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 Home  /  Leggi e Normative  /  Normativa Appalti  /  DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73 

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali  e  di  rilascio del  nulla  osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato e  ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)

SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Capo I
Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure  di  ammodernamento  delle  procedure  di  incasso  e
pagamento presso la Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  misure  di
carattere sociale e finanziario; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio  del
nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'articolo  30-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente decreto-legge 
 
                               Art. 1 
 
 
Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori 
 
  1. Al testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Il controllo dei repertori  previsti  dall'articolo  67  e'
effettuato su iniziativa  degli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate
competenti per territorio.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  10,
comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni  pubbliche  ed
ogni altro funzionario autorizzato alla  stipulazione  dei  contratti
trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di  notifica
della richiesta. Gli uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  effettuano
verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 
      2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della  tenuta
del repertorio e della registrazione degli  atti  in  esso  iscritti,
nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati
con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e
dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie  utili,
comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»; 
    b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Per l'omessa presentazione del  repertorio  a  seguito  di  richiesta
dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti  con  la  sanzione
amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.». 
  2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e  2,  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,
come modificati dal comma  1,  si  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  previste  a  legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 2 
 
Dematerializzazione scheda  scelta  di  destinazione  dell'otto,  del
cinque e del due  per  mille  nel  caso  di  730  presentato  tramite
                         sostituto d'imposta 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  I  sostituti  d'imposta   che   comunicano   ai   propri
sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler  prestare
assistenza fiscale provvedono a: 
      a) controllare, sulla base dei dati  ed  elementi  direttamente
desumibili  dalla  dichiarazione  presentata   dal   sostituito,   la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che  stabiliscono  limiti  alla  deducibilita'  degli   oneri,   alle
detrazioni ed ai crediti di imposta; 
      b) consegnare al sostituito,  prima  della  trasmissione  della
dichiarazione, copia della dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo
prospetto di liquidazione; 
      c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  le
dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti  di  liquidazione  e  i
dati contenuti nelle  schede  relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, entro: 
        1) il  15  giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
        2) il  29  giugno  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
        3) il  23  luglio  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
        4) il 15 settembre di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
        5) il 30 settembre di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; 
      d) comunicare all'Agenzia  delle  entrate  in  via  telematica,
entro i termini previsti alla lettera c), il risultato  finale  delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164; 
      e)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e   dei   relativi
prospetti di liquidazione  fino  al  31  dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello di presentazione, nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31  dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Con la medesima decorrenza di cui al  comma  2,  l'articolo  17,
comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.
164, cessa di avere applicazione. 
                               Art. 3 
 
 
                   Modifiche al calendario fiscale 
 
  1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole «16 settembre» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
settembre». 
  2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «sono stabiliti le  modalita'  ed  i  termini»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalita'»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui
al comma 6 sono presentati entro il mese  successivo  al  periodo  di
riferimento.». 
  3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia  e
finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  53
del 5 marzo 2010, e' abrogato. 
  4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite  dalle
seguenti: «5.000 euro». 
  5. Le disposizioni di cui al comma  4  si  applicano  alle  fatture
elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
  6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma  5-ter,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  per  la  presentazione  della
dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta  2020
e 2021 e' differito al 30 settembre 2022. 
                               Art. 4 
 
 
      Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione 
 
  1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo  comma  le  parole  «l'intendente  di  finanza  o  il
Ministro  per  le  finanze»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la
Direzione regionale o la Divisione  contribuenti  dell'Agenzia  delle
entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite
dalle seguenti: «regione o in altra regione»; 
    b) dopo il quarto comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  il
domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo,
ogni  successiva  revoca  ed  eventuale  ulteriore   variazione   del
precedente provvedimento, anche richieste con  istanza  motivata  del
contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio  e  hanno
effetto dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello  in  cui  il
provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della
sola revoca e' l'organo che ha  emanato  l'originario  provvedimento.
Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del  domicilio
fiscale, competente a emanare il nuovo e unico  provvedimento  e'  la
Direzione regionale o la Divisione  contribuenti  dell'Agenzia  delle
entrate a seconda che il provvedimento  importi  lo  spostamento  del
domicilio  fiscale  nell'ambito  della  stessa  regione  o  in  altra
regione.». 
  2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  previste
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
 
             Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi 
 
  1. All'articolo 28 del testo unico delle  disposizioni  concernente
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, e' inserito  il
seguente: «6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle
entrate,  spettanti  al  defunto,   sono   erogati,   salvo   diversa
comunicazione  degli  interessati,  ai  chiamati  all'eredita'   come
indicati nella dichiarazione di successione dalla quale  risulta  che
l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo  corrispondente  alla
rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo  erogato  all'Agenzia
delle entrate. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono   definite   le   modalita'   di   trasmissione   della
comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni  di  cui  al
presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie,  umane  e
strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica». 
                               Art. 6 
 
 
  Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Nel  caso  di
presentazione della dichiarazione precompilata,  direttamente  ovvero
tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza  fiscale,
ovvero  mediante  CAF  o  professionista,  senza  modifiche,  non  si
effettua il controllo formale sui dati relativi agli  oneri  indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti  terzi  di  cui
all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il  controllo   della
sussistenza  delle  condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»; 
    b) al  comma  3  le  parole  «Nel  caso  di  presentazione  della
dichiarazione precompilata, anche  con  modifiche,»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
precompilata, con modifiche,»; 
    c) al comma 3 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nel
caso  di  presentazione   della   dichiarazione   precompilata,   con
modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e'
effettuato  sui  dati  delle  spese  sanitarie  che   non   risultano
modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A  tal  fine  il
CAF o  il  professionista  acquisisce  dal  contribuente  i  dati  di
dettaglio  delle  spese  sanitarie  trasmessi  al   Sistema   tessera
sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli  importi  aggregati
in base alle tipologie di spesa utilizzati per  l'elaborazione  della
dichiarazione precompilata. In caso di difformita',  l'Agenzia  delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai  documenti  di
spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  partire
dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse  si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 

Capo II
Semplificazioni in materia di imposte dirette

                               Art. 7 
 
 
Modifica  della  validita'  dell'attestazione  per  i  contratti   di
                    locazione a canone concordato 
 
  1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3,
comma  5,  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 16 gennaio  2017,  recante  «Criteri  generali  per  la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula
dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone  concordato,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431,
nonche' dei contratti di locazione  transitori  e  dei  contratti  di
locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5,  commi
1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
62 del 15 marzo 2017, puo' essere fatta valere per tutti i  contratti
di locazione, stipulati successivamente  al  suo  rilascio,  fino  ad
eventuali   variazioni   delle   caratteristiche   dell'immobile    o
dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce. 
                               Art. 8 
 
Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese
e disposizioni in materia di errori contabili 
 
  1. All'articolo 83, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «diversi dalle  micro-imprese  di  cui  all'articolo
2435-ter del codice civile,  che»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del  codice
civile che non hanno optato per la redazione del  bilancio  in  forma
ordinaria, i quali»; 
    b) sono aggiunti in  fine  i  seguenti  periodi:  «I  criteri  di
imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito  del  processo
di correzione degli errori  contabili.  La  disposizione  di  cui  al
quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i
quali e' scaduto il termine per la presentazione della  dichiarazione
integrativa  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
                               Art. 9 
 
Abrogazione  disciplina  delle  societa'  in  perdita  sistematica  e
  dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6  febbraio
  2009, n. 7 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
i  commi  36-decies,  36-undecies  e  36-duodecies  sono  abrogati  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n.  7,
e' abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  17,7  milioni  di
euro per l'anno 2023  e  10,1  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
                               Art. 10 
 
 
          Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1) al  numero  1),  prima  delle  parole  «i  contributi»  sono
inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato,»; 
      2) i numeri 2) e 4) sono abrogati; 
      3) al numero 5), prima delle parole  «le  spese  relative  agli
apprendisti» sono inserite le  seguenti:  «in  relazione  a  soggetti
diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»; 
    b)  al  comma  4-bis.1,  dopo  le  parole  «per  ogni  lavoratore
dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso  da  quelli  a  tempo
indeterminato»; 
    c) il comma 4-quater e' abrogato; 
    d) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente: «4-septies. Per
ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai  commi  1  e
4-bis.1 non puo' comunque eccedere il  limite  massimo  rappresentato
dalla retribuzione e dagli oneri e  spese  a  carico  del  datore  di
lavoro.»; 
    e) il comma 4-octies e' sostituito dal seguente: «4-octies. Per i
soggetti che determinano il valore della produzione  netta  ai  sensi
degli articoli da 5 a 9, e' ammesso in deduzione il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo  indeterminato.  La
deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei limiti del
70  per  cento  del  costo  complessivamente  sostenuto,   per   ogni
lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per  due
periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo
stesso datore di lavoro nell'arco temporale di  due  anni  a  partire
dalla cessazione del precedente contratto.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
                               Art. 11 
 
 
                Rinvio dei termini per l'approvazione 
                   della modulistica dichiarativa 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»  e  le  parole
«entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il  mese
di febbraio»; 
    b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15  febbraio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio». 

Capo III
Semplificazioni in materia di imposte indirette

                               Art. 12 
 
 
         Modifica della disciplina in materia di esterometro 
 
  1. L'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti  passivi
di cui al  comma  3  trasmettono  telematicamente  all'Agenzia  delle
entrate i dati relativi alle operazioni di  cessione  di  beni  e  di
prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti  non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per  le  quali  e'
stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali  siano  state
emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita'  indicate
nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro
5.000 per ogni singola operazione, relative ad  acquisti  di  beni  e
servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi
degli articoli da 7 a  7-octies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  La  trasmissione  telematica  e'
effettuata trimestralmente entro  la  fine  del  mese  successivo  al
trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni  effettuate
a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui  al  primo  periodo  sono
trasmessi telematicamente  utilizzando  il  Sistema  di  interscambio
secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento  alle  medesime
operazioni: 
    a) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel  territorio  dello
Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o  dei
documenti che ne certificano i corrispettivi; 
    b) la trasmissione telematica dei dati relativi  alle  operazioni
ricevute da soggetti non stabiliti  nel  territorio  dello  Stato  e'
effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a  quello
di  ricevimento  del  documento   comprovante   l'operazione   o   di
effettuazione dell'operazione.». 
                               Art. 13 
 
Decorrenza  della  misura   sanzionatoria   per   omessa   o   errata
  trasmissione    delle    fatture    relative    alle     operazioni
  transfrontaliere 
 
  1. All'articolo 11, comma  2-quater,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole  «a  partire  dal  1°
gennaio 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  partire  dal  1°
luglio 2022». 
                               Art. 14 
 
 
              Termine per la richiesta di registrazione 
                     degli atti in termine fisso 
 
  1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  la
parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  6,031
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
                               Art. 15 
 
 
                 Ampliamento del servizio telematico 
                 di pagamento dell'imposta di bollo 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 596 e' inserito il seguente:  «596-bis.  Le  modalita'  per  il
pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con  il
provvedimento  di  cui  al  comma  596  possono  essere  estese,  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottare,
d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri competente  in  materia  di  innovazione  tecnologica  e
transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati  nella
tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642.». 

Capo IV
Altre misure di semplificazione fiscale

                               Art. 16 
 
Semplificazione  del  monitoraggio  fiscale   sulle   operazioni   di
  trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e  altri
  operatori 
 
  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli  intermediari  bancari  e
finanziari di cui  all'articolo  3,  comma  2,  gli  altri  operatori
finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)  e  d),  e  gli
operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  i),
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  che  intervengono,
anche attraverso movimentazione di  conti,  nei  trasferimenti  da  o
verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma  2,
lettera  s),  del  medesimo  decreto  sono   tenuti   a   trasmettere
all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del
menzionato decreto  relativi  alle  predette  operazioni,  effettuate
anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a  5.000  euro,
limitatamente alle operazioni  eseguite  per  conto  o  a  favore  di
persone fisiche, enti  non  commerciali  e  di  societa'  semplici  e
associazioni equiparate ai sensi  dell'articolo  5  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dalle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021. 
                               Art. 17 
 
 
           Semplificazione degli obblighi di segnalazione 
                        in materia di appalti 
 
  1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, il primo comma e' abrogato. 
                               Art. 18 
 
 
        Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese 
         ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) e' sostituito  dal
seguente:  «18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,   cura   e
riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni  e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi  dell'articolo  99  del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. L'esenzione si applica anche  se  la  prestazione  sanitaria
costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa
alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli  di  cui  al
numero 19), quando tale soggetto a sua  volta  acquisti  la  suddetta
prestazione  sanitaria  presso  un  terzo  e  per  l'acquisto   trovi
applicazione l'esenzione di cui al  presente  numero;  in  tal  caso,
l'esenzione opera per la  prestazione  di  ricovero  e  cura  fino  a
concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»; 
    b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) e' sostituito  dal
seguente:  «120)  prestazioni  rese  ai  clienti   alloggiati   nelle
strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983,
n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese  le  prestazioni  di
maggiore comfort alberghiero,  diverse  da  quelle  esenti  ai  sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero  19);  prestazioni
di alloggio rese agli accompagnatori  delle  persone  ricoverate  dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e  da  case
di  cura  non  convenzionate;   prestazioni   di   maggiore   comfort
alberghiero rese a  persone  ricoverate  presso  i  soggetti  di  cui
all'articolo 10, primo comma, numero 19);». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  12,3
milioni di euro per  l'anno  2022  e  21  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
                               Art. 19 
 
 
                Semplificazione in materia di modelli 
          di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali 
 
  1. All'articolo  1,  comma  770,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160,  la  parola  «Ministro»  e'  sostituita  dalla
seguente «Ministero». 
                               Art. 20 
 
 
Adeguamento delle aliquote  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  ai
                     nuovi scaglioni dell'IRPEF 
 
  1.   Al   fine   di   garantire   la   coerenza   degli   scaglioni
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle  persone
fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, il termine di cui  al  comma  7  dello  stesso
articolo 1 e' differito al 31 luglio 2022. In  caso  di  approvazione
della delibera di adeguamento ai  nuovi  scaglioni  o  di  quella  di
determinazione dell'aliquota unica in  data  successiva  all'adozione
del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad  effettuare
le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della
prima variazione utile. 
  2. Per i comuni nei  quali  nel  2021  risultano  vigenti  aliquote
dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate  per  scaglioni  di
reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo  del
comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo
comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito  dall'articolo
14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno
2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi
scaglioni dell'IRPEF e  delle  prime  quattro  aliquote  vigenti  nel
comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima. 
                               Art. 21 
 
 
Integrazione logistica tra Agenzia  delle  entrate  e  Agenzia  delle
                         entrate-Riscossione 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: «5-quinques. Al  fine
di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso  la  gestione
congiunta    dei    fabbisogni    immobiliari,    l'Agenzia     delle
entrate-Riscossione puo' avvalersi di tutte le  soluzioni  allocative
individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di  utilizzo,
di immobili demaniali oppure, previo  rimborso  della  corrispondente
quota di  canone,  di  edifici  appartenenti  ai  fondi  pubblici  di
investimento immobiliare o oggetto di acquisto da  parte  degli  enti
previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010,  n.  122.  Ove  richiesto  dall'Agenzia  delle  entrate,
nell'assegnazione di tali  tipologie  di  immobili,  ovvero  ai  fini
dell'attuazione delle previsioni  dell'articolo  8,  comma  4,  sopra
richiamato,  l'Agenzia  del  demanio   considera   congiuntamente   i
fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e  dall'Agenzia
delle entrate-Riscossione». 

Capo V
Ulteriori disposizioni fiscali

                               Art. 22 
 
 
           Proroga del meccanismo di inversione contabile 
 
  1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
                               Art. 23 
 
Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di   farmaci   e
     certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione 
 
  1. All'articolo  31  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa; 
    b) dopo il comma 2, e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  la
definizione delle attivita' di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
credito d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.». 
  2. Al fine di favorire l'applicazione  in  condizioni  di  certezza
operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  imprese  possono
richiedere una certificazione che  attesti  la  qualificazione  degli
investimenti  effettuati  o  da  effettuare  ai   fini   della   loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione  tecnologica  e  di   design   e   innovazione   estetica
ammissibili  al  beneficio.  Analoga   certificazione   puo'   essere
richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita'  di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione  digitale  4.0  e  di  transizione  ecologica   ai   fini
dell'applicazione  della  maggiorazione  dell'aliquota  del   credito
d'imposta prevista dal quarto periodo  del  comma  203,  nonche'  dai
commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della  legge
n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e  secondo  periodo
puo'  essere  richiesta  a  condizione  che  le  violazioni  relative
all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle  norme  citate  nei
medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano
iniziati   accessi,   ispezioni,   verifiche   o   altre    attivita'
amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i  soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati  al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i  quali  quelli
idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita'  ed
e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono  stabilite  le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai  certificatori,
le modalita'  e  condizioni  della  richiesta  della  certificazione,
nonche' i relativi oneri a carico  dei  richiedenti,  parametrati  ai
costi della procedura. 
  4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma  207
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui
al   comma   2   esplica    effetti    vincolanti    nei    confronti
dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla  base
di una non corretta rappresentazione  dei  fatti,  la  certificazione
venga rilasciata per una attivita' diversa  da  quella  concretamente
realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli  atti,
anche a contenuto impositivo  o  sanzionatorio,  difformi  da  quanto
attestato nelle certificazioni sono nulli. 
  5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata  dai  soggetti
abilitati  che  si  attengono,  nel  processo  valutativo,  a  quanto
previsto  da  apposite  linee  guida  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. 
  6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi  da
2 a 5, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  ad
assumere un  dirigente  di  livello  non  generale  e  10  unita'  di
personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico  e'
autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di  cui  al  presente
comma anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il  Ministero
dello sviluppo economico  e'  autorizzato  a  bandire  una  procedura
concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il  predetto
personale con  contratto  di  lavoro  subordinato  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti  della  vigente  dotazione
organica,  da  inquadrare  nell'Area  Terza  del  Comparto   Funzioni
Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico,
ad acquisire il predetto personale mediante comando,  fuori  ruolo  o
altra  analoga  posizione  prevista   dai   rispettivi   ordinamenti,
proveniente da altre pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche e  del  personale  in  servizio  presso
l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza,  nonche'  del
personale delle Forze  armate,  ovvero  ad  acquisire  personale  con
professionalita' equivalente proveniente da societa' e  organismi  in
house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti,  con  rimborso
dei relativi oneri. 
  8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro
307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a  decorrere  dall'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
                               Art. 24 
 
 
Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. All'articolo 148  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole «2020 e  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2020, 2021 e 2022»; 
      2) la lettera c) e' abrogata; 
    b) al comma 2, e' aggiunto infine il seguente  periodo:  «Per  il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche
del  livello  di  affidabilita'  fiscale   piu'   elevato   derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2022,  si  tiene  conto  anche  del  livello  di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione  degli
indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e  al  31
dicembre 2021.». 
  2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, il primo e secondo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Gli
indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze entro il mese di marzo del  periodo  d'imposta  successivo  a
quello per il quale sono applicati. Le eventuali  integrazioni  degli
indici, indispensabili per  tenere  conto  di  situazioni  di  natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti
economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate
attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il
mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale
sono applicate.». 
                               Art. 25 
 
 
Contrassegno  fiscale  telematizzato  sull'alcole  e  sulle   bevande
                              alcoliche 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo:  «Le   caratteristiche,   il   prezzo,   le   modalita'   di
distribuzione, di applicazione del  contrassegno  fiscale,  anche  in
forma dematerializzata, sono aggiornati,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sentito  il  Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione
delle tecnologie  di  anticontraffazione  nonche'  di  tracciabilita'
dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati  di
contabilita'  presentati  esclusivamente  in  forma  telematica   dai
soggetti obbligati.». 
                               Art. 26 
 
 
Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.
                   117 in materia di Terzo settore 
 
  1. All'articolo 104, comma 1, e' inserito,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a
decorrere dall'operativita' del Registro unico  nazionale  del  Terzo
settore,  agli  enti  del  Terzo  settore   iscritti   nel   medesimo
Registro.». 

Titolo II
PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO IN
MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE
Capo I
Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria
dello Stato

                               Art. 27 
 
 
Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n.  104,  recante  proroga  della
     gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato 
 
  1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole «Ministero del  tesoro»  e  «Ministro  del  tesoro»,
ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e
delle finanze»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1 la parola «provinciale» e' soppressa; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia
svolge il servizio di tesoreria dello Stato  con  l'osservanza  delle
disposizioni delle norme di  legge  e  regolamentari,  nonche'  delle
altre disposizioni emanate con decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze.»; 
    c) all'articolo 2: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  In  relazione  a
particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati  i  servizi,  le
operazioni o gli adempimenti compresi  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati  a  Poste
Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e  prestiti»,  e'
aggiunta la sigla: «S.p.A.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    e) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare con la Banca
d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti  derivanti
dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese
le modalita' di comunicazione dei dati  relativi  alla  gestione  del
servizio stesso.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da  parte  delle
sezioni  di  tesoreria,  anche  mediante   l'impiego   di   strumenti
informatici.»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «alla   relativa
rendicontazione.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.  Gli
incassi  e  i   pagamenti   di   somme   per   conto   dello   Stato,
rispettivamente,  ricevuti  o  effettuati   dalla   Banca   d'Italia,
nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalita'
indicate con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui al comma 1.»; 
    g) nel titolo, la parola «provinciale» e' soppressa. 
                               Art. 28 
 
 
   Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato 
 
  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e'
abrogato. 
                               Art. 29 
 
 
Modalita' di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia  della
                 partecipazione alle gare pubbliche 
 
  1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n.  50,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La cauzione e'  costituita
presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria  o  presso  le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore  dell'amministrazione
aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri  strumenti  e
canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si
applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.». 
                               Art. 30 
 
Modifiche alle disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e
sulla contabilita' generale dello Stato di cui al  regio  decreto  18
                       novembre 1923, n. 2440 
 
  1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis: 
      1) al secondo comma, le parole «del disposto  dell'articolo  55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  634»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  57  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; 
      2) al terzo comma, le parole  «predisposte  dal  Provveditorato
generale dello Stato e approvate con  decreto  del  Ministro  per  il
tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze»; 
      3) il quarto comma e' sostituito  dal  seguente:  «Gli  importi
delle spese di cui al primo comma, nonche' quelle di cui  al  secondo
comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di
stipulazione   del   contratto,   con    imputazione,    a    seconda
dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli  dello  stato
di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato  o  del  bilancio
delle amministrazioni autonome.»; 
      4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 16-ter: 
      1) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Il  pagamento
delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo  16-bis  e'
eseguito con le modalita' stabilite dal regolamento.»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal  seguente:  «I  rendiconti
delle spese di cui al primo comma,  riferiti  a  contratti  stipulati
dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,  sono
sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di  controllo
di regolarita' amministrativa e contabile  e,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.». 
    c) l'articolo 23 e' abrogato; 
    d) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e
periferici). - 1. I responsabili degli uffici centrali  e  periferici
che hanno competenza in materia di entrate curano, nei  limiti  delle
rispettive   loro   attribuzioni   e   sotto   la   personale    loro
responsabilita', che l'accertamento, la riscossione ed il  versamento
delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»; 
    e) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  45  (Trasmissione  al  Dipartimento   della   Ragioneria
generale dello Stato  del  conto  degli  incassi).  -  1.  L'istituto
incaricato  del  servizio  di  tesoreria  dello  Stato  trasmette  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  il  conto  degli
incassi   e   gli   agenti   della   riscossione   comunicano    alle
Amministrazioni da cui dipendono o  da  cui  sono  vigilati  i  conti
debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e  dei
versamenti effettuati alla tesoreria,  con  modalita'  e  tempistiche
definite dal regolamento.»; 
    f) all'articolo 46, primo comma, le  parole  «nelle  casse  dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»; 
    g) l'articolo 47 e' abrogato; 
    h) l'articolo 48 e' abrogato; 
    i) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 50 (Impegno delle spesa). -  1.  Quando  l'impegno  della
spesa viene accertato all'atto stesso  in  cui  occorra  disporne  il
pagamento, il titolo di pagamento puo' valere altresi' come  atto  di
autorizzazione della spesa.»; 
    l) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il  pagamento  delle
spese  dello  Stato  si  effettua  secondo  lo  standard   ordinativo
informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis,  della  legge  30
dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere  sugli  stanziamenti  di
bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo  di  fondi  disponibili  in
tesoreria. 
      2. Il pagamento a valere sugli  stanziamenti  del  bilancio  e'
effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione: 
        a) mandati informatici, emessi dagli  ordinatori  primari  di
spesa; 
        b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori  secondari
di spesa titolari di contabilita' ordinaria sulle aperture di credito
disposte dalle amministrazioni deleganti; 
        c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle  risorse
messe a  disposizione  degli  ordinatori  secondari  ai  sensi  della
lettera b); 
        d)  spese  fisse  telematiche,  per  i   pagamenti   indicati
nell'articolo 62; 
        e) altre disposizioni di  pagamento  informatizzato  previste
dalla legge o dal regolamento. 
      3. Il pagamento tramite l'utilizzo di  risorse  disponibili  in
tesoreria e' effettuato: 
        a) con ordinativi informatici a valere  sulle  disponibilita'
delle contabilita' speciali e dei conti aperti  presso  la  tesoreria
statale; 
        b) con ordinativi informatici a titolo  di  anticipazione  di
tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari  o  da
autorizzazione  amministrativa  da  parte  del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
      4.  Le  disposizioni  per  i  pagamenti  del  debito   pubblico
all'interno  e  all'estero,  dei  crediti  documentari,  nonche'  dei
rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui
al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di  controllo,
le attivita' di riscontro della Corte dei conti. 
      5. Il  pagamento  di  mutui,  fitti  e  canoni,  e'  effettuato
mediante mandati informatici. 
      6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel  Testo  unico
in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»; 
    m) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 55 (Modalita' di estinzione delle disposizioni di spesa).
- 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo  54  a  favore
dei creditori non titolari di contabilita' speciale o di altri  conti
aperti presso la tesoreria statale si estinguono,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato  dal
beneficiario e ad esso intestato, con altri  strumenti  di  pagamento
elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti  nel
rispetto della normativa vigente. 
      2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti
i casi e le modalita' con cui le disposizioni emesse in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali di condanna  dell'Amministrazione  sono
estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i
quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti  del  conto  di
pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno  a  copertura
garantita si estingue il debito per cui l'assegno e' stato  emesso  e
al  debito  estinto  si  sostituisce  quello  derivante  dall'assegno
stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia
della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso terzi a pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio.
Gli atti di sequestro o di pignoramento  presso  terzi  eventualmente
notificati non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono
l'emissione degli assegni. Non e' ammessa l'estinzione dei titoli  di
spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. 
      3.  Nei   casi   previsti   da   disposizioni   legislative   o
regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato
provvedono,  con  mandati   informatici   da   estinguersi   mediante
girofondi, a mettere risorse a disposizione dei  funzionari  delegati
titolari di contabilita' speciale. 
      4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,  i  pagamenti  a
favore di titolari di contabilita' speciale o di altri  conti  aperti
presso la tesoreria statale  si  estinguono  mediante  operazioni  di
girofondi. 
      5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata
del bilancio dello Stato si estinguono  mediante  girofondi,  con  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400.»; 
    n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al  numero  10)
devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto  di
fornitura o lavoro.» sono soppresse; 
    o) all'articolo 57: 
      1) al primo comma, primo  periodo,  le  parole  «soggetti  alla
stessa  procedura  stabilita  per  la  emissione  di  assegni»   sono
soppresse; al secondo periodo,  le  parole  «mediante  assegni»  sono
sostituite dalle seguenti:  «mediante  buoni»  e  le  parole  «dovra'
prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite  dalle
seguenti: «dovra' essere  utilizzata  con  ordinativi  informatici  a
favore dei creditori»; 
      2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto
per tutte le»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'Amministrazione
delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»; 
    p) all'articolo 58: 
      1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; 
      2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono  sostituite
dalle seguenti: «il prelevamento»; 
    q) all'articolo 61: 
      1) al secondo comma le parole «30  settembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal  seguente:  «Le  somme  non
erogate  alla  chiusura  del  rendiconto  suppletivo   sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono  sostituiti  dai
seguenti: 
      «Il pagamento delle pensioni e  delle  indennita'  a  carattere
ricorrente riconosciute  a  titolo  di  risarcimento,  nonche'  delle
competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e'
effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti  pagamenti  sono
comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di  riscontro
della Corte dei Conti. 
      La normativa di settore stabilisce i procedimenti  da  seguirsi
per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le
modalita' e i limiti dei relativi controlli.»; 
    s) l'articolo 63 e' abrogato; 
    t) l'articolo 65 e' abrogato; 
    u) l'articolo 66 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  66  (Non  trasferibilita'  degli  assegni  a   copertura
garantita).  -  1.  Gli  assegni  a  copertura   garantita   di   cui
all'articolo  55   sono   sempre   emessi   con   clausola   di   non
trasferibilita'.»; 
    v) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 67 (Esigibilita' degli assegni a copertura garantita).  -
1. Gli assegni a copertura garantita  di  cui  all'articolo  55  sono
esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le  norme
che regolano la circolazione di tali  titoli.  Per  gli  aspetti  non
diversamente  trattati,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
prescrizioni sugli assegni  bancari  dettate  dal  Regio  decreto  21
dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»; 
    z) l'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  68  (Mancata  consegna  ai  creditori  degli  assegni  a
copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna  al  creditore
degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi  fondi  rimangono  a
disposizione, a garanzia del pagamento,  fino  al  verificarsi  della
prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La
comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al  creditore  con
le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale  ai
sensi   dell'articolo   1209   del   codice    civile    e    solleva
l'Amministrazione  debitrice  da  qualsiasi  responsabilita'  per  il
mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione
degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione
del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»; 
    aa) l'articolo 68-bis e' abrogato; 
    bb) l'articolo 72 e' abrogato. 
                               Art. 31 
 
 
Abrogazione  della  disciplina  del  vaglia  cambiario  della   Banca
                              d'Italia 
 
  1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a
97 sono abrogati. 
                               Art. 32 
 
Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi
  e  sui  conti  giudiziali  e  standardizzazione  informatica  degli
  ordinativi di incasso e pagamento 
 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati  titolari  di
contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza
dal bilancio dello Stato;»; 
      2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini  collettivi  di
pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 
      3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi  di  pagamento»
sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti»
sono soppresse; 
      2) dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si  applicano  anche  ai  conti
giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di  riscossione
nazionale a mezzo ruolo, i  quali  rendono  il  conto  della  propria
gestione, per  ciascun  ambito  territoriale,  in  via  principale  e
diretta.». 
  2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti  codificati  delle
pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di  cui  all'articolo
14, comma 6, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e'  effettuata
esclusivamente per il  tramite  dell'infrastruttura  SIOPE+,  con  le
modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze. 

Capo II
Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale

                               Art. 33 
 
 
Semplificazioni degli adempimenti attuativi della  legge  9  dicembre
                            2021, n. 220 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre  2021,  n.  220,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle  seguenti:
«Gli organismi»; 
    b) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Entro  nove
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e'  istituita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  una
Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta  delle
fonti informative da utilizzare, delle modalita' e dei tempi  per  la
redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento  periodico  dell'elenco
delle societa' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  e  del  soggetto
competente a  svolgere  le  predette  attivita'.  La  Commissione  e'
composta da un rappresentante  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, che  la  presiede,  e  da  un  rappresentante  per  ciascuno
nominato   dal   Ministro   degli   esteri   e   della   cooperazione
internazionale,  dal  Ministro  della  difesa,  dal  Ministro   dello
sviluppo economico e dal  Ministro  dell'interno,  da  un  componente
nominato da ciascuno degli organismi  di  vigilanza,  nonche'  da  un
esperto del settore individuato  anche  tra  estranei  alla  pubblica
amministrazione, nominato da ciascuno dei  Ministri  sopra  indicati.
Per la  partecipazione  ai  lavori  della  Commissione  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.». 
                               Art. 34 
 
 
               Commissariamento societa' SOGIN S.p.A. 
 
  1. In considerazione della necessita' e urgenza  di  accelerare  lo
smantellamento degli impianti  nucleari  italiani,  la  gestione  dei
rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di  cui
al decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  disposto  il
commissariamento della societa' SOGIN S.p.A.. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede: 
    a)  alla  nomina  dell'organo  commissariale,  composto   da   un
commissario e due vicecommissari, anche  in  deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    b)  alla  definizione  della  durata  del   mandato   dell'organo
commissariale, che puo' essere prorogata con successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  della  transizione
ecologica, in ragione del conseguimento degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1; 
    c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni
eventuale ulteriore potere di gestione della Societa',  ivi  compresi
poteri  di  riorganizzazione  finalizzati   ad   assicurare   maggior
efficienza nella gestione e celerita' nelle attivita' tenendo  conto,
in particolare, dei siti che presentano maggiori criticita',  nonche'
di ogni  altro  ulteriore  potere  di  gestione  anche  in  relazione
all'attivita'   di   direzione   e   coordinamento   delle   societa'
controllate; 
    d) alla determinazione dei compensi del commissario  e  dei  vice
commissari, fermo restando  il  limite  massimo  retributivo  di  cui
all'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis  e  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della  SOGIN
S.p.A.. 
  3. Al fine di  esercitare  le  funzioni  individuate  dal  presente
articolo  nonche'  dal  decreto  di  cui   al   comma   2,   l'organo
commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
  4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica  l'articolo
2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale,  in  via
transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura  il
compimento degli atti di  ordinaria  amministrazione,  nonche'  degli
atti urgenti e indifferibili. 
  5. Alla data  di  nomina  dell'organo  commissariale,  decadono  il
Collegio sindacale, nonche'  i  rappresentanti  di  SOGIN  S.p.A.  in
carica negli organi amministrativi  e  di  controllo  delle  societa'
controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del  codice
civile. 
  6. L'organo commissariale predispone con  cadenza  trimestrale  una
relazione sulle attivita' svolte, sullo stato  di  avanzamento  dello
smantellamento degli impianti nucleari con  particolare  riguardo  ai
siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione
di cui al primo periodo e' inviata al Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  al  Ministro  della  transizione  ecologica.  I  Ministri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica  possono,
anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale  priorita'  e
attivita' ritenute di particolare rilevanza anche  in  ragione  degli
impegni internazionali assunti. 
                               Art. 35 
 
Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di  Stato
COVID-19 nel Registro  nazionale  aiuti,  della  presentazione  della
dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti  presso
                   l'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1. Con riferimento agli aiuti  non  subordinati  all'emanazione  di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque   denominati,   ovvero   subordinati    all'emanazione    di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei  predetti
provvedimenti,  ma  solo  a   seguito   della   presentazione   della
dichiarazione resa a fini fiscali  nella  quale  sono  dichiarati,  i
termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza: 
    a) dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  al  31
dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; 
    b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono  prorogati  al  31
dicembre 2023. 
  2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla  registrazione  nel
Registro nazionale degli aiuti Stato, nonche' nei registri  aiuti  di
Stato SIAN-Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  e  SIPA-Sistema
Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della  Commissione
europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final,  recante  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni. 
  3. All'articolo 31-octies, comma 1, del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, le parole «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU) di cui  all'articolo  1,  comma  769,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021  e'
differito al 31 dicembre 2022. 
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
ottobre 2022». 
                               Art. 36 
 
 
Disposizioni in materia di indennita' una  tantum  per  i  lavoratori
                             dipendenti 
 
  1. Ai  fini  dell'erogazione  dell'indennita'  una  tantum  di  cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,
limitatamente ai dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  i  cui
servizi di pagamento delle retribuzioni del personale  siano  gestiti
dal sistema informatico del Ministero dell'economia e  delle  finanze
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  l'individuazione  dei  beneficiari  avviene  mediante  apposite
comunicazioni tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  nel  rispetto
della normativa, europea e nazionale, in materia  di  protezione  dei
dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui
al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione  prevista
dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1. 
  2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari  di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, e'  prorogata,  con
il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 
  3. La durata degli incarichi individuali  a  tempo  determinato  di
livello non dirigenziale  di  Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo  13,  comma  3,
del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il  personale
in servizio alla data del  30  giugno  2022,  e'  prorogata,  con  il
consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022. 
  4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3  e'  autorizzata  la  spesa  di
6.298.685 euro  per  l'anno  2022.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 467, quarto periodo, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
trasferite alla contabilita' speciale, di cui all'articolo 122, comma
9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  assegnata  al
direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e
per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge  24  marzo
2022, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  maggio
2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e
restano acquisite all'erario. 
                               Art. 37 
 
 
      Termini del programma delle amministrazioni straordinarie 
 
  1. All'articolo  51  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le
parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere prorogati, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico,   sulla   base   di   motivata    richiesta    dell'organo
commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre  2022.
Analoga  proroga  puo'  essere   concessa   per   le   procedure   di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270.». 
                               Art. 38 
 
 
Sostegno alle famiglie  con  figli  con  disabilita'  in  materia  di
           assegno unico e universale per i figli a carico 
 
  1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai  nuclei  familiari
con figli con disabilita', al decreto  legislativo  del  29  dicembre
2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis)  se  nuclei  familiari  orfanili,   per   ogni   orfano
maggiorenne a  condizione  che  sia  gia'  titolare  di  pensione  ai
superstiti  e   riconosciuto   con   disabilita'   grave   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole «Per  ciascun  figlio  minorenne»
sono aggiunte  le  seguenti:  «e,  limitatamente  all'anno  2022  per
ciascun figlio con disabilita' a carico senza limiti di eta',»; 
      2) al comma 4, dopo la  parola  «minorenne»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino  al  compimento
del ventunesimo anno di eta'»; 
      3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio»  sono  sostituite
dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 
      4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio  a  carico  con
disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma  1  sono
incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con  riferimento
alle mensilita' spettanti da marzo 2022." 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2
del presente articolo, valutati in  136,2  milioni  euro  per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  le
politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo
1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
                               Art. 39 
 
 
Misure per favorire il benessere dei minorenni  e  per  il  contrasto
                       alla poverta' educativa 
 
  1. Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  di
opportunita' educative rivolte al benessere dei figli,  e'  istituito
presso lo stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una  dotazione  di
58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento  delle
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31  dicembre
2022, anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  di
promozione e di potenziamento di attivita', incluse quelle rivolte  a
contrastare e favorire il recupero rispetto  alle  criticita'  emerse
per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi  di  sviluppo  e  crescita  dei   minori,   nonche'   quelle
finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio
delle materie STEM, da svolgere presso i  centri  estivi,  i  servizi
socioeducativi territoriali e  i  centri  con  funzione  educativa  e
ricreativa per i minori. 
  2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato, citta' ed  autonomie  locali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  e'  approvato  l'elenco  dei  Comuni  beneficiari,
comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano,  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   espressamente
manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia di non voler aderire  all'iniziativa.
Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai
singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati  ISTAT  relativi  alla
popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della  popolazione
residente  e  sono   individuate   le   modalita'   di   monitoraggio
dell'attuazione degli interventi  finanziati  e  quelle  di  recupero
delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni
di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia,
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento  all'entrata  del
bilancio delle Stato  a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, a valere sulle risorse trasferite nel  2022  al  pertinente
bilancio autonomo ai sensi del  predetto  articolo  19,  comma  1,  e
quanto a 8 milioni di euro,  mediante  riduzione  del  Fondo  per  le
politiche relative  ai  diritti  e  alle  pari  opportunita'  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
                               Art. 40 
 
 
Disposizioni in materia di termini del procedimento  di  prenotazione
                        degli incentivi auto 
 
  1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per  l'acquisto
di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello  sviluppo
economico effettuate entro il 31 dicembre  2022,  i  termini  per  la
conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero  di  targa
del veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale  dell'impresa
costruttrice   o   importatrice   del   veicolo,   decorrenti   dalla
prenotazione disciplinata dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in  deroga
alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto che prevedono termini inferiori. 
                               Art. 41 
 
 
                     Cooperazione internazionale 
 
  1. Al fine di rafforzare  l'azione  dell'Italia  nell'ambito  della
cooperazione internazionale per lo sviluppo, le  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della  legge  11  agosto
2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per  l'anno  2022.
Ai relativi oneri pari a 70 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle   somme   versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del  30
maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite per detto importo all'erario. 

Titolo III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA
OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8,
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I
Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla
osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

                               Art. 42 
 
 
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro 
 
  1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e'  rilasciato  nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo  quanto  previsto
dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286  del
1998. 
  2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,  nel  termine
indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni  relative
agli elementi ostativi di cui agli  articoli  22  e  24  del  decreto
legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  consente  lo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale.  Al  sopravvenuto
accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la  revoca  del
nulla osta e del visto di ingresso. 
  3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla  base  dei  nulla
osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente  articolo,
e' rilasciato entro venti giorni dalla data  di  presentazione  della
domanda. 
  4. A seguito del rilascio del nulla osta e  del  visto  d'ingresso,
ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore
di lavoro e lo straniero  per  la  sottoscrizione  del  contratto  di
soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore  di  lavoro  e'
tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma  1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si  applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  si  applicano
anche in relazione alle procedure disciplinate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, da emanarsi per il 2022.  Per  le  procedure  di  cui  al  primo
periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del  nulla  osta
decorre dalla data di ricezione della domanda. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano  anche
ai cittadini stranieri  per  i  quali  e'  stata  presentata  domanda
diretta a instaurare in Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato
nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma  1,  nei
limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul
territorio nazionale alla data del 1° maggio  2022.  A  tal  fine,  i
predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una
delle seguenti condizioni: 
    a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; 
    b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data,
in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi  della  legge
28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione
di data certa proveniente da organismi pubblici. 
  8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di  cui  al
presente articolo puo' concludere il contratto  di  lavoro  senza  la
necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali
condizioni sono verificate dallo sportello unico  per  l'immigrazione
al momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno.  Al
successivo accertamento negativo delle predette condizioni,  consegue
la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi  titolo  rilasciato,
qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto  del
contratto di lavoro. 
                               Art. 43 
 
 
 Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti 
 
  1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma
7, i cittadini stranieri: 
    a) nei  confronti  dei  quali  sia  emesso  un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
    b) che siano segnalati, anche in base ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione
nel territorio dello Stato; 
    c) che siano  condannati,  anche  con  sentenza  non  definitiva,
compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura
penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i
reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento
dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al
reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo
sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in
attivita' illecite; 
      d) che comunque siano considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei
reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale. 
  2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42,
comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  stato  emesso   un
provvedimento di espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  o
che alla predetta data risultino condannati, anche con  sentenza  non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati  di  cui  all'articolo  10-bis  del  citato
decreto n. 286 del 1998. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
conclusione dei procedimenti relativi al  rilascio  del  permesso  di
soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono  sospesi  i
procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per
l'ingresso e il soggiorno  illegale  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione  degli  illeciti  di  cui  all'articolo  12  del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  4. La sospensione di cui al comma  3  cessa  comunque  in  caso  di
diniego o revoca del nulla  osta  e  del  visto  a  qualsiasi  titolo
rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non sia  rilasciato  il  nulla
osta. 
  5. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  3,  il  cittadino
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei  casi  previsti  ai
commi 1 e 2. 
  6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino
straniero l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 3. 
                               Art. 44 
 
 
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma  8,
 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 
 
  1.  In  relazione  agli  ingressi  previsti  dai  decreti  di   cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, per le  annualita'  2021  e  2022,  la  verifica  dei  requisiti
concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo
di lavoro e la congruita' del numero delle  richieste  presentate  di
cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via  esclusiva  e
fatto salvo quanto previsto al comma  6,  ai  professionisti  di  cui
all'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,   e   alle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale ai  quali  il  datore  di  lavoro
aderisce o conferisce mandato. 
  2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto
della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio  economico-finanziario,
del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi  quelli  gia'
richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito  positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero. 
  3.  Per  le   domande   gia'   proposte   per   l'annualita'   2021
l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al  momento  della
sottoscrizione del contratto di soggiorno. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non  trovano
applicazione con riferimento alle  domande  dell'annualita'  2021  in
relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono  gia'  state
effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso
i  datori  di  lavoro  richiedenti  non   sono   tenuti   a   munirsi
dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le  annualita'
di cui al comma 1,  l'applicazione  dell'articolo  30-bis,  comma  8,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394. 
  5. L'asseverazione di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque
richiesta   con   riferimento   alle   istanze    presentate    dalle
organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale che  hanno  sottoscritto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo
di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte
dei propri associati, dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  In  tali
ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo  27,
comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  6. In relazione agli ingressi di cui  al  presente  articolo  resta
ferma  la  possibilita',  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di  effettuare
controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure  di
cui al presente articolo. 
                               Art. 45 
 
 
      Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie 
 
  1. Per consentire una piu' rapida definizione  delle  procedure  di
cui  agli  articoli  42,  43  e  44,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  ad  utilizzare,  tramite   una   o   piu'   agenzie   di
somministrazione di lavoro,  prestazioni  di  lavoro  a  contratto  a
termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e  106  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  nel  limite  massimo  di
spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi  di
servizio interessate dalle procedure menzionate. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42,  43
e 44, e' autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno  2022  per
prestazioni   di    lavoro    straordinario    per    il    personale
dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno;  di  euro
4.069.535 per l'anno 2022 per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
eccedente rispetto al monte  ore  previsto  per  il  personale  della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile  dell'interno  di  cui
all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981,  n.  121,  in  servizio  presso  l'ufficio  immigrazione  delle
questure e presso la Direzione  centrale  dell'immigrazione  e  della
polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero  dell'interno;  di  euro  818.902  per  l'anno   2022   per
l'utilizzo  di  servizi  di  mediazione  culturale,  anche   mediante
apposite convenzioni con  organizzazioni  di  diritto  internazionale
operanti in ambito migratorio;  di  euro  484.000  per  l'adeguamento
della  piattaforma   informatica   del   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 

Capo II
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 46 
 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da  a)
a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma  1,  lettera  a)  si  applicano  a
decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 30, comma 1, lettera m). 
                               Art. 47 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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