AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DELL'8 NOVEMBRE 1999, n. 7
Opere affini
Il Comune di C. pubblicava un
bando di gara per laffidamento di un incarico per redazione di progetto
dedilizia dimporto inferiore ai 200.000 Ecu e provvedeva al relativo
affidamento.
Su esposto di vari
professionisti venivano disposti accertamenti in esito ai quali, oltre ad elementi
rilevanti ai fini degli esposti anzidetti che consentivano di definire la relativa
questione, emergeva che, in sede di valutazione delle offerte relative, la stazione
appaltante aveva ritenuto di non attribuire nessun punteggio ad alcuni lavori eseguiti dai
progettisti concorrenti in quanto, a suo avviso, costituenti opere non affini
a quelle oggetto dellaffidamento.
La valutazione di affinità
delle opere costituisce questione a valenza generale che ha dato luogo ad altre
segnalazioni e richiede un pertinente approfondimento, ad evitare che il riconoscimento o
meno di tale caratteristica discenda da una valutazione non tanto discrezionale
dellente committente, quanto idonea a determinare per identiche fattispecie
soluzioni differenti - che non risultano nemmeno motivate - con violazione dei principi
dimparzialità e di parità di trattamento propri dellazione amministrativa.
La circostanza che manchi una
espressa definizione normativa di opera affine non sta a significare che questo vuoto
normativo non debba essere colmato con il richiamo a precetti esistenti
nellordinamento di settore, ancorché in testo differente da quello della legge sui
lavori pubblici.
Tenuto conto che questa nozione
ha valenza sia nei lavori pubblici, cui si è fatto ora riferimento, sia nei lavori
privati, e che pertiene allo svolgimento dellattività di progettazione, ci si può
riferire, per ritrovare la nozione stessa, alla disciplina dettata dalla legge 2 marzo
1949, n. 143, contenente il testo unico per le prestazioni professionali
dellingegnere e dellarchitetto.
Detta disciplina, richiamata
più volte nella normativa vigente ed anche nello schema di Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del
grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse.
Le classi individuano nove
differenti tipologie di interventi, mentre le categorie rappresentano una specificazione
dettagliata delle caratteristiche delle opere ricomprese nella classi stesse.
Il richiamo al concetto di
opere affini, ai fini della valutazione delle offerte, non può, peraltro, essere
rinvenuto con riferimento ad entrambe le suddivisioni in classi e categorie. Mentre
risulta, infatti, funzionale il riferimento alle categorie, in quanto esse rappresentano
la precisa descrizione sotto il profilo oggettuale e funzionale del bene da realizzare, le
classi, viceversa, pur individuando unarea di appartenenza delle tipologie di
progetti, si riferiscono ad opere oggettualmente e funzionalmente di diversa natura.
Alla luce di quanto precisato,
pertanto, ai fini della valutazione delle offerte, laffinità delle opere eseguite
rispetto a quella oggetto dellaffidamento deve essere valutata sulla base dei
principi desumibili dalla legge 143/1949, con riferimento alle classi di opere dalla
stessa individuate, con le prescrizioni di cui alla tabella che segue:
A) Opere appartenenti alla
Classe I con esclusione dei restauri artistici e dei piani regolatori di cui alla
categoria d), delle decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in
metalli, vetro, ecc. di cui alla categoria e) nonché delle strutture di cui alle
categorie f) e g);
B) Opere relative alle categorie di restauro e del risanamento conservativo come descritte
allart. 31 lett. b), c), d) della legge 457/1978, Titolo IV;
C) Piani regolatori anche parziali nonché altri strumenti urbanistici e di pianificazione
territoriale, ambientale, paesaggistica;
D) Decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di ambienti, disegni di
mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.;
E) Strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I;
F) Opere appartenenti alla Classe II;
G) Opere appartenenti alla Classe III;
H) Opere appartenenti alla Classe IV;
I) Opere appartenenti alla Classe V;
J) Opere appartenenti alla Classe VI;
K) Opere appartenenti alla Classe VII;
L) Opere appartenenti alla Classe VIII;
M) Opere appartenenti alla Classe IX.
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