L'amministrazione, pertanto, dovrà effettuare le verifiche in ordine al possesso di tutti i suddetti requisiti come previsto:
- dal comma 5 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (" Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81". Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara");
- dal Punto 3.2.1 della Linee Guida Anac n. 4 del 26.10.2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici".
Le verifiche dovranno essere effettuate obbligatoriamente nei confronti dell'aggiudicatario e facoltativamente nei confronti degli altri concorrenti ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 "Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti".