RATING DI IMPRESA
Il rating di impresa trova la sua
disciplina negli artt. 83 comma 10 e
84 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.
Si tratta di un sistema finalizzato a
valutare, valorizzare e, di riflesso,
promuovere la performance contrattuale
degli operatori economici e, al tempo
stesso, la qualità nell’esecuzione dei
contratti pubblici e il conseguente
efficientamento del mercato di
riferimento.
Il rating di impresa si
fonda su requisiti reputazionali
valutati sulla base di indici
qualitativi e quantitativi, oggettivi e
misurabili, nonché sulla base di
accertamenti definitivi che esprimano la
capacità strutturale e di affidabilità
dell’impresa.
I predetti requisiti
verranno definiti dall’ANAC, la quale
provvederà anche al rilascio della
relativa certificazione. Nell’ambito
dell’attività di gestione del predetto
sistema, inoltre, l'ANAC potrà
determinare misure sanzionatorie
amministrative da applicare nei casi di
omessa o di tardiva denuncia
obbligatoria delle richieste estorsive e
corruttive da parte delle imprese
titolari di contratti pubblici, comprese
le imprese subappaltatrici e le imprese
fornitrici di materiali, opere e
servizi.
Nell’attribuzione del
rating d’impresa si terrà conto dei
precedenti comportamentali dell’impresa,
con riferimento, in particolare:
- al rispetto dei
tempi e dei costi nell’esecuzione
dei contratti;
- all’incidenza del
contenzioso, sia in sede di
partecipazione alle procedure di
gara, sia in fase di esecuzione del
contratto;
- della regolarità
contributiva, ivi compresi i
versamenti alle Casse edili,
valutata con riferimento ai tre anni
precedenti.
I requisiti
reputazionali alla base del rating di
impresa dovranno tenere conto anche del
rating di legalità rilevato dalla
medesima ANAC in collaborazione con
l'Autorità Antitrust: l’articolo 213,
comma 7, del nuovo codice, infatti,
dispone che l’Autorità anticorruzione
collabora con l’Antitrust ai fini della
rilevazione di comportamenti aziendali
meritevoli di valutazione per
l’attribuzione del “rating di legalità”
e che tale rating concorre anche alla
determinazione del “rating di impresa”.
Ad oggi l'Anac non ha
ancora adottato le Linee Guida ed ha
proposto la modifica delle disposizioni
del Codice che disciplinano il rating di
impresa.
Al fine di un maggiore
approfondimento si rinvia al Documento
di consultazione Anac avente ad oggetto
"Criteri reputazionali per la
qualificazione delle imprese" del Giugno
2016, e all'atto di segnalazione Anac n.
2 del 1.02.2017 avente ad oggetto
"Proposta di modifica degli articoli 83,
comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13,
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50"
BANCA DATI
OPERATORI ECONOMICI
L'art. 81 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
prevede che la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale,
tecnico-professionale ed economico e
finanziario, per la partecipazione alle
procedure di gara, sarà acquisita
esclusivamente attraverso la nuova Banca
dati nazionale degli operatori
economici, gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 2 della
medesima disposizione precisa che, con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'ANAC e l'AGID:1) saranno indicati i
dati concernenti la partecipazione alle
gare e il loro esito, in relazione ai
quali sarà obbligatoria l'inclusione
della documentazione nella Banca
dati;2)saranno indicati i documenti
diversi da quelli per i quali è prevista
l'inclusione e le modalità di
presentazione, i termini e le regole
tecniche per l'acquisizione,
l'aggiornamento e la consultazione dei
predetti dati;3)si provvederà alla
definizione delle modalità relative alla
progressiva informatizzazione dei
documenti necessari a comprovare i
requisiti di partecipazione e l'assenza
di cause di esclusione;4)si provvederà
alla definizione dei criteri e delle
modalità relative all'accesso e al
funzionamento nonché all'interoperabilità
tra le diverse banche dati coinvolte nel
procedimento.
Il Decreto
Ministeriale non è stato ancora
adottato, ragion per cui fino alla sua
entrata in vigore continuerà a trovare
applicazione l'ordinario sistema AVCpass.
Per maggiori
approfondimenti si rinvia al Comunicato
del Presidente Anac del 4.05.2016, alla
Deliberazione Anac n. 157 del 17.02.2016
e al Documento di consultazione del Mit
del Dicembre 2016.
DOCUMENTO DI
GARA UNICO EUROPEO
L'art. 85
del D.Lgs. 50/2016 prevede che al
momento della presentazione delle
domande di partecipazione o delle
offerte, le stazioni appaltanti debbano
accettare il documento di gara unico
europeo (DGUE), redatto in conformità al
modello di formulario approvato con
regolamento dalla Commissione europea.
Il DGUE consiste in
un’autodichiarazione rilasciata
dall’operatore economico con cui attesta
di essere in possesso: dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 80 del
Codice; dei requisiti di idoneità
professionale, di capacità economica -
finanziaria, di capacità tecnica -
professionale ex art. 83 del Codice;
nonchè degli ulteriori requisiti
richiesti dalla lex specialis. Il
documento fornisce, inoltre, le
informazioni relative agli eventuali
soggetti di cui l'operatore economico si
dovesse eventualmente avvalere ai sensi
dell'articolo
89 del Codice.
Con il DGUE, pertanto,
l'operatore economico deve dichiarare di
essere in possesso dei requisiti
richiesti dall'amministrazione senza che
debba allegare i relativi documenti a
comprova. Lo stesso comma 5 dell'art. 85
stabilisce che "Agli operatori
economici non è richiesto di presentare
documenti complementari o altre prove
documentali qualora questi siano
presenti nella banca dati di cui all'articolo
81 o qualora la stazione appaltante,
avendo aggiudicato l'appalto o concluso
l'accordo quadro, possieda già tali
documenti".
Il DGUE potrà essere
presentato in forma cartacea fino al
17.04.2018, successivamente dovrà essere
fornito esclusivamente in forma
elettronica.
Si rinvia per maggiori
approfondimenti alle Linee Guida del MIT
avente ad oggetto "Linee Guida per
la compilazione del modello di
Formulario di DGUE" del 18.07.2016,
e al Comunicato del Presidente Anac del
26 ottobre 2016.