione dell’offerta in gara”.
Perché la compensazione operi nel senso di “correggere” un Durc irregolare, è dunque necessario che il meccanismo legale disciplinato dal codice civile si coordini con le specifiche regole della disciplina del procedimento di gara.
D’altra parte, lo stesso art. 1246, n. 5), cod. civ. esclude che la compensazione operi nei casi di divieto (espresso o tacito) previsto dalla legge: a tutela dell’interesse creditorio, ma anche di interessi superindividuali presidiati da norme imperative.
​​​​​​​La dottrina civilistica ha in proposito escluso che le esigenze contabili dell’amministrazione possano supportare l’affermazione di un generale limite alla compensazione operante nei confronti degli enti pubblici: ma ha comunemente osservato che l’operatività dell’istituto rimane subordinata al rispetto delle forme e delle iniziative prescritte dalle normative di settore
.

 

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

 
Abbonamenti Servizio Gare
Il servizio non ha alcuna limitazione territoriale o per tipologia d'appalto e la consultazione dei bandi e dei documentdi gara è illimitata...
» Banca Dati Appalti Lavori
» Banca Dati Appalti Forniture
» Banca Dati Appalti Servizi
» Banca Dati Progettazione
» Banca Dati Appalti Sanitari
 
 
BANDI DI GARA
A quali bandi di gara sei interessato?

Ti mettiamo a disposizione tutte le informazioni sulle opportunità di business offerte dal mondo degli appalti pubblici.
Lavori pubblici, forniture, servizi, progettazioni, esiti di gara...

» Banca Dati Appalti Lavori
» Banca Dati Appalti Forniture
» Banca Dati Appalti Servizi
» Banca Dati Progettazione
» Banca Dati Appalti Sanitari
» Banca Dati Project Financing
» Appalti USA - Italia
» Esiti e Aggiudicazione Appalti
» Ricerca Avanzata
» Top Appalti Lavori
» Top Appalti Progettazione
» Top Appalti Forniture
» Top Appalti Servizi
»
Top Esiti di Gara
 
 
CONSULENZE E SUPPORTO
Devi preparare le gare d'appalto, ma non hai il tempo?

Noi possiamo offrirti un servizio di preparazione della gara d'appalto, studio dei ribassi ed eventuale offerta tecnica, chiavi in mano...

» Preparazione Gare
»
Studio Ribassi di Gara
»
Network Avvalimenti
» Prese Visioni e Sopraluoghi
» Attestazione SOA
» ATI e Subappalti
» Polizze e Cauzioni Appalti
»
AVCPass Easy
» Acquisto e Cessione Aziende
» Iscrizione MePA
 
 
AVVALIMENTI
Vuoi partecipare ad una gara d'appalto, ma non hai i requisiti necessari?

Per noi non è un problema, possiamo metterti a disposizione tutti i requisiti necessari, attraverso il nostro servizio Network Avvalimenti...

» Gare con avvalimento
» Le categorie SOA disponibili
» Guida pratica all'avvalimento
 
 
APPALTI MEPA
Cosa possiamo fare per l'azienda che vuole iscriversi?

L'iscrizione e l'abilitazione al MePA e soprattutto la giusta profilazione dei settori operativi sono i due passaggi fondamentali per poter lavorare al meglio nella piattaforma...

» Bandi di Gara MePA
Info Appalti su tablet smartphone e desktop InfoAppalti ti segue ovunque!

In ufficio, in cantiere, in azienda, durante le riunioni...

Puoi tenerti aggiornato in tempo reale e in completa mobilità sugli appalti di
tuo interesse. Tutti i nostri servizi sono facilmente visualizzabili
 da ogni dispositivo, fisso o mobile.

   
Appalti e Bandi di Gara - Inoltro Email LinkedIn InfoAppalti Facebook InfoAppalti Twitter InfoAppalti WhatsApp InfoAppalti  
 
CHI SIAMO

Il portale InfoAppalti.it, si colloca  nell'ambito del G2B e come intermediario tra ente appaltante ed azienda, fornisce una serie di servizi volti a rendere più agevole la partecipazione alle gare d'appalto...

+ continua
CONTATTACI

Se vuoi contattarci entra nella sezione contatti oppure:
  • Tel. 0704624216
  • Fax 178 2203427
  • WhatsApp 3664426163
  • info@infoappalti.it
DISCLAIMER & PRIVACY
REGISTRAZIONE

Registrati al nostro sito, per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al tuo settore...

+ continua

COLLEGAMENTI RAPIDI SITE MAP

Accedi alla mappa del sito per trovare in un click, i contenuti che ti interessano...

+ continua
INFO APPALTI SOCIAL

Seguici e tieniti aggiornato anche sul social che preferisci
 
Account LinkedIN Account Facebook Account Twitter
INFO APPALTI ADVERTISING

Il Web promotion sul nostro sito è molto efficace, perché mirato e rivolto agli operatori di uno specifico settore...

+ continua
LAVORARE IN INFO APPALTI

Far parte del nostro Gruppo significa unirsi a persone con competenze altamente specializzate, una realtà dinamica...

+ continua
© 2019 InfoAppalti.it  |  Via Petrarca n. 13 - 09047 Selargius (Ca)  |  PIVA 02473250922  |  CCIAA Cagliari n. 5693/99  |  Codice SDI KRRH6B9