N.
03587/2018 REG.PROV.COLL.
N.
00475/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 475 del 2018, proposto da
Società Services Group S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio Orazio Abbamonte in Napoli, viale
Gramsci n. 116;
contro
Asl 108 - Napoli 3, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego
Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio
Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, 156;
nei confronti
So.Ge.Si. S.r.l. non
costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
dell’efficacia:
a – della delibera del
Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud n. 892 del
28.12.2018, pubblicata in data 30.12.2017, di
aggiudicazione della procedura di gara “ponte” per
l'affidamento del servizio di vigilanza armata (lotto 1)
e sorveglianza non armata (lotto 2) delle strutture
dell'ASL Napoli 3 Sud;
b – ove occorra, della
nota n. 13072 del 24.01.2018 dell'ASL Napoli 3 Sud di
comunicazione della aggiudicazione definitiva;
c – della nota prot. n.
13403 del 25.01.2018 con la quale l'ASL Napoli 3 sud ha
chiesto l'elenco del personale attualmente in forza alle
imprese esecutrici dei servizi di vigilanza armata
(lotto 1) e sorveglianza non armata (lotto 2);
d – di tutti i verbali
di gara ed, in particolare, dei verbali n. 12 del
26.07.2017, n. 13 del 31.07.2017 e n. 14
dell'11.09.2017;
e – dei successivi
verbali di gara nn. 1 e 2 del 21.11.2017 di verifica
della anomalia;
f – di tutti gli atti
presupposti ed, in particolare, della delibera del
Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 di nomina della
Commissione di Gara n. 268 del 13.04.2017;
g – ove occorra,
infine, della nota dell'ASL Napoli 3 Sud n. 105000 del
13.09.2017;
h – di tutti gli atti
presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
nonché per
l'accertamento
ai sensi dell'art. 133
n. 1 lett. e) c.p.a.
della nullità degli
atti di gara e della delibera di aggiudicazione del
servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 24 aprile 2018 la dott.ssa Diana
Caminiti e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato
in data 26/31 gennaio 2018 e depositato il successivo 5
febbraio la società Service Group ha impugnato la
delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud
n. 892 del 28.12.2018, pubblicata in data 30.12.2017, di
aggiudicazione della procedura di gara “ponte” per
l'affidamento del servizio di vigilanza armata (lotto 1)
e sorveglianza non armata (lotto 2) delle strutture
dell'ASL Napoli 3 Sud e i relativi atti presupposti, in
epigrafe indicati, richiedendo altresì l’accertamento
della nullità degli atti di gara e della delibera di
aggiudicazione del servizio.
2.A sostegno del
ricorso deduce in punto di fatto di essere attualmente
gestore del servizio oggetto della gara de qua, indetta
con bando del 20.12.2016 e di aver preso parte alla gara
medesima per l’affidamento del servizio di sorveglianza
non armata.
2.1. Il sistema di
aggiudicazione era quello della offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016,
sulla base di una pluralità di elementi di natura
qualitativa e quantitativa.
2.2. Il Direttore
Generale, scaduto il termine delle offerte, con delibera
n. 268 del 13.04.2017, aveva disposto la nomina della
Commissione di Gara che è così formata:
- Presidente: Dott.ssa
Rosaria Comito;
- Componente: Avv.
Giovanni Pescarini Rajola;
- Componente: Dott.
Mauro Esposito.
La delibera di nomina
aveva espressamente dato atto dell’assenza di cause di
incompatibilità o astensione, prescritte dall’art. 77
co. 4 D.Lvo 50/2016.
La Dr.ssa Comito,
tuttavia, durante il corso della procedura di gara, era
stata nominata, con delibera del Direttore Generale n.
550 del 21.07.2017, Direttore dell’UOC Acquisizione Beni
e Servizi, Unità Operativa avente poteri di gestione del
contratto, oggetto di gara, e di tutti i contratti di
fornitura di beni e servizi dell’ASL.
La stessa aveva
peraltro continuato a presiedere la Commissione di Gara,
partecipando attivamente a fasi salienti del
procedimento e, precisamente, alla valutazione delle
offerte tecniche ed economiche e, quindi, alla verifica
di anomalia.
La procedura si era
definita, quindi, con delibera del Direttore Generale n.
892/2017, che aveva espressamente dichiarato di recepire
la proposta di aggiudicazione, all’esito dei risultati
di gara, formulata dalla stessa Dr.ssa Comito, nella
qualità di Direttore della UOC Acquisizione Beni e
Servizi, venendo aggiudicata alla SOGESI (lotto 2) con
decorrenza 1.03.2018.
3. Ciò posto, la
società ricorrente, ritenendo l’aggiudicazione e i
relativi atti presupposti, in epigrafe indicati,
illegittimi, li ha impugnati, articolando avverso i
medesimi, in due motivi di ricorso, le seguenti censure:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE
(ART. 77 D.LVO 50/2016 IN RELAZIONE LINEE GUIDA ANAC N.
5/2016) – VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN TEMA DI AUTONOMIA,
INDIPENDENZA E TERZIETÀ DELLE COMMISSIONI DI GARA –
VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE.
DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE –
ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO - INIQUITÀ – TRAVISAMENTO)
La società ricorrente
deduce in primo luogo la violazione del comma 4
dell’art. 77 D.Lvo 50/2016 secondo il quale “i
Commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta”, previsione innovativa rispetto al precedente
Codice (art. 84 D.Lvo 163/2006), che estende alla figura
del Presidente (prima esclusa) tutte le cause di
incompatibilità a rivestire la carica di Commissario di
Gara.
Ciò in quanto, il
Presidente della Commissione di Gara, dr.ssa Rosaria
Comito, durante il corso della procedura, era stata
nominata, come innanzi precisato, Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi, avente funzioni di
amministrazione attiva (stipula dei contratti, controllo
della esecuzione del servizio, richiesta dei servizi,
pagamento dei corrispettivi) su tutti i contratti di
fornitura di beni e servizi dell’ASL e, dunque, anche
sul contratto oggetto di affidamento attraverso la
procedura di gara controversa.
Nella prospettazione
attorea pertanto gli esiti della procedura di evidenza
pubblica, andrebbero annullati, con conseguente
integrale rinnovazione della procedura di gara.
II – VIOLAZIONE DI
LEGGE (ART. 77 D.LVO 50/2016 IN RELAZIONE LINEE GUIDA
ANAC N. 5/2016) – VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN TEMA DI
AUTONOMIA, INDIPENDENZA E TERZIETÀ DELLE COMMISSIONI DI
GARA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI
POTERE
(DIFETTO DEL
PRESUPPOSTO – ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE –
ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO - INIQUITÀ – TRAVISAMENTO).
La società ricorrente
deduce in secondo luogo l’illegittimità della
composizione della Commissione di Gara, per difetto di
specifica competenza dei componenti, in materia di
servizi di vigilanza, in violazione del disposto
dell’art. 77 comma 1 D.Lvo 50/2016, secondo il quale
“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
del contratto”.
La procedura di gara
controversa ha infatti ad oggetto l’affidamento del
servizio di sorveglianza, non armata, dell’ASL Napoli 3
Sud (lotto 2) da aggiudicarsi con il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa e il disciplinare
tecnico, nell’individuare i criteri di valutazione delle
offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi, aveva
utilizzato parametri tecnici il cui apprezzamento
presupporrebbe specifiche conoscenze tecniche.
Ad avviso di parte
ricorrente nessuno dei tre componenti della Commissione
avrebbe specifiche competenze professionali in grado di
consentirgli di esprimere compiutamente e
ragionevolmente giudizi tecnici sui sistemi di sicurezza
delle singole ditte concorrenti.
4. Si è costituita la
ASL Napoli 3 Sud, con deposito di documenti e di memoria
difensiva, deducendo preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso per tardività delle censure proposte, sulla
base del rilievo che i provvedimenti di nomina della
Commissione, nonché i provvedimenti con i quali si
dichiara l’insussistenza di condizioni di
incompatibilità, sarebbero atti immediatamente lesivi
per cui dovrebbero essere autonomamente impugnati senza
attendere o condizionarne l’impugnazione all’esito
dell’aggiudicazione dell’appalto all’impresa
controinteressata.
Pertanto, nella
prospettazione della resistente amministrazione, avendo
nel caso specifico la stazione appaltante pubblicato la
deliberazione di nomina della Commissione di gara n.
268/2017, mediante affissione all’Albo Pretorio
informatico dell’Azienda a partire dal 14 aprile 2017,
doveva ritenersi che da tale data fossero iniziati a
decorrere i termini di decadenza per la proposizione di
tutte le censure relative alla composizione della
Commissione di gara, e quindi anche di quelle
concernenti l’incompatibilità dei membri della stessa,
ovvero la loro inidoneità dal punto di vista
tecnico-professionale.
4.1.Ha inoltre dedotto
l’inammissibilità del ricorso anche sotto altro profilo,
per mancata notifica dello stesso al Presidente della
Commissione di gara, dott.ssa Rosaria Comito, rivestente
la qualifica di controinteressata necessaria per essere
la destinataria diretta della contestazione di
incompatibilità
4.2. Nel merito ha
insistito per il rigetto del ricorso.
5. La società
ricorrente ha replicato alle avverse eccezioni di
inammissibilità con memoria depositata in data 23
febbraio 20188.
6. L’istanza cautelare
è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris con
ordinanza cautelare n. 00465/2018.
7. Il ricorso è stato
trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica
del 24 aprile 2018.
8. In via preliminare
vanno vagliate le eccezioni di inammissibilità del
ricorso sollevate da parte resistente.
9. Le stesse sono
infondate alla stregua dei seguenti rilievi.
10. Quanto
all’eccezione di inammissibilità (rectius di
irricevibilità) del ricorso per tardiva impugnazione del
provvedimento di nomina della Commissione di gara, il
Collegio aderisce al costante orientamento
giurisprudenziale, di cui al noto arresto dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato 1/2003 che ha escluso
l’onere di immediata impugnazione delle clausole del
bando riguardanti la composizione ed il funzionamento
del seggio di gara sulla base dei seguenti rilievi “Non
può, altresì, essere condivisa quella tesi volta ad
imporre l’onere di immediata impugnazione delle clausole
del bando riguardanti la composizione ed il
funzionamento del seggio di gara. Non può, infatti,
essere configurato un autonomo interesse del ricorrente
ad una certa composizione del seggio di gara ed a certe
sue modalità di funzionamento, diverso dall’interesse
(sostanziale) all’aggiudicazione, e cioè al
conseguimento di quell’assetto degli interessi in gioco
a lui favorevole che è lo scopo che l’interessato
intende perseguire con la presentazione della domanda di
partecipazione. D’altra parte, una lesione concreta ed
attuale della situazione soggettiva del partecipante
alla procedura concorsuale potrà derivare soltanto dal
diniego di aggiudicazione, dal momento che soltanto con
esso diviene effettiva la potenziale illegittimità
connessa con la sua composizione e con le sue regole di
funzionamento. E’ solo, infatti, con il diniego di
aggiudicazione che si verifica l’evento lesivo, e con
esso, quel fenomeno in base al quale la possibile
anomalia della composizione e del funzionamento del
seggio di gara si traduce in una certa ed effettiva
anomalia dell’intera procedura concorsuale e del suo
esito”.
10.1. Detto
orientamento giurisprudenziale è da condividersi anche
alla luce della più recente giurisprudenza (ex multis
Cons. Stato 6/12/2016 n. 5154) secondo la quale nelle
procedure concorsuali per costante orientamento
giurisprudenziale “l’onere di impugnazione immediata
riguarda le sole clausole che concernono i requisiti
soggettivi di partecipazione, ovvero quelle che
impediscono la stessa formulazione dell’offerta.
Esso non si estende,
invece, alle modalità di valutazione delle offerte o di
svolgimento della gara in cui rientra anche la
formazione e la nomina della Commissione di gara, la
quale com’è noto, deve avvenire dopo la presentazione
delle offerte”.
Anche questo Tar con la
sentenza sez. VIII, 31/10/2017, n. 5100 si è espresso in
tal senso affermando che “l'onere di immediata
impugnativa è circoscritto alle clausole del bando di
gara impeditive della partecipazione alla procedura o
impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del
tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti
della procedura concorsuale, e, pertanto, immediatamente
lesive sotto questi profili, mentre ogni altra
questione, ivi compresa la legittima composizione della
Commissione di gara, è rimessa all'impugnazione contro
l'altrui aggiudicazione, perché è solo in tale momento
che si concretizza la lesione — e quindi l'interesse al
ricorso — per gli altri partecipanti alla procedura e
può conseguentemente ritenersi sorto l'onere di
impugnazione (cfr. Cons. di Stato sez. sez. V, n. 61 del
18.1.1996; TAR Lazio Roma n. 5063 del 4.5.2016).
In senso analogo è del
resto la costante giurisprudenza (ex multis Consiglio di
Stato, sez. III, 18 giugno 2012, n. 3550; id. sez. V 7
ottobre 2002, n. 5279; T.A.R. Reggio Calabria 23 ottobre
2008 n. 542).
11. Parimenti da
disattendere è l’eccezione di inammissibilità del
ricorso fondata sul rilievo della mancata notifica al
Presidente della Commissione di gara, da considerarsi,
nella prospettazione dalla Asl resistente, quale
controinteressata, stante la questione di
incompatibilità formulata avverso la medesima.
11.1 In primo luogo va
evidenziato che ai fini dell’ammissibilità del ricorso è
sufficiente la notifica del ricorso ad un solo
controinteressato ex art. 41 comma 2 c.p.a.,
nell’ipotesi di specie evocato in giudizio
(l’aggiudicataria So.Ge.Si. S.r.l.), essendo per contro
obbligo dell’adito Tar disporre ex art. 49 comma 1
c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti
di tutti gli altri controinteressati.
11.2. Peraltro deve
escludersi che il Presidente della commissione di gara
sia controinteressato rispetto all’impugnativa della
procedura di gara o comunque soggetto cui va notificato
quale parte resistente il ricorso in quanto come noto
“la Commissione è un organo tecnico, privo di rilevanza
esterna, la cui attività viene trasfusa –previa apposita
approvazione – nel provvedimento finale della procedura
di gara, e cioè l’aggiudicazione, adottata dalla
stazione appaltante”. Pertanto la legittimazione
processuale non spetta alla commissione, essendo
l’amministrazione l’unico soggetto legittimato a
contraddire (ex multis Consiglio di Stato Sez. III 12
aprile 2012 n. 2082; in senso analogo Consiglio di
Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9189; T.A.R.
Palermo, sez. I 9 novembre 2005 n. 4992; T.A.R.
Catanzaro, sez. II, 09/12/2003, n. 3442; T.A.R. Lazio,
Sez. II 7 novembre 2001, n. 9049).
11.3. Né appare
applicabile all’ipotesi di specie il precedente di cui
alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1775/2016,
citato da parte resistente, che ha evidenziato la
qualità di controinteressato in capo al Presidente della
Commissione di gara di cui era stata dedotta
l’incompatibilità in ragione del rapporto di parentela
con l’(ex) collaboratrice della società divenuta
aggiudicataria, comportante obbligo di astensione ex
art. 51 c.p.c. ex art. 84 comma 7 dlgs. 163 comma 6 e 77
comma 6 dlgs. 50/2016, in quanto detta decisione è
fondata sul rilievo dell’interesse del Presidente della
Commissione non solo alla conservazione degli atti della
procedura oggetto di impugnativa ma anche alla tutela
della propria onorabilità e correttezza (...) posti in
dubbio dal principale ed unico motivo d’impugnazione,
laddove nell’ipotesi di specie in ragione della dedotta
causa di incompatibilità del Presidente – tra l’altro
sopravvenuta - fondata su una ragione “istituzionale” e
non personale, ovvero sulla nomina dello stesso quale
Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi, non
sussiste(va) detto interesse- comportante l’obbligo di
astensione - autonomo ed indipendente rispetto
all’interesse della stazione appaltante.
12. Nel merito peraltro
il ricorso è infondato.
13. Quanto al primo
motivo di ricorso, fondato sulla violazione del disposto
dell’art. 77 comma 4 Dlgs. 50/2016, vale la pena
ricordare quanto già evidenziato in sede cautelare in
ordine alla ratio di siffatto disposto che definisce le
regole in tema di composizione della Commissione
giudicatrice.
Lo stesso ha infatti il
duplice scopo di garantire la libertà di elaborazione
delle offerte e l'imparzialità della valutazione delle
stesse, a garanzia tanto dei concorrenti quanto della
Stazione Appaltante, impedendo che i medesimi soggetti
possano influire sul contenuto del servizio da
aggiudicare e sul risultato della procedura di gara
(cfr. T.a.r. Lombardia Brescia, sez. I, 28 agosto 2017
n. 1073).
Nell’ipotesi di specie
la censura relativa alla dedotta incompatibilità del
Presidente della Commissione giudicatrice non è
assistita da elementi di fondatezza, atteso che la
dott.ssa Comito non ha partecipato alla stesura della
lex specialis di gara né è allegato in ricorso dalla
società ricorrente alcun elemento concreto che consenta
di ravvisare (in questa fase) nella nomina del
Presidente della Commissione, in ragione delle funzioni
solo successivamente svolte come Direttore dell’UOC
Acquisizione Beni e Servizi, un pericolo per i due
obiettivi perseguiti dalla norma sopra richiamata
(imparzialità della gara; limitazione della libertà
nella formulazione delle offerte), (cfr in tal senso
T.A.R. Puglia – Lecce Sez. II 29.06.2017 n. 1074 secondo
cui “E’ infatti evidente la finalità, perseguita
dall’art. 77 comma 4 citato, di evitare che uno dei
componenti della Commissione, proprio per il fatto di
avere svolto in precedenza attività strettamente
correlata al contratto del cui affidamento si tratta,
non sia in grado di esercitare la delicatissima funzione
di giudice della gara in condizione di effettiva
imparzialità e di terzietà rispetto agli operatori
economici in competizione tra di loro…Tale pregiudizio
può essere agevolmente rintracciato in un caso come
quello qui in esame, posto che la predisposizione, da
parte del Presidente della Commissione di gara,
addirittura delle c.d. regole del gioco può influenzare
la successiva attività di arbitro della gara.”).
Ed infatti il principio
di imparzialità dei componenti del seggio di gara va
declinato nel senso di garantire loro la cd virgin mind,
ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi
dei partecipanti alla gara stessa che nell’ipotesi di
specie non appare messa in discussione, non avendo la
dott.ssa Comito, solo successivamente nominata quale
Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi,
partecipato alla predisposizione della lex specialis.
13.1. Ritiene al
riguardo il Collegio di aderire al riguardo a quella
interpretazione del disposto dell’art. 77 comma 4 fatta
proprio dall’ANAC con delibera 436 del 27 aprile 2017
secondo cui occorre comunque tenere presente, al fine di
evitare forme di automatica incompatibilità a carico del
RUP, quell’approccio interpretativo di minor rigore
della norma fornito nel tempo dalla giurisprudenza
amministrativa circa, ad esempio, la previsione di cui
all’art. 84, che non comporta, di per sé,
l’incompatibilità a far parte della Commissione
giudicatrice di tutti i soggetti che, in quanto
dipendenti della stazione appaltante, siano in qualche
misura coinvolti, per obbligo di ufficio, nello
specifico lavoro, servizio o fornitura che è oggetto
dell’appalto. (TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 febbraio
2011, n. 1172), (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza n.
1565/2015; Cons. Stato, parere n. 1767 del 2.8.2016). <<
L’articolo in questione prevede l’incompatibilità, quale
componente della commissione giudicatrice, soltanto di
coloro che hanno svolto funzione decisorie autonome,
nella predisposizione degli atti di gara e non è
sufficiente un mero ausilio tecnico o esecutivo nella
predisposizione del capitolato in quanto in quest’ultima
ipotesi non vi sarebbe alcun pericolo effettivo di
effetti disfunzionali nella valutazione delle offerte»
(cfr.TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. II, sentenza
13.7.2015, n. 675) >>.
Infatti, in base alle
coordinate ermeneutiche fornite dalla consolidata
giurisprudenza amministrativa, la previgente
disposizione, dettata a garanzia della trasparenza e
imparzialità amministrative nella gara, impediva la
presenza nella commissione di gara di soggetti che
avessero svolto un’attività idonea a interferire con il
giudizio di merito sull’appalto di che trattasi (cfr.
Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438; parere n.
46 del 21 marzo 2012).
Pertanto in base alla
citata delibera ANAC “al fine di evitare forme di
automatica incompatibilità a carico del RUP, l’eventuale
situazione di incompatibilità con riferimento alla
funzione di commissario di gara e presidente della
commissione giudicatrice, deve essere valutata in
concreto verificando la capacità di incidere sul
processo formativo della volontà tesa alla valutazione
delle offerte, potendone condizionare l’esito”.
Quindi laddove, come
nell’ipotesi di specie, in ragione della sopravvenienza
della nomina detto giudizio di merito non appaia
inficiato non è predicabile la dedotta illegittimità
della procedura di gara, avuto tra l’altro riguardo alla
circostanza che in ricorso non è dedotto alcun specifico
rilievo circa la tipologia di (pre)giudizio espresso
quale presidente della commissione di gara che sarebbe
stata influenzata dalla nomina di Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi.
14. Parimenti
destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso,
relativo alla dedotta inidoneità dei componenti della
Commissione di gara.
Al riguardo occorre
applicare quell’orientamento giurisprudenziale formatosi
sotto il vigore del codice previgente secondo il quale
il requisito generale dell'esperienza “nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”,
previsto dall’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006
per i componenti della Commissione giudicatrice di una
gara per l’affidamento di un appalto pubblico, deve
essere inteso gradatamente ed in modo coerente con la
poliedricità delle competenze di volta in volta
richieste in relazione alla complessiva prestazione da
affidare, non essendo pertanto necessario che
l’esperienza professionale di ciascun componente copra
tutti i possibili ambiti oggetto di gara, con la
conseguenza che la competenza nello specifico settore al
quale si riferisce l’oggetto dell’appalto e del relativo
contratto va valutata compatibilmente con la struttura
degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente,
che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti
oggetto della gara (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, sez. III,
13 giugno 2016 n. 6761).
Nell’ipotesi di specie
occorre in primo luogo evidenziare che l’appalto per cui
è causa concerne l’affidamento di servizi di
sorveglianza non armata, la valutazione delle cui
caratteristiche non comporta la necessità di complesse
conoscenze tecniche; da ciò la piena idoneità dei membri
della commissione, avuto riguardo alla loro esperienza,
quale evincibile dai rispettivi curriculum vitae.
La dott.ssa Comito,
presidente della Commissione, ha sempre svolto funzioni
di direzione amministrativa, e come evincibile anche dai
convegni e corsi cui ha preso parte, è esperta di
spending review, nonché di economia e gestione aziendale
ed ha perfezionato la propria formazione anche nel campo
della sicurezza e lavoro negli uffici pubblici.
L’avv. Giovanni Rajola
Pescarini, componente della commissione, è il dirigente
della UOC Affari Legali dell’ASL resistente e, per il
passato, ha ricoperto analogo incarico presso la
fondazione G. Pascale I.R.C.C.S. e ha conseguito un
master di secondo livello in politiche e sistemi
socio-sanitari.
Il dott. Mauro
Esposito, componente della commissione, è un esperto nel
settore specifico della “gestione beni e servizi”,
avendo svolto attività continuativa per un quindicennio
presso la U.O.S. Economato dell’istituto G. Pascale,
sostituendo anche il Dirigente in caso di assenza e/o
impedimento; lo stesso vanta inoltre particolari
competenze in materia informatica; ha inoltre curato
l’istruttoria e la gestione di contratti per la
manutenzione di apparecchiature elettro-medicali ad alto
contenuto tecnologico; ha seguito specifici percorsi
formativi in materia di Codice dei contratti pubblici e
nel settore della “gestione ed organizzazione delle
aziende sanitarie”; ha infine partecipato ad un apposito
corso in “Criminologia, investigazione e security” ed ha
conseguito un Master di II livello in Politiche e
Sistemi Sociosanitari.
15. In considerazione
della infondatezza di tutte le censure il ricorso va
dunque rigettato.
16. Le spese di lite
seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte
ricorrente alla refusione delle spese di lite nei
confronti della Asl resistente, liquidate in complessivi
euro 2.000, 00 (duemila/00), oltre oneri accessori, se
dovuti, come per legge.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli
nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller,
Presidente
Diana Caminiti,
Consigliere, Estensore
Paolo Marotta,
Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Diana Caminiti |
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Santino
Scudeller |
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IL SEGRETARIO
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa |