APPALTI E GARE
Nuovo Regolamento unico appalti: prima
bozza del provvedimento
20 maggio 2020 - È stata resa nota una prima bozza del
nuovo “Regolamento unico” di attuazione del D. Leg.vo
50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come previsto a
seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019, c.d.
“sblocca cantieri”.
Nella bozza del regolamento
torna la possibilità di bandire le gare in base al progetto
di fattibilità con presentazione del definitivo come offerta
in gara.
Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli operatori,
per ovvie ragioni legate all’applicazione massiva delle
procedure sotto-soglia, vi sono quelle del Titolo III
(“Affidamenti di appalti e concessioni di importo inferiore
alle soglie comunitarie”) della Parte I (“Disposizioni
Comuni”).
Con il regolamento di cui all’articolo 216,
comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono
anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario
scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista”
L'obiettivo del nuovo Regolamento unico è
indicato all'interno dell'art. 216, comma 27-octies del
Codice dei contratti ovvero il riordino delle disposizioni
nelle seguenti materie:
- nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento;
- progettazione di lavori, servizi e
forniture, e verifica del progetto;
- sistema di qualificazione e requisiti
degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- procedure di affidamento e
realizzazione dei contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- direzione dei lavori e
dell’esecuzione;
- esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- collaudo e verifica di conformità;
- affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti
degli operatori economici;
- lavori riguardanti i beni culturali.
A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee
guida ANAC di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle
materie indicate nonché quelle che comunque siano in
contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.
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Il testo integrale della bozza
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