Pubblicato il 07/03/2019 - N.
00260/2019 REG.PROV.COLL. - N. 01118/2018 REG.RIC. - N. 01064/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi numero di registro generale 1064 e
1118 del 2018, rispettivamente proposti da
AMEC s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI costituendo con Valori s.c.a
r.l. Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Ilardo, Francesco Zaccone,
Francesco Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a., in proprio e quale mandataria
del RTI con Aleandri s.p.a., Monaco s.p.a., Gimac Holding s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Claudio Vivani in
Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;
contro
Infratrasporti Torino s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Giuseppe Di Chio, Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Di Chio in
Torino, corso Re Umberto 77;
nei confronti
A) ricorso n. 1064/2018:
ASTALDI s.p.a in concordato, in proprio e nella qualità di mandataria dell’RTI
avente come mandante NBI s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to
Carlotta Candeago in Luserna San Giovanni, via Ai Vola 55;
NBI s.p.a., non costituita in giudizio;
B) ricorso n. 1118/2018:
ASTALDI s.p.a in concordato, in proprio e nella qualità di mandataria dell’RTI
avente come mandante NBI s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to
Carlotta Candeago in Luserna San Giovanni, via Ai Vola 55;
AMEC s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI costituendo con Valori s.c.a
r.l. Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Ilardo, Francesco Zaccone,
Francesco Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NBI s.p.a. e Valori s.c.a r.l. Consorzio Stabile, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ricorrente incidentale ad opponendum nel
ricorso 1064/2018:
Ici - Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi
Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Claudio Vivani in Torino, Galleria Enzo
Tortora, 21;
per l'annullamento
A.1) quanto al ricorso n. 1064 del 2018:
- degli atti e delle operazioni concernenti la
procedura aperta ex artt. 60 e 122 del D.lgs. 50/2016, indetta da
Infratrasporti.To s.r.l. (“Infra.To”) per l'affidamento dei “lavori di
realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di
completamento degli impianti non connessi al sistema – Metropolitana Automatica
di Torino – Linea 1 – Prolungamento Ovest Cascine Vica – Lotto funzionale 1
Fermi-Collegno Centro ... appalto 2/2018”, nella misura in cui con gli stessi la
S.A. ha illegittimamente escluso dalla procedura il RTI Amec S.r.l. – Valori
s.c.a r.l. Consorzio Stabile (di seguito “RTI Amec”) ed aggiudicato l'appalto al
RTI Astaldi s.p.a. - NBI s.p.a. (di seguito anche “RTI Astaldi”) e, in
particolare:
- del provvedimento di esclusione dell’RTI Amec
dalla procedura e del provvedimento di aggiudicazione della procedura medesima
in favore dell’RTI Astaldi;
- più nel dettaglio, della Determina Infra.To
n. 69 del 19.11.2018, recante “esclusione del concorrente primo classificato ed
aggiudicazione definitiva al concorrente secondo classificato” e della
sottostante relazione del proponente, allegata alla determina n. 69, intesa ad
illustrare le ragioni della disposta esclusione del RTI Amec dalla procedura e
la conseguente aggiudicazione in favore del RTI Astaldi;
- della nota prot. GCU/CV/et/n. 1448 del 19
novembre 2018, recante comunicazione dell'esclusione del RTI Amec ed
aggiudicazione definitiva al RTI secondo graduato;
- della relazione conclusiva della verifica di
congruità dell'offerta del RTI Amec, estesa dal Responsabile del Procedimento in
data 16 novembre 2018 (successivamente conosciuta) e dei sottostanti giudizi e
valutazioni, espressi dagli organi preposti alla verifica di congruità;
- degli atti e dei verbali (non altrimenti
conosciuti) delle sedute in cui si è svolta la verifica di congruità
dell'offerta del RTI Amec, ivi comprese la nota di avvio del sub-procedimento di
verifica del 10 agosto 2018, la richiesta di chiarimenti del 13 e 18 settembre
2018, la nota del 26.10.2018 di convocazione del contraddittorio, nonché di ogni
ulteriore atto o provvedimento anche istruttorio relativo alla suddetta verifica
(ancorché non conosciuto);
- degli atti e delle verifiche espletate da
Infra.To circa il possesso da parte di AMEC S.r.l. del requisito del patrimonio
netto di cui al punto 4,1 lett. b) del Disciplinare di gara;
- della valutazione circa il requisito del
patrimonio netto espletata dal Direttore dell'Area Amministrazione e Finanza di
Infra.To, Ing. Marco Cesaretti;
- delle valutazioni compiute dalla S.A. in
merito alla ripartizione delle quote tra mandante e mandataria per la categoria
OG1;
- degli atti e dei verbali delle sedute
pubbliche di gara nn. 1, 2 e 3, del verbale unico delle sedute riservate del 30
luglio e del 1, 2 e 3 agosto 2018, nonché di ogni ulteriore atto o verbale anche
istruttorio (ancorché ad oggi non conosciuto) relativo alle operazioni della
S.A. e correlato con le determinazioni di esclusione del RTI Amec e di
aggiudicazione in favore del RTI Astaldi;
- della (non conosciuta) proposta di
aggiudicazione in favore del RTI Astaldi;
- del (non conosciuto) provvedimento inteso a
conferire efficacia all'aggiudicazione;
- in via subordinata, per l'annullamento e/o la
declaratoria di nullità delle previsioni di cui alla lex specialis, avuto
particolare riguardo alle clausole relative al requisito del patrimonio netto di
cui al paragrafo 4.1, lett. b), del Disciplinare di gara, ove le stesse
dovessero intendersi nel senso fatto proprio dalla Committenza e di cui infra;
- di ogni ulteriore atto ai precedenti annesso,
connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonchè
per l'accoglimento della domanda di conseguire
l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto;
e nell’ipotesi di in cui sia stato o venisse
nelle more stipulato il contratto di appalto per la declaratoria di inefficacia
del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 del
D.Lgs. n.104/2010 e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora
si esplicita;
nonché ancora
per le subordinate ipotesi in cui non si
ritenesse ammissibile la tutela in forma specifica e/o in ogni caso in cui non
venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di
parziale esecuzione dei lavori da parte dell'illegittimo aggiudicatario) venisse
affidata solo una parte dei lavori oggetto dell'appalto,
per la condanna della P.A. al risarcimento per
equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei
provvedimenti impugnati, nella misura che si indica nel 15% dell'importo a base
d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione
e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di
giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare,
e, in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi
di debito di valore, ovvero - nella pur denegata ipotesi che il debito venga
qualificato come di “valuta” – oltre interessi legali e maggior danno ai sensi e
per gli effetti dell'art. 1224, 2° comma, c.c..
A.2) quanto al ricorso incidentale presentato
da Astaldi s.p.a. in concordato
- della Determina Infra.To n. 69 del
19.11.2018, recante “esclusione del Concorrente primo classificato ed
aggiudicazione definitiva al Concorrente secondo classificato”, ove non dovesse
intendersi contestata tra le cause di esclusione dell'ATI AMEC anche la anomalia
ed inaffidabilità della offerta presentata, pure emersa dalla verifica di
congruità disposta dal responsabile del procedimento;
- della relazione conclusiva della verifica di
congruità del responsabile del procedimento del 16 novembre 2018, ove dovesse
intendersi ivi non eccepita anche la anomalia ed inaffidabilità della offerta
presentata dalla ATI AMEC;
- nonché di ogni provvedimento antecedente,
presupposto, connesso, successivo e, comunque, consequenziale per quanto lesivo
della posizione giuridica della esponente, inclusi, per quanto occorrere possa e
ove pregiudizievoli all'interesse della esponente, gli atti e verbali afferenti
la verifica di congruità.
B) quanto al ricorso n. 1118 del 2018:
- della Determina di Infratrasporti.TO S.r.l.
n. 69 del 19.11.2018, con cui è stata aggiudicata la gara per la “realizzazione
delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di completamento e
degli impianti non connessi al sistema” – CIG 7488152A81 con riguardo alla
Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1 – Prolungamento Ovest Cascine Vica
– Lotto funzionale 1 “Fermi - Collegno centro”, all'ATI Astaldi S.p.A. – NBI
S.p.A., previa esclusione della costituenda ATI Amec S.r.l. - Valori S.c.a r.l.
Consorzio Stabile;
- di ogni atto e provvedimento presupposto,
connesso e consequenziale;
nonché per la declaratoria di nullità,
invalidità ed inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il
conseguimento dell'aggiudicazione in capo alla ricorrente con subentro nel
contratto eventualmente stipulato.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti
e i ricorsi incidentali, anche ad opponendum, e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione di
Infratrasporti Torino s.r.l. e di Astaldi s.p.a in concordato (in entrambi i
giudizi), di Amec s.r.l. (nel giudizio sul ricorso n. 1118/2018), di ICI -
Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a. (interveniente nel giudizio sul
ricorso n. 1064/2018);
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27
febbraio 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con un primo ricorso rubricato RG n. 1064/2018,
depositato in data 7.12.2018, la ricorrente AMEC s.r.l. ha impugnato il
provvedimento con il quale è stata esclusa dalla procedura per “lavori di
realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche di
completamento degli impianti non connessi al sistema – Metropolitana Automatica
di Torino – Linea 1 – Prolungamento Ovest Cascine Vica – Lotto funzionale 1
Fermi – Collegno Centro appalto 2/2018”. La gara ha un valore a base d’asta di €
62.294.372,37.
La società ha dedotto di essersi classificata
prima in graduatoria, salvo essere stata esclusa con il provvedimento impugnato.
Lamenta AMEC s.r.l.:
1. la violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 48 e 83 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 92 co. 2 del d.p.r. n.
207/2010, nonché delle previsioni della legge di gara in punto qualificazione
degli RTI; l’eccesso di potere per travisamento delle regole, difetto di
presupposti e istruttoria. L’ATI ha concorso in raggruppamento di tipo misto e
nessuna norma vieterebbe alla mandataria, come sostenuto dall’amministrazione
nel provvedimento impugnato, di partecipare nell’ambito del sub-raggruppamento
orizzontale che assume l’esecuzione della categoria scorporabile OG1 senza
spendere, per quella categoria, i requisiti in misura maggioritaria;
2. la violazione e falsa applicazione dell’art.
84 co. 7 lett a), nonché dell’art. 86 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016, e
dell’allegato XVII del d.lgs. n. 50/2016; la violazione e falsa applicazione
dell’art. 4.1 punto B.1 del disciplinare di gara e dei chiarimenti resi dalla
stazione appaltante; l’eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di
motivazione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 2418 c.c., 2435 bis
c.c., 2477 e 2413 c.c.; la violazione dell’affidamento dei concorrenti e della
par condiciocreditorum; l’eventuale nullità della lex specialis e
incongruità del giudizio di anomalia inerente l’offerta AMEC. Il requisito del
patrimonio netto positivo - oggetto di contestazione - dovrebbe essere
dimostrato all’epoca di partecipazione alla gara (e non, come richiesto dalla
stazione appaltante, al 31.12.2017) e potrebbe essere dimostrato “mediante
qualsiasi documento considerato idoneo della stazione appaltante”, quale la
certificazione di un revisore legale, in mancanza di certificazione del bilancio
da parte di una società di revisione.
Ha formulato domanda annullatoria, di
declaratoria di inefficacia di eventuale contratto stipulato e, in subordine,
risarcitoria.
Si sono costituite la controinteressata Astaldi
s.p.a. in concordato e la stazione appaltante Infratrasporti.To s.r.l. (d’ora
innanzi Infra.To), contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.
La controinteressata ha eccepito la parziale
tardività del ricorso, in quanto in parte censura una disposizione della legge
di gara che, avendo effetti escludenti nei confronti della ricorrente, avrebbe
al più dovuto essere impugnata immediatamente.
All’udienza del 18.12.2018, a fronte del
paventato rischio di perdita dei finanziamenti pubblici da parte della stazione
appaltante in caso di mancata immediata cantierizzazione dell’opera, la
ricorrente AMEC ha rinunciato all’istanza cautelare.
Con atto di ricorso per motivi aggiunti
depositato in data 22.12.2018 la AMEC s.r.l. ha:
1) censurato l’aggiudicazione in favore della
seconda classificata Astaldi, per violazione degli artt. 80, 110 d.lgs. n.
50/2016 e violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 168 e 186 bis della
legge fallimentare; la violazione e falsa applicazione della lex specialis,
nella parte in cui prescriveva il possesso dei requisiti di partecipazione, la
violazione e falsa applicazione del D.M. 30 gennaio 2015, l’eccesso di potere,
l’errore di fatto e la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità
ed efficienza dell’azione amministrativa; la stazione appaltante avrebbe errato
ad aggiudicare in favore di Astaldi in quanto, quest’ultima, ha presentato
istanza di concordato fallimentare “in bianco”, perdendo i necessari requisiti
di partecipazione alle gare pubbliche; la normativa vieta inoltre espressamente
ad una impresa in concordato si svolgere il ruolo di mandataria, come invece
accade per Astaldi; la situazione di concordato implicherebbe altresì il venir
meno del requisito della correntezza contributiva;
2) preso atto delle difese della stazione
appaltante, secondo la quale quantomeno la certificazione da parte di un
revisore legale dei dati di bilancio sarebbe stata idonea a comprovare il
requisito patrimoniale, ha censurato poi l’operato dell’amministrazione per
violazione degli artt. 83 co. 9 e 84 co. 7, 85 e 86 del d.lgs. n. 50/2016,
nonché dell’allegato XVII del d.lgs. n. 50/2016, e la violazione e falsa
applicazione della lex specialis e dei chiarimenti; qualora la stazione
appaltante avesse ritenuto che la prova della sussistenza del requisito del
possesso del patrimonio netto positivo fosse carente dal punto di vista
documentale, avrebbe al più dovuto ammettere la concorrente al soccorso
istruttorio, anche alla luce dell’affidamento ingenerato con i chiarimenti resi
in corso di gara;
3) formulato censure di eccesso di potere per
sviamento, perplessità e contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità
intrinseca; la stazione appaltante avrebbe escluso la AMEC per problematiche di
bilancio mentre avrebbe aggiudicato alla Astaldi, ancorchè neppure ancora
ammessa al concordato in continuità aziendale.
Con atto di ricorso incidentale depositato in
data 15.1.2019 la Astaldi s.p.a. ha censurato la delibera n. 69/2018 nella parte
in cui, quale ulteriore motivo di esclusione dell’ATI AMEC, non è stata
valorizzata l’anomalia dell’offerta.
Con atto di ricorso incidentale/intervento
ad opponendum depositato in data 25.1.2019 è intervenuta nel giudizio l’ICI
Italiana Costruzioni Infrastrutture s.p.a., censurando l’esclusione dell’ATI
AMEC nella parte in cui non avrebbe posto in evidenza una ulteriore ragione di
esclusione di detta ATI la quale, nell’ambito della verifica di anomalia,
avrebbe modificato la propria composizione, capovolgendo tra loro i ruoli di
mandante e mandataria, non per ragioni “organizzative” ma con il solo scopo di
non incorrere in un giudizio di anomalia negativo, così inammissibilmente
modificando l’offerta.
Con ricorso RG n. 1118/2018, depositato in data
21.12.2018, la ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture (terza nell’originaria
graduatoria dopo la ATI Astaldi) ha impugnato la determina n. 69/2018
contestando l’aggiudicazione in favore di Astaldi e lamentando:
1. la violazione e falsa applicazione degli
artt. 80 co. 5 lett. b) e 110 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016; la violazione degli
artt. 161 e 186 bis r.d. n. 267/42; l’istanza di ammissione a procedure
fallimentari e similari implicherebbe la perdita della capacità di contrattare
con la PA, tranne (a precise condizioni) l’ipotesi di concordato con continuità
aziendale; osterebbe all’aggiudicazione anche il ruolo di mandataria nell’ATI
Astaldi; l’Astaldi, quanto allo stato patrimoniale, ha peraltro dichiarato in
gara di non potere comprovare il requisito del patrimonio netto positivo, se non
all’esito della procedura concordataria;
2. la violazione della lex specialis,
quanto alle clausole di cui agli artt. 42.1 e 42.4 lett e) del capitolato
speciale; nella nota del 17.10.2018 Astaldi dichiara di non poter adempiere alle
condizioni assicurative prescritte in gara, che rimodula;
2. anche a non ritenere che Astaldi avrebbe
dovuto essere esclusa, in seguito all’esclusione di AMEC, la stazione appaltante
avrebbe dovuto riformulare la graduatoria in applicazione dell’art. 8.3 del
disciplinare; poiché l’ATI AMEC aveva ottenuto il punteggio pieno per la miglior
offerta economica presentata, in seguito alla sua esclusione, il miglior
punteggio per l’offerta economica avrebbe dovuto essere attribuito alla
concorrente Research, con riattribuzione a cascata di tutti i punteggi e con
l’effetto di vedere la ICI superare comunque in graduatoria la Astaldi;
4. quanto all’esclusione dell’ATI AMEC, lamenta
parte ricorrente ICI la violazione di legge e l’ eccesso di potere; il
provvedimento di esclusione sarebbe errato nella parte in cui non ha rilevato
l’inammissibile capovolgimento di ruoli mandante/mandataria; neppure sarebbe
stato rilevato che la consorziata Olidrag s.r.l., nell’ambito della Valori s.c.
a.r.l. componente dell’ATI, ed indicata per l’esecuzione dei lavori della
categoria OG4, avrebbe, nel corso della gara, perso il requisito della
correntezza contributiva; ne deriverebbe anche la falsa dichiarazione resa,
all’atto di riconfigurazione dell’ATI, secondo cui la concorrente avrebbe ab
origine avuto i requisiti di partecipazione.
In subordine si contesta la violazione
dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 9.2 del disciplinare; l’offerta
Astaldi includerebbe una quota di subappalti necessari che la stazione
appaltante non avrebbe verificato nell’immediato, come invece previsto dal
d.lgs. n. 50/2016.
Ha quindi chiesto l’annullamento degli atti
impugnati e la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more
stipulato.
Si sono costituite la stazione appaltante e le
controinteressate, contestando nel merito le censure dedotte. La Astaldi s.p.a.
ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, appuntandosi avverso la
carenza di requisiti di ammissione alla gara da parte di Astaldi, avrebbe dovuto
essere proposto ai sensi e nei termini dell’art. 120 co 2 bis c.p.a.
All’udienza del 10.1.2019, fissata per la
trattazione dell’istanza cautelare, parte controinteressata AMEC ha chiesto
rinvio per la presentazione di ricorso incidentale (successivamente non
depositato, dopo aver preso atto delle difese di tutte le controparti).
All’udienza del 30.1.2019, preso atto della
connessione con il parallelo ricorso AMEC e della celere fissazione dell’udienza
di merito, anche la ricorrente ICI ha rinunciato all’istanza cautelare.
Tutte le parti hanno depositato memorie e
repliche, accettando una contrazione dei termini di legge a difesa per
consentire una celere definizione del giudizio.
All’udienza del 27.2.2019 la causa è stata
discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
I due ricorsi devono essere riuniti, stante
l’evidente connessione oggettiva e soggettiva, posto che in entrambi i giudizi
si contestano gli esiti della medesima procedura (delibera n. 69/2018,
aggiudicazione dell’appalto relativo alla prosecuzione della linea metropolitana
1 di Torino) e che le parti, ancorchè a ruoli invertiti, sono rispettivamente la
prima (AMEC), la seconda (Astaldi) e la terza (ICI) tra i concorrenti
classificatisi nell’originaria graduatoria di merito stilata dalla stazione
appaltante.
Posto l’intreccio di posizioni processuali che
in talune ipotesi, per quanto concerne in particolare ICI, si ripropongono nei
due giudizi con le medesime censure ancorché in ruoli diversi, e posto che
l’insieme delle doglianze ha l’obiettivo di ridisegnare la graduatoria, per
economicità e logica di giudizio si valuterà la posizione delle concorrenti
seguendo l’ordine della graduatoria di merito, come originariamente stilata
dalla stazione appaltate, analizzando la posizione di ciascuna delle imprese
alla luce delle censure ammissibili e complessivamente dedotte nei due
procedimenti e finalizzate, di volta in volta, a invocare la riammissione,
l’esclusione o la diversa collocazione in graduatoria dei vari concorrenti.
L’ATI AMEC, prima graduata, è stata esclusa
dalla stazione appaltante con tre argomentazioni, così ordinate nella determina
n. 69/2018: 1. la mandataria AMEC s.r.l. non possedeva il requisito richiesto
dal punto 4.1, lett. b) del disciplinare, consistente nel presentare un
patrimonio netto positivo risultante dall’ultimo bilancio approvato; 2. non
erano accettabili le giustificazioni di replica alle contestazioni di anomalia
dell’offerta, in quanto collegate al ruolo di mandataria di AMEC, a sua volta
ritenuto non conforme alla legge di gara; 3. l’assunzione, da parte di AMEC,
delle lavorazioni nella categoria scorporabile OG1 in misura non maggioritaria,
è stata ritenuta dall’amministrazione in contrasto con l’art. 83 del d.lgs. n.
50/2016.
Quanto ai primi due motivi di esclusione, deve
premettersi in fatto che la stazione appaltante, preso atto del significativo
ribasso (15,633%) offerto dalla prima concorrente (ATI originariamente composta
da Valori s.c. a r.l.(mandataria) - AMEC s.r.l. (mandante), con partecipazione
per il 67,99% di Valori s.c. a r.l. e per il 32,01 % di AMEC s.r.l. e con il
consorzio stabile che realizzava tutte le lavorazioni - delle categorie tanto
prevalente che scorporabile - in misura prevalente, cfr. doc. 6 di parte
ricorrente AMEC), ha richiesto una serie di giustificazioni relative alla
sostenibilità dell’offerta.
Nel corso della verifica di anomalia la stessa
AMEC ha sostenuto di poter giustificare la propria offerta esclusivamente (cfr.
sempre doc. 6 di parte ricorrente AMEC) proponendo una “rimodulazione dell’ATI”
nei seguenti termini: quote di partecipazione AMEC s.r.l. 92,84%, mandataria;
Valori s.c. a r.l. – consorzio stabile 7,16%, mandante; quanto all’esecuzione la
mandante assumeva il 100% delle categorie scorporabili OG 12 e OS 19, una
percentuale maggioritaria delle lavorazioni della categoria scorporabile OG1 e
una percentuale minoritaria della categoria OS30; la AMEC, mandataria, assumeva
tutto il resto delle lavorazioni, quindi il 100% della categoria prevalente e le
mancanti attività delle categorie scorporabili.
Preso atto che AMEC veniva così a mutare il
proprio ruolo da mandante a mandataria, la stazione appaltante acquisiva
d’ufficio l’ultimo bilancio di esercizio del 31.12.2017.
Recita infatti il paragrafo 4.1, lett. b) del
disciplinare “..… b.1 E’ inoltre richiesto, ai sensi dell’art. 84 co. 7 del
d.lgs. n. 50/2016, che il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
approvato in base alla normativa vigente sia di valore positivo. Il requisito
dovrà essere dimostrato, in fase di verifica dei requisiti dichiarati con copia
di bilancio di esercizio certificato da società di revisione. In caso di
soggetto gruppo tale requisito è richiesto in capo alla sola Impresa
Mandataria”.
Il provvedimento con il quale la ricorrente è
stata esclusa evidenzia che il patrimonio netto della AMEC s.r.l., risultante
dal bilancio al 31.12.2017, era negativo per un importo pari a - € 12.657;
inoltre esso non era corredato dalla relazione di gestione, né era stato
certificato da una società di revisione.
La società AMEC è una s.r.l. costituita a
settembre 2017, con capitale sociale pari ad € 10.000. In data 5.6.2018 veniva
approvato il bilancio 2017, che evidenziava una perdita di esercizio pari a
22.659,00 € e un patrimonio netto negativo, come già indicato; contestualmente
all’approvazione del bilancio 2017 veniva deliberata una ricapitalizzazione da 0
a 100.000,00 €, dando atto che i conferimenti si sostanziavano in “compensazione
con crediti dei soci verso la società.” Ai fini della gara la società ha esibito
una attestazione del dott. Tindaro Alessandro Natoli, datata 14.11.2018, in cui
si dichiara che, al 23.7.2018 ossia alla data di partecipazione alla gara, la
AMEC s.r.l. possedeva un patrimonio netto positivo, come da situazione
patrimoniale ed economica estratta dalla contabilità sociale e dalle scritture
contabili obbligatorie regolarmente tenute presso la sede sociale.
La stazione appaltante ha evidenziato
l’inattendibilità dell’attestazione prodotta, in quanto priva delle
caratteristiche proprie di un bilancio certificato e depositato, nel cui
contesto non era neppure dato comprendere come fosse stato calcolato il
patrimonio netto, indicato in € 250.000,00.
La stazione appaltante ha quindi ritenuto:
che la AMEC s.r.l. non presentasse il requisito
prescritto dal bando di patrimonio netto positivo;
che, posto che la concorrente aveva
esplicitamente ammesso di poter giustificare la sostenibilità economica
dell’offerta solo se AMEC s.r.l. avesse assunto il ruolo di mandataria, non
essendo quest’ultima munita dei requisiti a tale fine prescritti, l’anomalia
dell’offerta non era stata giustificata.
La doppia ragione di esclusione pare al
collegio corretta.
L’abile difesa di parte ricorrente “interpreta”
il requisito di partecipazione come se lo stesso richiedesse un dato di
patrimonio netto positivo “al momento della gara” (espressione non
contemplata come tale né dalla normativa né dalla legge di gara) e sposta il
fuoco della censura sulla presunta idoneità o meno di documentazione, anche
diversa da un bilancio corredato di revisione contabile, per attestare la
sussistenza del requisito. La difesa si focalizza anche su un chiarimento reso
dalla stazione appaltante in corso di gara, circa la documentazione idonea a
comprovare il patrimonio netto positivo.
I presupposti da cui muove la ricorrente sono,
il primo, non condivisibile e, il secondo, non rilevante per il presente
giudizio, in quanto non determinante per l’esclusione.
Deve premettersi che, con riferimento a questa
specifica censura, le controparti hanno sostenuto che essa sarebbe
inammissibile, in quanto si appunta avverso la legge di gara e, censurando una
clausola avente di fatto effetti escludenti per AMEC, avrebbe imposto una
immediata contestazione. La ricorrente replica che, al più, la clausola sarebbe
nulla.
Ritiene il collegio di superare la problematica
dell’ammissibilità, anche alla luce della condotta tenuta dalla stazione
appaltante in corso di gara e di giudizio; è infatti pacifico che la stessa
stazione appaltante non ha mai apertamente affermato che la presentazione di un
dato patrimoniale positivo e cristallizzato in un bilancio certificato da
società di revisione, fosse, anche per quanto riguardava le forme di prova del
requisito, indispensabile. Una soluzione di questo tipo non sarebbe di per sé
improponibile in una gara del valore di quella per cui è causa, in quanto la
richiesta di forme di documentazione particolarmente rigorosa a comprova della
solidità economico-finanziaria non potrebbe certo dirsi sproporzionata per
questa tipologia di gara e non incorrerebbe in nessun vizio di illegittimità,
tanto meno di nullità della clausola.
D’altro canto, però, è vero che la legge di
gara non comminava una esplicita esclusione per la sola violazione delle regole
inerenti la tipologia di documentazione prodotta.
Per parte sua la concorrente non contesta di
dover dimostrare un patrimonio netto positivo, salvo pretendere di sceglierne il
momento.
Le difese della stazione appaltante sono state
nel senso di insistere sulla circostanza che il patrimonio netto dovesse essere
positivo al 31.12.2017, ferma la possibilità della parte di offrirne prova con
documentazione anche diversa dal bilancio certificato.
L’impostazione delle parti è quindi nel senso
di individuare quale possa essere la documentazione astrattamente equivalente
alla presentazione di un bilancio certificato da una società di revisione e,
comunque, di correttamente interpretare la clausola del bando per quanto
concerne la sussistenza in fatto del requisito.
L’impostazione difensiva di Infra.To ha, in
parte, indotto un anomalo sviluppo del giudizio, in quanto AMEC ha redatto, solo
ai fini del giudizio, un bilancio infra-annuale certificato da un revisore
contabile, sempre volto a comprovare la sussistenza di un patrimonio netto
positivo alla data del 23.7.2018; tale bilancio è a sua volta oggetto di
numerose contestazioni e censure, nelle proprie memorie, da parte della stazione
appaltante.
Fermo restando che tutta l’ampia attività
difensiva svolta con riferimento al bilancio infra-annuale, che non è stato in
alcun modo vagliato nel contesto del procedimento che ha portato all’esclusione
di AMEC, risulta inammissibile, in quanto volta a sostituirsi ad una attività
mai svolta dalla stazione appaltante in sede procedimentale (al più, come
dedotto con il secondo motivo aggiunto di ricorso da AMEC, ove si ritenesse che
la stazione appaltante avrebbe dovuto acquisire questo tipo di documentazione
con soccorso istruttorio, salvo valutarne l’attendibilità e idoneità, si
dovrebbe censurare l’esclusione per difetto di istruttoria, rimandando alle
parti per lo svolgimento delle valutazioni nelle sedi proprie), ritiene il
collegio che la ragione dell’esclusione non risieda tanto nell’adeguatezza o
meno della documentazione esibita da AMEC ma nel ben diverso fatto della
mancanza sostanziale del requisito prescritto dalla legge di gara correttamente
interpretata (patrimonio netto positivo al 31.12.2017), che gli sforzi difensivi
di AMEC non sono riusciti a superare.
E’ infatti indubbio, ed attestato dallo stesso
bilancio AMEC (cfr. doc. 9 di parte ricorrente AMEC), che il patrimonio netto di
AMEC al 31.12.2017 fosse negativo; solo con la ricapitalizzazione (avvenuta
contestualmente all’approvazione del bilancio poiché, in caso contrario, la
società sarebbe ex lege entrata in liquidazione, avendo azzerato il
proprio patrimonio per ripianare parte delle perdite) è stato ricostituito un
patrimonio sociale; tuttavia il fatto che l’approvazione del bilancio e la
ricapitalizzazione siano, come fisiologico, avvenute contestualmente non
cancella il dato storico del patrimonio negativo al 31.12.2017.
Il fuoco della problematica si sposta quindi su
altra, sostanziale e non documentale, questione, ossia se la corretta lettura
del testo della legge di gara (e della presupposta normativa) implichi che il
dato del patrimonio netto positivo debba essere collocato alle fisiologiche
scadenze di approvazione dei bilanci (quale che ne sia la forma, semplificata,
abbreviata o ordinaria) o sia sufficiente che esso sussista al momento di
presentazione della domanda di partecipazione, come preteso dalla ricorrente
AMEC, che offre una lettura dell’espressione normativa “epoca in cui partecipa
ad una gara di appalto” prevista dall’art. 84 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016 non
condivisibile, ancorchè acuta.
La prescrizione di uno specifico requisito di
solidità finanziaria attiene, per esplicita indicazione normativa, a gare di
significativo valore a base d’asta (nel caso di specie oltre 60 milioni di €);
essa ha l’evidente finalità di garantire che chi si candida ad eseguire opere di
rilevante impatto e costo economico ed organizzativo sia sufficientemente
attrezzato, innanzitutto dal punto di vista economico finanziario, per
sopportarne il “peso” e i rischi.
La norma da cui la clausola del bando trae
origine è l’art. 84 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016 che recita: “Per gli appalti di
lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla
presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi
finalizzati:
a) alla verifica della capacità
economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri
economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di
revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni
tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo
inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui
partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione
appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte
l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque
dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.”
La norma consente alla stazione appaltante due
alternative: o la richiesta di dati economico-finanziari significativi e
certificati, ovvero la dimostrazione di una cifra di affari realizzata nei
migliori cinque anni sugli ultimi dieci.
Si tratta, come ovvio vista la ratio
della disposizione, di dati che, proprio perché devono essere “significativi”,
non possono certo essere interpretati quali valori una tantum, che la
parte può fare in modo di esibire “all’epoca in cui partecipa alla gara” intesa,
secondo parte ricorrente, come il momento specifico di presentazione della
domanda; è fin troppo ovvio come i dati civilistici di bilancio siano ampiamente
suscettibili di oscillazione nel tempo in base a scelte anche di corto respiro
della governance societaria, ma non per questo diventino tutti
espressione di un “parametro economico-finanziario significativo”, cui invece si
riferisce il senso della previsione di legge.
Il bilancio è espressione di un dato
significativo non in quanto fotografa il risultato di un singolo giorno o viene
redatto in momenti a scelta dell’interessato, ma in quanto, rispettoso delle
scadenze di legge (art. 2364 c.c.) e delle previsioni dello statuto che la
società non può scegliere di volta in volta di adattare, fotografa un andamento
annuale, e dunque significativo nel tempo; esso deve evidenziare una attività
economica che, nel complesso ed in un certo arco di tempo ha prodotto risultati
positivi e non una scelta una tantum funzionale allo specifico obiettivo
di consentire la partecipazione alla gara. Peraltro la legge pone quale
requisito alternativamente idoneo a valutare la solidità economico-finanziaria
di un concorrente la cifra di affari “per cinque anni” su un arco temporale di
dieci, anche in tal caso evocando dati sintomatici di una certa continuità.
In questo contesto l’espressione “all’epoca in
cui partecipa alla gara” riferita ai dati economico-finanziari, non può che
essere intesa nel senso che il dato deve essere espresso da valori di bilancio i
quali, seguendo a loro volta la normativa di riferimento, risultino coevi al
periodo della gara; a tal proposito non può quindi che farsi riferimento
all’ultimo bilancio approvato secondo le cadenze di legge e di statuto. Né vale
obiettare che ciò escluderebbe i concorrenti costituitisi nello stesso anno
della gara, posto che la normativa contempla ampiamente l’avvalimento di
garanzie e che, in ogni caso, la AMEC non è priva del bilancio al 31.12.2017
quanto piuttosto del requisito.
Infatti, non casualmente, la legge di gara
richiedeva l’esibizione “dell’ultimo bilancio approvato in base alla
normativa vigente”, la quale, come già detto, disciplina anche i tempi di
approvazione dei bilanci.
Né muta la questione il fatto che possa
dibattersi di eventuale idoneità di documentazione “equivalente” ad un bilancio
certificato da società di revisione; l’equivalenza della documentazione non
significa la possibilità di scegliere a piacimento il dato da documentare, che è
e resta il risultato economico del periodo finanziario “coevo”, cioè
immediatamente precedente, nel rispetto delle cadenze di legge, al periodo della
gara.
Seguendo la non condivisibile tesi di parte
ricorrente AMEC si finirebbe per avallare operazioni come quella posta in essere
proprio dalla società: una impresa costituita in data 1.9.2017, iscritta al
registro delle imprese in data 21.9.2017, con un capitale sociale originario di
10.000,00 € e patrimonio netto negativo nell’unico bilancio depositato (del
2017), la quale risulta ricapitalizzata il 5.6.2018 per l’importo di €
100.000,00, a ridosso della partecipazione alla gara si candida (senza forme di
avvalimento alcuno) a svolgere, per di più in seguito ad una “ortopedia”
dell’originaria offerta (su cui infra), il 92,84% delle lavorazioni di
una gara del valore a base d’asta di € 62.294.372,37.
La tesi patrocinata da parte ricorrente
implicherebbe un effetto di svuotamento della ratio delle disposizioni di
legge e di gara, che correttamente impongono sufficienti garanzie di solidità
economico-finanziaria da parte di imprese che si candidano a realizzare opere
pubbliche di notevole importo.
La disposta esclusione è quindi, per tale
aspetto, corretta e comporta anche, come osservato dalla stazione appaltante,
che le giustificazioni offerte da AMEC per evitare l’anomalia dell’offerta (e
che nel merito del loro contenuto non sono state ulteriormente vagliate da
Infra.To) non siano comunque suscettibili di considerazione, perché
presuppongono un ruolo di mandataria di AMEC incompatibile con la legge di gara.
Ad abundantiam
si osserva come si evinca dagli atti anche un’altra ragione di
esclusione dalla gara dell’ATI AMEC, non valorizzata dalla stazione appaltante
ma oggetto di censura da parte della ricorrente ICI nel ricorso RG n. 1118/2018.
L’ATI AMEC ha infatti expressis verbis dichiarato di modificare
radicalmente la propria composizione allo scopo di evitare una declaratoria di
anomalia dell’offerta; la AMEC, al proposito, invoca la normativa che consente
ai concorrenti in raggruppamento di modificare la propria composizione “per
ragioni organizzative”.
In particolare l’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016
consente una flessibilità dei raggruppamenti, sia in corso di esecuzione del
contratto che in corso di gara; è infatti possibile sostituire componenti che
perdono i requisiti di partecipazione, purchè i concorrenti in gara conservino
sufficienti requisiti, e sono ammessi il recesso di singoli componenti o
modifiche organizzative del raggruppamento, sempre salvi i requisiti necessari.
Tuttavia l’art. 48 co. 19 del d.lgs. n. 50/2016
precisa che “in ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione
alla gara”.
La ratio legis è chiara: la
partecipazione ad una gara in ATI non deve essere, da un lato, foriera, per le
imprese che conservano sufficienti requisiti di partecipazione e capacità, di
possibile automatica esclusione se una problematica investe un singolo
concorrente; inoltre la costituzione di un’ATI neppure deve “ingessare” la
libertà di organizzazione delle imprese concorrenti; dall’altro, tuttavia, un
conto sono le scelte organizzative e gli eventi che, esterni alla gara, possono
coinvolgere i concorrenti, e non per questo devono riflettersi sulle sorti della
gara intera, un altro sono modifiche ad hoc nel contesto della gara volte
esclusivamente ad eluderne la disciplina, come avvenuto nel caso di specie.
E’ infatti evidente che non è stata addotta né
nel procedimento né in atti alcuna “ragione organizzativa” che abbia coinvolto i
componenti dell’ATI AMEC all’esterno della gara, quanto piuttosto e
semplicemente, preso atto del giudizio di anomalia sostanzialmente formulato
dall’amministrazione, è stata proposta, all’interno della gara, una modifica
sostanziale della composizione dell’offerta volta ad eludere la sanzione
espulsiva.
Fermo restando che suscita qualche perplessità
che un’impresa con meno di un anno di vita e la consistenza patrimoniale in
precedenza analizzata si dichiari in grado “in forza della propria storia
imprenditoriale e della propria affidabilità” (cfr. p. 24 della memoria
conclusiva AMEC) di garantirsi proposte da fornitori e broker assicurativi
particolarmente più vantaggiose rispetto a quelle che poteva ottenere il
Consorzio Valori, e che l’Astaldi, con ricorso incidentale, ha comunque
censurato nel merito la sostenibilità dell’offerta AMEC, l’operazione posta in
essere da AMEC confligge con il divieto di modifiche sostanziali dell’offerta.
Anche l’individuazione di “chi fa cosa” e “in che misura”, come dimostrato per
esempio dal requisito speciale prescritto dalla legge di gara per la sola
mandataria, è certamente sostanzialmente rilevante e le modifiche sostanziali
prospettate sono dichiaratamente volte ad evitare di incorrere in un giudizio di
anomalia negativo.
Ne risulta la fondatezza della censura sul
punto prospettata da ICI nel proprio ricorso RG n. 1118/2018; la censura è
proposta in termini identici nell’intervento ad opponendum con ricorso
incidentale nel giudizio RG n. 1064/2018, sulla cui ammissibilità (contestata da
AMEC) non si ritiene utile esprimersi essendo, come detto, la censura anche
dedotta – in termini certamente ammissibili – nel ricorso RG n. 1118/2018.
Sussistendo quantomeno tre valide e sufficienti
ragioni di esclusione della concorrente AMEC (le prime due esplicitate dalla
stazione appaltante, la terza dedotta nel ricorso ICI), può essere assorbito il
primo motivo di ricorso AMEC (che si appunta avverso la terza ragione di
esclusione individuata nella determina n. 69/2018), il cui accoglimento non
garantirebbe alla concorrente la riammissione; ugualmente possono essere
assorbite le ulteriori censure dedotte da ICI con riferimento alla posizione di
AMEC.
Il ricorso RG n. 1064/2018 proposto da AMEC
s.r.l. deve essere quindi respinto.
Risulta poi in parte inammissibile, per carenza
di interesse, il ricorso per motivi aggiunti proposto da AMEC; l’atto, infatti,
censura la posizione in gara della Astaldi - sulla quale la definitiva
esclusione di AMEC priva quest’ultima di interesse alla decisione. Con altra
parte dei motivi aggiunti si invoca l’obbligo di soccorso istruttorio in capo
alla stazione appaltante per quanto concerne la documentazione volta a provare
il patrimonio netto positivo; tuttavia già si è evidenziato come la causa di
esclusione sia stata la carenza oggettiva del requisito, più che l’idoneità o
meno dei documenti a comprovarlo, sicchè la problematica non è dirimente.
E’ infine improcedibile il ricorso incidentale
proposto da Astaldi, e volto a dimostrare l’anomalia dell’offerta AMEC, in
quanto, come detto, l’esclusione di AMEC deve comunque essere convalidata nei
termini già espressi dalla stazione appaltante, sicchè il mancato accoglimento
del ricorso principale fa cadere l’interesse al ricorso incidentale.
In seguito all’esclusione di AMEC la stazione
appaltante ha aggiudicato la gara alla seconda classificata, ATI con mandataria
Astaldi s.p.a. e mandante NBI s.p.a..
Per tale aspetto la determina n. 69/2018 è
stata censurata con il ricorso RG n. 1118/2018 da ICI – Italiana Costruzioni
Infrastrutture s.p.a., terza nella graduatoria stilata dalla stazione appaltante
e che subentrerebbe all’ATI Astaldi in caso di esclusione di quest’ultima.
In fatto occorre premettere quanto segue.
Con la relazione allegata alla determina n.
69/2018 il responsabile del procedimento ha proposto che l’aggiudicazione
venisse pronunciata in favore della “costituenda ATI fra la mandataria Astaldi
s.p.a. e la mandante NBI s.p.a.”
Inspiegabilmente, nella determina n. 69/2018,
l’aggiudicazione è stata così formulata da Infra.To: “dati dell’aggiudicatario:
costituenda ATI Astaldi (mandante) NBI (mandataria)”, di fatto invertendo i
ruoli in seno all’ATI concorrente.
In seguito a rilievo d’ufficio della
problematica da parte di questo Tar all’udienza del 10.1.2019 (posto che,
peraltro, in tutti gli atti tutte la parti hanno sempre qualificato la Astaldi
quale mandataria e il ruolo dell’Astaldi nell’ATI risulta dirimente ai fini del
decidere), la stazione appaltante ha depositato in giudizio la determina n. 1
dell’11.1.2019, in cui ha “deliberato di rettificare il mero errore materiale
contenuto nella determina n. 69/2018 e di conseguenza indicare come
denominazione corretta del soggetto aggiudicatario dell’appalto in oggetto la
costituenda ATI fra le imprese Astaldi s.p.a. (mandataria) e NBI s.p.a.
(mandante)”.
Il provvedimento di aggiudicazione è così stato
ricondotto a conformità rispetto agli atti del procedimento.
Quanto al procedimento, la verifica del
possesso dei requisiti generali dei concorrenti era stata completata nella
seduta del 30.7.2018, con ammissione di tutti i concorrenti (cfr. verbale terza
seduta pubblica, sub. 4.1 di parte controinteressata Astaldi).
Nella quarta seduta del 3.8.2018 veniva redatta
la graduatoria finale che vedeva l’RTI allora composto dalla Valori s.c.a r.l.
Consorzio stabile (mandataria) e Amec s.r.l. (mandante) primo classificato con
73,00 punti e l’ATI con mandataria Astaldi s.p.a. e mandante NBI seconda
classificata con 68,430 punti (cfr. sempre doc. 4 di parte Astaldi).
In data 28.9.2018 Astaldi ha presentato domanda
di concordato preventivo cosiddetto “in bianco”, ai sensi dell’art. 161 l.f.;
nelle more la stazione appaltante ha condotto le verifiche sulla AMEC
determinandosi, il 19.11.2018, ad escluderla (come visto correttamente). Con la
medesima determina è stata pronunciata in favore dell’ATI Astaldi
l’aggiudicazione. Dagli atti di gara non emerge in alcun modo che sia stato
preso in considerazione che la Astaldi aveva, nel frattempo, presentato istanza
di concordato in bianco, né pare che tale circostanza sia stata in qualsivoglia
modo espressamente valutata dalla stazione appaltante.
La problematica costituisce oggetto del primo
motivo di ricorso ICI.
E’ certamente infondata l’eccezione di
tardività della censura, mossa dalla controinteressata Astaldi, secondo la
quale, trattandosi della carenza di un requisito generale di partecipazione, la
questione avrebbe dovuto, al più, essere proposta avverso l’atto di ammissione
dei concorrenti nei termini abbreviati di cui all’art. 120 co 2 bis c.p.a. La
tesi è palesemente infondata poiché, al momento di ammissione in gara dell’RTI
guidato da Astaldi (30.7.2018), la (possibile) causa di esclusione non si era
neppure ancora verificata, essendo l’istanza di concordato preventivo in bianco
stata depositata da Astaldi solo in data 28.9.2018, successivamente
all’ammissione della concorrente; dopo tale data il primo provvedimento lesivo
di ICI emesso dalla stazione appaltante è, appunto, la determina n. 69/2018 con
la quale la gara è stata, per scorrimento, aggiudicata ad Astaldi e che è
l’oggetto dell’odierna impugnativa.
Nel merito l’art. 80 co. 5 lett. b) del d.lgs.
n. 50/2016 sancisce l’esclusione dalle gare pubbliche dell’impresa che “b) si
trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110”.
A sua volta l’art. 110 co. 3 ammette alla
partecipazione alle gare l’impresa “ammessa al concordato con continuità
aziendale su autorizzazione del giudice delegato.”
Inoltre, ai sensi dell’art. 186 bis r.d. n.
267/1942: “L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione
a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in
gara… una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e
la ragionevole capacità di adempimento del contratto…. , l'impresa in
concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese,
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.”
Ai sensi dell’art. 110 co. 5 del d.lgs. n.
50/2016, inoltre, “L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la
partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi
contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano
di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti
per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa
concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata
del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo
la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di
dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti
delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali
e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti
aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.”
Premesso che la stazione appaltante e la
controinteressata argomentano in tutto e per tutto come se la Astaldi fosse
stata, al momento dell’aggiudicazione, già ammessa ad un concordato con
continuità aziendale (il che pacificamente non è, perché la società ha
presentato una istanza di concordato in bianco a tutt’oggi in corso di
valutazione; all’udienza di discussione risultava presentato un piano
industriale e neppure ancora disposta la definitiva ammissione a concordato con
continuità aziendale; nessuno dei documenti previsti dall’art. 186 bis risulta
depositato in atti), lascia quantomeno perplessi che la stazione appaltante
abbia ignorato (anche nelle proprie difese e anche dopo le censure sul punto
prospettate dagli altri concorrenti) l’esplicito dettato normativo che vieta
de plano ad una impresa (anche già ammessa a concordato con continuità
aziendale) la partecipazione ad una gara con il ruolo di mandataria di un RTI,
cioè esattamente quanto proposto da Astaldi.
Né vi è ragione alcuna, pur in assenza di un
esplicito coordinamento dell’art. 186 bis della l. fallimentare con il nuovo
codice dei contratti pubblici, per ritenere implicitamente abrogato il divieto,
del quale non sussiste, oltre ad alcuna abrogazione esplicita, neppure alcuna
oggettiva incompatibilità con il nuovo codice.
Onde fugare ogni dubbio sul significato
dell’art. 186 bis l.f, basti ricordare, da ultimo, Cass. SU n. 33013/2018 (la
sentenza menziona il coordinamento tra il d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 186 bis
della legge fallimentare; con il d.lgs. n. 50/2016, tuttavia, non vi sono, come
detto, novità significative) secondo cui: “Nel caso di specie, il d.lgs. n. 50
del 2016, art. 80 (Codice dei contratti pubblici) richiede, per l'accesso alle
procedure ad evidenza pubblica, la necessaria sussistenza di una serie di
requisiti i quali, secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di
Stato, (Ad. Plen. sent. 8/2015), devono essere posseduti dai candidati non solo
alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di
partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della
procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del
contratto, nonchè per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza
soluzione di continuità. Alla luce di questa premessa sistematica, si deve
procedere ad una lettura coordinata del D.lgs. n. 163 del 2006, art. 38, comma
1, lett. a) (citato in motivazione dal Consiglio di Stato), e dell'art. 186 bis,
comma 6 l.fall. dalla quale emerge che le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trovi in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale (cfr. d.lgs. n. 163 del 2006, art.
38, comma 1, lett. a); art. 186 bis, comma 5, l.fall.); tuttavia la regola,
secondo la quale i soggetti in concordato in continuità possono partecipare a
procedure di assegnazione, non si applica nel caso in cui l'impresa in
concordato sia la mandataria in raggruppamento temporaneo di imprese. In tale
ipotesi, opera l'esclusione dalle procedure concorsuali per carenza dei
requisiti soggettivi richiesti dalla norma. L'applicazione di tali norme, di
stretta interpretazione legislativa, esclude addirittura il potere discrezionale
in capo alla p.a., fondandosi sul divieto imposto ex lege, dettato in virtù
d.Lgs. n. 163 del 2006, citato art. 38 e art. 186 bis, comma 6, l.fall..”.
La ratio dell’esclusione per il caso
della specifica posizione di mandataria della società in concordato si comprende
agevolmente: nell’economia di un’ATI la mandataria è il punto di riferimento
ineludibile della stazione appaltante e deve garantire la corretta esecuzione
dell’appalto anche per le mandanti; la società in concordato con continuità
aziendale (sempre ammesso e non concesso che a tale condizione sia assimilabile
la posizione di Astaldi) è una società che, ex lege, per concorrere alle
gare necessita di specifiche attestazioni di ragionevole capacità di adempimento
del contratto in proprio e può, a determinate condizioni, anche essere obbligata
a farsi garantire da un altro operatore; in mancanza del divieto si
verificherebbe il paradosso che l’impresa che per legge necessita di essere
garantita da terzi, sempre per legge, dovrebbe essere a sua volta responsabile
in solido (con funzione sostanzialmente di garanzia) dell’esecuzione non solo
della propria quota di obbligazioni ma di tutto l’oggetto dell’appalto.
Né rileva che la Astaldi abbia ottenuto, in
data 6-7.12.2018, un decreto del Tribunale fallimentare di Roma (prodotto solo
in stralcio dalla Astaldi sub. doc. 7 e integralmente da Infra.To sub. doc. 4
del fascicolo RG 1118/18) che la autorizzava a “stipulare o concorrere per
l’aggiudicazione”, tra l’altro, del contratto oggetto della presente procedura
nonchè un successivo decreto (prodotto, solo in stralcio, da Astaldi nel
fascicolo RG 1118/2019 in data 25.1.2019 e nel fascicolo RG 1064/2018 in data
6.2.2019), datato 15.1.2019, che (a prescindere dalla definitiva ammissione al
concordato preventivo) autorizzerebbe la Astaldi a sottoscrivere il contratto e
contrarre la polizza definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016,
nonché la fideiussione di cui all’art. 30 co. 18 del d.lgs. n. 50/2016 a fronte
dell’anticipazione del 20% del prezzo, da corrispondersi da parte della stazione
appaltante.
I provvedimenti del tribunale fallimentare (che
contrariamente a quanto sembra adombrare Astaldi nelle proprie difese non
assumono, nei confronti della stazione appaltante che resta dominus e
responsabile della procedure di gara secondo le leggi che ne sono proprie ed è
soggetto estraneo alla procedura fallimentare, alcuna valenza di “ordine”
impartito dal giudice ma, al più, rimuovono un limite alla capacità di agire
della società) risultano irrilevanti poiché:
1. quanto al primo decreto lo stesso, pur
esplicitando un articolato ragionamento che dà atto di un revirement
giurisprudenziale del Tribunale per quanto concerne l’accesso alle gare
pubbliche di soggetti che hanno formulato istanza di concordato “in bianco”,
ignora del tutto il divieto di cui all’art. 186 bis co. 6; peraltro il decreto è
stato emesso in data 17.12.2018, non fa mai menzione della qualità di
“mandataria” della Astaldi e non è dato sapere se, nella documentazione
sottoposta al Tribunale, tale qualità sia stata correttamente evidenziata, posto
che, formalmente, alla data del decreto, la determina n. 69/2018 di
aggiudicazione qualificava inopinatamente Astaldi mandante e non mandataria; la
corretta qualificazione dell’ATI è comparsa solo nel successivo provvedimento di
rettifica adottato dall’amministrazione in data 11.1.2019, successivamente al
primo decreto del Tribunale fallimentare;
2. quanto al secondo decreto (apparentemente
assunto fondamentalmente sulla scorta del primo e comunque prodotto in giudizio
solo in stralcio. sicchè non è neppure possibile valutarne compiutamente il
contenuto), se pure in esso figura la qualifica di mandataria della Astaldi,
l’unica valutazione espressa nella parte prodotta in giudizio attiene alla
convenienza (ovvia) per i creditori di Astaldi della stipulazione di un
contratto di tale importo; anche in tal caso l’art. 186 bis co. 6, per quanto
evincibile dall’estratto prodotto in giudizio, resta ignorato e, ammesso che una
valutazione esplicita o implicita della problematica vi sia stata, il
provvedimento si porrebbe in contrasto con la già citata sentenza Cass. SU n.
33013/2018.
Resta in ogni caso vero che il Tribunale
fallimentare è deputato a valutare la convenienza dei creditori, non certo
quella della procedura di evidenza pubblica, che con la prima deve essere
bilanciata; è ordinariamente compito della stazione appaltante valutare
l’interesse pubblico sotteso alla procedura di gara; nel caso specifico il
bilanciamento degli interessi potenzialmente contrapposti (essendo ovvio che, in
una gara della portata di quella per cui è causa, sarebbe precipuo interesse
della stazione appaltante avere un contraente in bonis) è stato
esplicitato dal legislatore.
Sul punto si veda anche Cons. St., sez. VI, n.
5919/2018 (con riferimento a gara già disciplinata dal d.lgs. n. 50/2016) in cui
si legge che l’art. 186 bis l.f. osta a che una impresa in concordato sia
mandataria di ATI e anche che “irrilevante è la sopravvenienza, nel corso del
giudizio di primo grado, del decreto di autorizzazione del Tribunale a
partecipare alla gara in oggetto, non risultando affrontata la questione
relativa alla causa di esclusione costituita dalla qualità di mandataria di ATI
…, la cui soluzione rientra peraltro nell’ambito della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo”.
Né la soluzione normativa implica, come
sostenuto in discussione della difesa dell’amministrazione, che si
vanificherebbe a priori ogni utilità del concordato con continuità aziendale;
ciò innanzitutto perché un’istanza di concordato in bianco non è, se non a
determinate condizioni (su cui infra), equiparabile ad un concordato con
continuità aziendale già autorizzato; in secondo luogo perché diverso esplicito
bilanciamento di interessi viene effettuato dal legislatore per quanto concerne
i contratti già in corso (anche con pubbliche amministrazioni), i quali non si
sciolgono per effetto dell’apertura della procedura (art. 186 bis co 3 l.f. e
110 co. 4 d.lgs. n. 50/2016), così agevolando la sopravvivenza dell’impresa; il
bilanciamento dei contrapposti interessi può giustificare in tal caso il
rallentamento dei lavori per consentire all’impresa di organizzare un concordato
con continuità, posto che, anche la risoluzione, comporterebbe un rallentamento
della realizzazione dell’opera pubblica, reso comunque necessario da un
eventuale subentro.
Ben diversa è la condizione di un aspirante
aggiudicatario che non ha ancora sottoscritto alcun contratto, né iniziato i
lavori.
Infatti, tra le plurime censure mosse avverso
l’aggiudicazione disposta in favore di Astaldi, la ricorrente ICI ha anche
contestato che, al di là della peculiarità dovuta alla circostanza che Astaldi
assumerebbe contra legem la qualità di mandataria dell’RTI, non sarebbe
condivisibile, quantomeno nel caso di specie, l’assimilazione della posizione di
un’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale a quella di un’impresa
che ha solo presentato istanza di concordato preventivo o “in bianco”, di per sé
suscettibile di evolvere tanto in concordato in continuità che in concordato
liquidatorio.
Nel caso specifico, pur nella consapevolezza
della contrastante giurisprudenza in materia, non può che convenirsi con la
difesa di parte ricorrente ICI; al momento dell’aggiudicazione, in cui la
concorrente deve certamente possedere i requisiti di partecipazione ed essere in
grado di garantire il regolare epilogo della gara, con la stipulazione del
contratto, la Astaldi non era in grado di presentare nessuna della
documentazione prescritta dall’art. 186 bis l.f., né era stato autorizzato alcun
piano di adempimento o attestata la funzionalità della prosecuzione
dell’attività (la documentazione non risulta formata neppure nei tempi
dell’udienza di discussione); come attestato nella propria nota in data
4.12.2018 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente ICI), circa un mese dopo
l’aggiudicazione, l’Astaldi non era in grado di presentare la garanzia prevista
dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Ancora, in data 14.1.2019 (cfr. doc. 18
Infra.To nel fascicolo RG n. 1064/2018), la stazione appaltante ha inviato alla
concorrente Astaldi una nota nella quale ha precisato: “considerato che: sono
pendenti avanti il Tar Piemonte due ricorsi per l’annullamento
dell’aggiudicazione per i quali il giudizio di merito è previsto il 27 febbraio
2019; è in corso davanti al Tribunale di Roma, sez. fallimentare, procedura a
seguito di domanda presentata da Astaldi s.p.a. ai sensi dell’art. 161 co. 6 l.
fall. per l’apertura di concordato con continuità aziendale; a tutt’oggi, anche
a causa della predetta procedura concordataria non sono stati presentati alla
stazione appaltante alcuni documenti necessari per la stipula del contratto,
quali cauzione definitiva e polizza assicurativa; la scrivente stazione
appaltante propone il differimento di 60 giorni del termine di cui al predetto
art. 32 co. 8 del d.lgs. n. 50/2016”.
In sostanza la stazione appaltante e la Astaldi
interpretano la normativa come se la stessa imponesse in ogni caso alla stazione
appaltante di attendere tutte le esigenze ed i tempi di una procedura
concordataria, anche quando questi ultimi collidono palesemente con le scadenze
fisiologiche e l’interesse della procedura di gara, imponendo un rallentamento
di mesi e di fatto subordinando sempre l’interesse pubblico all’esecuzione di
un’opera a quello di un singolo concorrente e dei suoi creditori, per quanto
rilevanti.
Gli effetti impropri di tale interpretazione
appaiono palesi nel caso di specie. Basti osservare che, all’udienza cautelare
fissata in data 18.12.2018 per la discussione del primo ricorso depositato
contro la determina n. 69/2018 da AMEC s.r.l., la stazione appaltante ha
evidenziato la soverchia esigenza della procedura di gara alla celere consegna
dei lavori poiché, in mancanza di cantierizzazione degli stessi entro la fine
dell’anno 2018, la stazione appaltante avrebbe rischiato di perdere i
finanziamenti pubblici dell’opera.
Per contro, come già evidenziato, dopo
l’aggiudicazione ad Astaldi, non essendo l’aggiudicataria in grado di presentare
la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto, la stazione
appaltante si è fatta carico di proporre un differimento di tale stipulazione;
fermo che è astrattamente ammissibile, per le parti, concordare un differimento
del termine ordinario di conclusione del contratto (fissato per legge in 60
giorni dall’aggiudicazione, art. 32 d.lgs. n. 50/2016), qualora ciò risponda
all’oggettivo interesse comune dei contraenti, risulta quantomeno
contraddittorio che la stazione appaltante abbia, dapprima, opposto alla AMEC
ragioni (peraltro condivisibili, tanto da aver indotto alla rinuncia all’istanza
cautelare) di urgenza della consegna lavori (pena la perdita dei finanziamenti
pubblici) e poi abbia proposto, essa stessa, alla nuova aggiudicataria una
proroga della data di stipulazione del contratto, non tanto legata alla pendenza
dei giudizi ma a problematiche (di incerta definizione) tutte proprie della
concorrente.
Ne risulta l’ulteriore paradosso che un
concorrente che in gara ha ottenuto il massimo punteggio per l’offerta di
riduzione dei termini contrattuali (cfr. all. 2 al verbale della seduta pubblica
3.8.2018, doc. 4.1 parte Astaldi) diventa causa di un procrastinarsi della
stessa stipulazione del contratto, con buona pace dei complessivi tempi di
esecuzione, che decorrono a valle della stipulazione, e delle tempistiche dei
finanziamenti pubblici.
Gli effetti che l’attesa delle sorti del
concordato “in bianco” producono sulla presente procedura portano a ritenere, ad
avviso del collegio, che le preoccupazioni di non scoraggiare inutilmente il
tempestivo accesso a procedure di ristrutturazione del debito da parte delle
imprese (con l’ovvio beneficio di salvare il valore dell’azienda), che sono
sottese alla giurisprudenza ed alla normativa secondo cui il concorrente che ha
presentato istanza di concordato in bianco non può, per ciò solo, essere
ritenuto privo dei requisiti di partecipazione alle gare, debbano essere
bilanciate con le esigenze – almeno ugualmente rilevanti - delle procedure di
appalto pubblico.
Siffatto bilanciamento risulta per lo più
esplicitamente risolto dal legislatore, che vieta ad esempio all’impresa in
concordato di svolgere il ruolo di mandataria – art. 186 bis co. 6 l.f. - e, per
contro, esclude a priori che la presentazione del ricorso contenente
domanda di ammissione al concordato preventivo comporti (salvo scelta rimessa
proprio al concorrente) la risoluzione di contratti già in essere con la
pubblica amministrazione– art. 186 bis co. 3 l.f.; lo stesso art. 186 bis co 4
non vieta, dopo la presentazione del ricorso, la “partecipazione” a procedure di
gara (salva l’autorizzazione del Tribunale). Tale “non divieto” non equivale
tuttavia certo ad un obbligo della procedura di evidenza pubblica di piegarsi
alle esigenze della procedura concordataria. Gli artt. 80 e 110 del codice dei
contratti, d’altro canto e senza coordinamento con la legge fallimentare, si
limitano a salvaguardare le ragioni del concorrente già ammesso al concordato
con continuità aziendale e in nessun caso contemplano la salvaguardia di una
situazione incerta quale la fase di ammissione al concordato. Nessuna norma,
poi, prevede la possibilità di pronunciare l’aggiudicazione nei confronti di una
società non ancora definitivamente ammessa al concordato con continuità
aziendale, per l’evidente incompatibilità della “definitività” degli impegni che
una aggiudicazione implica rispetto alla “incertezza” e fluidità che la fase di
ammissione al concordato necessariamente comporta. In sostanza le ragioni del
soggetto che ha solo formulato istanza di concordato in bianco vengono prese in
considerazione dalla sola legge fallimentare nella unilaterale prospettiva della
procedura concordataria.
La norma che demanda al Tribunale fallimentare
la valutazione dell’interesse dei creditori all’esercizio della facoltà di
proseguire la partecipazione ad un gara non può tuttavia che trovare limite
sistematico nel caso in cui tale partecipazione provochi una distorsione delle
regole della gara, contemplate dal codice dei contratti pubblici.
Anche volendo interpretare il riferimento alla
“partecipazione” dell’impresa nel senso più ampio, per salvaguardare l’impresa,
resta l’esigenza di non imporre, per contro, alla gara pubblica la salvaguardia
di un singolo concorrente oltre i limiti in cui ciò indurrebbe una paralisi del
suo fisiologico dipanarsi; tale ipotesi, infatti, confliggerebbe apertamente con
le finalità proprie dell’evidenza pubblica (tra cui spiccano l’efficienza, la
celerità, la par condicio dei concorrenti), ed oltretutto si
realizzerebbe in un contesto in cui l’unica valutazione prevista è quella del
Tribunale fallimentare, interprete delle sole ragioni dei creditori, il quale,
come detto, si limita a rimuovere un limite di capacità del concorrente ma non
incide certo sulla gestione della gara da parte della stazione appaltante.
Non appare in definitiva al collegio
sostenibile, a norma di legge, che il fisiologico andamento di una gara pubblica
debba essere de plano subordinato alle tempistiche (oltre che alle
incertezze) di una procedura concordataria quando tali tempistiche restano di
fatto incompatibili con quelle proprie dell’evidenza pubblica; nel caso di
specie, come detto, si è reso necessario un non previsto “congelamento” della
gara, con obbligo della stazione appaltante di adottare provvedimenti e
comportamenti tra loro contraddittori; l’incompatibilità con le esigenze
dell’opera pubblica di una ingiustificata attesa nella stipulazione del
contratto risulta palese anche se si considera che l’art 6 della convenzione
stipulata tra il Comune di Torino, Infra.To e il Ministero delle infrastrutture
(in atti sub. doc. 2 di parte Infra.To) per il finanziamento dell’opera impone,
pena la perdita dei finanziamenti, non solo la cantierizzazione entro il
31.12.2018 (già di per sé contraddittoria con la successiva dilazione nella
stipulazione del contratto) ma anche il rispetto di una specifico cronoprogramma
e la possibilità di revoca ove i finanziamenti non siano utilizzati entro
precise tempistiche.
Da ultimo ritiene il collegio che la questione
pregiudiziale rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea con
l’ordinanza n. 686/2018 della sez. V del Consiglio di Stato non abbia incidenza
sulla presente vertenza, se non altro perché, in quella fattispecie, l’impresa
in concordato rivestiva il ruolo di mandante; l’art. 57 co. 4 lett d) della
direttiva 2014/24/UE ammette che gli Stati Membri prevedano l’esclusione dalle
gare di soggetti ammessi a procedure a vario titolo fallimentari/liquidatorie
(incluso il caso del concordato preventivo), esclusione che lo Stato italiano ha
comunque chiaramente comminato per il caso della mandataria anche ammessa al
concordato di continuità aziendale.
In accoglimento del ricorso ICI
l’aggiudicazione in favore dell’RTI con mandataria Astaldi deve quindi essere
annullata, per l’assorbente ragione che Astaldi riveste il ruolo di mandataria
nell’ATI aggiudicataria e perchè, comunque, nel caso di specie, al momento
dell’aggiudicazione, non vi era alcuna ammissione a concordato con continuità
aziendale e la condizione di “istante” in una procedura di concordato in bianco
risulta incompatibile con questa fase di gara .
Le restanti censure mosse da ICI possono essere
assorbite.
Posto che non vi è evidenza di alcuna
stipulazione del contratto (proprio per problematiche inerenti
l’aggiudicataria), non si fa luogo alla declaratoria di inefficacia dello
stesso.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti,
rispettivamente, tra AMEC e Infra.To e nei rapporti tra ICI, da un lato, e
Infra.to e Astaldi dall’altro.
Restano compensate tra le restanti parti del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto,
riunisce i ricorsi RG 1064/2018 e 1118/2018,
respinge il ricorso RG 1064/2018;
dichiara in parte inammissibile e in parte
infondato il ricorso per motivi aggiunti proposto da AMEC s.r.l. nel ricorso RG
1064/2018;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale
proposto da Astaldi s.p.a. in concordato nel ricorso RG 1064/2018;
accoglie il ricorso RG 1118/2018 e per
l’effetto annulla la determina n. 69/2018 nella parte in cui ha disposto
l’aggiudicazione in favore dell’RTI Astaldi s.p.a. – NBI s.p.a.;
condanna AMEC s.r.l. a rifondere a Infra.To le
spese di lite, liquidate in € 8.000,00 oltre IVA e CPA;
condanna Infra.To e Astaldi s.p.a. in
concordato, in solido, a rifondere alla ricorrente ICI – Italiana costruzioni
infrastrutture s.p.a. le spese di lite, liquidate in € 8.000,00 oltre IVA e CPA;
compensa le spese tra le restanti parti del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio
del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Paola Malanetto |
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Carlo Testori |
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IL SEGRETARIO