APPALTI E GARE
Il Diritto di risoluzione contrattuale in
capo all'imprenditore che si trovi "impantanato"
nell'esecuzione dell'appalto causa covid-19
La “refusione dei
maggiori oneri” durante il Covid-19
In tema
di sospensione dei termini procedimentali ed
endo-procedimentali, l’art. 37 del decreto-legge n. 23
dell’8 aprile 2020 ha stabilito che “il termine di
sospensione del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5
dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è
prorogato al 15 maggio 2020”. Medio tempore, sulle
sorti economiche degli operatori-appaltatori di lavori, i
quali, è bene ricordarlo, si trovano a far fronte ad una
crisi di liquidità senza precedenti nella recente storia
repubblicana, il Legislatore ha preferito obliare.
Chiunque
abbia a che fare con un appalto di opera pubblica sa bene
che congelare per 60 giorni (e forse più) l’esecuzione
contrattuale può avere per un operatore economico (il quale,
nel frattempo, deve sobbarcarsi gli oneri di mantenimento
della struttura) finanche effetti drammaticamente ferali.
In
parziale soccorso giunge l’art. 107 comma 2 il quale prevede
che “qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un
periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o
comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore
può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità;
se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”.
Alla
luce del dettato normativo appena menzionato, il
suggerimento pratico che ci sentiamo di dare ai lettori e
che abbiamo proposto ad alcuni nostri clienti al fine di
evitare di sopportare costi eccessivi è, in presenza del
superamento di almeno ¼ della durata contrattuale, di
avanzare istanza di risoluzione ai sensi del 107 comma 2
Cod. App.
A questo
punto si apriranno due strade: 1. in caso di accettazione
della risoluzione da parte della S.A., l’operatore economico
avrà diritto al pagamento delle opere effettuate al prezzo
pattuito tenuto conto del ribasso d’asta; 2. Ma, in caso di
rigetto della proposta di risoluzione, ed è questo ciò
che interessa, l’appaltatore avrà diritto alla
refusione dei maggiori oneri medio tempore patiti,
pur essendo questi attribuibili a causa di forza maggiore.
Detti maggiori oneri si calcolano unicamente sul tempo
eccedente il “quarto” contrattuale (es. se l’esecuzione di
un appalto d’opera necessita di 100 giorni continuativi di
lavorazioni, i maggiori oneri si calcoleranno a partire dal
26° giorno).
Trattandosi di vis maior cui resisti non potest, indi
non di risoluzione per inadempimento della S.A., deve
ritenersi che in punto di pagamento delle opere effettuate
non trova applicazione il principio giurisprudenziale per
cui “in caso di risoluzione del contratto di appalto per
inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo
restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore
adempiente, è obbligato, per l'esigenza di reintegrare la
situazione patrimoniale dell'altro contraente, a
corrispondergli il valore venale dell'opus medesimo con
riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella
quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai
prezzi contrattuali delle opere eseguite” (cfr. Cass.;
Sez. 1, Sentenza n. 12162 del 24/05/2007; Cass. nn.
106/1972, 2871/1992).
A cura del Dott. Matteo Macari
(www.studiomacari.it)
________________________________________
Ulteriori analisi e contributi
CSE
ed appaltatore: rischi e responsabilità penali ai tempi del
Covid-19. Qualche concreta indicazione
Quante volte, nella
realtà quotidiana, ci troviamo dinanzi il politico di turno
che, per ragioni di opportunità personale o di arrivismo,
sollecita gli operatori affinché una determinata opera
giunga a compimento, per mostrarla alla cittadinanza come
Vespasiano tentò di fare con il Colosseo, salvo perire ad
una manciata di settimane dal “collaudo” dell’opera e
vederla inaugurata...
|