DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73
Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello
Stato e ulteriori disposizioni finanziarie
e sociali. (22G00086)
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Capo I
Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e
pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di
carattere sociale e finanziario;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del
nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge
Art. 1
Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 e'
effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate
competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10,
comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed
ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti
trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica
della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano
verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della tenuta
del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti,
nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati
con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e
dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili,
comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»;
b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta
dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma
dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione
amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».
2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del
cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite
sostituto d'imposta
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare
assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle
detrazioni ed ai crediti di imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della
dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo
prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le
dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i
dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del
cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, entro:
1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica,
entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164;
e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione, nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17,
comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, cessa di avere applicazione.
Art. 3
Modifiche al calendario fiscale
1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre».
2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «sono stabiliti le modalita' ed i termini» sono
sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalita'»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui
al comma 6 sono presentati entro il mese successivo al periodo di
riferimento.».
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e
finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 5 marzo 2010, e' abrogato.
4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «5.000 euro».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture
elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della
dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020
e 2021 e' differito al 30 settembre 2022.
Art. 4
Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il
Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la
Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle
entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite
dalle seguenti: «regione o in altra regione»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Quando il
domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo,
ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del
precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del
contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno
effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il
provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della
sola revoca e' l'organo che ha emanato l'originario provvedimento.
Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio
fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento e' la
Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle
entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del
domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra
regione.».
2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 5
Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle
entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa
comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredita' come
indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che
l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla
rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia
delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' di trasmissione della
comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al
presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
Art. 6
Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di
presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero
tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale,
ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si
effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui
all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»;
b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della
dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite
dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, con modifiche,»;
c) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con
modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e'
effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano
modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il
CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di
dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera
sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati
in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della
dichiarazione precompilata. In caso di difformita', l'Agenzia delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di
spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire
dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Capo II
Semplificazioni in materia di imposte dirette
Art. 7
Modifica della validita' dell'attestazione per i contratti di
locazione a canone concordato
1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3,
comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di
locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi
1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
62 del 15 marzo 2017, puo' essere fatta valere per tutti i contratti
di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad
eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o
dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
Art. 8
Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese
e disposizioni in materia di errori contabili
1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo
2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti:
«diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice
civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma
ordinaria, i quali»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di
imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo
di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al
quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 9
Abrogazione disciplina delle societa' in perdita sistematica e
dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio
2009, n. 7
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7,
e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di
euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 10
Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono
inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato,»;
2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;
3) al numero 5), prima delle parole «le spese relative agli
apprendisti» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti
diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore
dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo
indeterminato»;
c) il comma 4-quater e' abrogato;
d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: «4-septies. Per
ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e
4-bis.1 non puo' comunque eccedere il limite massimo rappresentato
dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di
lavoro.»;
e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: «4-octies. Per i
soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi
degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La
deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del
70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni
lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due
periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo
stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire
dalla cessazione del precedente contratto.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 11
Rinvio dei termini per l'approvazione
della modulistica dichiarativa
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole
«entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese
di febbraio»;
b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».
Capo III
Semplificazioni in materia di imposte indirette
Art. 12
Modifica della disciplina in materia di esterometro
1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti passivi
di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di
prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e'
stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state
emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate
nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro
5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e
servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi
degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e'
effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al
trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate
a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono
trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime
operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni
svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei
documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni
ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e'
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello
di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di
effettuazione dell'operazione.».
Art. 13
Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata
trasmissione delle fatture relative alle operazioni
transfrontaliere
1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1°
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1°
luglio 2022».
Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione
degli atti in termine fisso
1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la
parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Art. 15
Ampliamento del servizio telematico
di pagamento dell'imposta di bollo
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il
comma 596 e' inserito il seguente: «596-bis. Le modalita' per il
pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il
provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare,
d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e
transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642.».
Capo IV
Altre misure di semplificazione fiscale
Art. 16
Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di
trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri
operatori
1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari bancari e
finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori
finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono,
anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o
verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere
all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del
menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate
anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro,
limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di
persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e
associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
Art. 17
Semplificazione degli obblighi di segnalazione
in materia di appalti
1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, il primo comma e' abrogato.
Art. 18
Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese
ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) e' sostituito dal
seguente: «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa
alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al
numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta
prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi
applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso,
l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a
concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;
b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) e' sostituito dal
seguente: «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983,
n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di
maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni
di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case
di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort
alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 19);».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3
milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Art. 19
Semplificazione in materia di modelli
di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali
1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» e' sostituita dalla
seguente «Ministero».
Art. 20
Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai
nuovi scaglioni dell'IRPEF
1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso
articolo 1 e' differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione
della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di
determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione
del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della
prima variazione utile.
2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote
dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di
reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del
comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo
comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo
14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno
2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi
scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel
comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.
Art. 21
Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle
entrate-Riscossione
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quinques. Al fine
di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione
congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle
entrate-Riscossione puo' avvalersi di tutte le soluzioni allocative
individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo,
di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente
quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di
investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti
previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate,
nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini
dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra
richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i
fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione».
Capo V
Ulteriori disposizioni fiscali
Art. 22
Proroga del meccanismo di inversione contabile
1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
Art. 23
Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e
certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per la
definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».
2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza
operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono
richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli
investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica
ammissibili al beneficio. Analoga certificazione puo' essere
richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini
dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito
d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonche' dai
commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge
n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo
puo' essere richiesta a condizione che le violazioni relative
all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei
medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli
idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita' ed
e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai certificatori,
le modalita' e condizioni della richiesta della certificazione,
nonche' i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai
costi della procedura.
4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma 207
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui
al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base
di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione
venga rilasciata per una attivita' diversa da quella concretamente
realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto
attestato nelle certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata dai soggetti
abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto
previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo
economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi da
2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad
assumere un dirigente di livello non generale e 10 unita' di
personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico e'
autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente
comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero
dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una procedura
concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto
personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione
organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni
Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico,
ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o
altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti,
proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso
l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonche' del
personale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale con
professionalita' equivalente proveniente da societa' e organismi in
house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso
dei relativi oneri.
8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro
307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 24
Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilita' fiscale
1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«2020, 2021 e 2022»;
2) la lettera c) e' abrogata;
b) al comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche
del livello di affidabilita' fiscale piu' elevato derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione degli
indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31
dicembre 2021.».
2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli
indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a
quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli
indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti
economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate
attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il
mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale
sono applicate.».
Art. 25
Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande
alcoliche
1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Le caratteristiche, il prezzo, le modalita' di
distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in
forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione
delle tecnologie di anticontraffazione nonche' di tracciabilita'
dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di
contabilita' presentati esclusivamente in forma telematica dai
soggetti obbligati.».
Art. 26
Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 in materia di Terzo settore
1. All'articolo 104, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a
decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo
Registro.».
Titolo II
PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO
IN
MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE
Capo I
Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della
Tesoreria
dello Stato
Art. 27
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della
gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato
1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro»,
ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e
delle finanze»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia
svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle
disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonche' delle
altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze.»;
c) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione a
particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le
operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di
tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste
Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», e'
aggiunta la sigla: «S.p.A.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
e) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca
d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti
dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese
le modalita' di comunicazione dei dati relativi alla gestione del
servizio stesso.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
f) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle
sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti
informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa
rendicontazione.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli
incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato,
rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia,
nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 1.»;
g) nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa.
Art. 28
Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e'
abrogato.
Art. 29
Modalita' di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della
partecipazione alle gare pubbliche
1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La cauzione e' costituita
presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e
canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si
applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».
Art. 30
Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440
1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;
2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato
generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il
tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze»;
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Gli importi
delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui al secondo
comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di
stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda
dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato
di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio
delle amministrazioni autonome.»;
4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono
soppresse;
b) all'articolo 16-ter:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il pagamento
delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis e'
eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «I rendiconti
delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati
dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono
sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo
di regolarita' amministrativa e contabile e, secondo le modalita'
previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.».
c) l'articolo 23 e' abrogato;
d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e
periferici). - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici
che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle
rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro
responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il versamento
delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;
e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del conto degli incassi). - 1. L'istituto
incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli
incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle
Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti
debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei
versamenti effettuati alla tesoreria, con modalita' e tempistiche
definite dal regolamento.»;
f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;
g) l'articolo 47 e' abrogato;
h) l'articolo 48 e' abrogato;
i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
«Art. 50 (Impegno delle spesa). - 1. Quando l'impegno della
spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il
pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come atto di
autorizzazione della spesa.»;
l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il pagamento delle
spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo
informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 30
dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di
bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in
tesoreria.
2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio e'
effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:
a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di
spesa;
b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari
di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito
disposte dalle amministrazioni deleganti;
c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse
messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della
lettera b);
d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati
nell'articolo 62;
e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste
dalla legge o dal regolamento.
3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in
tesoreria e' effettuato:
a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilita'
delle contabilita' speciali e dei conti aperti presso la tesoreria
statale;
b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di
tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da
autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico
all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonche' dei
rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui
al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo,
le attivita' di riscontro della Corte dei conti.
5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, e' effettuato
mediante mandati informatici.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico
in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa).
- 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore
dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri conti
aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal
beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento
elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel
rispetto della normativa vigente.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti
i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono
estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i
quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di
pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura
garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato emesso e
al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno
stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia
della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso terzi a pena di nullita' rilevabile d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente
notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono
l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli di
spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o
regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante
girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati
titolari di contabilita' speciale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a
favore di titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti
presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di
girofondi.
5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata
del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.»;
n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10)
devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di
fornitura o lavoro.» sono soppresse;
o) all'articolo 57:
1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla
stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono
soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovra'
prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle
seguenti: «dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a
favore dei creditori»;
2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto
per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione
delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»;
p) all'articolo 58:
1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;
2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite
dalle seguenti: «il prelevamento»;
q) all'articolo 61:
1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Le somme non
erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato»;
3) il quarto comma e' abrogato;
r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai
seguenti:
«Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere
ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle
competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e'
effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono
comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro
della Corte dei Conti.
La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi
per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le
modalita' e i limiti dei relativi controlli.»;
s) l'articolo 63 e' abrogato;
t) l'articolo 65 e' abrogato;
u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente:
«Art. 66 (Non trasferibilita' degli assegni a copertura
garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui
all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non
trasferibilita'.»;
v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«Art. 67 (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita). -
1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono
esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme
che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non
diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le
prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»;
z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
«Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni a
copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna al creditore
degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a
disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della
prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La
comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con
le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai
sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva
l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il
mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione
degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione
del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»;
aa) l'articolo 68-bis e' abrogato;
bb) l'articolo 72 e' abrogato.
Art. 31
Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca
d'Italia
1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a
97 sono abrogati.
Art. 32
Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi
e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli
ordinativi di incasso e pagamento
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di
contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza
dal bilancio dello Stato;»;
2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di
pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;
3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento»
sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti»
sono soppresse;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti
giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di riscossione
nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria
gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e
diretta.».
2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle
pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo
14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' effettuata
esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le
modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze.
Capo II
Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale
Art. 33
Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre
2021, n. 220
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli organismi»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una
Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta delle
fonti informative da utilizzare, delle modalita' e dei tempi per la
redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco
delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, e del soggetto
competente a svolgere le predette attivita'. La Commissione e'
composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle
finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno
nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione
internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello
sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente
nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonche' da un
esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica
amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati.
Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.».
Art. 34
Commissariamento societa' SOGIN S.p.A.
1. In considerazione della necessita' e urgenza di accelerare lo
smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei
rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui
al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' disposto il
commissariamento della societa' SOGIN S.p.A..
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:
a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un
commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) alla definizione della durata del mandato dell'organo
commissariale, che puo' essere prorogata con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione
ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1;
c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni
eventuale ulteriore potere di gestione della Societa', ivi compresi
poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior
efficienza nella gestione e celerita' nelle attivita' tenendo conto,
in particolare, dei siti che presentano maggiori criticita', nonche'
di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione
all'attivita' di direzione e coordinamento delle societa'
controllate;
d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice
commissari, fermo restando il limite massimo retributivo di cui
all'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN
S.p.A..
3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente
articolo nonche' dal decreto di cui al comma 2, l'organo
commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo
2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via
transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il
compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonche' degli
atti urgenti e indifferibili.
5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il
Collegio sindacale, nonche' i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in
carica negli organi amministrativi e di controllo delle societa'
controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice
civile.
6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una
relazione sulle attivita' svolte, sullo stato di avanzamento dello
smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai
siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione
di cui al primo periodo e' inviata al Ministro dell'economia e delle
finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono,
anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorita' e
attivita' ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli
impegni internazionali assunti.
Art. 35
Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato
COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della
dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso
l'Agenzia italiana del farmaco
1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei predetti
provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i
termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31
dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31
dicembre 2023.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel
Registro nazionale degli aiuti Stato, nonche' nei registri aiuti di
Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema
Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.
3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2023».
4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 e'
differito al 31 dicembre 2022.
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15
ottobre 2022».
Art. 36
Disposizioni in materia di indennita' una tantum per i lavoratori
dipendenti
1. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' una tantum di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui
servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti
dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite
comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto
della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei
dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista
dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con
il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di
livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la
chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3,
del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale
in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il
consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di
6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
trasferite alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 122, comma
9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al
direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e
per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio
2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite all'erario.
Art. 37
Termini del programma delle amministrazioni straordinarie
1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo
commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022.
Analoga proroga puo' essere concessa per le procedure di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.».
Art. 38
Sostegno alle famiglie con figli con disabilita' in materia di
assegno unico e universale per i figli a carico
1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari
con figli con disabilita', al decreto legislativo del 29 dicembre
2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano
maggiorenne a condizione che sia gia' titolare di pensione ai
superstiti e riconosciuto con disabilita' grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne»
sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per
ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»;
2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le
seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento
del ventunesimo anno di eta'»;
3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite
dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;
4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con
disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono
incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento
alle mensilita' spettanti da marzo 2022."
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2
del presente articolo, valutati in 136,2 milioni euro per l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo
1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 39
Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto
alla poverta' educativa
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di
opportunita' educative rivolte al benessere dei figli, e' istituito
presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di
58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre
2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di
promozione e di potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte a
contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticita' emerse
per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonche' quelle
finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio
delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi
socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e
ricreativa per i minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' approvato l'elenco dei Comuni beneficiari,
comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente
manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa.
Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai
singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla
popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione
residente e sono individuate le modalita' di monitoraggio
dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero
delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni
di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia,
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del
bilancio delle Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente
bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e
quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 40
Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione
degli incentivi auto
1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto
di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo
economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la
conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa
del veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale dell'impresa
costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla
prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga
alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto che prevedono termini inferiori.
Art. 41
Cooperazione internazionale
1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della
cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto
2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022.
Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30
maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite per detto importo all'erario.
Titolo III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL
NULLA
OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS,
COMMA 8,
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N.
394 E
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I
Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del
nulla
osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis,
comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394
Art. 42
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e' rilasciato nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998.
2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui, nel termine
indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative
agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto
accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del
nulla osta e del visto di ingresso.
3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla
osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo,
e' rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della
domanda.
4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso,
ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore
di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di
soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro e'
tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano
anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo
periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta
decorre dalla data di ricezione della domanda.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche
ai cittadini stranieri per i quali e' stata presentata domanda
diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul
territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i
predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una
delle seguenti condizioni:
a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data,
in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge
28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione
di data certa proveniente da organismi pubblici.
8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al
presente articolo puo' concludere il contratto di lavoro senza la
necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali
condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione
al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue
la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato,
qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto del
contratto di lavoro.
Art. 43
Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma
7, i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i
reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita' illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42,
comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o
che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato
decreto n. 286 del 1998.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla
conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di
soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con
esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di
diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo
rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla
osta.
5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti ai
commi 1 e 2.
6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino
straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 3.
Art. 44
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per le annualita' 2021 e 2022, la verifica dei requisiti
concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di
cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via esclusiva e
fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui
all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro
aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia'
richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero.
3. Per le domande gia' proposte per l'annualita' 2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano
applicazione con riferimento alle domande dell'annualita' 2021 in
relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono gia' state
effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualita'
di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
5. L'asseverazione di cui al presente articolo non e' comunque
richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo
di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte
dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali
ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta
ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare
controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di
cui al presente articolo.
Art. 45
Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
1. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di
cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno e'
autorizzato ad utilizzare, tramite una o piu' agenzie di
somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a
termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di
spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di
servizio interessate dalle procedure menzionate.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43
e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per
prestazioni di lavoro straordinario per il personale
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro
4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario
eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle
questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per
l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante
apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale
operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento
della piattaforma informatica del Ministero dell'interno -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Capo II
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 46
Disposizioni finanziarie e finali
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a)
a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 30, comma 1, lettera m).
Art. 47
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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