Illegittimità del calcolo della
soglia di anomalia
Tar Reggio
Calabria, sez. I, 3 marzo 2023, n. 224
Contratti pubblici ed obbligazioni della pubblica
amministrazione – Appalto di lavori – Offerte anomale – Calcolo
della soglia di anomalia
Qualora il numero delle offerte
sia inferiore a quindici ed il criterio di aggiudicazione sia
quello del prezzo più basso, il criterio da applicare per il
calcolo della soglia di anomalia è quello di cui all’art. 97,
comma 2-bis, d.lgs. n. 50 del 2016; è pertanto illegittima
l’aggiudicazione quando il numero di concorrenti partecipanti
alla gara sia inferiore a quindici e la determinazione della
soglia di anomalia sia stata effettuata ai sensi dell’art. 97,
comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che tale norma si
riferisce all’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a quindici (1).
(1) Non risultano precedenti in termini.
Fonte: Consiglio
di Stato - La Giustizia Amministrativa
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