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Normativa Appalti - ANAC -
Whistleblowers - Indicazioni per la miglior
gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità
effettuate dai dipendenti pubblici nell’interesse
dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 54-bis,del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
19 settembre 2018 -
L’articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 ha
introdotto significative novità alla precedente
disciplina normativa sulla tutela dei dipendenti
pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi
nell’ambito della amministrazione di appartenenza,
finalizzate a rafforzarne l’efficacia.
La normativa riconosce nuovi e più incisivi poteri in
materia all’Autorità nazionale anticorruzione.
L’impegno del legislatore di rafforzare l’efficacia
della presente misura di prevenzione della corruzione e
quello dell’Anac di dare celere ed efficace applicazione
alla disciplina legislativa sarebbe tuttavia
compromesso senza la proficua collaborazione sia dei
segnalanti - chiamati a sollecitare, con il potere di
impulso che la legge riconosce loro, l’intervento
dell’Autorità a tutela dell’integrità della
amministrazione pubblica - sia delle amministrazioni
pubbliche e degli enti di cui al comma 2, dell’art. 54-bis.
I. Indicazioni
ai segnalanti
1. Ai fini di
assicurare l’efficacia dell’istituto, l’ANAC, da parte
propria, conformemente alla disposizione di cui al comma
5, dell’art. 54-bis, utilizza un protocollo
di crittografia che garantisce una rafforzata tutela
della riservatezza dell’identità del segnalante, del
contenuto della segnalazione e della documentazione
allegata. Essa consente al segnalante di dialogare in
modo spersonalizzato e rapido con l’Autorità e alla
Autorità medesima di svolgere un costante monitoraggio
sul processo di gestione della segnalazione, nonché di
esercitare in modo più efficace i poteri che il
legislatore le riconosce.
2. Per le ragioni sopra
indicate si suggerisce al segnalante l’utilizzo del
modulo presente sulla piattaforma informatica, la quale
assicura priorità alla trattazione delle segnalazioni
oltre ad una maggiore riservatezza.
A tale ultimo riguardo, in caso di segnalazioni
cartacee inviate mediante posta o consegnate brevi
manu all’ufficio protocollo dell’Autorità, si
suggerisce di indicare sul plico la specifica locuzione
“Riservato – Whistleblowing” o altre
analoghe. Le segnalazioni prive di detta locuzione
potrebbero non essere protocollate nel registro
riservato predisposto dall’Anac: ne conseguirebbe, in
tal caso, l’impossibilità di catalogarle e istruirle
come segnalazioni ai sensi dell’art. 54-bis.
Si ricorda che non possono essere prese in
considerazione, alla luce delle tutele predisposte
dall’art. 54-bis, le segnalazioni prive degli
elementi ritenuti essenziali, quali, l’identità del
segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in
cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti,
quelle accompagnate da una descrizione tale da non
consentire la comprensione dei fatti segnalati o
corredate da documentazione non appropriata o
inconferente.
Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da
manifesta mancanza di interesse all’integrità della
pubblica amministrazione (come da art. 1, co. 1, l.
179/2017), estranee alla sfera di competenza
dell’Autorità (come da
Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017),
connotate, dunque, da manifesta infondatezza per
l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare
accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti
di legge per l’applicazione della sanzione, finalità
palesemente emulativa.
4. L’Autorità auspica
che il segnalante, nel proprio interesse, voglia tenere
l’Autorità costantemente aggiornata in merito
all’evoluzione della vicenda segnalata, soprattutto
quando quest’ultima non sia più connotata dal carattere
di attualità (cessazione delle misure organizzative
discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi di
gara illegittimi, ecc.).
Al fine di garantire l’attualità della segnalazione si
suggerisce, altresì, al segnalante, di presentare
nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di
entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre
2017), e di farlo soltanto se esse corrispondono ai
presupposti applicativi della novellata disposizione di
cui all’art. 54-bis e permanga l’interesse a
segnalare.
Le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute
ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29 dicembre
2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure
siano state reiterate e comunicate all’Autorità dopo
l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Anac
non ha competenza in ordine agli atti ritorsivi adottati
prima della modifica normativa dell’istituto del
whistleblowing.
Alla luce di quanto precede, si comunica che
l’Autorità, a far data dalla pubblicazione del presente
Comunicato sul sito istituzionale, intende archiviate
le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini
sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso
il carattere di attualità.
II. Indicazioni
alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui
all’art. 54-bis, co. 2, d.lgs. 165/2001
Un rapido ed efficace
intervento dell’Autorità sugli illeciti o irregolarità
rilevate dai segnalanti è assicurato anche dalla
collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli
enti che rientrano nell’ambito soggettivo di
applicazione dell’art. 54-bis.
Nel più ampio spirito di collaborazione tra l’Anac e i
soggetti coinvolti nell’applicazione dell’istituto, a
essi si richiede, quindi, di:
1. fornire un sollecito
riscontro, con chiarezza e completezza, alle richieste
dell’Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e
documenti utili alla gestione della segnalazione;
2. adempiere
all’obbligo previsto dalla normativa in materia di
trasparenza concernente l’aggiornamento dei dati
relativi al nominativo del RPCT (e alla sua PEC) nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, tenuto conto che
l’interlocutore principale dell’Autorità nell’ambito di
ciascuna pubblica amministrazione o ente è il suo RPCT.
Fonte:
ANAC |