APPALTI E GARE
I
ribassi nei contratti pubblici
Analisi descrittiva dei contratti aggiudicati nel periodo
2017-2023
6
dicembre 2024 - A
partire dal 2020 si sono succeduti interventi normativi che
hanno modificato le soglie di valore contrattuale sotto le
quali è possibile per la stazione appaltante procedere con
l’affidamento diretto per contratti di lavori, servizi e
forniture. In particolare, il primo intervento
sull’innalzamento di tali soglie si è avuto con la legge
120/2020, di conversione del d. l. 76/2020. Le soglie per
l’affidamento diretto, fissate a 40.000 prima di tale legge,
sono state innalzate a 75.000 euro per gli appalti aventi ad
oggetto servizi e forniture e a 150.000 euro per gli appalti
di lavori. Il d. l. 77/2021 ha poi ulteriormente innalzato
le soglie per gli appalti di servizi e forniture a 139.000
euro (articolo 51)1 .
Si può
ritenere che l’affidamento diretto sia per sua stessa natura
caratterizzato da un livello di concorrenza tra operatori
economici più basso rispetto a quanto si potrebbe osservare
in altre modalità di scelta del contraente (e.g., procedure
aperte). Pertanto, è ragionevole ipotizzare che un più
diffuso utilizzo dell’affidamento diretto abbia un impatto
sui costi di approvvigionamento.
Il presente
documento ha per oggetto la descrizione degli andamenti dei
ribassi per le procedure di gara utilizzate tra il 2017 e il
2023. In particolare, è stato effettuato un confronto tra il
quadriennio 2017-2020 e il triennio 2021-2023, al fine di
fornire una preliminare valutazione dell’evoluzione dei
ribassi prima e dopo i sopra citati interventi legislativi
che hanno stabilito l’innalzamento delle soglie di valori
contrattuali sotto le quali le stazioni appaltanti hanno la
facoltà di utilizzare gli affidamenti diretti. In questo
senso, tale analisi rappresenta un punto di partenza per un
futuro approfondimento che possa stabilire un nesso
causa-effetto tra i cambiamenti legislativi e il maggiore
utilizzo degli affidamenti diretti in seguito all’entrata in
vigore degli stessi. Tuttavia, questo è possibile
esclusivamente utilizzando strumenti più rigorosi che
possano catturare l’effetto delle norme a parità di altre
condizioni. In questa sede ci si limita pertanto a fornire
una prima analisi, di carattere puramente descrittivo.
Il resto
del documento è strutturato come segue: la sezione 2 delinea
il perimetro dell’analisi. La sezione 3 discute
dell’evoluzione dei ribassi e di come le scelte delle
stazioni appaltanti su quale procedura adottare sono
cambiate nel tempo, fornendo una prima stima approssimativa
di come i costi di approvvigionamento delle pubbliche
amministrazioni siano mutati. La sezione 4 conclude
La fonte
dei dati utilizzati nelle analisi che seguono è la Banca
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (“BDNCP”). In
particolare, il perimetro oggetto di studio è stato
delimitato sulla base di tre criteri:
- sono
state individuate in partenza le procedure di
affidamento c.d. “perfezionate” per le quali, cioè, è
stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte)
o è stata inviata una lettera di invito (nel caso di
procedure ristrette o negoziate) ovvero è stata
manifesta la volontà di affidare l’appalto (nel caso di
affidamenti diretti). Seguendo le policy istituzionali
di redazione della Relazione Annuale ANAC, sono poi
state scartate una serie di procedure la cui inclusione
comporterebbe una distorsione dei risultati, per via
delle modalità di registrazione dell’importo o perché
trattasi di bandi relativi ad adesioni ad accordi quadro
o convenzioni;
- dal
momento che l’analisi si concentra su quelle specifiche
procedure che sono state soggette ai cambiamenti
legislativi di cui sopra, sono stati poi considerati
esclusivamente i contratti di lavoro di importo tra
40.000 € e 150.000 € ed i contratti di servizi e
forniture di importo tra 40.000 € e 140.000 €;
-
infine, essendo necessarie informazioni sul ribasso sono
stati considerati solo i contratti che risultano
aggiudicati3 e che riportano un valore di ribasso
compreso tra 0 e 100. Sono dunque state escluse le
procedure negli intervalli indicati al punto 1 e 2 per
le quali il ribasso non è stato comunicato e risulta
dunque mancante.
In luce di
quanto appena esposto, si sottolinea la necessità di
adottare la dovuta cautela nell’interpretazione dei
risultati delle sezioni successive. Ciò in particolare con
riferimento al punto 3: la mancata comunicazione di un
ribasso potrebbe essere frutto non di un mero errore di
registrazione (ed in quanto tale possibilmente
interpretabile come casuale), ma dell’assenza stessa di un
valore (e.g., nel caso di un affidamento diretto). In quest’ultimo
caso, l’esclusione delle suddette osservazioni potrebbe
comportare una distorsione del risultato finale.
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ANAC - Analisi dei ribassi nei
contratti pubblici |
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