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- Normativa Appalti - ANAC -
Linee guida n. 4 -
Aggiornamento FAQ - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici
1.
Con riguardo al punto 5.2.6, lettera k), punto
delle Linee guida n. 4, la regola per cui le offerte con
identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia
di anomalia, come un’unica offerta si applica a tutte le
offerte, o solo a quelle comprese nelle ali?.
La regola del trattamento unitario delle offerte con
identico ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza
(Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19
settembre 2017), si applica alle offerte poste a cavallo
o all’interno delle ali.
La regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle
Linee guida si applica, come letteralmente previsto
nella disposizione in questione, soltanto laddove sia
sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e)
dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti
pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in
armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale,
limitatamente alle offerte con identico ribasso che si
collocano a cavallo o all’interno delle ali.
In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere
c) o d) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei
contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del
taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno
mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia.
2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a
fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono
dotate di articolazioni organizzative autonome,
l’applicazione del principio di rotazione va applicata
in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le
procedure avviate complessivamente dalla stazione
appaltante, oppure considerando esclusivamente gli
affidamenti gestiti dalla singola articolazione
organizzativa?.
L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni
appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni
organizzative deve tendenzialmente essere applicata in
modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti
complessivamente attivati e da attivare nell’ambito
della stazione appaltante.
Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di
quanto previsto dall’articolo 36 del Codice dei
contratti pubblici, che non distingue in relazione alla
presenza di articolazioni interne, più aderente
all’impronta centralizzante di cui all’articolo 37, ed
efficace presidio nei confronti del divieto di
artificioso frazionamento delle commesse, ex art.51,
primo comma del Codice dei contratti pubblici.
È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la
stazione appaltante (es. Ministero, ente pubblico
nazionale) presenti, in ragione della complessità
organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per
l’amministrazione di determinate porzioni territoriali
(ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per la
gestione di una peculiare attività, strategica per
l’ente, dotate di autonomia in base all’ordinamento
interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia
(ad esempio nel caso in cui l’articolazione abbia
attivato autonomi elenchi per la selezione degli
operatori economici).
In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento
interno, la rotazione può essere applicata considerando
esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola
articolazione organizzativa.
Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione
appaltante di rispettare, in ogni sua articolazione, i
vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti,
stabiliti e richiamati dall’articolo 37 del Codice dei
contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more
dell’introduzione del sistema di qualificazione in esito
all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del
Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi
complessivamente improntati al rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità, evitando
duplicazioni di funzioni e perseguendo l’obiettivo del
miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio
di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie
di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero
valutare l’opportunità di condividere al proprio interno
sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli
affidamenti effettuati dalle singole articolazioni
organizzative.
3. Con riguardo agli affidamenti diretti, nei
casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del
Codice dei contratti pubblici, si rivolgono alcuni
quesiti in merito all’utilizzo del documento di gara
unico europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti generali e speciali da parte
dell’operatore economico affidatario:
- - a
far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a
5.000 euro è necessario comunque il ricorso al DGUE,
o è possibile utilizzare l’autocertificazione
ordinaria, come consentito dalle Linee guida Anac n.4?
- - anche
negli acquisti di modesto importo è doverosa
l’acquisizione del DGUE ovvero
dell’autocertificazione ordinaria?
- -
il DGUE deve necessariamente
riportare gli estremi del CIG ovvero può essere
utilizzato per più procedure di affidamento, e in
tal caso per quale lasso temporale?
- - qual
è la validità temporale dell’autocertificazione
ordinaria?
Dal 18 aprile 2018, ai
sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente
in formato elettronico, e non più cartaceo, come
indicato anche nel comunicato del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo
2018.
In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000
euro, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle
Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli
affidamenti sotto soglia, le stazioni possono acquisire,
indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione
ordinaria, nelle forme del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli affidamenti
diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par.
4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire
il DGUE.
L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero
l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli
affidamenti sopra considerati, a prescindere da una
soglia minima di spesa.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei
contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per
successive procedure di affidamento, a condizione che
gli operatori economici confermino la perdurante
validità delle precedenti attestazioni. In tale
dichiarazione l’operatore economico include
l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5
delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio
2017), per la diversa procedura alla quale intende
partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in
caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.
4. Nei casi previsti dall’articolo 103, comma
11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici,
allorché la stazione appaltante opti per esonerare l’affidatario
dall’obbligo di presentare la garanzia definitiva, è
necessario prevedere un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione?.
La miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria,
in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 103,
comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti determinano tale
miglioria sentito l’affidatario e tenendo conto del
valore del contratto, del presumibile margine d’utile e
del costo che l’affidatario sosterrebbe per
l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di
soddisfare la reciproca esigenza delle parti al
contenimento sostenibile dei costi. Le motivazioni circa
l’esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla
stazione appaltante in apposito documento, da allegare
agli atti del procedimento. |