APPALTI E GARE
Sblocca Cantieri: tutte le modifiche al Codice Appalti
analizzate da InfoAppalti13
settembre 2019 -
Modifiche al Codice degli appalti apportate dalla
conversione del
decreto legge 32/2019, c.d. "Sblocca
Cantieri'', nella
legge n. 55 del 14 giugno 2019 recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici''.
- appalti sotto-soglia:
la lettera h, del comma 20, dell'articolo 1 del DL n.
32/2019 e s.m.i., così come modificato dalla legge n.
55/2019, modifica le modalità di affidamento
delle prestazioni "sottosoglia" di cui all'art.
36 del Codice;
- subappalto:
fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile
utilizzare fino alla quota del 40% dell'importo
complessivo del contratto. Viene, altresì
eliminato l'obbligo di indicare la terna di nominativi
dei sub-appaltatori, e viene eliminato l'obbligo per
l'offerente di dimostrare l'assenza, in capo ai
subappaltatori indicati, dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del codice (art. 1, comma 18, DL n. 32/2019
e s.m.i.). Viene ripristinato il divieto per la
subappaltatrice di partecipare alla gara. Il
grave inadempimento dell'appaltatore nei confronti del
subappaltatore, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato, costituisce causa di esclusione ai
sensi dell'art. 80, comma 5, nuova lett c-quater del
Codice;
- superamento del cd "soft law":
all'art. 1, comma 20, lett. gg, pt. 4 dello Sblocca
Cantieri, si prevede l'emanazione di un
Regolamento Attuativo, che unifichi tutti i
provvedimenti attuativi tra cui le Linee Guida Anac e i
Decreti già emanati, da adottarsi entro 180
giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (cioè
entro il 16 ottobre del 2019);
- appalto integrato:
la riforma dell'art.
59 prevede la sospensione a titolo sperimentale,
sino al 31 dicembre 2020, dell'applicazione del comma 1,
quarto periodo, dello stesso articolo, avrebbe lo
scopo, seppur momentaneo, di porre fine al
divieto di ricorso all'appalto integrato (art.
1, comma 1, lett. b, DL n. 32/2019 e s.m.i.). La
modifica non interessa comunque i commi 1-bis e
1-ter dello stesso articolo che restano vigenti e
pertanto consentono il ricorso alle gare di
progettazione ed esecuzione nei casi in cui l'elemento
tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente
prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori (1 bis). Di tanto deve
essere data opportuna motivazione dal RUP nella
determina a contrarre (1ter;
- manutenzioni:
la modifica dell'art.
23 del Codice consente, per gli anni 2019 e
2020, che i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle
strutture e sugli impianti, possano essere affidati
sulla base di un progetto definitivo semplificato.
L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dalla
redazione del progetto esecutivo. Per gli stessi anni è,
inoltre, ammesso che i soggetti attuatori di opere per
le quali deve essere realizzata la progettazione possano
avviare le relative procedure di affidamento anche in
caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle
sole attività di progettazione. I soggetti citati sono
autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della
progettazione o dell'esecuzione dei lavori, nelle more
dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi per
la realizzazione dell'opera, con provvedimento
legislativo o amministrativo (art. 1, commi 4 e 5, DL n.
32/2019 e s.m.i.);
- albo dei commissari di gara:
art. 77 Codice, operatività rinviata
al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 1, lett. c,
DL n. 32/2019 e s.m.i.;
- incentivo funzioni tecniche
ex
art.113 Codice
Appalti: l'incentivo non può più essere
erogato per l'attività di progettazione ma
esclusivamente per le sole attività indicate in tale
norma ed in particolare per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di
valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabilit;
- verifica preventiva della
progettazione: si estende la possibilità di
effettuare l'attività di verifica per i lavori di
importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla
soglia di cui all'art.35,
anche alle stazioni appaltanti che dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità (art. 1, comma
20, lett. c, DL n. 32/2019 e s.m.i).
- pagamento diretto ai
progettisti: la modifica
dell'art. 59 prevede (art.1, comma 20, lett. m, DL n.
32/2019 e s.m.i.) il pagamento diretto al
progettista della quota del compenso corrispondente agli
oneri di progettazione che devono essere indicati
espressamente in sede di offerta.
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