COMUNICAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
Linee
guida
sulla
partecipazione
di
offerenti
e
beni
di
paesi
terzi
al
mercato
degli
appalti
dell'UE
(2019/C
271/02)
Sommario
Perché le presenti linee guida? |
44 |
1. |
Accesso di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE |
46 |
1.1. |
Accordi internazionali sugli appalti e strumento per gli appalti internazionali |
46 |
1.2. |
Norme e accordi specifici relativi a singoli settori e progetti |
47 |
1.2.1. |
Appalti organizzati sulla base di accordi intergovernativi |
48 |
1.2.2. |
Misure nel settore dei servizi pubblici |
48 |
1.2.3. |
Acquisti nei settori della difesa e della sicurezza |
49 |
2. |
Offerte anormalmente basse |
51 |
2.1. |
Identificare le offerte anormalmente basse |
52 |
2.2. |
Esaminare le offerte anormalmente basse |
52 |
2.3. |
Respingere le offerte anormalmente basse |
53 |
3. |
Standard di qualità – Un approccio strategico agli appalti pubblici |
54 |
3.1. |
Pianificare gli investimenti |
56 |
3.2. |
Definire i criteri di qualità nella procedura di appalto |
58 |
3.3. |
Monitorare l'esecuzione dell'appalto |
61 |
4. |
Assistenza pratica fornita dalla Commissione europea |
62 |
GLOSSARIO
DEGLI
ACRONIMI
Acronimo |
Definizione |
CGUE |
Corte di giustizia dell'Unione europea |
SEE |
Spazio economico europeo |
EMAS |
Sistema comunitario di ecogestione e audit |
UE |
Unione europea |
ALS |
Accordo di libero scambio |
GPP (Green public procurement) |
Appalto pubblico verde |
AAP |
Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici |
OIL |
Organizzazione internazionale del lavoro |
IPI (International procurement instrument) |
Strumento per gli appalti internazionali |
OCSE |
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici |
R&S |
Ricerca e sviluppo |
TFUE |
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
OMC |
Organizzazione mondiale del commercio |
Perché
le
presenti
linee
guida?
Nel
marzo
2019
la
Commissione
europea
e
l'alta
rappresentante
dell'Unione
per
gli
affari
esteri
e la
politica
di
sicurezza
hanno
adottato
la
comunicazione
congiunta
al
Parlamento
europeo,
al
Consiglio
europeo
e al
Consiglio
«UE-Cina
–
Una
prospettiva
strategica» (1)
(comunicazione),
che
invitava
a un
«approccio
proattivo
per
rafforzare
la
sua
competitività
economica
e
garantire
condizioni
di
parità».
L'UE
dovrebbe
continuare
a
invocare
condizioni
più
bilanciate
e
reciproche
nei
suoi
rapporti
commerciali.
Gli
appalti
pubblici,
che
rappresentano
una
quota
pari
a
circa
il
14 %
del
prodotto
interno
lordo
dell'UE,
sono
un
elemento
importante
a
tal
riguardo.
La
creazione
di
un
mercato
unico
per
gli
appalti
pubblici
costituisce
una
delle
maggiori
conquiste
del
mercato
interno.
La
pubblicazione
degli
appalti
a
livello
dell'UE
assicura
la
trasparenza
e
crea
opportunità
per
le
società
in
tutta
l'Unione.
Una
migliore
attuazione
delle
norme
nel
caso
di
offerenti
stranieri
mira
a
garantire
i
più
elevati
standard
di
qualità
in
tutte
le
fasi
del
processo,
il
miglior
rapporto
qualità-prezzo,
la
sostenibilità
dei
progetti
e
condizioni
di
parità
tra
le
società
dell'UE
ed
extra-UE
che
partecipano
alle
procedure
di
appalto.
La
Commissione
si è
quindi
impegnata
a
«[pubblicare]
inoltre
linee
guida
sul
quadro
giuridico
relativo
alla
partecipazione
di
beni
e
offerenti
stranieri
al
mercato
UE
tenendo
conto
delle
norme
europee
e
internazionali
sugli
appalti,
anche
per
quanto
riguarda
le
offerte
anormalmente
basse,
come
pure
del
rispetto
degli
standard
in
materia
di
sicurezza,
lavoro
e
ambiente»
(azione
7).
Il
Consiglio
europeo
ha
sostenuto
l'approccio
della
Commissione
e ha
chiesto
all'Unione
di
agire
per
«salvaguardare
i
propri
interessi
alla
luce
delle
pratiche
sleali
di
paesi
terzi,
utilizzando
appieno
gli
strumenti
di
difesa
commerciale
e le
nostre
norme
in
materia
di
appalti
pubblici,
nonché
garantendo
l'effettiva
reciprocità
in
materia
di
appalti
pubblici
con
i
paesi
terzi».
Esso
ha
inoltre
sottolineato
che
«dovrebbe
essere
garantita
una
concorrenza
leale
all'interno
del
mercato
unico
e a
livello
mondiale,
sia
per
tutelare
i
consumatori
che
per
promuovere
la
crescita
economica
e la
competitività,
in
linea
con
gli
interessi
strategici
a
lungo
termine
dell'Unione» (2).
Inoltre,
la
Commissione
si è
impegnata
anche,
assieme
agli
Stati
membri,
a
tracciare,
prima
della
fine
del
2019,
una
panoramica
dell'attuazione
dell'attuale
quadro
di
riferimento
al
fine
di
identificarne
le
carenze.
Eventuali
lacune
identificate
nell'ambito
di
tale
esercizio
saranno
valutate
in
modo
approfondito,
specialmente
per
quanto
riguarda
quelle
potenziali
che
costituiscono
ostacoli
alle
condizioni
di
parità
tra
le
società
dell'UE
ed
extra-UE
che
partecipano
alle
procedure
di
appalto.
Gli
offerenti,
i
beni
e i
servizi
di
paesi
terzi
non
sono
sempre
vincolati
da
standard
ambientali,
sociali
o
lavorativi
identici
o
equivalenti
a
quelli
applicabili
agli
operatori
economici
dell'UE.
Analogamente,
gli
offerenti
di
paesi
terzi
non
sono
necessariamente
soggetti
a
norme
rigorose
sugli
aiuti
di
Stato
simili
a
quelle
applicabili
nell'UE
e
ciò
potrebbe
porre
gli
offerenti,
i
beni
e i
servizi
dell'UE
in
una
condizione
di
svantaggio.
È
quindi
necessario
applicare
le
norme
sugli
appalti
pubblici
dell'UE
al
fine
di
garantire
che
agli
offerenti
dell'UE
e di
paesi
terzi
si
applichino
standard
e
requisiti
identici
o
equivalenti.
Eliminare,
nei
mercati
europei
degli
appalti,
le
distorsioni
create
dalle
sovvenzioni
di
paesi
terzi
o da
altre
forme
di
finanziamenti
statali,
richiederà
probabilmente
un
intervento
su
più
fronti.
In
tale
contesto,
l'applicazione
delle
disposizioni
relative
alle
offerte
anormalmente
basse
è
fondamentale,
ma
potrebbe
non
essere
sufficiente
e
ulteriori
analisi
potrebbero
essere
necessarie.
La
comunicazione
ricorda
inoltre
l'impegno
della
Commissione
a
garantire
la
reciprocità
nell'accesso
ai
mercati
degli
appalti
stranieri.
Nel
corso
degli
anni
l'UE
ha
notevolmente
aperto
i
propri
mercati
degli
appalti
pubblici
ai
paesi
terzi,
ma
le
società
dell'UE
incontrano
spesso
difficoltà
nell'accedere
alle
opportunità
di
appalto
in
alcuni
mercati
stranieri.
Nel
2016
la
Commissione
ha
pubblicato
una
proposta
riveduta
di
strumento
per
gli
appalti
internazionali
(IPI) (3)
che,
se
adottata,
aprirà
le
porte
alle
nostre
società
consentendo
loro
di
competere
su
un
piano
di
parità
con
le
società
extra-UE.
La
Commissione,
impegnandosi
ad
attuare
le
azioni
indicate
nella
comunicazione,
ha
confermato
l'importanza
che
attribuisce
alla
promozione
della
concorrenza
leale
e
alle
condizioni
di
parità
nel
mercato
interno
nel
settore
degli
appalti
pubblici.
In
linea
con
gli
obiettivi
della
comunicazione
«UE-Cina
—
Una
prospettiva
strategica»,
le
presenti
linee
guida
mirano
a
fornire
assistenza
ai
committenti
pubblici
migliorando
la
comprensione
di
alcuni
aspetti
pratici
delle
procedure
di
aggiudicazione
degli
appalti
pubblici
stabilite
nella
relativa
normativa
UE
per
quanto
riguarda
la
partecipazione
di
paesi
terzi
agli
appalti.
Intendono
inoltre
promuovere
il
principio
secondo
cui,
nelle
procedure
di
aggiudicazione
degli
appalti
pubblici,
non
è
solo
il
prezzo
a
essere
preso
in
considerazione,
ma
anche
gli
elevati
standard
europei,
in
particolare
negli
ambiti
del
lavoro,
dell'ambiente
e
della
sicurezza.
Esse
aiutano
quindi
ad
assicurare
che
vi
siano
condizioni
di
parità
rispetto
agli
offerenti,
ai
beni
e ai
servizi
dell'UE.
Le
presenti
linee
guida
si
basano
sulla
comunicazione
«Appalti
pubblici
efficaci
in
Europa
e
per
l'Europa» (4),
che
ha
stabilito
un
ampio
partenariato
con
gli
Stati
membri
con
l'obiettivo
di
migliorare
l'efficacia
degli
appalti
pubblici.
Conoscere
e
sfruttare
le
opportunità
offerte
dal
quadro
giuridico
esistente
aiuterà
a
rafforzare
il
mercato
unico
e
contribuirà
alla
parità
delle
condizioni
nel
mercato
degli
appalti
dell'UE.
Quadro
giuridico
Il
quadro
degli
appalti
pubblici
è
stabilito
in
una
serie
di
strumenti.
Conformemente
al
trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea
(TFUE) (5),
gli
appalti
pubblici
nell'UE
sono
assoggettati
ai
principi
fondamentali
di
trasparenza,
parità
di
trattamento
e
non
discriminazione.
Le
direttive
sugli
appalti
pubblici
stabiliscono
le
norme
minime
armonizzate
sugli
appalti
pubblici,
che
disciplinano
il
modo
in
cui
le
autorità
pubbliche
e
alcuni
operatori
di
servizi
pubblici
acquistano
beni,
lavori
e
servizi.
Esse
vengono
poi
recepite
nella
legislazione
nazionale
e si
applicano
agli
appalti
il
cui
valore
economico
supera
un
determinato
importo.
Le
norme
procedurali
si
applicano
a
ciascun
singolo
appalto,
indipendentemente
dall'origine
dell'offerente.
Nel
contesto
internazionale,
i
trattati
conclusi
dall'UE
definiscono
i
soggetti
che
hanno
accesso
garantito
al
mercato
degli
appalti
dell'UE.
Il
principale
trattato
rilevante
è
l'accordo
sugli
appalti
pubblici
(AAP) (6),
che
apre
il
mercato
degli
appalti
dell'UE
alle
altre
parti
dell'accordo.
Inoltre,
diversi
accordi
di
libero
scambio
(ALS)
dell'UE
contengono
capitoli
sugli
appalti.
Le
presenti
linee
guida
non
sostituiscono
la
relativa
normativa
sugli
appalti
pubblici
e
non
dovrebbero
essere
considerate
un
manuale
di
istruzioni
su
«come
soddisfare
i
requisiti
stabiliti
nella
normativa».
Soltanto
la
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
è
competente
a
fornire
un'interpretazione
definitiva
e
vincolante
del
diritto
dell'UE (7).
Le
linee
guida
non
pregiudicano
gli
obblighi
internazionali
dell'UE
rispetto
ai
suoi
partner
commerciali.
1. Accesso
di
offerenti
e
beni
di
paesi
terzi
al
mercato
degli
appalti
pubblici
dell'UE
Articolo 25 della direttiva 2014/24/UE
Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 (8) e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione. |
L'UE
persegue
attivamente
l'apertura
delle
opportunità
di
appalto
alle
società
europee
auspicando
l'apertura
reciproca
dei
mercati
degli
appalti
dei
paesi
terzi.
Nei
negoziati
internazionali,
l'UE
ha
sostenuto
una
più
ampia
adozione
dei
criteri
di
qualità,
inclusi
gli
aspetti
ambientali,
sociali,
lavorativi
e di
innovazione
e
un'apertura
ambiziosa
dei
mercati
degli
appalti
internazionali.
L'UE
si è
impegnata
in
diversi
accordi
internazionali
(come
l'accordo
sugli
appalti
pubblici
e
gli
accordi
bilaterali
di
libero
scambio
con
capitoli
sugli
appalti)
a
concedere
accesso
al
proprio
mercato
degli
appalti
pubblici
per
alcuni
lavori,
forniture,
servizi
ed
operatori
economici
di
diversi
paesi
terzi.
Conseguentemente,
le
direttive
sugli
appalti
pubblici
prevedono
che
i
committenti
pubblici
dell'UE
accordino
ai
lavori,
alle
forniture,
ai
servizi
e
agli
operatori
economici
dei
firmatari
di
tali
accordi
un
trattamento
non
meno
favorevole
di
quello
concesso
ai
lavori,
alle
forniture,
ai
servizi
e
agli
operatori
economici
dell'Unione,
nella
misura
in
cui
questi
siano
contemplati
da
tali
accordi (9).
Oltre
a
tale
obbligo,
gli
operatori
economici
di
paesi
terzi
che
non
hanno
alcun
accordo
che
prevede
l'apertura
del
mercato
degli
appalti
dell'UE
o i
cui
beni,
servizi
e
lavori
non
sono
contemplati
in
un
tale
accordo,
non
hanno
un
accesso
garantito
alle
procedure
di
appalto
nell'UE
e
possono
essere
esclusi.
1.1. Accordi
internazionali
sugli
appalti
e
strumento
per
gli
appalti
internazionali
Accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) consente agli operatori di altri 19 partner partecipanti dell'OMC di presentare offerte per determinati appalti pubblici nell'UE e alle società dell'UE di presentare offerte per appalti degli altri 19 partner dell'OMC. |
Accordi bilaterali di libero scambio
L'UE ha concluso con paesi di tutto il mondo accordi di libero scambio (ALS) che offrono alle società delle parti un migliore accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici.
È questo il caso, ad esempio, dei recenti accordi commerciali con Canada e Giappone. |
Nel
caso
in
cui
ricevano
un'offerta
da
un
operatore
economico
extra-UE,
i
committenti
pubblici
dovrebbero
verificare
se
l'offerta
sia
disciplinata
dagli
accordi
internazionali
sugli
appalti
firmati
dall'UE,
quali
l'AAP
o
gli
ALS,
per
determinare
se
l'offerente
abbia
un
accesso
garantito
a
tale
appalto.
Attualmente, 20 paesi fanno parte dell'AAP: l'UE, per quanto concerne i suoi 28 Stati membri; Armenia; Australia; Canada; Taipei cinese; Hong Kong (Cina); Islanda; Israele; Giappone; Liechtenstein; Montenegro; Moldova; Norvegia; Nuova Zelanda; Corea del Sud; Singapore; Svizzera; Ucraina; Stati Uniti; e Paesi Bassi (con riferimento ad Aruba). |
L'AAP
e i
capitoli
sugli
appalti
pubblici
degli
ALS
non
si
applicano
automaticamente
a
tutti
gli
appalti
pubblici
delle
parti.
L'AAP
e
gli
ALS
sono
composti
da
due
parti:
a) |
un testo giuridico con norme sui principi e sulle procedure; e |
b) |
gli impegni di copertura di ciascuna parte. |
Gli
impegni
di
copertura
determinano
quali
enti
pubblici
sono
tenuti
a
rispettare
le
norme
concordate
e in
che
misura
i
loro
appalti
di
beni
e
servizi
siano
aperti
alla
partecipazione
degli
operatori
economici
delle
altre
parti
dell'AAP
o
dei
partner
degli
ALS
(e
ai
loro
beni
e
servizi).
Sono
contemplati
soltanto
gli
appalti
che
superano
i
valori
soglia
specifici
indicati
negli
impegni
di
copertura
di
ciascuna
parte.
I
prospetti
degli
impegni
di
copertura
del
mercato
dell'UE
sono
specificati
negli
allegati
dell'appendice
I
dell'AAP
e
nei
relativi
allegati
dei
rispettivi
ALS.
Verificando
tali
fonti,
un
committente
pubblico
può
determinare
se
un
offerente
(o i
suoi
beni
e
servizi)
abbia
accesso
garantito
ai
propri
appalti.
L'UE,
tramite
i
propri
ALS,
promuove
il
ricorso
a
considerazioni
ambientali,
sociali
e
lavorative,
purché
vengano
applicate
in
modo
non
discriminatorio.
Tali
accordi
contribuiscono
ad
aprire
ulteriormente
i
mercati
degli
appalti
dell'UE
e
dei
paesi
terzi.
Nel
caso
degli
accordi
di
libero
scambio
(ALS),
le
amministrazioni
aggiudicatrici
devono
seguire
un
processo
di
verifica
simile
per
quanto
riguarda
la
copertura
dell'appalto
pianificato.
L'UE
ha
incluso
in
molti
ALS
norme
sugli
appalti
pubblici
e
impegni
sull'accesso
al
mercato.
Nella
maggior
parte
dei
casi,
gli
accordi
di
libero
scambio
sono
basati
sulla
struttura
dell'accordo
sugli
appalti
pubblici.
Strumento per gli appalti internazionali
La Commissione ha proposto lo strumento per gli appalti internazionali (IPI) (10) al fine di favorire la reciprocità e offrire un mezzo di pressione per negoziare con i paesi terzi l'apertura dei loro mercati degli appalti alle aziende UE. Vi è la chiara esigenza di disporre di un tale strumento di influenza per opporsi alle misure discriminatorie e alle chiusure del mercato assolute.
Per questo motivo, il 21 marzo 2019, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, ha invitato a «[…] riprendere le discussioni sullo strumento per gli appalti internazionali dell'UE» (11). |
1.2. Norme
e
accordi
specifici
relativi
a
singoli
settori
e
progetti
Accordi intergovernativi
Gli accordi internazionali con i paesi terzi possono contenere specifiche norme sugli appalti purché rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione del trattato. |
Settore dei servizi pubblici
Nel settore dei servizi pubblici, i committenti pubblici possono respingere le offerte per appalti di forniture laddove oltre il 50 % dei prodotti provenga da determinati paesi terzi. |
Difesa e sicurezza
Per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, gli Stati membri rimangono liberi di decidere se consentire ai committenti pubblici di ammettere offerenti stranieri. |
1.2.1. Appalti
organizzati
sulla
base
di
accordi
intergovernativi
In
specifici
casi
e
per
progetti
definiti,
gli
Stati
membri
potrebbero
prevedere
di
aggiudicare
gli
appalti
sulla
base
di
accordi
internazionali
con
paesi
terzi,
che
hanno
regimi
diversi
in
materia
di
appalti
rispetto
al
quadro
europeo.
Le
procedure
di
appalto
nell'ambito
di
tali
accordi
sono
esonerate
dalla
normativa
sugli
appalti
pubblici
dell'UE
alle
condizioni
stabilite
nelle
direttive
e
purché
le
specifiche
norme
sugli
appalti
dell'accordo
internazionale
rispettino
pienamente
il
trattato
dell'UE,
specialmente
per
quanto
concerne
i
principi
di
trasparenza,
parità
di
trattamento
e
non
discriminazione.
Tali
accordi
devono
essere
notificati
alla
Commissione.
Gli
appalti
organizzati
conformemente
a
tali
accordi
internazionali
devono
rispettare
i
principi
del
trattato
dell'UE,
inclusa
la
pubblicazione
opportuna
e
diffusa,
fornendo
a
tutte
le
società
la
possibilità
di
partecipare,
indipendentemente
dal
loro
luogo
di
stabilimento
o
dal
paese
di
origine.
Un'aggiudicazione
diretta
che,
per
sua
stessa
natura,
non
assicura
la
trasparenza
e la
concorrenza,
è
incompatibile
con
tali
principi
fondamentali.
Nel
contesto
estero,
nessun
accordo
internazionale
concluso
tra
uno
Stato
membro
e
uno
o
più
paesi
terzi
può
costituire
una
base
per
aggiudicare
direttamente
appalti
a
paesi
terzi
o ai
loro
operatori
economici.
Tale
pratica
sarebbe
incompatibile
con
la
competenza
esclusiva
dell'UE
per
quanto
riguarda
la
politica
commerciale
comune
e i
principi
di
base
dei
trattati
dell'UE
in
materia
di
appalti
pubblici.
Nemmeno
le
condizioni
di
finanziamento
favorevoli
di
un
progetto
possono
costituire
la
base
per
un'aggiudicazione
diretta.
1.2.2. Misure
nel
settore
dei
servizi
pubblici
Articolo 85 della direttiva 2014/25/UE — Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
|
1. |
Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l'Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi dell'Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi. |
|
2. |
Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. |
|
3. |
Salvo il disposto del presente paragrafo, secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 82, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati. |
|
4. |
Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva. |
|
L'articolo
43
della
direttiva
2014/25/UE
non
concede
a
tutti
gli
operatori
dei
paesi
terzi
un
accesso
sicuro
al
mercato
degli
appalti
dell'UE.
Inoltre,
è
stabilito
un
regime
specifico
per
le
offerte
contenenti
prodotti
originari
di
paesi
terzi
all'articolo
85
della
medesima
direttiva
2014/25/UE.
I
committenti
pubblici
che
operano
nei
settori
dell'acqua,
dell'energia,
dei
trasporti
e
dei
servizi
postali
possono
respingere
le
offerte
per
contratti
di
fornitura
se
la
parte
dei
prodotti
originari
di
un
paese
terzo
supera
il
50 %
del
valore
totale
dei
prodotti
che
compongono
l'offerta.
Tale
regime
si
applica
unicamente
ai
prodotti
originari
di
paesi
terzi
non
contemplati
da
un
accordo
che
garantisce
un
accesso
comparabile
ed
effettivo
delle
imprese
dell'Unione
ai
mercati
di
tali
paesi
terzi.
Qualora,
invece
di
respingere
tale
offerta,
un
committente
pubblico
permetta
la
sua
partecipazione
alla
procedura
di
appalto,
esso
sarà
tenuto
a
privilegiare
le
offerte
equivalenti
contenenti
meno
del
50 %
di
prodotti
originari
di
paesi
terzi (12).
Il
committente
pubblico
non
è
tenuto
ad
accordare
tale
preferenza
laddove
ciò
obbligherebbe
l'ente
aggiudicatore
ad
acquistare
materiale
con
caratteristiche
tecniche
diverse
da
quelle
del
materiale
già
esistente,
con
conseguente
incompatibilità,
difficoltà
tecniche
di
uso
o di
manutenzione
o
costi
sproporzionati.
Recentemente, un committente pubblico si è avvalso della flessibilità prevista nell'articolo 85 della direttiva sui servizi pubblici per richiedere a un offerente dichiarazioni sull'origine dei prodotti. Poiché i prodotti originari di paesi terzi contemplati dalla disposizione erano superiori al 50 %, il medesimo ha respinto la rispettiva offerta. |
1.2.3. Acquisti
nei
settori
della
difesa
e
della
sicurezza
Considerando 18 della direttiva 2009/81/UE
Gli appalti di armi, munizioni e materiale bellico aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori che operano nel settore della difesa sono esclusi dall'ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Anche gli altri appalti disciplinati dalla presente direttiva sono esclusi dall'applicazione dell'AAP in virtù dell'articolo XXIII (13) dello stesso. […]
Tale esclusione significa inoltre che, nel contesto specifico degli appalti della difesa e della sicurezza, gli Stati membri conservano la facoltà di decidere se le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori possano o meno consentire ad operatori economici di paesi terzi di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti. Essi dovrebbero prendere tale decisione sulla base del rapporto qualità/prezzo, riconoscendo la necessità di una base industriale e tecnologica di difesa europea che sia globalmente competitiva, l'importanza di mercati aperti ed equi e il conseguimento di vantaggi reciproci. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per una crescente apertura dei mercati. I loro partner dovrebbero inoltre fornire segnali di apertura, sulla base delle norme concordate a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda una concorrenza aperta e leale. |
Gli
acquisti
di
beni
e
servizi
nei
settori
della
difesa
e
della
sicurezza
sono
spesso
di
natura
sensibile.
Specifici
requisiti
per
tali
acquisti
sono
stabiliti
nella
direttiva
2009/81/CE (14)
nel
contesto
della
necessità
degli
Stati
membri
di
garantire
la
sicurezza
dell'approvvigionamento
nonché
la
protezione
delle
informazioni
classificate.
Per
gli
acquisti
effettuati
nell'ambito
della
direttiva
sugli
appalti
nei
settori
della
difesa
e
della
sicurezza,
spetta
a
ciascuno
Stato
membro
definire
le
proprie
norme
nazionali (15)
volte
a
stabilire
se i
committenti
pubblici
possano
o
meno
consentire
ad
operatori
economici
di
paesi
terzi
di
partecipare
alle
procedure
di
aggiudicazione
degli
appalti (16).
Nel
caso
in
cui
decidano
di
non
consentire
agli
operatori
economici
o ai
beni
di
paesi
terzi
di
partecipare,
i
committenti
pubblici
possono
indicare
tale
limitazione
generale
già
nel
bando
e
nei
documenti
di
gara.
In
alternativa,
possono
optare
per
rifiutare
tali
offerte
individualmente
nella
decisione
di
aggiudicazione.
In
quest'ultimo
caso,
i
committenti
pubblici
dovrebbero
indicare
nei
documenti
di
gara
che
si
riservano
il
diritto
di
rifiutare
le
offerte
per
motivi
di
difesa
e
sicurezza.
Al
fine
di
tutelare
i
loro
specifici
interessi
in
materia
di
sicurezza,
i
committenti
pubblici
possono
inoltre
adottare
altre
misure:
— |
richiedere agli offerenti di fornire nulla osta nazionali di sicurezza e accettare nulla osta stranieri di sicurezza soltanto se riconosciuti come equivalenti, in base al livello di cooperazione in materia di intelligence tra i paesi interessati; |
— |
richiedere certificazioni agli offerenti stranieri per garantire che il trasporto del materiale sarà consentito, incluse le ulteriori consegne in situazioni di crisi; |
— |
richiedere inoltre agli offerenti di sottoscrivere impegni rispetto all'accesso alle informazioni classificate e alla loro riservatezza; |
— |
richiedere che i fornitori e le soluzioni siano conformi agli ulteriori requisiti derivanti da specifiche normative in materia di sicurezza. Ad esempio, nel campo della cibersicurezza, la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (17) contiene misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. |
I
committenti
pubblici
possono
richiedere
ai
prestatori
di
servizi
di
aprire
la
loro
catena
di
fornitura
agli
appalti
competitivi,
consentendo
così
a
nuovi
soggetti
di
accedervi (18).
Per
alcuni
acquisti
eccezionali
nei
settori
della
difesa
e
della
sicurezza,
sono
gli
interessi
della
sicurezza
nazionale
a
essere
in
gioco.
Alcuni
contratti
necessitano
di
requisiti
così
estremamente
stringenti
in
termini
di
sicurezza
dell'approvvigionamento
oppure
sono
talmente
riservati
e
importanti
per
la
sovranità
nazionale,
che
le
specifiche
disposizioni
della
direttiva
2009/81/CE
potrebbero
non
essere
sufficienti
a
salvaguardare
gli
interessi
essenziali
in
materia
di
sicurezza
di
uno
Stato
membro.
Per
tali
acquisti,
l'articolo
346
TFUE
prevede
una
deroga
che
consente
agli
Stati
membri
di
aggiudicare
i
contratti
senza
applicare
le
norme
della
direttiva (19).
Gli
Stati
membri
devono
valutare
caso
per
caso
se
tale
esclusione
possa
essere
applicata,
identificando
gli
interessi
essenziali
in
materia
di
sicurezza
che
sono
in
gioco
e
valutando
la
necessità
della
specifica
misura,
tenendo
conto
del
principio
di
proporzionalità
e
della
necessità
di
una
rigorosa
interpretazione
di
tale
deroga (20).
1.3. In
pratica
Accordi sugli appalti internazionali
— |
I committenti pubblici dovrebbero verificare se un offerente di un paese terzo sia contemplato dall'AAP o da un accordo bilaterale. Nel caso in cui non lo sia, non avrà un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE. |
Appalti disciplinati da accordi intergovernativi
— |
Gli appalti devono rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione del trattato. |
— |
Sulla base di tali accordi, gli appalti non possono essere oggetto di aggiudicazione diretta. |
Appalti disciplinati dalla direttiva sui servizi pubblici
— |
I committenti pubblici dovrebbero verificare se oltre il 50 % dei prodotti offerti in un appalto di forniture sia originario di paesi terzi. |
— |
Laddove tali paesi terzi non siano contemplati dall'AAP o da un accordo bilaterale, l'offerta può essere respinta. |
Appalti nei settori della difesa e della sicurezza
— |
Tali appalti non sono inclusi nell'AAP o negli accordi bilaterali esistenti. |
— |
I committenti pubblici non sono tenuti a consentire l'accesso di operatori di paesi terzi. |
|
2. Offerte
anormalmente
basse
Articolo 69 della direttiva 2014/24/UE
|
1. |
Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi. |
|
2. |
Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:
a) |
l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; |
b) |
le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; |
c) |
l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; |
d) |
il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2; |
e) |
il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 71; |
f) |
l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. |
|
|
3. |
L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2. L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
|
Per
i
committenti
pubblici,
identificare,
esaminare
e
rifiutare
le
offerte
anormalmente
basse
costituisce
un
modo
per
garantire
parità
di
condizioni.
Nel
formulare
i
capitolati
d'oneri
degli
appalti,
essi
dovrebbero
dedicare
la
dovuta
attenzione
al
prezzo
o ai
costi
attesi
dei
beni
o
servizi.
La
stima
del
committente
pubblico
dovrà
tenere
conto
di
tutti
i
criteri
stabiliti
nei
documenti
di
gara,
inclusi
i
requisiti
di
esecuzione
dell'appalto
e i
criteri
di
selezione
e
aggiudicazione.
Un
calcolo
meticoloso
prima
dell'avvio
della
procedura
di
appalto
eviterà
difficoltà
in
una
fase
successiva.
Le
informazioni
nei
documenti
di
gara
riguardanti
l'ordine
di
grandezza,
anche
in
termini
economici,
che
il
committente
pubblico
si
aspetta,
possono
fornire
agli
offerenti
una
buona
indicazione
del
livello
di
qualità
atteso
ed
eviteranno
al
committente
di
ricevere
offerte
non
idonee.
Dopo
la
ricezione
delle
offerte,
il
committente
pubblico
dovrà
valutare
se
esse
appaiano
ragionevolmente
calcolate.
Ad
esempio,
il
prezzo
o i
costi
indicati
in
un'offerta
potrebbero
discostarsi
da
quelli
degli
altri
offerenti
o
dalla
stessa
stima
del
committente
pubblico,
pur
non
presentando
particolarità
rispetto
alle
altre
offerte
che
giustifichino
chiaramente
la
differenza.
I
committenti
pubblici
potrebbero
avere
dubbi
sul
fatto
che
l'offerta
sia
economicamente
sostenibile
e
possa
essere
attuata
conformemente
ai
requisiti
di
gara
e
agli
obblighi
di
legge
vigenti,
oppure
che
sia
anormalmente
bassa.
Conoscere il prezzo
— |
Conoscere il mercato è fondamentale |
— |
Conoscere il prezzo degli appalti precedenti |
— |
Consultare specialisti e altri committenti |
|
2.1. Identificare
le
offerte
anormalmente
basse
Le
direttive
non
forniscono
una
definizione
di
ciò
che
costituisce
un'offerta
anormalmente
bassa,
né
uno
specifico
metodo
per
calcolare
la
soglia
di
anomalia.
Alcuni
Stati
membri
hanno
stabilito
metodi
volontari
o
obbligatori.
Gli
Stati
membri
sono
liberi
di
definire
norme
o
metodi
nazionali
da
utilizzare
per
identificare
le
offerte
sospettate
di
essere
anormalmente
basse,
a
condizione
che
tali
norme
siano
obiettive
e
non
discriminatorie (21).
Essi
possono
applicare
metodi
aritmetici,
basati
su
una
valutazione
della
deviazione
di
un'offerta
dal
prezzo
medio
di
tutte
le
offerte (22)
oppure
dal
valore
stesso
dell'appalto
stimato
dal
committente
pubblico.
Un
metodo
valido
può
inoltre
fare
riferimento
alla
differenza
tra
la
prima
e la
seconda
offerta
più
bassa.
Tali
norme
possono
includere
specifiche
soglie
percentuali
da
applicare
per
l'identificazione
delle
offerte
anormalmente
basse.
Nel
caso
in
cui
il
diritto
nazionale
non
abbia
stabilito
un
metodo,
gli
stessi
committenti
pubblici
possono
definire
metodi
trasparenti
e
non
discriminatori.
Le
offerte
possono
apparire
anormalmente
basse
in
relazione
a
uno
dei
parametri
o
criteri
di
aggiudicazione
rilevanti.
Ciò
può
avvenire,
ad
esempio,
se
il
rapporto
tra
la
qualità
offerta
e il
prezzo
sia
sospetto.
Qualora
un
committente
pubblico
riceva
un'offerta
che
sospetti
essere
anormalmente
bassa,
esso
è
tenuto
per
legge
a
richiedere
una
spiegazione
del
prezzo
offerto
all'operatore
economico
in
questione (23)
e
non
potrà
rifiutare
un'offerta
senza
aver
fornito
all'operatore
economico
la
possibilità
di
spiegare
e
giustificare
il
prezzo.
Ciò
vale
anche
per
i
metodi
aritmetici
utilizzati
per
identificare
le
offerte
sospette,
che
non
consentono
di
rifiutare
immediatamente
le
offerte
senza
un'indagine.
Identificare le offerte anormalmente basse
ESAMINARE TUTTI I PARAMETRI DELL'OFFERTA
— |
L'offerta appare ragionevolmente calcolata? |
— |
L'offerente può effettuare ciò che propone al prezzo che offre? |
— |
Nel paese interessato esiste un metodo utile per l'identificazione, la verifica e la valutazione? |
La ragionevolezza dell'offerta non è convincente? |
2.2. Esaminare
le
offerte
anormalmente
basse
Di
norma,
i
committenti
pubblici
dovrebbero
chiedere
all'operatore
economico
di
dimostrare
la
ragionevolezza
delle
ipotesi
o
prassi
tecniche,
economiche
o
giuridiche
su
cui
si
basa
l'offerta.
Al
fine
di
poter
valutare
le
spiegazioni
fornite
dall'offerente,
i
committenti
pubblici
dovrebbero
richiedere
tutte
le
precisazioni
che
considerano
opportune (24).
In
particolare,
la
giurisprudenza
impone
ai
committenti
pubblici
di
richiedere
per
iscritto
precisazioni
sugli
elementi
dell'offerta
sospettata
di
anomalia
e
che
hanno
dato
luogo
a
dubbi
da
parte
del
committente
pubblico
nel
caso
specifico (25).
Essi
dovrebbero
prestare
attenzione
specialmente
alla
capacità
dell'offerente
di
soddisfare
tutti
i
requisiti
dei
documenti
di
gara,
inclusi
quelli
relativi
agli
appalti
socialmente
responsabili
e
agli
appalti
pubblici
verdi
nonché
al
prezzo
offerto.
In
linea
di
principio,
i
committenti
pubblici
possono
richiedere
informazioni
su
tutte
le
questioni
che
considerano
rilevanti
per
la
valutazione
del
livello
del
prezzo
o
del
costo
proposto.
Secondo
la
direttiva,
tali
questioni
possono
riguardare
aspetti
relativi
all'economia
del
processo
di
fabbricazione
dei
prodotti,
incluse
la
base
del
costo
offerto
nel
corso
dell'intero
ciclo
di
vita,
le
soluzioni
tecniche
o
l'originalità
dell'offerta (26).
L'elenco
di
tali
aspetti
non
è
esaustivo.
I
committenti
pubblici
sono
inoltre
incoraggiati (27)
ad
accertarsi
se
l'offerta
rispetti
gli
obblighi
applicabili
in
materia
di
diritto
ambientale,
sociale
e
del
lavoro
stabiliti
dal
diritto
dell'Unione,
dal
diritto
nazionale,
da
contratti
collettivi
o
dalle
disposizioni
internazionali
in
materia
di
diritto
ambientale,
sociale
e
del
lavoro
elencate
nell'allegato
X (28).
Detti
obblighi
si
applicano
direttamente
anche
se
non
compresi
nei
documenti
di
gara.
Le
spiegazioni
richieste
all'offerente
possono
riguardare
anche
le
pratiche
commerciali
potenzialmente
sleali,
come
l'esistenza
di
sovvenzioni
straniere
o di
pratiche
di
dumping
con
effetto
distorsivo
sul
mercato
interno.
Nel
richiedere
informazioni
sulle
pratiche
commerciali
sleali,
i
committenti
pubblici
dovrebbero
prestare
particolare
attenzione
alle
offerte
riguardanti
beni
o
servizi
di
paesi
terzi
i
cui
prezzi
e
costi
potrebbero
essere
distorti
da
finanziamenti
statali.
L'esistenza
di
un
sostegno
finanziario
da
parte
di
uno
Stato
estero
potrebbe
far
parte
della
valutazione
globale
della
sostenibilità
dell'offerta.
L'offerente
dovrà
produrre
tutte
le
prove
necessarie
a
fornire
una
spiegazione
sufficiente,
incluse
eventualmente
informazioni
dettagliate
accompagnate
dalla
opportuna
documentazione
sul
processo
di
produzione,
sulle
attrezzature,
sulle
condizioni
sociali,
sulle
certificazioni,
sugli
standard
ambientali
ecc.
I
motivi
addotti
dall'offerente
per
giustificare
la
sostenibilità
dell'offerta
devono
rispettare
i
termini
dell'offerta
iniziale (29).
A
tal
riguardo,
i
committenti
pubblici
non
dovrebbero
limitarsi
a
richiedere
all'offerente
dichiarazioni
solenni
sulla
volontà
di
rispettare
tali
obblighi.
Nel
processo
di
esame,
il
committente
pubblico
ha
la
facoltà
di
porre
ulteriori
domande,
specialmente
per
valutare
se
le
informazioni
fornite
siano
attendibili.
All'offerente
potrebbe
inoltre
essere
chiesto
di
fornire
ulteriori
precisazioni
su
questioni
e
aspetti
che
il
committente
pubblico
non
ha
identificato
nella
sua
richiesta
iniziale,
ma
che
sono
emersi
a
seguito
della
valutazione
delle
informazioni
prodotte.
Esaminare le offerte anormalmente basse
RICHIEDERE INFORMAZIONI ALL'OFFERENTE
ESEMPI:
— |
In che modo l'offerente ha calcolato complessivamente i prezzi e i costi? |
— |
Come ha fatto l'offerente ad arrivare a uno specifico prezzo per una determinata voce? |
— |
Il prezzo consente di rispettare tutti i requisiti di legge e contrattuali? |
— |
Il prezzo consente di rispettare tutti gli standard lavorativi e ambientali richiesti? |
— |
Come viene finanziata l'offerta? Il calcolo è ragionevole? |
— |
Non esitare a chiedere le informazioni giudicate rilevanti. |
— |
Chiedere prove concrete. |
La spiegazione fornita dall'offerente non è convincente? |
2.3. Respingere
le
offerte
anormalmente
basse
Il
committente
pubblico
può
respingere
un'offerta,
senza
dover
addurre
prove,
nel
caso
in
cui,
nonostante
le
evidenze
raccolte,
non
sia
convinto
che
l'offerente
sarà
in
grado
di
eseguire
l'appalto
al
prezzo
o
costo
offerto
e in
conformità
ai
documenti
di
gara
e a
tutti
gli
obblighi
di
legge
vigenti.
La
decisione
può
basarsi
su
un
singolo
elemento
o su
una
combinazione
di
fattori,
tra
cui
il
rispetto
degli
standard
lavorativi
e
ambientali
e la
concessione
o
meno
di
aiuti
di
Stato,
che
portano
alla
valutazione
finale
da
parte
del
committente
pubblico.
Ai
sensi
dell'articolo
69,
paragrafo
3,
della
direttiva
2014/24/UE,
i
committenti
pubblici
sono
tenuti
a
respingere
un'offerta
nei
casi
in
cui
abbiano
accertato
che
il
prezzo
o i
costi
offerti
anormalmente
bassi
sono
dovuti
al
fatto
che
l'offerente
non
rispetta
il
diritto
vincolante
dell'Unione
o
nazionale,
i
contratti
collettivi
o le
disposizioni
internazionali
in
materia
di
diritto
sociale,
del
lavoro
o
ambientale
(articolo
18,
paragrafo
2,
della
direttiva
2014/24/UE
in
combinato
disposto
con
l'allegato
X
della
direttiva
—
cfr.
anche
la
precedente
sezione
2).
Respingere le offerte anormalmente basse
È NECESSARIO ESSERE CONVINTI
— |
L'offerente deve dimostrare la ragionevolezza della sua offerta |
— |
L'offerente l'ha dimostrata per tutti gli aspetti richiesti? |
— |
Si ritiene che l'offerente possa rispettare TUTTI i requisiti CONTRATTUALI al prezzo proposto? |
— |
Se si hanno ancora dubbi, è possibile respingere l'offerta |
— |
Se si è stabilito che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi di legge di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, essa deve essere respinta |
|
2.4. In
pratica
Offerte anormalmente basse
— |
I committenti pubblici devono verificare se un'offerta è economicamente solida o se è anormalmente bassa. |
— |
I committenti pubblici devono chiedere informazioni all'offerente e possono porre tutte le domande che giudicano rilevanti. |
— |
Se non sono convinti della sostenibilità finanziaria dell'offerta, possono respingerla. |
|
3. Standard
di
qualità
— Un
approccio
strategico
agli
appalti
pubblici
La
Commissione
ha
riconosciuto
l'importanza
degli
appalti
pubblici
quale
strumento
potente
per
spendere
il
denaro
pubblico
in
modo
efficiente,
sostenibile
e
strategico.
Nella
sua
comunicazione
«Appalti
pubblici
efficaci
in
Europa
e
per
l'Europa» (30),
essa
ha
evidenziato
che
l'utilizzo
di
standard
di
qualità
elevata
è
fondamentale
affinché
i
governi
centrali
e
locali
rispondano
alle
sfide
sociali,
ambientali
ed
economiche.
Sottolineando
la
rilevanza
degli
appalti
strategici,
la
Commissione
mira
a
sensibilizzare
gli
Stati
membri
sulla
loro
importanza,
sia
all'interno
dell'Unione
che
quando
si
tratta
di
offerte
provenienti
da
operatori
di
paesi
terzi.
Gli
appalti
strategici
consentono
di
spendere
il
denaro
pubblico
in
modo
più
responsabile
e
strategico,
sostengono
gli
investimenti
all'interno
dell'UE
e
possono
aiutare
a
creare
condizioni
più
eque,
garantendo
che
tutti
gli
offerenti
debbano
rispettare
gli
stessi
standard,
indipendentemente
dalla
loro
origine.
Le
opportunità
offerte
dagli
appalti
strategici
non
sono
al
momento
sfruttate
sufficientemente.
Più
della
metà
delle
procedure
di
appalto
utilizza
ancora
il
prezzo
più
basso
come
unico
criterio
di
aggiudicazione,
nonostante
le
direttive
sugli
appalti
pubblici
lascino
invece
ai
committenti
pubblici
piena
libertà
di
optare
per
acquisti
basati
sull'efficienza
economica
e su
criteri
qualitativi.
Utilizzare
considerazioni
sulla
qualità
negli
appalti
pubblici
permette
ai
committenti
pubblici
di
acquistare
prodotti
e
servizi
più
sostenibili
e
innovativi.
Le
considerazioni
sulla
qualità
possono
inoltre
garantire
anche
il
rispetto
di
elevati
standard
ambientali,
sociali
e
lavorativi,
sia
per
gli
operatori
e i
beni
dell'UE
che
per
quelli
dei
paesi
terzi.
Gli
offerenti,
i
beni
e i
servizi
di
paesi
terzi
non
sono
sempre
soggetti
agli
stessi
standard
elevati
applicabili
agli
omologhi
dell'UE.
Tuttavia,
l'attuale
quadro
degli
appalti
dell'UE
stabilisce
norme
che
possono
e
dovrebbero
essere
utilizzate
per
imporre
agli
offerenti,
beni
e
servizi
di
paesi
terzi
gli
stessi
standard
elevati
applicabili
a
quelli
dell'UE.
Un
approccio
strategico
agli
appalti
pubblici
porta
a
cambiamenti
del
comportamento
del
mercato,
dei
soggetti
pubblici
interessati
e
della
società
nel
suo
complesso.
Standard
di
qualità
chiari
dovrebbero
consentire
alla
gamma
più
ampia
possibile
di
offerenti
di
partecipare
su
un
piano
di
parità.
Tutti
gli
offerenti
e i
beni
dovrebbero
rispettare
gli
stessi
standard
di
qualità,
criteri
e
requisiti,
indipendentemente
dal
loro
luogo
di
origine.
Standard
di
qualità
definiti
in
modo
chiaro
aiutano
i
committenti
pubblici
a
creare
le
condizioni
giuste
affinché
tutti
gli
offerenti
competano
apertamente
e in
condizioni
di
parità.
Gli
appalti
pubblici
socialmente
responsabili,
gli
appalti
pubblici
verdi
(GPP)
e
gli
appalti
per
l'innovazione
aiutano
i
committenti
pubblici
a
inserire
la
sostenibilità
e
l'innovazione
negli
appalti
pubblici.
Gli
appalti
pubblici
socialmente
responsabili
mirano
ad
avere
un
impatto
sociale
sulle
comunità,
introducendo
considerazioni
sociali
nelle
procedure
di
aggiudicazione
degli
appalti
pubblici.
Essi
possono
favorire
lo
sviluppo
sostenibile,
contribuire
all'impegno
governativo
a
raggiungere
gli
obiettivi
internazionali
in
tema
di
sostenibilità (31),
promuovere
i
mercati
e le
catene
di
approvvigionamento
etici
e
incoraggiare
i
risultati
sociali
positivi
a
livello
nazionale
e
locale.
Nel
2020,
la
Commissione
pubblicherà
una
guida
generale
sull'introduzione
delle
considerazioni
sociali
negli
appalti
pubblici
e
diffonderà
una
serie
di
buone
pratiche
sugli
appalti
pubblici
socialmente
responsabili.
Gli
appalti
pubblici
verdi
permettono
ai
committenti
pubblici
di
integrare
i
requisiti
ambientali
in
tutte
le
fasi
del
loro
processo
di
appalto
e
stimolano
l'acquisto
di
beni,
servizi
e
lavori
con
un
ridotto
impatto
ambientale
durante
l'intero
ciclo
di
vita,
favorendo
così
lo
sviluppo
di
tecnologie
e
prodotti
verdi.
Utilizzando
gli
appalti
pubblici
verdi,
i
committenti
pubblici
possono
contribuire
al
raggiungimento
degli
obiettivi
di
politica
ambientale
relativi
ai
cambiamenti
climatici,
all'utilizzo
efficiente
delle
risorse,
ai
consumi
sostenibili
e
all'economia
circolare.
Tali
appalti
incoraggiano
anche
a
prendere
in
considerazione
i
costi
dell'intero
ciclo
di
vita
di
un
appalto
e
non
soltanto
il
prezzo
di
acquisto.
Secondo
la
direttiva
sui
veicoli
puliti,
gli
Stati
membri
devono
raggiungere
obiettivi
minimi
negli
appalti
per
veicoli
puliti,
al
fine
di
promuovere
e
stimolare
il
mercato
dei
veicoli
puliti
e a
basso
consumo
energetico.
La
direttiva
impone
agli
Stati
membri
di
assicurare
che
i
committenti
pubblici
tengano
conto
dell'impatto
energetico
e
dell'impatto
ambientale
nell'arco
di
tutta
la
vita,
tra
cui
il
consumo
energetico
e le
emissioni
di
CO2
e di
alcune
sostanze
inquinanti,
negli
appalti
pubblici
per
taluni
veicoli
adibiti
al
trasporto
su
strada (32).
Attualmente,
la
Commissione
mette
a
disposizione
insiemi
di
criteri
relativi
agli
appalti
pubblici
verdi
per
19
gruppi
di
prodotti (33),
che
possono
essere
direttamente
inclusi
nei
documenti
di
gara.
Inoltre,
essa
ha
sviluppato
un
manuale (34)
sugli
appalti
pubblici
verdi
e un
pacchetto
di
strumenti
di
formazione
sugli
appalti
pubblici
verdi (35)
per
gli
acquirenti
pubblici
pensato
per
corsi
di
formazione
e
seminari.
La
Commissione
sta
organizzando
programmi
di
formazione
sugli
appalti
pubblici
verdi
per
i
committenti
pubblici
nell'UE
e
sta
sviluppando
una
serie
di
strumenti
per
il
calcolo
dei
costi
del
ciclo
di
vita
specifici
di
ciascun
settore,
oltre
ad
aver
creato
una
banca
dati
di
esperienze
di
buone
pratiche
negli
appalti
pubblici
verdi (36).
Gli
appalti
per
l'innovazione
possono
riferirsi
all'acquisto
di
processi
di
innovazione
(appalti
di
ricerca
e
sviluppo)
o
all'acquisizione
dei
risultati
dell'innovazione
(appalti
per
soluzioni
innovative).
Concependo
le
procedure
d'appalto
in
modo
da
incoraggiare
l'innovazione,
i
committenti
pubblici
hanno
maggiori
possibilità
di
ricevere
soluzioni
più
all'avanguardia,
adatte
e
versatili,
che
sono
spesso
anche
più
economiche,
ecosostenibili
o
socialmente
responsabili.
Nel
2018,
la
Commissione
ha
pubblicato
gli
Orientamenti
in
materia
di
appalti
per
l'innovazione
rivolti
ai
committenti
pubblici (37).
APPALTO PUBBLICO SOCIALMENTE RESPONSABILE
Contee svedesi — Dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento degli strumenti chirurgici
L'ONG Swedwatch ha segnalato il ricorso al lavoro minorile e l'esistenza di ambienti di lavoro pericolosi e violazioni degli obblighi internazionali in materia di lavoro nella produzione di strumenti chirurgici in paesi terzi. Su tali basi, le contee svedesi hanno deciso di introdurre specifiche condizioni di esecuzione nei loro appalti, che impongono a ogni fornitore di impegnarsi a esercitare la dovuta diligenza nella propria catena di approvvigionamento e ad adoperarsi per conformarsi agli obblighi sociali e lavorativi internazionali. Utilizzando questionari, effettuando verifiche e stabilendo un rapporto stretto con il fornitore, le contee garantiscono un efficace monitoraggio delle condizioni, che contribuisce anche a creare parità di condizioni tra gli operatori dell'UE e di paesi terzi. |
APPALTO PUBBLICO VERDE
Città di Amburgo — Asfalto stradale riciclato di qualità
La città di Amburgo, che punta a riciclare il 100 % dei materiali da costruzione originali nel rifacimento e nella ripavimentazione di strade, ha permesso a un gruppo di società private, che avevano sviluppato una tecnologia di riciclo, di testare il loro prodotto sulle strade pubbliche. Le verifiche hanno confermato la qualità delle tecnologie e la città ha provveduto ad avviare una procedura d'appalto ristretta. Alle società offerenti è stato richiesto di seguire alcuni passaggi nella produzione e nella fornitura di asfalto riciclato. Amburgo ha ottenuto un risparmio del 30 % rispetto ai costi della ripavimentazione tradizionale delle strade e l'esecuzione è stata più veloce. L'asfalto verde ha le stesse proprietà e la stessa durevolezza di quello convenzionale. |
APPALTO PER L'INNOVAZIONE
Cooperazione strategica negli appalti nell'intera UE per attività di calcolo più efficienti dal punto di vista energetico
Il calcolo ad alte prestazioni (HPC) è di importanza strategica per l'Europa in una serie di ambiti all'interno del settore pubblico, tra cui cibersicurezza, energia, cambiamenti climatici e salute, e permette di sviluppare, testare e implementare applicazioni particolarmente complesse. Nel 2014, i principali centri di supercalcolo di Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Finlandia hanno unito le forze nell'appalto pre-commerciale PRACE3IP per acquisire assieme servizi di ricerca e sviluppo di supercomputer più efficienti dal punto di vista energetico. L'utilizzo di condizioni relative al luogo di esecuzione ha garantito che i fornitori eseguissero tutta la serie di attività di ricerca e sviluppo in Europa. Dal 2017, i centri di supercalcolo hanno avviato appalti pubblici per soluzioni innovative sulla base delle precedenti ricerche. |
Stabilire
obiettivi
in
termini
di
qualità,
al
fine
di
raggiungere
elevati
standard
di
qualità
dal
punto
di
vista
sociale,
ambientale
e
delle
tecnologie
all'avanguardia
è
fondamentale
per
massimizzare
l'impatto
della
procedura
di
appalto.
Le
decisioni
strategiche
prese
dai
committenti
pubblici
all'inizio
della
procedura
influenzano
le
fasi
successive,
che
devono
tutte
essere
in
linea
con
la
strategia
di
acquisto
più
ampia
del
committente
pubblico.
I
committenti
pubblici
hanno
a
loro
disposizione
una
gamma
completa
di
strumenti
per
includere
le
considerazioni
sociali,
ambientali
e in
materia
di
innovazione
negli
appalti
pubblici
e
possono
utilizzare
soluzioni
diverse
per
trovare
la
migliore
combinazione
di
specifiche
tecniche,
criteri
di
selezione,
criteri
di
aggiudicazione
e
clausole
di
esecuzione.
3.1. Pianificare
gli
investimenti
— |
Identificazione delle necessità e delle potenziali soluzioni |
— |
Coinvolgimento aperto e trasparente degli attori di mercato |
— |
Analisi costi-benefici e valutazione dei rischi |
— |
Sviluppo delle capacità e delle risorse |
|
Prima
di
prendere
decisioni
in
merito
a un
appalto,
i
committenti
pubblici
dovrebbero
condurre
un'analisi
costi-benefici
rigorosa
e
assicurarsi
di
avere
le
necessarie
capacità
e
risorse
per
gestirlo.
Il
coinvolgimento
precoce
degli
attori
di
mercato
è
fondamentale
per
identificare
potenziali
soluzioni
offerte
dal
mercato,
nonché
per
informare
i
potenziali
offerenti
circa
la
progettazione
della
procedura
di
gara
e
gli
appalti.
Tali
consultazioni
possono
costituire
un'opportunità
per
colmare
la
distanza
tra
le
necessità
dei
committenti
pubblici
e le
soluzioni
che
possono
essere
offerte
dai
potenziali
fornitori,
inclusi
prestatori
di
servizi
di
dimensioni
più
ridotte
e
imprese
sociali.
Il
dialogo
con
i
potenziali
fornitori
potrebbe
rivelare
l'esistenza
di
opzioni
innovative
ecosostenibili
o
subito
applicabili.
Inoltre,
può
aiutare
i
committenti
pubblici
a
verificare
la
fattibilità
di
alcune
soluzioni
tecniche
e
procedurali,
nonché
la
disponibilità
sul
mercato
di
beni,
lavori
e
servizi
con
le
caratteristiche
desiderate.
I
committenti
pubblici
possono
coinvolgere
preliminarmente
gli
attori
di
mercato,
purché
ciò
non
determini
distorsioni
della
concorrenza,
il
processo
sia
aperto,
trasparente
e
non
discriminatorio
e
tutti
gli
operatori
interessati
siano
trattati
nello
stesso
modo (38).
È
inoltre
consigliabile
consultare
altri
committenti
pubblici
per
acquisire
informazioni
su
progetti
o
acquisti
simili.
In
una
fase
precoce
del
processo,
i
committenti
pubblici
dovrebbero
identificare
i
potenziali
rischi
nella
catena
di
approvvigionamento,
inclusi
problemi
etici
nel
processo
di
produzione.
I
rischi
possono
variare
notevolmente
a
seconda
dell'ubicazione
geografica
dei
fornitori,
specialmente
nei
principali
paesi
di
esportazione,
e
possono
essere
relativi
a
vari
elementi,
quali:
— |
il settore e la categoria dell'acquisto e, di conseguenza, il tipo di processo di produzione previsto (ad esempio, i lavori di costruzione potrebbero comportare specifici rischi per la salute e la sicurezza; la produzione tessile potrebbe implicare violazioni delle norme sul lavoro, l'esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose ecc.); |
— |
l'ubicazione geografica del processo di produzione (le condizioni di lavoro possono variare notevolmente tra i principali paesi di esportazione presenti sul mercato); |
— |
la complessità della catena di approvvigionamento (più è complessa e geograficamente frammentata la catena di approvvigionamento e meno essa è trasparente, più diventano probabili le cattive pratiche e le violazioni dei diritti umani); |
— |
il rispetto della privacy, la protezione dei dati, la riservatezza, i diritti di proprietà intellettuale (incluso il diritto d'autore) e gli obblighi in tema di accesso aperto. |
Scegliere
la
procedura
giusta
è
fondamentale
per
la
buona
riuscita
dell'appalto.
I
committenti
pubblici
dovrebbero
considerare
attentamente
tutte
le
opzioni
procedurali
offerte
dal
quadro
giuridico.
Ad
esempio,
per
i
processi
di
innovazione
si
utilizzano
più
frequentemente
appalti
di
servizi
di
ricerca
e
sviluppo
(R&S),
i
quali
possono
essere
appalti
separati
oppure
abbinati
ai
volumi
commerciali
della
soluzione
finale
messa
in
pratica.
L'UE
ha
escluso
dall'ambito
di
applicazione
delle
direttive
gli
appalti
pubblici
di
servizi
di
R&S
in
cui
il
committente
pubblico
non
riserva
al
suo
uso
esclusivo
i
benefici
derivanti
dalle
attività
di
R&S (39).
Generalmente,
gli
impegni
internazionali
dell'UE
a
livello
bilaterale
o
multilaterale
non
contemplano
tali
servizi.
Qualora
i
servizi
di
R&S
siano
oggetto
di
appalti
separati
e la
titolarità
dei
diritti
di
proprietà
intellettuale
derivanti
dalle
attività
di
R&S
resti
dei
fornitori
(come
avviene
nel
caso
degli
appalti
pre-commerciali),
gli
operatori
economici
dei
paesi
terzi
non
hanno
un
accesso
garantito.
Essi
possono
essere
soggetti
a
condizioni
relative
al
luogo
di
esecuzione.
Laddove
l'oggetto
dell'appalto
siano
i
risultati
dell'innovazione,
i
committenti
pubblici
devono
garantire
che
le
loro
procedure
di
acquisto
siano
concepite
in
modo
tale
che
sia
le
soluzioni
innovative
che
quelle
tradizionali
possano
competere
in
situazione
di
parità.
Per
raggiungere
tale
scopo,
può
essere
utile
avvalersi
in
modo
ottimale
delle
specifiche
funzionali
e
basate
sulle
prestazioni
e
consentire
ai
fornitori
di
presentare
offerte
con
varianti.
Buone pratiche
— |
Conoscere e consultare il mercato |
— |
Coinvolgere gli operatori di mercato in modo aperto e trasparente |
— |
Assicurare il sostegno dei decisori politici |
— |
Cooperare con gli altri committenti pubblici |
— |
Scegliere la procedura di appalto adeguata |
|
3.2. Definire
i
criteri
di
qualità
nella
procedura
di
appalto
— |
Definire chiaramente i criteri di qualità nei documenti di gara |
— |
Stabilire gli standard di qualità tramite criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione |
— |
Definire requisiti rigorosi per verificare il rispetto dei criteri di qualità (utilizzo di standard ed etichette) |
— |
Applicare i requisiti di qualità nelle clausole di esecuzione dell'appalto |
|
È
importante
tenere
presente
che
le
specifiche
tecniche,
i
requisiti
e i
criteri
nella
fase
di
selezione
e
aggiudicazione,
nonché
le
clausole
di
esecuzione
dell'appalto
devono
sempre
essere
collegati
all'oggetto
dell'appalto.
Le
specifiche
tecniche
dovrebbero
definire
chiaramente
l'oggetto
dell'appalto,
tenendo
conto
di
tutti
i
requisiti
di
qualità
identificati
nel
processo
di
pianificazione.
Esse
possono
includere
lo
specifico
processo
di
produzione
o la
fornitura
dei
lavori,
delle
forniture
o
dei
servizi
richiesti
in
qualunque
fase
del
loro
ciclo
di
vita (40).
Una
progettazione
lungimirante
delle
specifiche
tecniche
tiene
già
conto
dei
mezzi
di
prova
richiesti.
I
committenti
pubblici,
ad
esempio,
possono
richiedere
che
i
beni
acquistati
siano
fatti
di
un
materiale
specifico
o
contengano
una
determinata
percentuale
di
materiali
riciclati
o
riutilizzati.
Possono
inoltre
includere
anche
requisiti
riguardanti
le
restrizioni
dell'uso
di
sostanze
pericolose
nel
prodotto.
Ai
sensi
del
diritto
dell'UE,
i
committenti
pubblici
hanno
l'obbligo
specifico
di
tenere
conto
dei
requisiti
di
accessibilità
minimi
nelle
specifiche
tecniche
dei
prodotti,
dei
servizi
e
dell'ambiente
edificato
oggetto
dell'appalto
e
che
sono
destinati
all'uso
da
parte
di
persone
fisiche (41).
Articolo 18 della direttiva 2014/24/UE
[…] (2) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X. |
Articolo 57 della direttiva 2014/24/UE
[…] (4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
I
criteri
di
esclusione
garantiscono
che
il
committente
pubblico
possa
ricorrere
ad
operatori
affidabili.
Le
direttive
elencano
i
motivi
di
esclusione.
Corruzione,
frode,
riciclaggio
di
denaro,
lavoro
minorile
o
tratta
di
esseri
umani,
reati
connessi
alle
attività
terroristiche
o di
altro
tipo
ovvero
una
decisione
vincolante
che
certifica
il
mancato
versamento
di
imposte
o
contributi
previdenziali
devono
condurre
all'esclusione
dalla
procedura (42).
In
altri
casi,
i
committenti
pubblici
possono
decidere
di
escludere
un
offerente
in
una
situazione
che
mette
a
rischio
la
loro
affidabilità
o
essere
obbligati
a
farlo
dal
loro
Stato
membro (43).
Ciò
avviene,
ad
esempio,
per
le
violazioni
degli
obblighi
sociali,
lavorativi
e
ambientali
richiamati
nell'articolo
18,
paragrafo
2,
della
direttiva
2014/24/UE.
La
direttiva
elenca
gli
standard
ambientali
e
lavorativi
internazionali
da
rispettare
e,
in
particolare,
quelli
sanciti
nelle
convenzioni
«fondamentali»
dell'ILO (44).
L'articolo
71,
paragrafo
1,
della
direttiva
2014/24/UE
estende
il
requisito
ai
subappaltatori.
In
diversi
Stati
membri,
le
norme
nazionali
prevedono
esplicitamente
l'esclusione
obbligatoria
degli
offerenti
che
non
rispettano
gli
obblighi
ambientali,
sociali
e
lavorativi
applicabili.
Nel
caso
in
cui
il
committente
pubblico
abbia
dubbi
sulla
validità
o
sull'autenticità
di
un
documento
richiesto
relativo
alla
verifica
dei
motivi
di
esclusione,
può
richiedere
ulteriori
spiegazioni.
Esso
dovrebbe
chiedere
la
documentazione
ai
paesi
terzi
in
una
lingua
ufficiale
dell'Unione
europea,
con
una
traduzione
certificata,
e
può
esigere
ulteriori
mezzi
di
autenticazione.
Assicurare il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
— |
Esclusione degli offerenti per precedenti violazioni — volontaria o obbligatoria |
— |
Obbligo di respingere gli offerenti se una violazione conduce a un'offerta anormalmente bassa |
— |
Obbligo di garantire la conformità nell'esecuzione dell'appalto, anche da parte dei subappaltatori |
|
Definire e applicare standard sociali, ambientali e lavorativi elevati
— |
Definire i criteri di selezione |
— |
Definire i requisiti di esecuzione dell'appalto (ad esempio, vietando l'utilizzo di alcune sostanze chimiche) |
— |
Definire meccanismi di rendicontazione e di monitoraggio adeguati |
— |
Prevedere penali o altre conseguenze in caso di violazioni |
— |
Estendere gli obblighi ai subappaltatori e fornitori |
— |
Cooperazione per creare catene di approvvigionamento sostenibili e responsabili; gli obblighi lavorativi dovrebbero essere imposti e verificati approfonditamente nell'intera catena di approvvigionamento, anche a livello dei subappaltatori. |
|
La
definizione
di
criteri
di
selezione
adeguati
è
fondamentale
per
garantire
che
gli
offerenti
abbiano
la
capacità
di
eseguire
l'appalto.
Nelle
procedure
ristrette
e
negoziate
e
nei
dialoghi
competitivi,
essi
sono
utilizzati
per
stilare
un
elenco
dei
candidati
invitati
a
presentare
offerte.
Le
direttive (45)
contengono
un
elenco
esaustivo
delle
categorie
di
criteri
che
possono
essere
imposti,
relativamente
alla
capacità
finanziaria
degli
offerenti,
nonché
alla
loro
idoneità
professionale,
capacità
tecnica
ed
esperienza.
I
criteri
di
selezione
possono
includere
una
formazione
o
competenze
specifiche
del
team
che
eseguirà
l'appalto
(ad
esempio,
nella
gestione
di
materiali
pericolosi
o
nell'installazione
di
tecnologie
complesse),
qualifiche
professionali
o la
disponibilità
delle
attrezzature
necessarie.
I
committenti
pubblici
possono
inoltre
richiedere
prova
dell'esperienza
degli
offerenti
nello
svolgimento
di
progetti
simili
o
correlati.
I
criteri
di
selezione,
che
devono
essere
strettamente
e
specificamente
adeguati
alle
caratteristiche
necessarie
per
l'esecuzione
dell'appalto,
possono
essere
molto
efficaci
per
salvaguardare
gli
interessi
del
committente
pubblico,
purché
non
siano
discriminatori.
Più
della
metà
delle
procedure
di
appalto
utilizza
ancora
il
prezzo
più
basso
come
unico
criterio
di
aggiudicazione.
I
criteri
qualitativi
sono
ancora
sottoutilizzati,
nonostante
le
direttive
sugli
appalti
pubblici
attribuiscano
ai
committenti
pubblici
una
grande
flessibilità
per
effettuare
acquisti
basati
sull'efficienza
economica
e su
criteri
qualitativi.
I
committenti
pubblici,
nel
valutare
l'offerta
economicamente
più
vantaggiosa,
possono
tenere
conto
del
miglior
rapporto
qualità/prezzo
e
sono
incoraggiati
a
farlo.
Laddove
essi
decidano
di
utilizzare
il
rapporto
qualità/prezzo
invece
del
prezzo
o
costo
più
basso,
la
valutazione
dell'offerta
tiene
conto
di
criteri
differenti,
incluse
le
considerazioni
sociali
e
ambientali,
la
qualità
e il
prezzo
o
costo.
Ad
esempio,
i
committenti
pubblici
potrebbero
preferire
gli
offerenti
che:
— |
offrono condizioni di lavoro migliori nell'esecuzione dell'appalto; |
— |
favoriscono l'integrazione dei lavoratori disabili e svantaggiati; |
— |
utilizzano in modo intelligente le innovazioni per offrire soluzioni di qualità superiore o con costi inferiori; e |
— |
offrono prodotti realizzati in modo sostenibile. |
Ciò
indipendentemente
dall'esistenza
di
obblighi
di
legge
di
offrire
tali
condizioni
di
lavoro
o di
soddisfare
criteri
di
sostenibilità.
Anche
il
calcolo
del
costo
del
ciclo
di
vita
consente
di
valutare
l'impatto
ambientale
dei
prodotti.
Le
aggiudicazioni
basate
su
un
criterio
che
considera
soltanto
il
prezzo
non
consentono
ai
committenti
pubblici
di
tenere
conto
dei
costi
e
benefici
a
lungo
termine
dei
progetti,
portando
così
a un
peggior
rapporto
qualità/prezzo.
Calcolare
i
costi
totali
del
ciclo
di
vita
dell'appalto
è
particolarmente
importante
per
i
progetti
infrastrutturali
a
lungo
termine,
che
tendono
ad
avere
costi
in
conto
capitale
e
operativi
elevati.
In
tal
senso
la
Commissione,
già
nel
2013 (46),
ha
raccomandato
agli
Stati
membri
di
utilizzare
il
metodo
relativo
all'impronta
ambientale
delle
organizzazioni
o
dei
prodotti
per
misurare
il
ciclo
di
vita.
Il
calcolo
dei
costi
del
ciclo
di
vita
può
includere,
ad
esempio,
l'estrazione
e la
raffinazione
di
materie
prime,
la
fabbricazione
e
altre
fasi
di
produzione
fino
alla
fase
di
utilizzo
e
smaltimento.
I
committenti
pubblici
dovrebbero
scegliere
i
criteri
di
aggiudicazione
più
idonei
per
ottenere
lavori,
forniture
e
servizi
adatti
alle
loro
necessità (47).
Una
definizione
intelligente
dei
criteri
di
aggiudicazione,
che
premi
sia
la
qualità
che
il
prezzo,
rappresenta
una
potenzialità
importante
per
i
committenti
pubblici
al
fine
di
stimolare
la
concorrenza
tra
offerenti
e
ottenere
il
miglior
rapporto
qualità/prezzo,
perseguendo
al
contempo
gli
obiettivi
politici
strategici.
L'utilizzo
di
standard,
etichette
o
certificazioni
negli
appalti
pubblici
è un
modo
pratico
e
affidabile,
per
i
committenti
pubblici,
di
verificare
la
conformità
degli
offerenti
rispetto
a
particolari
requisiti
settoriali
o di
qualità.
Gli
standard
o le
etichette
utilizzate
nelle
procedure
di
appalto
si
riferiscono
solitamente
all'assicurazione
della
qualità,
alla
certificazione
ambientale,
ai
marchi
ecologici,
ai
sistemi
di
gestione
ambientale
e ai
prodotti
equo
solidali.
Le
etichette
e i
requisiti
per
l'etichettatura
possono
essere
utilizzati
per
stabilire
standard
minimi
di
qualità
nelle
specifiche
tecniche
o
per
premiare
le
offerte
più
ambiziose
tramite
i
criteri
di
aggiudicazione.
I
candidati
che
soddisfano
i
requisiti
di
etichettatura
ma
che
non
hanno
ottenuto
l'etichetta
devono
avere
la
possibilità
di
dimostrare
la
conformità
con
mezzi
alternativi.
I
committenti
pubblici
dovrebbero
fare
riferimento
unicamente
agli
standard
elaborati
da
organi
indipendenti,
preferibilmente
a
livello
UE o
internazionale,
come
il
marchio
di
qualità
ecologica
dell'UE (48),
il
sistema
comunitario
di
ecogestione
e
audit
(EMAS),
l'impronta
ambientale
del
prodotto
o
dell'organizzazione
oppure
le
certificazioni
a
livello
UE,
come
la
marcatura
CE,
o
dell'Organizzazione
internazionale
per
la
standardizzazione
(ISO).
L'utilizzo
di
standard,
etichette
o
certificazioni
europei
assicura
la
conformità
delle
soluzioni
alla
normativa
europea
in
materia
di
sicurezza,
protezione
della
salute
pubblica,
ambiente
ecc.
Laddove
i
committenti
pubblici
richiedano
certificazioni
nazionali
o
regionali,
essi
sono
tenuti
ad
accettare
certificazioni
equivalenti
di
altri
Stati
membri
dell'UE
oppure
altre
prove
che
dimostrano
il
rispetto
del
requisito.
Requisiti
chiari
e
inequivocabili
su
come
fornire
prova
dell'equivalenza
in
termini
di
standard
di
qualità,
sicurezza
e
protezione
della
salute
pubblica
possono
effettivamente
contribuire
a
garantire
elevati
standard
ambientali
e di
altro
tipo.
Spesso,
un
modo
efficace
e
appropriato
per
promuovere
standard
di
qualità
elevati
consiste
nell'includere
le
rispettive
clausole
di
esecuzione
dell'appalto,
che
possono
riferirsi
agli
aspetti
qualitativi
dell'esecuzione
dell'appalto,
tra
cui
caratteristiche
economiche,
sociali,
ambientali,
lavorative
o
innovative.
Le
clausole
di
esecuzione
dell'appalto
devono
essere
collegate
all'oggetto
dell'appalto
e
non
possono
richiedere
politiche
aziendali
generali.
Agli
operatori
economici
può
essere
richiesto
di
garantire
che
tutti
i
beni
offerti,
indipendentemente
dalla
loro
origine,
soddisfino
standard
di
qualità,
sociali
e
ambientali
di
livello
elevato,
che
devono
essere
chiaramente
definiti
nei
documenti
di
gara.
Ad
esempio,
all'operatore
economico
potrebbe
essere
richiesto
di:
— |
assumere lavoratori provenienti da determinati contesti svantaggiati; |
— |
fornire al personale una formazione professionale o sulla sicurezza relativa all'esecuzione specifica dell'appalto; |
— |
comunicare le emissioni o le misure volte a identificare e prevenire le violazioni dei diritti umani; e |
— |
adottare specifiche misure per lo smaltimento dei rifiuti. |
Le
clausole
sull'esecuzione
specifica
dell'appalto
possono
essere
utilizzate
per
richiedere
agli
operatori
di
rispettare
un
codice
di
condotta
che
imponga
loro
di
comunicare
informazioni
riguardanti
i
fornitori
e il
loro
rispetto
delle
condizioni
di
lavoro,
nonché
di
identificare,
prevenire
e
mitigare
il
rischio
di
violazioni
dei
diritti
umani,
in
linea
con
i
principi
guida
su
imprese
e
diritti
umani
delle
Nazioni
Unite
e la
Guida
dell'OCSE
sul
dovere
di
diligenza
per
la
condotta
d'impresa
responsabile.
I
committenti
pubblici
possono
inoltre
richiedere
che
gli
offerenti,
nell'esecuzione
dell'appalto,
rispettino
gli
standard
lavorativi
internazionali
fondamentali,
indipendentemente
dagli
obblighi
di
legge
vigenti
nel
paese
dell'offerente
o
nel
luogo
di
produzione.
Nel
caso
in
cui
vengano
identificate
violazioni,
agli
operatori
economici
può
essere
richiesto
di
adottare
misure
coercitive
e di
sanzionare
i
fornitori
fino
al
punto
di
sospendere
le
operazioni
di
fornitura.
Gli
operatori
economici
possono
essere
espressamente
tenuti
a
rispettare
standard
ambientali
e
sociali
che
non
costituiscono
obblighi
di
legge
imposti
dal
diritto
dell'UE
o
interno.
Parimenti,
i
fornitori
di
servizi
stranieri,
nell'esecuzione
dell'appalto,
possono
doversi
conformare
a
obblighi
di
legge
imposti
agli
operatori
economici
dell'UE,
indipendentemente
dal
fatto
che
essi
siano
o
meno
soggetti
agli
stessi
obblighi
di
legge.
Tali
requisiti
possono
essere
applicati
anche
alla
produzione
dei
beni
che
sono
oggetto
dell'appalto.
Il
mancato
rispetto
di
tali
condizioni
nell'offerta
porta
al
rifiuto
della
stessa.
Tali
requisiti
aiutano
a
rendere
più
eque
le
condizioni
di
concorrenza,
che
potrebbero
essere
inique
a
causa
dei
differenti
requisiti
di
legge
nei
paesi
di
origine
degli
offerenti
oppure
dei
servizi
o
beni
che
propongono.
Buone pratiche
— |
Utilizzare l'intera gamma di strumenti — esclusione, selezione, aggiudicazione, esecuzione dell'appalto |
— |
Adattare i criteri a ciascuno specifico appalto |
— |
Assicurarsi che tutti gli offerenti e i fornitori siano tenuti a rispettare gli stessi requisiti |
|
3.3. Monitorare
l'esecuzione
dell'appalto
— |
Applicare gli standard di qualità al livello dell'esecuzione |
— |
Imporre obblighi di rendicontazione |
— |
Definire sanzioni chiare |
|
L'utilizzo
di
criteri
di
qualità
negli
appalti
pubblici
è
efficace
unicamente
quando
il
committente
pubblico
assicura
un
elevato
livello
di
competenza
nel
preparare
le
gare
di
appalto
e
nella
procedura
di
selezione,
nonché
quando
monitora
costantemente
ed
effettivamente
l'esecuzione
dell'appalto,
garantendo
che
il
fornitore
di
servizi
resti
conforme
ai
requisiti
dell'appalto.
Il
monitoraggio
dell'appalto
può
assumere
varie
forme
e
può
richiedere
un
diverso
livello
di
coinvolgimento
da
parte
del
committente
pubblico.
Le
condizioni
dell'appalto
possono
essere
accompagnate
da
requisiti
che
impongono
di:
— |
comunicare periodicamente le informazioni su alcuni aspetti dell'esecuzione; |
— |
compilare questionari riguardanti il rispetto delle clausole contrattuali; |
— |
fornire prova scritta della conformità; o |
— |
consentire verifiche e ispezioni in loco. |
Gli
obblighi
ambientali,
sociali
e
lavorativi
applicabili
dovrebbero
sempre
essere
verificati
approfonditamente,
anche
a
livello
dei
subappaltatori,
e,
se
del
caso,
nell'intera
catena
di
approvvigionamento.
L'inclusione
di
sanzioni
e
sistemi
per
l'applicazione
graduale
delle
condizioni
fornisce
ai
committenti
pubblici
anche
uno
strumento
di
pressione
sui
fornitori
di
servizi
durante
la
fase
di
esecuzione
dell'appalto
al
fine
di
garantire
il
rispetto
delle
condizioni
contrattuali.
Prevedere
metodi
di
coinvolgimento
del
fornitore
di
servizi,
ad
esempio,
richiedendo
spiegazioni,
fissando
scadenze
per
porre
rimedio
alla
situazione
o
inviando
avvertimenti,
aumenta
notevolmente
il
potere
contrattuale
del
committente
pubblico.
Le
condizioni
contrattuali
realistiche
e i
metodi
di
monitoraggio
aumentano
le
possibilità
di
una
corretta
esecuzione
dell'appalto
e
garantiscono
che
la
parità
di
condizioni
creata
al
momento
dell'inizio
della
procedura
di
gara
venga
mantenuta
nell'arco
dell'intera
esecuzione
dell’appalto.
Buone pratiche
— |
Soltanto il monitoraggio garantisce che i fornitori di servizi rispettino i requisiti del COMMITTENTE PUBBLICO |
— |
Sviluppare meccanismi di monitoraggio semplici ed efficaci |
— |
Sfruttare l'intera gamma di strumenti di comunicazione moderni per il monitoraggio a distanza |
— |
Collaborare con le ONG e gli organismi specializzati per il monitoraggio indipendente degli appalti. |
|
3.4. In
pratica
Ottenere standard qualitativi elevati e parità di condizioni
— |
I committenti pubblici sono incoraggiati a utilizzare gli appalti come uno strumento strategico per promuovere gli obiettivi della società, quali quelli sociali, verdi e relativi all'innovazione. |
— |
I committenti pubblici, nella concezione degli appalti, dovrebbero garantire che gli offerenti dell'UE e di paesi terzi siano tenuti a rispettare gli stessi standard, contribuendo così a garantire la parità di condizioni. |
— |
Nel definire i requisiti dell'appalto, essi dovrebbero utilizzare le specifiche tecniche e i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione al fine di stabilire standard qualitativi elevati per tutti gli offerenti, indipendentemente dalla loro origine. |
— |
Essi dovrebbero utilizzare le clausole di esecuzione dell'appalto per garantire che gli standard qualitativi siano effettivamente applicati da tutti gli operatori nell'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dal luogo di produzione. |
— |
Essi dovrebbero introdurre e attuare meccanismi efficaci di monitoraggio per garantire il soddisfacimento degli standard. |
— |
Una serie di linee guida della Commissione aiuta i committenti pubblici a integrare i requisiti di qualità. |
|
4. Assistenza
pratica
fornita
dalla
Commissione
europea
La
Commissione
europea
fornisce
assistenza
pratica
ai
committenti
pubblici
e
agli
Stati
membri
in
diverse
forme (49),
nell'ambito
del
partenariato
creato
nella
comunicazione
della
Commissione
«Appalti
pubblici
efficaci
in
Europa
e
per
l'Europa».
In
questo
modo,
essa
promuove
lo
scambio
di
informazioni,
conoscenze
ed
esperienze.
Tale
comunicazione
è
stata
alla
base
di
un
ampio
dialogo
politico
moderato
dalla
Commissione,
nonché
della
cooperazione
e
collaborazione
con
le
autorità
nazionali
e
locali,
le
istituzioni
dell'UE
e
gli
altri
soggetti
interessati.
Per
i
singoli
grandi
progetti
infrastrutturali,
la
Commissione
offre
assistenza
tramite
l'helpdesk
e il
meccanismo
di
notifica
nel
contesto
della
«valutazione
ex
ante
volontaria
degli
aspetti
relativi
agli
appalti
per
i
grandi
progetti
infrastrutturali» (50).
In
tali
progetti,
i
committenti
pubblici
corrono
un
rischio
maggiore
che
infrastrutture
importanti
non
vengano
completate
in
tempo
o
messe
a
disposizione
nei
tempi
programmati,
che
i
costi
aumentino
per
varie
ragioni
durante
la
fase
di
esecuzione
o
che
i
rischi
vengano
trasferiti
ai
committenti
stessi.
I
fondi
pubblici
potrebbero
essere
spesi
in
un
modo
che
non
assicura
sempre
di
ottenere
il
massimo
valore
aggiunto
per
i
cittadini
e la
società.
Pertanto,
i
committenti
pubblici
sono
incoraggiati
ad
avvalersi
di
tutta
l'assistenza
possibile.
Di
seguito
è
riportata
una
panoramica
dei
diversi
meccanismi
che
forniscono
chiarimenti
e
assistenza (51).
Panoramica dell'assistenza pratica
— |
Helpdesk e processo di notifica per i grandi progetti infrastrutturali |
— |
Reti di soggetti interessati, inclusi seminari, specialmente sugli appalti verdi e sociali e sulla professionalizzazione |
— |
Conferenze regolari di alto livello su varie questioni tematiche, inclusi i criteri di aggiudicazione, gli appalti strategici, la trasparenza, la professionalizzazione, le grandi infrastrutture, il miglioramento dell'accesso agli appalti, la trasformazione digitale e nuovi progetti e sfide |
— |
«Strumenti di supporto per gli acquirenti pubblici» del centro e-Competence |
— |
Pubblicazione di linee guida, anche sugli appalti per l'innovazione, sugli appalti verdi, sugli appalti sociali, sugli appalti nel settore della difesa e per gli operatori che gestiscono fondi europei. |
|
5. Sintesi
Il quadro giuridico e le sue opportunità
L'attuale quadro normativo dell'UE in materia di appalti pubblici include direttive che disciplinano le forniture pubbliche, i servizi pubblici, le concessioni e gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, nonché l'accesso alle procedure di ricorso. Le norme stabilite in tali strumenti giuridici forniscono ai committenti pubblici dell'UE una grande flessibilità nell'acquisto di beni, servizi e lavori:
— |
offrono la possibilità di utilizzare criteri di qualità e di aggiudicare gli appalti sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e del costo del ciclo di vita; |
— |
consentono loro di scegliere la procedura di appalto più appropriata ed efficace; |
— |
permettono loro anche di scegliere quali requisiti di qualità introdurre nei documenti di gara; |
— |
mettono a loro disposizione meccanismi per garantire il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e lavorativi; |
— |
offrono loro una grande libertà nel preparare la procedura di gara coinvolgendo gli attori di mercato e i relativi soggetti interessati; |
— |
forniscono loro strumenti per gestire le offerte che prevedono un prezzo anormalmente basso; e |
— |
determinano quali offerenti di paesi terzi godono di un accesso garantito al mercato degli appalti dell'UE. |
Nel complesso, le direttive forniscono ai committenti pubblici un elevato livello di flessibilità nell'adattare le procedure di appalto alle loro necessità. |
Domande e risposte
— |
Un committente pubblico può richiedere il rispetto di standard lavorativi, sociali e ambientali che vanno oltre i requisiti di legge vigenti nel luogo di esecuzione dell'appalto?
Sì, un committente pubblico può prevedere tali requisiti purché non siano discriminatori, siano collegati all'oggetto dell'appalto e siano compatibili con il diritto dell'Unione. |
— |
Non è ingiusto chiedere agli offerenti di rispettare standard lavorativi, sociali e ambientali che vanno ben oltre gli obblighi di legge?
No, gli obblighi di legge possono essere molto diversi a seconda del luogo di stabilimento dell'offerente e del luogo di produzione dei beni. Richiedere soltanto il rispetto della normativa locale può distorcere la concorrenza. Requisiti adeguati alle esigenze applicabili a tutti gli offerenti e tutti i beni aiutano a creare parità di condizioni. |
— |
In che modo un committente pubblico dovrebbe preparare una procedura di appalto in cui si prevede l'utilizzo di criteri di qualità?
I committenti pubblici dovrebbero iniziare con una valutazione delle loro necessità e delle potenziali soluzioni e possono consultare gli operatori di mercato e qualunque altro soggetto interessato. È possibile utilizzare qualunque strumento utile purché il committente pubblico sia trasparente e tratti allo stesso modo tutti i potenziali offerenti. |
— |
Stabilire numerosi criteri di qualità e applicarli a tutti gli offerenti genera soltanto oneri amministrativi?
Stabilire requisiti di qualità consente all'acquirente di investire in prodotti e servizi più sostenibili, socialmente responsabili e innovativi e di garantire una concorrenza leale a beneficio dei cittadini. Spetta a ciascun committente pubblico decidere qual è il modo più efficace di spendere il denaro pubblico per raggiungere il risultato desiderato. Tale flessibilità è abbinata a determinati obblighi, come garantire un monitoraggio adeguato. |
— |
In che modo i criteri di qualità e sostenibilità possono essere integrati nei documenti di gara?
I committenti pubblici godono di notevole flessibilità. Possono integrare tali considerazioni nei criteri di selezione, nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione e nelle clausole di esecuzione dell'appalto, purché esse siano collegate all'oggetto dell'appalto. Tali criteri devono essere chiaramente definiti, essere oggettivi e non devono discriminare tra i potenziali offerenti, in modo da creare una situazione di parità di condizioni in cui questi possano competere sulla base degli stessi standard qualitativi elevati. |
— |
La violazione degli obblighi ambientali, sociali e lavorativi può portare all'esclusione di un offerente?
Sì, i committenti pubblici hanno la possibilità di escludere un offerente che non rispetti gli obblighi ambientali, sociali e lavorativi applicabili. |
— |
È possibile per un committente pubblico verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari e delle condizioni ad hoc per gli offerenti e i beni?
Un committente pubblico ha numerose possibilità di verificare tali condizioni. Ad esempio, può richiedere resoconti all'offerente oppure a organismi di controllo qualità indipendenti o organizzazioni non governative. |
— |
Tutti gli operatori economici del mondo hanno diritto ad accedere ai mercati degli appalti dell'UE?
No, soltanto gli operatori contemplati da accordi commerciali multilaterali o bilaterali hanno un accesso garantito ai mercati degli appalti dell'UE. |
— |
Che cosa dovrebbe fare un committente pubblico se sospetta che il prezzo offerto da un offerente di un paese terzo sia troppo basso? È possibile chiedere ulteriori informazioni?
Sì, chiedere ulteriori informazioni non è soltanto possibile ma anche consigliabile, in modo che il committente pubblico possa garantire l'affidabilità dell'offerta e parità di condizioni tra tutti i partecipanti alla gara d'appalto. |
— |
Che tipo di informazioni possono essere richieste per verificare se l'offerta è anormalmente bassa?
Qualunque informazione che possa aiutare il committente pubblico a valutare la sostenibilità dell'offerta. |
— |
Quando un'offerta dovrebbe essere respinta perché anormalmente bassa?
Un'offerta può essere respinta quando il committente pubblico non è convinto della spiegazione fornita dall'offerente. |
|
Strumenti di sostegno e linee guida della Commissione sugli appalti pubblici
— |
Comunicazione della Commissione: Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0572 |
— |
Sito web sugli appalti pubblici della Commissione: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en |
— |
«Strumenti di supporto per gli acquirenti pubblici» del centro e-Competence
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_it |
— |
Raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione, del 3 ottobre 2017, relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici — Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 28) |
— |
Comunicazione della Commissione: L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614 |
— |
Appalti pubblici per un'economia circolare (buone prassi e orientamenti): https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_it.pdf |
— |
Acquistare verde! — Manuale sugli appalti pubblici verdi: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf |
— |
Criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm |
— |
Buone pratiche sugli appalti pubblici verdi: https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm |
— |
Helpdesk per gli appalti pubblici verdi: https://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm |
— |
Pacchetto di strumenti di formazione sugli appalti pubblici verdi per i committenti pubblici: https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm |
— |
Programmi di formazione sugli appalti pubblici verdi: https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm |
— |
Strumenti per la determinazione del costo del ciclo di vita per gli appalti pubblici verdi: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm |
— |
Metodo relativo all'impronta ambientale delle organizzazioni/dei prodotti: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm |
— |
Seminari sugli acquisti con impatto sociale: https://www.aeidl.eu/en/projects/social-development/bsi-buying-for-social-impact.html |
— |
Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cb70c481-0e29-4040-9be2-c408cddf081f |
— |
Orientamenti della Commissione in materia di appalti per l'innovazione: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=3051&version=F |
— |
Pacchetto di strumenti per gli appalti per l'innovazione — Assistenza europea per gli appalti per l'innovazione: https://www.eafip.eu/ |
— |
Rete europea dei centri di competenze sugli appalti per l'innovazione: https://www.procure2innovate.eu/ |
— |
Appalti pubblici — Orientamenti per i funzionari responsabili: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guidelines/2015/public-procurement-guidance-for-practitioners |
— |
Orientamenti della Commissione relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52019XC0508(01) |
— |
Orientamenti relativi all'aggiudicazione di appalti da governo a governo nei settori della difesa e della sicurezza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.450.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:450:TOC |
— |
Raccomandazione (UE) 2018/624 della Commissione, del 20 aprile 2018, relativa all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa (GU L 102 del 23.4.2018, pag. 87) |
|
(1) JOIN
(2019)5.
(2) Riunione
del
Consiglio
europeo
del
21 e
22
marzo
2019,
EUCO
1/19.
(3) Proposta
modificata
di
regolamento
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio
relativo
all'accesso
di
beni
e
servizi
di
paesi
terzi
al
mercato
interno
degli
appalti
pubblici
dell'Unione
europea
e
alle
procedure
a
sostegno
dei
negoziati
sull'accesso
di
beni
e
servizi
dell'Unione
europea
ai
mercati
degli
appalti
pubblici
dei
paesi
terzi,
COM(2016)34
final.
(4) Comunicazione
della
Commissione
al
Parlamento
europeo,
al
Consiglio,
al
Comitato
economico
e
sociale
europeo
e al
Comitato
delle
regioni
—
Appalti
pubblici
efficaci
in
Europa
e
per
l'Europa,
COM(2017)
572
final.
(5) Versione
consolidata
del
trattato
sul
funzionamento
dell'Unione
europea
(GU
C
326
del
26.10.2012,
pag.
1).
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
(7) Il
documento
non
è
giuridicamente
vincolante.
Sebbene
parafrasi
occasionalmente
le
disposizioni
della
normativa
dell'UE,
esso
non
è
concepito
per
integrare
o
ridurre
i
diritti
e
gli
obblighi
stabiliti
in
tale
normativa.
Nella
misura
in
cui
il
documento
possa
essere
inteso
come
volto
a
interpretare
la
normativa
dell'UE,
è
opportuno
sottolineare
che
soltanto
la
Corte
di
giustizia
dell'Unione
europea
è
competente
a
fornire
un'interpretazione
giuridicamente
vincolante
del
diritto
dell'Unione.
Gli
esempi
citati
nel
presente
documento
non
sono
stati
verificati
in
termini
di
conformità
al
diritto
dell'Unione.
(8) Secondo
l'attuale
testo
dell'AAP,
i
pertinenti
allegati
citati
nell'articolo
25
corrispondono
ora
ai
numeri
1,
2,
4,
5, 6
e 7.
(9) Cfr.
a
tal
riguardo
l'articolo
25
della
direttiva
2014/24/UE
e
l'articolo
43
della
direttiva
2014/25/UE.
(10) Proposta
modificata
di
regolamento
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio
relativo
all'accesso
di
beni
e
servizi
di
paesi
terzi
al
mercato
interno
degli
appalti
pubblici
dell'Unione
europea
e
alle
procedure
a
sostegno
dei
negoziati
sull'accesso
di
beni
e
servizi
dell'Unione
europea
ai
mercati
degli
appalti
pubblici
dei
paesi
terzi,
COM(2016)34
final.
(11) Riunione
del
Consiglio
europeo
del
21 e
22
marzo
2019,
EUCO
1/19.
(12) Combinato
disposto
dell'articolo
85,
paragrafo
1, e
dell'articolo
85,
paragrafo
2,
della
direttiva
2014/25/UE.
(13) Secondo
l'attuale
testo
dell'AAP,
le
relative
disposizioni
non
sono
più
incluse
nell'articolo
XXIII,
bensì
nell'articolo
III.
(14) GU
L
216
del
20.8.2009,
pag.
76.
(15) Gli
Stati
membri
dovrebbero
prendere
tale
decisione
sulla
base
del
rapporto
qualità/prezzo,
riconoscendo
la
necessità
di
una
base
industriale
e
tecnologica
di
difesa
europea
che
sia
globalmente
competitiva,
l'importanza
di
mercati
aperti
ed
equi
e
l'obiettivo
di
conseguire
vantaggi
reciproci.
Tale
decisione
potrebbe
anche
essere
selettiva,
ovvero
permettere
soltanto
la
partecipazione
degli
operatori
economici
di
tutti
o
alcuni
dei
paesi
dell'accordo
sugli
appalti
pubblici,
ma
non
di
altri
paesi
terzi
(paesi
non
appartenenti
al
SEE
che
non
sono
membri
dell'AAP
e
con
i
quali
l'UE
non
ha
accordi
bilaterali
sull'apertura
dei
mercati
degli
appalti
pubblici).
(16) Cfr.
il
secondo
comma
del
considerando
18
della
direttiva
2009/81/CE.
(17) Direttiva
(UE)
2016/1148
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio,
del
6
luglio
2016,
recante
misure
per
un
livello
comune
elevato
di
sicurezza
delle
reti
e
dei
sistemi
informativi
nell'Unione.
(18) Articolo
21
della
direttiva
2009/81/CE.
(19) Come
affermato
nel
considerando
16
della
direttiva,
la
definizione
di
interessi
essenziali
in
materia
di
sicurezza
è di
esclusiva
competenza
degli
Stati
membri
(cfr.
anche
la
sentenza
del
30
settembre
2003
nella
causa
T-26/01).
(20) Cfr.
la
sentenza
della
CGUE
del
13
dicembre
2007
nella
causa
C-337/06,
Bayerischer
Rundfunk,
punto
64.
(21) Cfr.
il
punto
68
della
sentenza
nelle
cause
riunite
C-285/99
e
C-286/99,
Impresa
Lombardini
SpA.
(22) Tale
confronto
«relativo»
(che
include
tutte
le
offerte
presentate)
può
essere
preferibile
nei
casi
in
cui
il
numero
di
offerte
ricevute
sia
sufficiente,
poiché
rispecchia
probabilmente
al
meglio
le
condizioni
di
mercato.
(23) CGUE,
cause
riunite
C-285/99
e
C-286/99,
punti
43 e
73.
(24) CGUE,
cause
riunite
C-285/99
e
C-286/99,
punti
43 e
55.
(25) CGUE,
cause
riunite
C-285/99
e
C-286/99,
punto
51.
(26) Articolo
69,
paragrafo
2,
della
direttiva
2014/24/UE.
(27) Articolo
69,
paragrafo
2,
lettera
d),
e
articolo
69,
paragrafo
3.
(28) Articolo
18,
paragrafo
2,
della
direttiva
2014/24/UE.
(29) Tribunale
dell'Unione
europea,
causa
T-422/11,
Computer
Resources
International,
punto
87.
(30) Comunicazione
della
Commissione
al
Parlamento
europeo,
al
Consiglio,
al
Comitato
economico
e
sociale
europeo
e al
Comitato
delle
regioni
—
Appalti
pubblici
efficaci
in
Europa
e
per
l'Europa,
COM(2017)
572
final.
(31) Ad
esempio,
gli
obiettivi
di
sviluppo
sostenibile
(SDG)
dell'ONU
e,
in
particolare,
l'obiettivo
SDG
12.7
(promuovere
pratiche
in
materia
di
appalti
pubblici
che
siano
sostenibili,
in
accordo
con
le
politiche
e le
priorità
nazionali).
La
risoluzione
dell'Assemblea
delle
Nazioni
Unite
sull'ambiente
del
marzo
2019
invita
tutti
gli
Stati
membri
a
lavorare
per
raggiungere
consumi
e
una
produzione
sostenibili,
sviluppare
politiche
sostenibili
in
materia
di
appalti
pubblici
e
aggiornare
i
propri
quadri
giuridici
sugli
appalti
pubblici
in
linea
con
il
loro
impegno
a
raggiungere
l'obiettivo
SDG
12.7;
cfr.
la
risoluzione:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28517/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
(32) Direttiva
(UE)
2019/1161
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio
del
20
giugno
2019
che
modifica
la
direttiva
2009/33/CE
relativa
alla
promozione
di
veicoli
puliti
e a
basso
consumo
energetico
nel
trasporto
su
strada
(GU
L
188
del
12.7.2019,
pag.
116).
(33) https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
Nel
contesto
internazionale,
risultano
particolarmente
rilevanti
i
seguenti
gruppi
di
prodotti:
appalti
pubblici
verdi
in
materia
di
computer
e
schermi
(2016),
trasporto
su
strada
(2019)
e
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche
utilizzate
nel
settore
sanitario
(2014).
Per
ciascun
criterio,
la
serie
di
criteri
per
gli
appalti
pubblici
verdi
dell'UE
specifica
se
esso
debba
essere
utilizzato
come
criterio
di
selezione,
specifica
tecnica,
criterio
di
aggiudicazione
o
clausola
di
esecuzione
dell'appalto.
I
criteri
per
gli
appalti
pubblici
verdi
si
fondano
su
una
base
di
conoscenze
comprovate,
sui
criteri
esistenti
del
marchio
di
qualità
ecologica
e
sulle
informazioni
raccolte
dai
soggetti
interessati
dell'industria,
della
società
civile
e
degli
Stati
membri.
La
base
di
conoscenze
comprovate
si
avvale
di
informazioni
e
dati
scientifici,
adotta
un
approccio
basato
sul
ciclo
di
vita
e
coinvolge
i
soggetti
interessati
che
si
incontrano
per
discutere
temi
e
creare
consenso.
(34) https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_it.pdf
(35) https://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
(36) https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm
(37) Per
ulteriori
informazioni:
Orientamenti
in
materia
di
appalti
per
l'innovazione
C(2018)
3051
final
pubblicati
il
15.5.2018:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/IT/C-2018-3051-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
(38) L'articolo
40
della
direttiva
24/2014/UE
e
l'articolo
58
della
direttiva
25/2014/UE
includono
disposizioni
sulle
consultazioni
preliminari
di
mercato.
(39) COM(2007)799
final
e
documento
di
lavoro
dei
servizi
associato
SEC(2007)1668
«Appalti
pre-commerciali:
Promuovere
l'innovazione
per
garantire
servizi
pubblici
sostenibili
e di
elevata
qualità
in
Europa».
(40) Articolo
42
della
direttiva
2014/24/UE.
(41) Il
13
marzo
2019,
il
Parlamento
europeo
ha
adottato
l'atto
europeo
sull'accessibilità
(direttiva
2019/882
del
Parlamento
europeo
e
del
Consiglio,
del
17
aprile
2019,
sui
requisiti
di
accessibilità
dei
prodotti
e
dei
servizi),
che
stabilisce
i
requisiti
europei
obbligatori
di
alcuni
prodotti
e
servizi,
anche
nell'aggiudicazione
di
appalti
pubblici.
(42) Articolo
57,
paragrafi
1 e
2,
della
direttiva
2014/24/UE.
Cfr.
anche
articolo
80,
paragrafo
1,
della
direttiva
2014/25/UE.
(43) L'articolo
57,
paragrafo
4,
della
direttiva
2014/24/UE
contiene
un
elenco
esaustivo
delle
categorie.
(44) Convenzione
OIL
(n.
87)
sulla
libertà
di
associazione
e la
protezione
del
diritto
sindacale;
(n.
98)
sul
diritto
di
organizzazione
e di
negoziazione
collettiva;
(n.
29)
sul
lavoro
forzato;
(n.
105)
sull'abolizione
del
lavoro
forzato;
(n.
138)
sull'età
minima;
(n.
111)
sulla
discriminazione
(impiego
e
professione);
(n.
100)
sull'uguaglianza
di
retribuzione;
e
(n.
182)
sulle
forme
peggiori
di
lavoro
minorile.
(45) Articolo
58
della
direttiva
2014/24/UE.
Cfr.
anche
articolo
80,
paragrafo
2,
della
direttiva
2014/25/UE.
(46) Raccomandazione
2013/179/UE
della
Commissione,
del
9
aprile
2013,
relativa
all'uso
di
metodologie
comuni
per
misurare
e
comunicare
le
prestazioni
ambientali
nel
corso
del
ciclo
di
vita
dei
prodotti
e
delle
organizzazioni
(GU
L
124
del
4.5.2013,
pag.
1).
Cfr.
anche
gli
sviluppi
nella
fase
EU
Pilot
e
nella
fase
di
transizione:
https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
(47) Cfr.
considerando
92
della
direttiva
2014/24/UE.
(48) www.ecolabel.eu
(49) https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
(50) Comunicazione
della
Commissione
al
Parlamento
europeo,
al
Consiglio,
al
Comitato
economico
e
sociale
europeo
e al
Comitato
delle
regioni
«Sostegno
agli
investimenti
mediante
una
valutazione
ex
ante
volontaria
degli
aspetti
relativi
agli
appalti
per
i
grandi
progetti
infrastrutturali»,
COM(2017)573.
(51) Tutti
i
relativi
riferimenti
e
collegamenti
sono
contenuti
nella
sezione
«5.
Sintesi».