APPALTI E GARE
Coronavirus -
Sospensione dei termini per le procedure di appalto
pubbliche
Una Circolare del Ministero delle
Infrastrutture chiarisce che le disposizioni del decreto
“Cura Italia” aventi ad oggetto la sospensione dei termini
si applicano anche alle procedure di appalto disciplinate
dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020, in risposta alle
numerose richieste di chiarimenti formulate dalle stazioni
appaltanti, detta importanti precisazioni in merito
all’applicabilità, nel settore dei contratti pubblici, della
sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”.
Come noto (vedi nostro suggerimento n.
184/8 del 18 marzo 2020), l’art. 103 del decreto “Cura
Italia” dispone la sospensione dei termini
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed
il 15 aprile 2020.
Con la circolare in esame si precisa che
tale sospensione si applica, ad eccezione dei casi per cui
il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i
procedimenti amministrativi e, dunque,
anche alle procedure di appalto o di
concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile
2016, n. 50.
Nella circolare si precisa inoltre come
tale interpretazione sia, peraltro, coerente con la
ratio legis da individuarsi, da un lato, nella
necessità di assicurare la massima partecipazione dei
soggetti alle procedure di gara, nonostante la situazione
emergenziale in atto e, dall’altro, nella necessità di “evitare
che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività
lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in
eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”.
Ne deriva che la sospensione nel periodo
tra il 23 febbraio e il 15 aprile risulta
applicabile a tutti i termini stabiliti
dalle singole disposizioni della lex specialis.
A titolo esemplificativo:
- termini per la presentazione delle
domande di partecipazione e/o delle offerte;
- termini previsti dai bandi per
l’effettuazione di sopralluoghi;
- termini concessi ai sensi dell’articolo
83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”;
- termini stabiliti dalle commissioni di
gara relativamente alle loro attività.
Si sottolinea, inoltre, che i termini
inerenti le procedure di affidamento di appalti o di
concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data,
devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni
(corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio
ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di
sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a
decorrere.
Il MIT, ricordando il principio secondo
cui la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti
amministrativi rappresenta un’esigenza ineludibile per
l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere
dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus
Covid-19, precisa che le pubbliche amministrazioni potranno
valutare, comunque, l’opportunità di rispettare i termini
endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente
previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le varie
misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e con
le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Si ricorda infine che nessuno slittamento
temporale sembra applicabile ai pagamenti dovuti
all’appaltatore. Infatti, il comma 4 dell’art. 103
del decreto “Cura Italia” esclude espressamente dalla
sospensione dei termini previsti il pagamento, tra gli
altri, di “emolumenti per prestazioni di lavoro o di
opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo”.
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Fonte: MIT
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