Legge
8 giugno 1990, n. 142
Ordinamento delle autonomie locali
come modificata, dalla legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo I - Princìpi
generali
Art. 1 Oggetto della legge
1. La presente legge detta i princìpi
dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione,
le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi della presente legge
se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Art. 2 Autonomia dei
comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in
comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale
intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi,
ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno
autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia
impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono
titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della
regione, secondo il princípio di sussidarietà. I comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
(articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
Art. 3
Rapporti tra regioni ed enti locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo
comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni
che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni
organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni
e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali
si conformano ai principi stabili ti dalla presente legge in ordine alle funzioni del
comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo
117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale indica i princìpi della
cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare
un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale
e civile.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 265 del
1999)
4. La regione indica gli obiettivi generali della
programmazione economico sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 265 del
1999)
5. Comuni e province concorrono alla
determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni
e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi
della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale indica i criteri e fissa le
procedure per gli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e della
pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione
dei programmi regionali.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 265 del
1999)
8. La legge regionale disciplina altresì, con
norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra
gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.
Capo II - Autonomia
statutaria e potestà regolamentare
Art. 4 Statuti comunali e
provinciali
1. I comuni e le province adottano
il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei
princípi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e
di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della
presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove
costituite. Lo statuto stabilisce altresí l'ordinamento degli uffici e dei servizi
pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
2 -bis. La legislazione in materia
di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni
ad essi conferite enuncia espressamente i princípi che costituiscono limite inderogabile
per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi
che enunciano tali princípi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli
comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore delle leggi suddette.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 265 del 1999)
3. Gli statuti sono deliberati dai
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo lespletamento del
controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione, affisso allalbo pretorio dellente per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 265 del 1999)
Art. 5
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per
lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio
delle funzioni.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 265 del 1999)
Capo III - Istituti di
partecipazione
Art. 6 Partecipazione
popolare
1 . I comuni valorizzano le libere
forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione
locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con
il comune sono disciplinati dallo statuto.
2 . Nel procedimento relativo
all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere
previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo
statuto, nell'osservanza dei princípi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3 . Nello statuto devono essere
previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di
istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresí
determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresí previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4 . Le consultazioni e i referendum
di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non
possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e
circoscrizionali.
(articolo così sostituito dall'articolo 3, della legge n. 265 del 1999)
Art. 7
Azione popolare, diritti daccesso e di informazione dei cittadini
1. Ciascun elettore può far valere
in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 265 del
1999)
2. Il giudice ordina
lintegrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza,
le spese sono a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso, salvo che il comune
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge n. 265 del
1999)
3. Tutti gli atti
dellamministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli
riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti lesibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai
cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e
disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta
le norme necessarie per assicurare ai cittadini linformazione sullo stato degli atti
e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso lamministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la
partecipazione dei cittadini allattività dellamministrazione, gli enti locali
assicurano laccesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni.
Art. 8
Difensore civico
1. Lo statuto provinciale e quello
comunale possono prevedere listituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo
di garante dellimparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellamministrazione nei confronti dei
cittadini.
2. Lo statuto disciplina
lelezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi
rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Capo IV - Il comune
Art. 9
Funzioni
1. Spettano al comune tutte le
funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione
del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per lesercizio
delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 10
Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi
elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. le relative funzioni sono
esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative
per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Art. 11
Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della
Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni
sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale Salvo i
casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri
comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono, concordandolo con i
comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per
la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le
unioni, che puó prevedere altresí la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per
la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma é
aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.
(comma così sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 265 del
1999)
3. La legge regionale che istituisce nuovi
comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di
origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione dei comuni,
oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
(comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 265 del
1999)
5. (comma abrogato dall'articolo 6, comma 1,
lettera c), della legge n. 265 del 1999)
Art. 12
Municipi
1. Lo statuto comunale può
prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11,
comma 3.
2. Lo statuto e il regolamento
disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi
eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le
norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
(articolo così sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 265 del 1999)
Art. 13
Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento,
quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base,
nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle
circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i
100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni
di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano
le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e
sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
5. Nei comuni con popolazione superiore a
trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di
decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando
altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale
popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le
relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può
deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della
delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione
delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.
(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 265 del 1999)
6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e
successive modifiche e integrazioni.
Capo V - La provincia
Art. 14
Funzioni
1. Spettano alla provincia
le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela
e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e
sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza
opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo,
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
(comma così modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 265 del 1999)
3. La gestione di tali attività ed opere avviene
attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.
Art. 15
Compiti di programmazione
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai
comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri
programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma
regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che
settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il
piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in
attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di
assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale
ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano
territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la
conformità agli indirizzi regionali della programmazione socioeconomica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di
approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche,
nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di
coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
Art. 16
Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e
peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei
servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in
circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei
cittadini.
1- bis. Nel rispetto della disciplina regionale,
in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito
regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni
consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente
del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente
del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha
funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si
applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con
popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.
(comma introdotto dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 265 del 1999)
2. Per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui
all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve
corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali,
economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità
demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire
l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera
assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non
deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici
provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed
alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
3. Ai sensi del secondo
comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.
Capo VI - Aree
metropolitane
(l'intero Capo VI, articoli da 17 a 20, è stato così sostituito dall'articolo 16
della legge n. 265 del 1999)
Art. 17
Aree metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le zone
comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali
interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale
dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il
quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e le
aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.
Art. 18.
Città metropolitane
1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo
17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da
rapporti di stretta integrazione ambientale e in ordine all'attività economica, ai
servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono
costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali
interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano
l'assemblea degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei
consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne
indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.
3. La proposta di
istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune
partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il
voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più
uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta
giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi
della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno
1991, n. 182, e successive modificazioni.
5. La città metropolitana,
comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento
previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.
6. Quando la città
metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della città come
territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il
proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma
6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle
circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le
aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.
Art. 19 Esercizio coordinato delle funzioni
1. Fino all'istituzione
della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati,
può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti
locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a) pianificazione
territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attività culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.
Art. 20
Revisione delle circoscrizioni territoriali
1. Istituita la città metropolitana, la regione,
previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle
circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.
Art. 21 Delega al Governo
(articolo soppreso con la sostituzione del Capo VI ad opera dell'articolo 167 della
legge n. 265 del 1999)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la
costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle
aree di cui all'articolo 1.
2. I decreti, tenendo conto della specificità
delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. (comma già abrogato dall'art. 1 della
legge 2 novembre 1993, n. 436)
4. Qualora la regione non provvede agli
adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei
ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è
delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'articolo
20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
Capo VII - Servizi
Art. 22
Servizi pubblici locali
1. I comuni e le province,
nellambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via
esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono
gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio
la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
(la lettera e) è stata così sostituita dallarticolo 17, comma 58, della legge
1n. 127 del 1997)
Art. 23
Aziende speciali ed istituzioni
1. Lazienda speciale è ente
strumentale dellente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. Listituzione è organismo
strumentale dellente locale per lesercizio di servizi sociali, dotato di
autonomia gestionale.
3. Organi dellazienda e
dellistituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dellente locale.
4. Lazienda e
listituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità ed hanno lobbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nellambito della legge,
lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo
statuto e dai regolamenti dellente locale da cui dipendono.
6. Lente locale conferisce il
capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei
conti dellente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
istituzioni. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione
nonché forme autonome di verifica della gestione.
Capo VIII - Forme
associative e di cooperazione. Accordi di programma
Art. 24
Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra
loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo
determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di unopera lo Stato e
la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
3-bis. Le convenzioni di cui al
presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano
con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di
funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera
in luogo e per conto degli enti deleganti.
(comma aggiunto dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 265 del 1999)
Art. 25
Consorzi
1. I comuni e le province, per la
gestione associata di uno o più servizi possono costituire un consorzio secondo le norme
previste per le aziende speciali di cui allarticolo 23, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le
comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.
(comma così modificato dall'art. 5, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 )
2. A tal fine i rispettivi consigli
approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dellarticolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione
deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto
disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli
enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare
l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
(comma così modificato dall'art. 5, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 )
4. Salvo quanto previsto dalla
convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio
è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del
presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
(comma così sostituito dall'art. 5, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 )
5. Lassemblea elegge il
consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi comuni e province
non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse
pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
lesercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
lattuazione alle leggi regionali.
7-bis. Ai consorzi che gestiscono
attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione
dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla
finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende
speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
(comma aggiunto dall'art. 5, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla
legge 27 ottobre 1995, n. 437 )
Art. 26
Unione di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti
locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto
dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi
dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni
svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque
prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve
prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei
comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà
regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si
applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle
unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati.
(articolo così sostituito dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 265 del 1999)
Art.
26-bis Esercizio associato delle funzioni
1. Al fine di favorire il processo
di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le
regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma
territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione
nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si
attengono ai seguenti princípi fondamentali:
a) nella disciplina delle
incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di
integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al
livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla
tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in
modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi dl fusione e di
unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni,
senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefìci da
corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli
comunali interessati, di procedere alla fusione.
(articolo introdotto dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 265 del 1999)
Art. 27
Accordi di programma
1. Per la definizione e
lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per
la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di
due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sullopera
o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. Laccordo può prevedere
altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di
concordare laccordo di programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.
4. Laccordo, consistente nel
consenso unanime del Presidente della regione, del Presidente della provincia, dei sindaci
e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente
della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione. Laccordo, qualora adottato con decreto del
presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui allarticolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali
e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia lassenso del comune interessato.
(il comma 4 è stato così modificato dallarticolo 17, comma 9, della legge n.
127 del 1997)
5. Ove
laccordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, ladesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
5-bis. Per lapprovazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dellamministrazione e per le
quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. Lapprovazione dellaccordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione cessa di efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
(il comma 5-bis è stato introdotto dallarticolo 17, comma 8, della legge 15
maggio 1997, n. 127)
6. La vigilanza sullesecuzione
dellaccordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un
collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal
sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal
commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se
allaccordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché lintervento o il
programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la
conclusione dellaccordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza
di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato allaccordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente
articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad
opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o
dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati
alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui
allarticolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
Capo IX - Comunità
montane
Art. 28
Comunità montane
1. Le comunità montane sono unioni
montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche
appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio
di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni
comunali.
2. La comunità montana ha un organo
rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei
comuni partecipanti. Il presidente puó cumulare la carica con quella di sindaco di uno
dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono
eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato.
3. La regione individua,
concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle
comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della
montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità
montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le
comunità montane stabilendo:
a) le modalità di approvazione
dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di
quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5 . La legge regionale puó
escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione
complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori
montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione
europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresí,
per un piú efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata,
l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che
siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
6. Al comune montano nato dalla
fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono
assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie,
nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto
dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo
comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7 . Le disposizioni di cui al comma
6 possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche
all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana.
8. Ai fini della graduazione e
differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane,
le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale
delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto
dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e
della realtà socio-economica.
9. Ove in luogo di una preesistente
comunità montana vengano costituite piú comunità montane, ai nuovi enti spettano nel
complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione
dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni.
(articolo così sostituito dallarticolo 7, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
Art. 29 Funzioni
1. Spettano alle comunità montane le funzioni
attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità
economica europea o dalle leggi statali e regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei
comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì
alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni,
dalla provincia e dalla regione.
3. Le comunità montane adottano piani
pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità
economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione
dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le
indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del
piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante gli
stanziamenti di cui all'articolo l della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i
programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al
numero 3) del quarto comma del l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed
all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.
7 Sono abrogati:
a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n.
991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo
comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;
b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
8. (abrogato dall'articolo 7, comma 3, della
legge n. 265 del 1999)
Capo X - Organi del comune
e della provincia
Art. 30
Organi
1. Sono organi del comune il
consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi della provincia il
consiglio, la giunta, il presidente.
Art. 31
Consigli comunali e provinciali
1. Lelezione dei consigli
comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro
posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento dei consigli, nel quadro
dei princípi stabiliti dallo statuto, é disciplinato dal regolamento, approvato a
maggioranza assoluta , che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per
la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresí il numero
dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente,
senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
(comma così modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
1- bis. I consigli sono dotati di
autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province
fissano le modalità attraverso le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e
risorse finanziarie, potendo altresí prevedere, per i comuni con popolazione superiore a
quindicimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei
consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di
tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti.
(comma introdotto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 265 del 1999)
2. I consiglieri entrano in carica
allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione.
2-bis. Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il
consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dellarticolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge.
(comma introdotto dallarticolo 5, comma 1, della legge n. 127 del 1997)
(per quanto riguarda le modalità di presentazione delle dimissioni e il computo dei
consiglieri, si veda la Circolare del Ministero dell'Interno in data 8 aprile 1998, n.
4/98)
3. I consigli durano in carica sino
allelezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3- bis. I consigli provinciali e i
consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono
presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al
presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e
direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone
diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal
consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2- ter, della legge 25 marzo 1993, n.
81. Nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto puó prevedere la
figura del presidente del consiglio.
(comma introdotto dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 265 del 1999)
4. Quando lo statuto lo preveda, il
consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina lorganizzazione
e le forme di pubblicità dei lavori.
5. I consiglieri comunali e
provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della
provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono
tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali e
provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione
del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
6-bis. Lo statuto stabilisce i casi
di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo
il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
(comma introdotto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 265 del 1999)
7. Il presidente del consiglio
comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a
venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente
della provincia, inserendo allordine del giorno le questioni richieste.
(comma così modificato dall'articolo 11, comma 5, della legge n. 265 del 1999)
7-bis. Nei casi in cui il consiglio
è presieduto dal sindaco o dal presidente della provincia, questi ultimi provvedono alla
convocazione del consiglio ai sensi del comma 7.
7-ter. Il presidente del consiglio
comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
(comma introdotto dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 265 del 1999)
8. Le sedute del consiglio e delle
commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 32
Competenze dei consigli
1. Il consiglio è lorgano di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dellente e
delle aziende speciali, i regolamenti, lordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i
programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
(la lettera b) è stata prima modificata dallarticolo 5, comma 5, della legge n.
127 del 1997 e così nuovamente modificata dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 415
del 1998)
c) (soppressa dallarticolo 5, comma 6, della legge n. 127 del 1997)
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
e) listituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
f) lassunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di
aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dellente
locale a società di capitali, laffidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
g) listituzione e lordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da
altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
(si veda in proposito la Circolare del Ministero dell'interno F.L. 25/97 del 1 ottobre
1997)
Art. 33
Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta
provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia,
che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve
essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri
comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia,
e comunque non superiore a sedici unità.
(il comma 1 ha sostituito i precedenti commi 1 e 2 in forza dell'articolo 11, comma 7,
della legge n. 265 del 1999)
(in via transitoria, fino all'adozione delle modifiche statutarie, la composizione delle
giunte è disciplinata dallarticolo 11, comma 8, della legge n. 265 del 1999)
3. Nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal
presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i
cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di
consigliere.
4. Nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini
non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere.
Art. 34
Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della
provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della
provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente,
e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
(comma così modificato dallarticolo 11, comma 9, della legge n. 265 del 1999)
2- bis. Entro il termine fissato
dallo statuto , il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato. Lo statuto disciplina altresí i modi della partecipazione del
consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione
delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei
singoli assessori.
(comma introdotto dallarticolo 11, comma 10, della legge n. 265 del 1999)
3. (Chi ha ricoperto in due mandati
consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente
nominato assessore.) (comma abrogato dall'articolo 11, comma 11, della legge n.
265 del 1999)
4. Il sindaco può revocare uno o
più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Art. 35
Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il
sindaco o con il presidente della provincia nellamministrazione del comune o della
provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della
provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti,
collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nellattuazione degli
indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria
attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2-bis. E altresì di
competenza della giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici
e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio.
(il comma 2-bis è stato introdotto dallarticolo 5, comma 4, della legge n. 127
del 1997)
Art. 36
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
01. Il sindaco e il presidente della
provincia sono gli organi responsabili dellamministrazione del comune e della
provincia.
1. Il sindaco e il presidente della
provincia rappresentano lente, convocano e presiedono la giunta, nonché il
consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici e allesecuzione degli atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro
attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e
alla provincia.
3. Il sindaco coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
(comma così sostituito dall'articolo 11, comma 12, della legge n. 265 del 1999)
4. In caso di inosservanza degli
obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso
enti, aziende ed istituzioni.
5-bis. Tutte le nomine e le
designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dallinsediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato
regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dellarticolo
48.
5-ter. Il sindaco e il presidente
della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dallarticolo 51 della presente
legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
6. Il sindaco e il presidente della
provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana.
(comma così sostituito dallarticolo 4, comma 1, della legge n. 127 del 1997)
7. Distintivo del sindaco è a
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a
tracolla. Distintivo del presidente della provincia é una fascia di colore azzurro con lo
stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
(comma sostituito dallart. 4, comma 2, della legge n. 127 del 1997 e poi
modificato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 265 del 1999)
Art. 37
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o
del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della
provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della
provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente
della provincia,e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
(comma così modificato dall'art. 11, comma 15, della legge n. 265 del 1999)
Art.
37-bis Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del sindaco
1. In caso di impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia,
la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o
presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del
presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
(comma così modificato dall'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 120 del
1999)
2. Il vicesindaco ed il
vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza
o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dallesercizio
della funzione adottata ai sensi dellarticolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo
1990, n. 55, come modificato dallarticolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal
sindaco o dal presidente de lla provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo
scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
(comma così sostituito dall'articolo 8, comma 4, lettera b), della legge n. 120 del
1999)
4. Lo scioglimento del consiglio
comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente
della provincia nonché delle rispettive giunte.
Art. 38
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle
funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico,
informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini; per lesecuzione dei
relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, lassistenza della forza
pubblica.
2-bis. In casi di emergenza,
connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il
sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
(comma introdotto dall'articolo 11, comma 16, della legge n. 265 del 1999)
3. Se lordinanza adottata ai
sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
allordine impartito, il sindaco può provvedere dufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dellazione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco
esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nellambito dei servizi di
cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per lacquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle
lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dallarticolo 10,
il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare lesercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un
consigliere comunale per lesercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita
le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare
un commissario per ladempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario
provvede lente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i
provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
(i commi 2, 3, 7 e 9 sono stati implicitamente modificati dall'articolo 117 del
decreto legislativo n. 112 del 1998, secondo il quale il Sindaco, in materia di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica, agisce quale rappresentante della comunità locale; di
diverso avviso il Ministero dell'interno con circolare 10 ottobre 1998, n. 4)
Capo XI - Controllo sugli
organi
Art. 39
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali
vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dellinterno:
a) quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi
motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente,
rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
1- bis ) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia
(il numero 1) della lettera b) è stato così modificato e il n. 1-bis introdotto
dallart. 8, comma 5, legge n. 120 del 1999)
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purché contemporaneamente presentati al protocollo dellente, della metà più uno
dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia;
(il numero 2) della lettera b) è stato così sostituito dallarticolo 5, comma 2,
legge n. 127 del 1997)
2-bis) riduzione dellorgano assembleare per impossibilità di surroga alla metà
dei componenti del consiglio;
(il numero 2-bis della lettera b) è stato introdotto dallarticolo 5, comma 3,
legge n. 127 del 1997)
(per quanto riguarda le modalità di presentazione delle dimissioni e il computo dei
consiglieri, si veda la Circolare del Ministero dell'Interno in data 8 aprile 1998, n.
4/98)
c) quando non sia approvato nei
termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera
c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato
senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, lorgano regionale
di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga dufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato
nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, lorgano
regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il
quale si sostituisce, mediante apposito commissario, allamministrazione
inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia
la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli
previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si
provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle
ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla
legge.
5. I consiglieri cessati dalla
carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è
allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento;
delladozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al
Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai
commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di
grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a
novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la
provvisoria amministrazione dellente.
8. (comma abrogato dall'art. 3
del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42)
Art. 40
Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dellinterno, il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli
e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando
compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o
per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il
prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di
grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni
dettate dallarticolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo XII - Controllo sugli
atti
Art. 41
Comitato regionale di controllo
1. Per lesercizio del
controllo di legittimità previsto dallarticolo 130 della Costituzione, è
istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di
controllo sugli atti dei comuni e delle province.
2. La legge regionale può
articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme
opportune lunitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in
collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle
principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di
riferimento.
Art. 42 Composizione del comitato (omissis)
Art. 43 Incompatibilità e
ineleggibilità (omissis)
Art. 44 Norme regionali (omissis)
Art. 45 (abrogato
dall'articolo 17, comma 31, della legge n. 127 del 1997)
(soppravvive il solo comma 2, lettera a, per l'indicazione delle materie per le quali
resta in essere il controllo prefettizio ai sensi dell'art. 16 legge
n. 55 del 1990 - Per modalità e termini del controllo il riferimento è ora
l'art. 17, comma 38, legge n. 127 del 1997 )
(Si veda la Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 1998)
1.(omissis)
2. Le deliberazioni di competenza
delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunciate, quando ... (omissis)
a) acquisti, alienazioni, appalti ed
in generale tutti i contratti;
b) (omissis)
c) (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
Art. 46 Modalità del controllo
preventivo di legittimità degli atti e del bilancio
(abrogato dall'articolo 17, comma 31, della legge n. 127 del 1997)
Art. 47
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni comunali e
provinciali sono pubblicate mediante affissione allalbo pretorio, nella sede
dellente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al
controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 48 Potere
sostitutivo (abrogato dall'articolo 17, comma 31, della legge n. 127 del 1997)
(prevedeva gli interventi sostitutivi dell'organo di controllo ora disciplinati dall'art.
17, comma 45, legge n. 127 del 1997)
Art. 49
Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province
1. Salvo diverse disposizioni recate
dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e
alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i
comuni e per le province.
Art. 50
Pareri obbligatori
1. I pareri obbligatori delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente
sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma
avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di
sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata
comunicazione allente locale interessato da parte dellamministrazione chiamata
ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il
termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.
Capo XIII - Uffici e
personale
Art. 51
Organizzazione degli uffici e del personale
01. Ferme restando le disposizioni
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente
deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel
rispetto dei princípi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale
nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti loro attribuiti. E' conseguentemente abrogato l'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e
gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla
contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo
periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in
un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti
nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale.
(comma introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 265 del 1999)
1. I comuni e le provincie
disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, lordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, e secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle
materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materia non riservate
alla legge il comma 2-bis dellarticolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al
presente comma.
(comma così sostituito dallarticolo 6, comma 1, della legge n. 127 del 1997)
2. Spetta ai dirigenti la direzione
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai
regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai
dirigenti.
3. Spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano
lamministrazione verso lesterno, che la legge o lo statuto espressamente non
riservino agli organi di governo dellente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dallorgano politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dellente:
a)- la presidenza delle commissioni
di gara e di concorso;
b)- la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c)- la stipulazione dei contratti;
d)- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione degli impegni di
spesa;
e)- gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f)- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese
le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f-bis) - tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione
delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
(la lettera f-bis è stata introdotta dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 191 del
1998 che ha modificato l'articolo 6, comma 2, della legge n. 127 del 1997)
g)- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco.
(periodo del comma 3 così sostituito dallarticolo 6, comma 2, della legge n. 127
del 1997)
3-bis. Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva
l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3- ter. In attesa di
apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai responsabili di
uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate,
nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei comuni tra
loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro
funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale,
possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La
relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini
previsti dalla convenzione.
(i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, hanno sostituito il precedente comma 3-bis per effetto
dell'articolo 2, comma 13, della legge n. 191 del 1998, che ha sostituito l'articolo 6,
comma 3, della legge n. 127 del 1997, in precedenza il comma 3-bis recitava: «Nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono
svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi.»
(si vedano in proposito le Circolari del Ministero dell'interno n. 15700 del 23
settembre 1997, n. 3/98 del 22 giugno 1998 e n. 4/98 del 10 ottobre 1998)
4. I dirigenti
sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dellente, della
correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
5. Lo statuto
può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di
diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5-bis. Il
regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per
i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dellarea direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il
regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno
dellente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5
per cento della dotazione organica dellente, o ad una unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non
possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della
provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dellente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a
tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui lente locale dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
(comma 5-bis introdotto dallarticolo 6, comma 4, della legge n. 127 del 1997)
6. Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le
modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della
giunta o dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al
termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi a loro assegnati nel piano esecutivo
di gestione previsto dallarticolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e
negli altri casi disciplinati dallarticolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro.
Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni di direzione a seguito di concorsi.
(comma così sostituito dallarticolo 6, comma 7, della legge n. 127 del 1997)
7. Per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sullordinamento degli
uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori,
per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dellente, ovvero, purché lente non abbia
dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
allarticolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con
provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito
da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
(comma così modificato dallarticolo 6, comma 8, della legge n. 127 del 1997,
come successivamente modificato dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge n. 191 del
1998)
(si veda in proposito la Circolare del Ministero dell'interno n. 15700 del 23
settembre 1997)
8. (abrogato dall'articolo 74,
comma 3, decreto legislativo n. 29 del 1993)
9. (abrogato dall'articolo 74,
comma 3, decreto legislativo n. 29 del 1993)
10. (abrogato dall'articolo 74,
comma 3, decreto legislativo n. 29 del 1993)
11. Le norme del presente articolo
si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle
comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
Art.
51-bis Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale,
al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dellente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della
provincia, e che sovrintende alla gestione dellente, perseguendo i livelli ottimali
di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2
dellarticolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dallarticolo 11 del predetto decreto
legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono,
nellesercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dellente, ad
eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato
dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o
provinciale. La durata dellincarico non può eccedere quella del mandato del sindaco
o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000
abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le
convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia
stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente
della provincia al segretario.
(articolo introdotto dallarticolo 6, comma 10, della legge n. 127 del 1997)
Art. 52 Segretari comunali e
provinciali (abrogato dall'articolo 17, comma 86, della legge n. 127 del 1997)
Art. 53
Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione.
(comma modificato dallart. 17, comma 85, della legge n. 127 del 1997 e poi
dall'art. 13, comma 3, della legge n. 265 del 1999)
(si vedano in proposito le Circolari del Ministero dell'interno F.L. 25/97 del 1
ottobre 1997 e n. 15700 del 23 settembre 1997)
2. Nel caso in cui lente non
abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dellente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1
rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. (abrogato dallarticolo
17, comma 86, della legge n. 127 del 1997)
Capo XIV - Finanza e
contabilità
Art. 54
Finanza locale
1. L'ordinamento della finanza locale è
riservato alla legge.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce,
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.
4. La finanza dei comuni e delle province è
costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i
servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano
conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in
base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di
fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per
fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i
diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali
determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in
modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di
gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e
tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali
risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale
ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione
di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale
speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge
statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e
dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni
previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli
enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di
investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di
funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per
spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base
di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le
funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi
sulla base della programmazione regionale.
Art. 55
Bilancio e programmazione finanziaria
1. Lordinamento finanziario e
contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.
2.I comuni e le province deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i
princípi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. Il termine puó essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
(comma così sostituito dallarticolo 13, comma 4, della legge n. 265 del 1999)
3. Il bilancio è corredato di una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a
quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati
devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed
interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con lapposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
(comma così sostituito dallarticolo 6, comma 11, della legge n. 127 del 1997)
(si veda in proposito la Circolare del Ministero dell'interno F.L. 25/97 del 1
ottobre 1997)
6. I risultati di gestione sono
rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata
una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato
dal consiglio entro il 30 giugno dellanno successivo.
Art. 56
Determinazioni a contrattare e relative procedure
(rubrica così rinominata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge n. 265 del
1999)
1. La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
(alinea così modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge n. 265 del
1999)
a) il fine che con il contratto si
intende perseguire;
b) loggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle
procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque
vigente nellordinamento giuridico italiano.
Art. 57 Revisione
economico-finanziaria
1. I consigli comunali e provinciali eleggono,
con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei
conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono
revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti
e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo
statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del
conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità
delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove
riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al
consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un
solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana a
maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi
di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo
economico interno della gestione
Capo XV - Responsabilità
Art. 58
Disposizioni in materia di responsabilità
1. Per gli amministratori e per il
personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di
responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni
degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a
detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti.
2-bis. Gli agenti contabili degli
enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione
della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui allarticolo 74 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214.
(il comma 2-bis è stato introdotto dallarticolo 10, comma 1, della legge n. 127
del 1997)
3. I componenti dei comitati
regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli
enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nellesercizio delle
loro funzioni.
4. Lazione di responsabilità
si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti
degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si
estende agli eredi.
5. Sino allapprovazione della
disciplina organica dellordinamento finanziario e contabile degli enti locali
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Capo XVI - Disposizioni finali e transitorie
Art. 59 Termine per l'adozione dello
statuto (omissis)
Art. 60 Revisione dei consorzi,
delle associazioni e delle circoscrizioni (omissis)
Art. 61 Norme regionali ...
organismi comprensoriali e associativi, comunità montane e organi di controllo (omissis)
Art. 62 Delega al Governo per la
prima revisione delle circoscrizioni provinciali (omissis)
Art. 63 Delega al Governo per la
regione Valle d'Aosta (omissis)
Art. 64 Abrogazione di norme
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma
2, sono abrogati:
a) il regolamento approvato con R.D. 12 febbraio
1911, n. 297, e successive modifiche e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da
179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915,
n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
(il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4
febbraio 1915, n. 148, è stato integralmente abrogato dall'articolo 28, comma 4, della
legge n. 265 del 1999)
c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934,
n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma;
19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma;
142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale
per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;
(l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'articolo 28, comma 4, della legge n.
265 del 1999)
d)- il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444, intendendosi
attribuita ai comunila relativa competenza in materia di edilizia scolastica.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili,
salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in
vigore in materia di ordinamento degli enti locali.
Art. 65 Entrata in vigore
della legge
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|