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- Codice dei
contratti - ANAC - Indicazioni alle stazioni appaltanti
sulla infungibilità negli acquisti in ambito sanitario
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Linee guida n. 8
A seguito di diverse richieste di chiarimento in merito
alla corretta applicazione delle Linee guida n.8,
rilasciate dall’Autorità con delibera n. 950 del
13.9.2017 ‘Ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e
servizi ritenuti infungibili’, l’Autorità ha fornito con
un comunicato del Presidente alcuni chiarimenti alle
stazioni appaltanti.
Comunicato del
Presidente del 28 marzo 2018
Sono giunte diverse
richieste di chiarimento in merito alla corretta
applicazione delle Linee guida n.8, rilasciate
dall’Autorità con delibera n. 950 del 13.9.2017, sul
tema dell’infungibilità negli acquisti in ambito
sanitario.
Le segnalazioni sono motivate dall’esigenza di operare
nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza ed
hanno ad oggetto i criteri e le modalità con cui
addivenire alla compiuta valutazione di infungibilità,
specie in riferimento a dispositivi somministrati ai
pazienti con determinate patologie (es. farmaci
oncologici e dispositivi salvavita).
L’Autorità ha dedicato notevole attenzione al settore
degli acquisti sanitari, per la sua rilevanza in termini
economici nonché per la esposizione a criticità in
funzione della prevenzione dei fenomeni corruttivi (v.
Piano Nazionale Anticorruzione 2016, sezione VII Sanità;
aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione,
paragrafo 2.1.1).
Nel fare rinvio, per ogni opportuno approfondimento,
alle indicazioni contenute nei predetti atti e alla
attinente regolazione in materia di anticorruzione, si
tiene ad evidenziare che l’infungibilità, che legittima
l’adozione della procedura negoziata senza bando ex
articolo 63 del Codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in deroga al
principio generale dell’evidenza pubblica, si configura
laddove, per ragioni tecniche, di privativa industriale
o di altra natura, non siano rinvenibili, sul mercato
attuale, prodotti in grado di realizzare la funzione
specifica attesa.
Tale valutazione rientra nella responsabilità della
stazione appaltante, la quale, in sede di pianificazione
di cui all’articolo 21 del Codice dei contratti
pubblici, è tenuta ad effettuare una attenta e congrua
verifica del fabbisogno e delle coerenti modalità di
acquisizione.
Allo scopo, occorre verificare, in primo luogo, se i
dispositivi o i prodotti medicali, con potenzialità o
caratteristiche equivalenti ai fini del trattamento,
possano o meno essere acquisitati da più aziende
farmaceutiche, attraverso quindi una procedura
comparativa che renda possibile, e al contempo
necessario, l’esperimento di gare pubbliche.
L’infungibilità, del resto, descrive una condizione,
logica prima che giuridica, che impedisce il ricorso
alla competizione per mancanza di alternative
praticabili in concreto.
Si ritiene opportuno, anche a tutela dei soggetti
preposti all’effettuazione delle procedure di acquisto,
che le dichiarazioni acquisite dalle strutture
proponenti, ovvero da quelle comunque coinvolte nel
processo acquisitivo, evidenzino non solo
l’indispensabilità di quel determinato farmaco, ma
l’impossibilità, allo stato, di utilizzare altri
farmaci, in quanto non disponibili sul mercato, non
efficaci o non funzionali alle necessità terapeutiche.
Si sottolinea l’importanza di assicurare la massima
trasparenza negli atti di programmazione, e di motivare
adeguatamente, nella determina o delibera a contrarre,
le ragioni sottese alla scelta di non competizione (es.
ricerche scientifiche, acquisti di altre
amministrazioni, note ministeriali, ecc.), non
escludendo il ricorso alla preventiva consultazione del
mercato ex articolo 66 del Codice dei contratti pubblici |