APPALTI E GARE
Durc congruità
manodopera appalti e subappalti: nuovo decreto per lavori
edili pubblici e privati
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato un
decreto che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza
della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di
quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle
organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa
allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito
dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese
affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a
qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile tutte le attività,
comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa
dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la
contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le
disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore
risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila. In
fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera
impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti
alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato
Accordo collettivo.
Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa
principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con
riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili
previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle
eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da
parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta
a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle
varianti apportate.
L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta,
dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa
affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per i
lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera
complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione
della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte
dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori
privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata
prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine,
l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera
complessiva.
Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale
delle Casse Edili (CNCE) sono definite le modalità di interscambio delle
informazioni tramite cooperazione applicativa che consentano di rendere
disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata,
nonché i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori
impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e
dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della
programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici mesi dall'adozione del
decreto, il sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione
applicativa, finalizzata anche all'alimentazione della banca dati. Qualora non
sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata
rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le
difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro
il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa
dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per
raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel
termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso
inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è
comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli
importi a debito e delle cause di irregolarità.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede
all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese
irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia
accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della
manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di
congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi
tale scostamento. L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì
dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera
mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati
presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo
collettivo del 10 settembre 2020. In mancanza di regolarizzazione, l'esito
negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o
privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di
regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del
DURC online.
Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte
nell'appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente. Le
disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la
denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente dal 1° novembre 2021. La Commissione Nazionale delle
Casse Edili assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse
in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della
creazione di un'apposita banca-dati condivisa con INPS, INAIL e Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è costituito
un comitato di monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro,
del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS,
dell'INAIL, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali
firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. Con successivo decreto
del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni
integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel
frattempo emerse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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