APPALTI E GARE
Indagini penali
pendenti su un operatore economico, possibile esclusione
dalla gara di appalto
Indagini penali pendenti su un operatore
economico
La stazione appaltante può valutare di escludere
un operatore economico da una gara o da una concessione se ci sono indagini
penali pendenti o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società o
una misura cautelare interdittiva come il divieto temporaneo di contrattare con
la Pubblica Amministrazione.
Lo evidenzia l’Anac nel parere richiesto
da un comune molisano circa la possibilità di aggiudicare un
contratto d’appalto all’operatore economico a carico del
quale, dal certificato dei carichi pendenti, sia risultata
la presenza di un procedimento penale in corso (nella
fattispecie, citazione diretta in giudizio per il reato di
lesione personale colposa grave).
Linee guida Anac
L’Autorità innanzitutto ricorda che, secondo
il codice appalti, “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico
dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con
sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena” per uno dei reati indicati nell’articolo 80
del codice appalti. Tuttavia, la disciplina in materia di contratti pubblici non
esclude comunque che determinati fatti di rilievo penale possano rappresentare
un grave errore professionale, prescindendosi in ogni caso dalla sussistenza di
una pronuncia giudiziale passata in giudicato.
Dunque, in presenza di gravi fatti di rilevanza penale, spetta alla stazione
appaltante con “un margine importante di discrezionalità” stabilire se possono
ostacolare la partecipazione a gare d’appalto e alla stipula dei relativi
contratti. Tutto ciò è stato evidenziato anche nelle Linee
Guida Anac n. 6/2016, nelle quali è stato ricondotto nella fattispecie del
grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice
anche il caso delle condanne non definitive per i reati di cui all’articolo 80,
comma 1 nonché per gli ulteriori reati indicati nello stesso documento. Nelle
stesse Linee guida sono state fornite anche indicazioni sulle modalità con le
quali la stazione appaltante deve procedere all’accertamento della causa di
esclusione in esame.
Discrezionalità della stazione appaltanti
È discrezione della stazione appaltante quindi
valutare quanto la pendenza di un procedimento penale a carico
dell’aggiudicatario incida sull’affidabilità dell’operatore economico. Anac infine
ricorda che i requisiti di partecipazione “devono essere posseduti dai
concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della
procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di
esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.
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