Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per
l’attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune
(Si riportano solo gli articoli di interesse
per il nostro portale)
Art. 14
Ulteriori misure di semplificazione in
materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC e in materia di procedimenti amministrativi
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9, dopo il comma 3 e’
inserito il seguente: «3-bis. I controlli di cui al comma 3
sono espletati anche nei casi di cui all’articolo 50, comma
3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui
all’articolo 32, commi 8 e 13, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;
b) all’articolo 10, dopo il comma
6-quater e’ aggiunto il seguente: «6-quinquies. Gli atti
normativi o provvedimenti attuativi dei piani o dei
programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui
all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia
reso entro il termine previsto dal citato articolo 2,
comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano
agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’Amministrazione competente ha gia’ chiesto
l’iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) dopo l’articolo 18-bis, e’ inserito il
seguente: «Art. 18-ter – (Ulteriori disposizioni di
semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) -1.
Nei casi eccezionali in cui e’ necessario procedere con
urgenza alla realizzazione di interventi di competenza
statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari, il Ministro competente per la
realizzazione dell’intervento puo’ proporre al Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica l’avvio della
procedura di esenzione del relativo progetto dalle
disposizioni di cui al titolo III della parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 11, del
medesimo decreto.»;
d) all’articolo 48:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: «dai fondi strutturali dell’Unione europea» sono
inserite le seguenti: «e delle infrastrutture di supporto
ad essi connesse, anche se non finanziate con dette
risorse»;
2) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:
«5. Per le finalita’ di cui al comma 1, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1,
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
e’ ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei
relativi lavori anche sulla base del progetto di
fattibilita’ tecnica ed economica di cui all’articolo 23,
comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a
condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalita’ e le indicazioni di cui al comma 7, quarto
periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui
all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 50 del 2016 e’ svolta dalla stazione appaltante in forma
semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della
stessa approva il progetto, determina la dichiarazione
di pubblica utilita’ dell’opera ai sensi
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i
pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai
fini della localizzazione dell’opera, della conformita’
urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della
risoluzione delle interferenze e delle relative opere
mitigatrici e compensative. La convocazione della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo e’
effettuata senza il previo espletamento della procedura
di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383.
5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto
di fattibilita’ tecnica ed economica e’ trasmesso a cura
della stazione appaltante all’autorita’ competente ai fini
dell’espressione della valutazione di impatto
ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006,
contestualmente alla richiesta di convocazione della
conferenza di servizi. Ai fini della presentazione
dell’istanza di cui all’articolo23 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, non e’ richiesta la documentazione di cui
alla lettera g-bis) del comma 1del medesimo articolo 23.
5-ter. Le risultanze della valutazione di
assoggettabilita’ alla verifica preventiva
dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora
non emerga la sussistenza di un interesse archeologico,
sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle
attivita’ di assistenza archeologica in corso d’opera da
svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono
acquisite nel corso della conferenza dei servizi di
cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di
assoggettabilita’ alla verifica preventiva
dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di
un interesse archeologico, il soprintendente fissa il
termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25
tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e,
comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei
lavori. Le modalita’ di svolgimento del procedimento di
cui all’articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono
disciplinate con apposito decreto del Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo
restando il procedimento disciplinato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del
citato articolo 25, comma 13.
5-quater. Gli esiti della valutazione di
impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorita’
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale. Tenuto contodelle
preminenti esigenze di appaltabilita’ dell’opera e della
sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR
ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le
risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo
1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta
ferma l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, non possono
limitarsi a esprimere contrarieta’ alla realizzazione delle
opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici
che rendono compatibile l’opera, quantificandone altresi’ i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate
conformemente ai principi di proporzionalita’, efficacia e
sostenibilita’ finanziaria dell’intervento risultante dal
progetto presentato. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi’, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia
autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera,
ha effetto di variante degli strumenti urbanistici
vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati
per la realizzazione e l’esercizio del progetto,
recandone l’indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della
conferenza, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo
preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del
2001, e le comunicazioni agli interessati di cui
all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990
tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo
11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie
misure di salvaguardia delle aree interessate e delle
relative fasce di rispetto e non possono autorizzare
interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell’opera. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in
relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, non sia stata ancora indetta la
conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 383 del 1994.
5-quinquies. In deroga all’articolo
27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica
del progetto da porre a base della procedura di affidamento
condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi’, l’ottemperanza alle
prescrizioni impartite in sede di conferenza di
servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed
all’esito della stessa la stazione appaltante
procede direttamente all’approvazione delprogetto
posto a base della procedura di affidamento nonche’ dei
successivi livelli progettuali.»;
e) all’articolo 53-bis:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ridurre, in attuazione delle
previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie,
nonche’ degli interventi relativi alla edilizia
giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture
di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e
dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell’Unione europea, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48, commi 5, 5-bis,
5-ter, 5-quater e 5-quinquies.»;
2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di
servizi di cui all’articolo 48, comma 5»;
3) al comma 4, il secondo periodo e’ soppresso;
4) il comma 5 e’ abrogato.
2. All’articolo 10, comma 6-quater, del
decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: «la stipulazione
di appositi accordi quadro ai sensi dell’ articolo 54 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’
affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono
sostituite dalle seguenti: «la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l’indicazione dei termini e
delle condizioni che disciplinano le prestazioni
ai sensi dell’ articolo 54, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento
dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui
all’articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 avviene prima dell’avvio dei lavori conseguenti
agli accordi quadro aggiudicati nelle more della
progettazione anche ai sensi dell’articolo 54, comma 4,
lettera a), del medesimo decreto legislativo,».
3. In considerazione delle esigenze di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti
relativi a opere di particolare rilevanza pubblica
strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1,
i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di
assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli
interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti
l’individuazione di un unico soggetto attuatore.
4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1,
limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si
applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto
un termine piu’ lungo, le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8
e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3,
del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La
disciplina di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del
citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche
alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti
aggregatori, ivi compresequelle in corso, afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento
alle acquisizioni delle amministrazioni per la
realizzazione di progettualita’ finanziate con le dette
risorse. 5. All’articolo 9, comma 1, del decreto- egge n.
77 del 2021, dopo le parole: «nei confronti
dell’amministrazione titolare dell’investimento» sono
inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi di
collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990 n. 241».
6. Al fine di assicurare il rispetto del
cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in
parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla meta’,
ad eccezione del termine di cinque anni del
vincolo preordinato all’esproprio, di cui all’articolo 9
del citato testo unico, e dei termini previsti
dall’articolo 11, comma 2, dall’articolo 13, comma 5,
dall’articolo 14, comma 3, lettera a), dall’articolo 20,
commi 1, 8, 10 e 14, dall’articolo 22, commi 3 e 5,
dall’articolo 22-bis, comma 4, dall’articolo 23,
comma 5, dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 4,
dall’articolo 26, comma10, dall’articolo 27, comma 2,
dall’articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall’articolo
46 e dall’articolo 48, comma 3, del medesimo testounico.
7. Per le medesime finalita’ di cui al
comma 6, in caso di emissione di decreto di
occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione
delle aree occorrenti per l’esecuzione degli
interventi di cui al comma 1, alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso si procede,omesso ogni altro adempimento e
in deroga all’articolo 24, comma 3, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,
anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli altri enti territoriali interessati.
8. All’articolo 13, comma 1, del
decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all’alinea, le parole: «e’ in facolta’
delle amministrazioni procedenti adottare» sono
sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni
procedenti adottano»;
b) la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente: «a) tutte le amministrazioni coinvolte
rilasciano le determinazioni di competenza entro il
termine perentorio di trenta giorni e in caso di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla
tutela della salute il suddetto termine e’ fissato in
quarantacinque giorni, fattisalvi i maggiori termini
previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione
europea;».
9. All’articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, dopo il comma 451 e’ inserito il seguente:
«451-bis. Per l’erogazione del contributo ai
beneficiari di cui al comma 451, il Ministero
dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste puo’ avvalersi delle procedure previste
dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. Per l’attuazione delle
disposizioni di cui al primo periodo e’ autorizzata
una spesa fino al massimo di 2.231.00 euro per l’anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».
Art. 17
Disposizioni in materia di accordi quadro e di
convenzioni delle centrali di committenza
1. Tenuto conto dei tempi necessari
all’indizione di nuove procedure di gara e dell’ampia
adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le
convenzioni e i contratti quadro di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti
proroghe, alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono
prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle
medesime condizioni, fino all’aggiudicazione delle nuove
procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in
tutto il territorio nazionale, degli obiettiviprevisti dal
PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo,
la proroga non puo’ eccedere, anche tenuto conto delle
eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del
valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.
2. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al
secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo di
provincia» sono inserite le seguenti: «, nonche’ ricorrendo
alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi
dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo
n. 50 del 2016 ovvero alle societa’ in house delle
amministrazioni centrali titolari degli interventi».
3. Al fine di garantire il conseguimento
degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub
investimento “M6C2-1.1.1 Ammodernamento
del parco tecnologico e digitale ospedaliero
– Digitalizzazione”, gli importi e i quantitativi massimi
complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro
stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione
delle condizionalita’ previste dalla milestone M6C2-7 del
PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per
cento del valore iniziale, anche laddove sia stato gia’
raggiunto l’importo o il quantitativo massimo.
L’incremento di cui al periodo precedente e’ autorizzato
purche’ si tratti di convenzioni o accordi quadro,
diversi da quelli di cui sia stato autorizzato
l’incremento da precedenti disposizioni di legge. In
relazione all’incremento disposto ai sensi del primo
periodo, l’aggiudicatario puo’ esercitare il diritto di
recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli incrementi degli importi e dei
quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a
disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni
attuatrici del sub investimento “M6C2-1.1.1
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero – Digitalizzazione”, nel limite della misura
massima del finanziamento riconosciuto all’investimento ai
sensi del decreto del Ministero della salute del 21
giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali
di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi
regionali.
5. Al fine di garantire il conseguimento
degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli
investimenti per la digitalizzazione previsti dalla
Missione 6 “Salute”, gli accordi quadro stipulati da
Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di
supporto in ambito “Sanita’ digitale –
sistemi informativi clinico-assistenziali”, sono resi
disponibili, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 settembre 2023,
esclusivamente in favore delle amministrazioni
attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima
dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del
Ministero della salute. Per le finalita’ di cui al primo
periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in
caso di raggiungimento dell’importo o del quantitativo
massimo del lotto territoriale di riferimento, possono
ricorrere ad altro lotto territoriale, previa
autorizzazione del Ministero della salute.
Art. 18
Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto
di beni e servizi informatici strumentali alla
realizzazione del PNRR, nonche’ di digitalizzazione
dei procedimenti
1. All’articolo 53 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, e’
inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 14-bis,
comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure
di affidamento di cu al comma 1.».
2. All’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Nella
Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne’ comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita’ di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, difesa civile e soccorso pubblico,
indagini preliminari, polizia giudiziaria e
polizia economico-finanziaria. Non possono comunque
essere conferiti, conservati, ne’ trattati i dati
coperti da segreto o riservati nell’ambito delle materie
indicate al periodo precedente.»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando
priorita’» sino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica
della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al
supporto di politiche pubbliche basate sui dati,
separata dall’infrastruttura tecnologica dedicata all’interoperabilita’
dei sistemi informativi di cui al comma 2».
3. Al fine di favorire il celere sviluppo
delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo
raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale
di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026,
per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra
larga, l’operatore, una volta ottenuta l’autorizzazione
per i fini e nelle forme di cui all’articolo 49, commi 6
e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all’articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
apposita richiesta per l’adozione dei provvedimenti per la
regolamentazione della circolazione stradale che dovranno
essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla
ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine
di dieci giorni l’operatore, dandone preventiva
comunicazione ai soggetti di cui al citato articolo 5,
comma 3, almeno cinque giorni prima, puo’ dare avvio ai
lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche
tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di
avvio. Resta in ogni caso salva la possibilita’ per gli
organi competenti di comunicare, prima dell’avvio dei
lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvio, eventuali
ulteriori prescrizioni nell’ambito del rispetto delle
norme relative alla circolazione stradale ovvero la
sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il
differimento dei lavori per un periodo comunque non
superiore ad ulteriori cinque giorni.
4. All’articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo
il comma 5-ter e’ aggiunto il seguente: «5-quater. Al fine
di consentire il tempestivo raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli
interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a
banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro mesi i
termini relativi a tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attivita’ (SCIA),
nonche’ delle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai
permessi di costruire e alle SCIA per i quali
l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 10-septies del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
nonche’ alle autorizzazioni paesaggistiche e alle
dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate e prorogate ai sensi del citato articolo
10-septies.». 5. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44:
1) al comma 2, dopo le parole: «e’ presentata», sono
inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»;
2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte
tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e
gestori di beni o servizi pubblici interessati
dall’installazione, nonche’ un rappresentante dei
soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle
seguenti: «alla quale prendono parte tutte le
amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel
procedimento ed interessati dalla installazione, ivi
incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti
ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36»;
b) all’articolo 45:
1) al comma 1, dopo le parole: «l’interessato trasmette»
sono inserite le seguenti: «in formato digitale e
mediante posta elettronica certificata»;
2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono
inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata»;
c) all’articolo 46, al comma 1, dopo le parole:
«l’interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in
formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
d) all’articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e
beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli
enti pubblici non economici nonche’ ogni altro soggetto
preposto alla cura di interessi pubblici».
6. Gli interventi di cui all’articolo 44 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti
delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli
articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui
agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non sono
soggetti all’autorizzazione preventiva di cui all’articolo
94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo
periodo prevedano l’esecuzione di lavori strutturali, e
siano effettuati nelle localita’ sismiche indicate nei
decreti di cui all’articolo 83, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e’ necessario
procedere al preventivo deposito presso il dipartimento
del Genio Civile competente per territorio, a fini
esclusivamente informativi, del progetto strutturale
corredato da apposita dichiarazione del progettista che
asseveri il rispetto delle norme tecniche per le
costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo
riguardante le strutture e quello architettonico, nonche’ il
rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine
dei lavori, viene inviata al predetto dipartimento del
Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo
statico a firma del professionista incaricato.
7. Per la realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica ad alta velocita’ nelle zone
gravate da usi civici non e’ necessaria
l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 2, della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nei casi di
installazione delle infrastrutture di cui agli
articoli 45, 46 e 49 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate
a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l’operativita’ e continuita’
dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo
paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. All’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, opo le parole: «I Comuni possono adottare
un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare,
degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».
9. All’articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77 del
2021, il secondo periodo e’ sostituto dal seguente: «Per i
predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a
banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro
trincea e per quelli effettuati contecnologie di scavo
a basso impatto ambientale con minitrincea, nonche’ per
la realizzazione dei pozzetti accessori alle
citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non
si applicano le previsioni di cui all’articolo 7, commi
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016,
n. 33, e all’articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.».
10. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 33, le parole: «L’articolo 93, comma
2,» sono sostituite dalle seguenti: «L’articolo 54, comma
1,».
11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: «dal punto di vista economico,» sono
inserite le seguenti: «dell’efficienza e» e, al terzo
periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le
seguenti: «agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma
3, secondo periodo e»;
b) all’articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di
cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i
provvedimenti di affidamento di cui all’articolo 17, comma
3, secondo periodo».
Capo II Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e merito
Art. 24
Disposizioni di semplificazione degli interventi di
edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
1. Al fine di garantire il raggiungimento
degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare
l’incremento dei prezzi, relativi agli interventi di
edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i
progetti PNRR di titolarita’ del Ministero dell’istruzione
e del merito, e’ consentito l’utilizzo per ciascun
intervento da parte degli enti locali beneficiari dei
ribassi d’asta riguardanti il medesimo intervento,
laddove ancora disponibili.
2. All’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per il supporto tecnico e le attivita’ connesse
alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica
di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle
province e delle citta’ metropolitane possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, di strutture dell’amministrazione centrale o
territoriale interessata, di altre amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196,nonche’ di societa’ da esse
controllate, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare in misura non superiore al 3 per cento del
relativo quadro economico.».
3. Al fine di accelerare l’attuazione degli interventi di
edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti
attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti,
ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di
committenza e i contraenti generali:
a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni
di cui all’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020,
come modificato dal comma 2 del presente articolo;
b) possono, in deroga alle previsioni di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere
all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attivita’
di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In
tali casi, l’affidamento diretto puo’ essere
effettuato, anche senza consultazione di piu’ operatori
economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi
a disposizione dalla centrale di committenza, comunque
nel rispetto del principio di rotazione.
4. Per le medesime finalita’ di cui al comma 3 e
limitatamente agliinterventi di edilizia scolastica ivi
richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste
dall’articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si
applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da
parte della societa’ Invitalia S.p.A. ai sensi
dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per
l’affidamento congiunto della progettazione e
dell’esecuzione.
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target
connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1
del PNRR e’ autorizzata la spesa 4 milioni di euro per
l’anno 2023 finalizzata alla locazionedi immobili o per
il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2017, n. 65.
6. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo e’ sostituito dai
seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione,
cosi’ come individuati dalle Commissioni giudicatrici, e’
corrisposto un premio. Gli enti locali, nel
rispettoprioritario di target e milestone del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano
all’appalto per l’affidamento di progettazione ed
esecuzione, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del
decreto-legge31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano
i successivi livelli di progettazione, nonche’ la
direzione dei lavori, con procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti
vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di
idoneita’ professionale, economico- finanziari e
tecnicoorganizzativi, la cui verifica e’ rimessa agli enti
locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori
sono tenuti allo sviluppo del progetto di
fattibilita’ tecnica ed economica entro
trenta giorni dall’incarico.».
Art. 31
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e
disposizioni per l’attuazione di «Caput Mundi-Next
Generation EU per grandi eventi turistici».
1. All’articolo 40, comma 2, lettera e),
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la
parola: «agisce» e’ sostituita dalle seguenti: «puo’ agire».
2. In ragione della necessita’ e urgenza di
consentire la prima concreta fruizione del compendio di
proprieta’ dello Stato sito in Roma, denominato «Citta’
dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo
della Chiesa Cattolica per il 2025, l’Agenzia
deldemanio, previa comunicazione al Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Commissario straordinario nominato con decreto del
Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi
dell’articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui
all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento, sulla base
del progetto di fattibilita’ tecnico economica, della
progettazione edesecuzione dei lavori necessari alla
realizzazione di interventi di: arresto del degrado,
di messa in sicurezza di aree e di ogni altra attivita’
necessaria per ottenere il collaudo statico dell’opera
realizzata; completamento del palasport per destinarlo
ad arena scoperta; superamento delle barriere
architettoniche e installazione di servizi igienici per
ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione
delle acque meteoriche e realizzazione di un’area
verde per l’accoglienza dei fedeli per grandi
eventi. Per le finalita’ di cui al primo periodo,
l’Agenzia del demanio puo’ ricorrere alla procedura di
cui all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge n.
77 del 2021per l’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici,
inerenti agli interventi di cui al citato primo
periodo, ferma restando l’applicazione delle ulteriori
misure acceleratorie e semplificatorie di cui all’articolo
1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.
3. Ai fini della realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 nonche’ di eventuali
ulteriori interventi di completamento del sito, secondo
modalita’ progettuali progressivamente integrabili e
nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica
ed ambientale, modalita’ costruttive innovative ed
economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia
delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde
urbano e limitando il consumo del suolo, l’Agenzia del
demanio puo’ avvalersi delle procedure semplificate e
acceleratorie previste dall’articolo 16-bis, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215.
4. Al fine di consentire all’Agenzia del
demanio l’immediato avvio delle attivita’ di cui al
comma 1, il Commissario straordinario nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio
2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 421 e seguenti, della
legge 30dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima
Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle
risorse e degli interventi, gia’ individuati alla scheda
n. 25 – “Completamento area eventi a Tor Vergata presso
le Vele della Citta’ dello Sport”, di cui all’Allegato
n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei
conti in data 29 dicembre2022 al numero 3348, di
approvazione del Programma dettagliato degli interventi
essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai
fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo
le modalita’ di cui all’articolo 9, comma 2
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
5. Per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando
la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, l’Agenzia del demanio e’ autorizzata a utilizzare le
risorse previste a legislazione vigenteper gli
investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e
ad apportare le necessarie modifiche ai
relativi piani degli investimenti.
6. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 420, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota dellerisorse di cui al presente comma, nel
limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025, puo’ essere attribuita, anche
provvedendo alle opportune rimodulazioni dei
cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo
1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la
realizzazione di interventi di parte corrente connessi
alle attivita’ giubilari.»;
b) dopo il comma 425 sono inseriti i
seguenti:
«425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione
della necessita’ e urgenza di ultimare gli interventi
relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza
Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio
antistante la basilica di San Giovanni, alla
riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree
adiacenti ed al completamentorinnovo armamento
metropolitana linea A, indicati come essenziali
eindifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo
della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al
numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma
421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, dispone che la realizzazione
dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori
e delle centrali di committenza, eventualmente
utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle
seguenti procedure:
a) ai fini dell’approvazione del progetto di
fattibilita’ tecnica ed economica dell’opera, il soggetto
attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata
ai sensi dell’articolo 14-bisdella legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, comprese le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, del patrimonio culturale, del
paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza e’
acquisita e valutata la verifica preventiva dell’interesse
archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti
esigenze di appaltabilita’ dell’opera e di certezza dei
tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si
conclude nel termine di trenta giorni dalla sua
convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle
amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui
all’articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n.
241 del 1990, una sola volta per non piu’ di dieci giorni.
Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che
non si sono espresse nel termine di conclusione della
conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione
conclusiva della conferenza di servizi, da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma precedente, approva il
progetto e consente la realizzazione di tutte le opere
e attivita’ previste nel progetto approvato. Le
determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali,
o alla tutela della salute dei cittadini, non possono
limitarsi a esprimere contrarieta’ alla realizzazione
delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze
del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure
mitigatrici che rendono compatibile l’opera,
quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita’,
efficacia e sostenibilita’ finanziaria dell’intervento
risultante dal progetto presentato;
b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro
atto equivalente proveniente da un organo statale
che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a
precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un
intervento di cui all’alinea del presente comma, il
Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un
meccanismo di superamento del dissenso non sia gia’
previsto dalle vigenti disposizioni, propone al
Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre,
entro i successivi cinque giorni, la questione
all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti
determinazioni;
c) la verifica prevista dall’articolo 26 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la
conformita’ del progetto alle prescrizioni eventualmente
impartite dalle amministrazioni competenti prima
dell’avvio della fase di affidamento e, in caso di esito
positivo, produce i medesimi effetti degli
adempimenti edell’autorizzazione previsti dagli articoli
93, 94 e 94 – bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti,
corredati dalla attestazione dell’avvenuta positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con
modalita’ telematica, presso l’archivio informatico
nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo
13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130;
d) ai fini dell’affidamento dei lavori, la selezione
degli operatori economici avviene secondo le modalita’ di
cui all’articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014
n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale
di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso,
individua gli operatori economici da consultare sulla base
di informazioni riguardanti lecaratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche
e professionali desunte dalmercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione,
e selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma
425-bis, si applicano, altresi’, in quanto compatibile,
le procedure e le deroghe previste per la realizzazione
degli interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».
Capo VI Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture e trasporti
Art. 32
Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli
interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
1. All’articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 e’ inserito
il seguente:
«2-bis. Relativamente ai progetti delle
infrastrutture ferroviarie, l’approvazione di cui al comma 2
puo’ avere ad oggetto anche il progetto di fattibilita’
tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a
condizione che detto progetto sia redatto secondo le
modalita’ e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma
7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto
dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara
direttamente il progetto di fattibilita’ tecnica ed
economica approvato dal Commissario straordinario,
d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente
competenti.».
Art. 33
Semplificazioni procedurali relative agli interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44:
1) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dai
seguenti: «Agli interventi indicati nell’Allegato IV
al presente decreto nonche’ agli interventi di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse
previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati
dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le
infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se
non finanziate con dette risorse, si applicano le
disposizioni di cui al presente comma, nonche’ ai commi
1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In
relazione a tali interventi, il progetto e’ trasmesso, a
cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per l’espressione del parere di cui
all’articolo 48, comma 7, del presente decreto.»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all’Allegato IV
al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 1» e le parole «secondo periodo del comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma
1»;
2.2) il terzo periodo e’ sostituito dal seguente:
«La verifica preventiva dell’interesse archeologico si
svolge secondo le modalita’ di cui all’articolo 48, comma
5-ter.»;
3) al comma 3, le parole: «di cui all’Allegato IV»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo
periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«terzo periodo del comma 1», e dopo il primo periodo, e’
inserito il seguente: «Ai fini della presentazione
dell’istanza di cui all’articolo 23 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 48, comma 5- bis, secondo periodo.» e,
all’ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo»sono
sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;
4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma
1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«terzo periodo del comma 1», al primo periodo, le parole:
«di cui all’Allegato IV» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al comma 1» e il quarto, quinto e sesto periodo
sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48, comma 5- quater,
quinto, sesto e settimo periodo.»;
5) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5.
Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai
sensi dell’articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, la questione e’ posta all’esame del
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di
cui al medesimo articolo 14- uinquies, secondo le
modalita’ di cui al comma 6. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo
periodo.»;
6) al comma 6:
6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;
6.2 il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «In
caso di approvazione del progetto all’unanimita’ o
sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte
della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non
oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione
della determinazione conclusiva della conferenza diservizi,
il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nel prendere atto della approvazione all’unanimita’
o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta
una determinazione motivata relativa alle integrazioni e
alle modifiche al progetto di fattibilita’ tecnica ed
economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute
negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di
servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato
speciale.»;
6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti»
sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;
6.4 all’ottavo periodo, le parole: «terzo, quarto e
quinto periodo» sono soppresse;
7) dopo il comma 6-bis, e’ inserito il seguente:
«6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione
e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui
all’allegato IV del presente decreto possono essere
finanziati entro il limite massimo dell’1% del costo
dell’intervento a valere sulle risorse del quadro
economico dell’opera. I programmi e i progetti
di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al
primo periodo sono approvati secondo le modalita’ di cui ai
commi 4, 5 e 6.».
8) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della verifica del progetto e
dell’accertamento dell’ottemperanza alle prescrizioni si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma
5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti
approvati in base alla procedura di cui al presente
articolo, sia in fase di redazione dei
successivi livelliprogettuali, sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate dalla
stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal
commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
in conformita’ a quanto stabilito dal medesimo articolo
4, comma 2.»; 9) il comma 7-bis e’ abrogato;
b) all’articolo 44-bis:
1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Il progetto e’ trasmesso, unitamente a una relazione
sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla
coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e
sulla presenza dei requisiti per garantire la
cantierizzazione e la manutenibilita’ delle opere. Con
decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della
relazione di cui al secondo periodo.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni
dalla data di ricezione del progetto e in deroga a
quanto previsto dall’articolo 215 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente
sugli aspetti progettuali di cui alla relazione
trasmessa ai sensi del comma 1.»;
c) all’articolo 45:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e il dirigente di livello generale di cui
al comma 4»;
2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Al
Presidente, al dirigente di livello generale di cui al
successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato
speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti
delle risorse disponibili a egislazione vigente
e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui e’ preposto
un dirigente di livello generale, in aggiunta
all’attuale dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, e composta
da un dirigente di livello non generale e da dieci unita’»
sono sostituite dalle seguenti: «cui e’ preposto un
dirigente di livello generale, in aggiunta all’attuale
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un
dirigente di livello non generale, con funzioni di
segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unita’».
2. All’articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «nonche’ di
eventuali modifiche resesi necessarie nel corso
dell’attuazione degli stralci medesimi» sono soppresse
ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso
dell’attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica.». 3. All’articolo 1, comma 434, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ed e’ composto»
sono aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,». 4.
All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31»;
b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e
per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498
del presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonche’
per il finanziamento delle ulteriori opere individuate
ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato
decreto-legge». 5. Al fine di garantire la realizzazione
della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo
di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone
in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e’ nominato un
Commissario straordinario con i poteri e le funzioni
di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, e
comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente
decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta
giorni dall’atto di nomina, provvede alla rimodulazione del
cronoprogramma dei lavori e assumetutte le iniziative
necessarie per assicurare la loro esecuzione e
messa in esercizio antecedentemente all’avvio dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.
Al Commissario non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque
denominati.
Art. 43
Disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui
fondi PREPAC
1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei
materiali da costruzione in relazione agli appalti
pubblici per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione,
le risorse di cui all’articolo 5, comma 13, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli
interventi di completamento e attuazione dei programmi di
cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere
altresi’ destinate alla copertura dei maggiori costi che
le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del
predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si
applica agli interventi beneficiari dell’assegnazione
delle risorse dei fondi di cui all’articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Testo integrale:
Decreto Legge 24 febbraio
2023 n. 13 |