APPALTI E GARE
Digitalizzazione degli appalti, ecco come si arriva all’interoperabilità delle
piattaforme
Interoperabilità delle piattaforme
6 maggio 2023 -
Per la prima volta, un’intera sezione del Codice
degli Appalti viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice). Vengono stabiliti i principi e i
diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare
pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato
deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema
informativo (articolo 19).
Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare
le procedure per tutti gli appalti
pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e
interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale
di Ripresa e di Resilienza.
Partendo dal Codice di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), viene
costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement),
composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità
dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla
Banca
dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac.
Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac,
attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti
a società in house (articolo 23). Tutte le gare transitano attraverso le
piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria
piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni
appaltanti (articolo 25).
La centralità della BdncpIn tale ecosistema, diviene quindi centrale la
Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), già reso operativo dall’Autorità
Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore
Economico (articolo. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il
possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del
Codice).
Ad
Anac viene
affidata la pubblicità legale degli atti (articolo 27), riportati sul portale
istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco
degli operatori economici invitati (articolo 28).
Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione
avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti
pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio
digitale (articolo 29).
Nel documento qui allegato viene indicato, passaggio per passaggio, come avverrà
l’attuazione dell’ecosistema nazionale di EProcurement.
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