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 Home  /  Notizie e Approfondimenti  /  Economia e Finanziamenti  /  Covid-19: come si applica il nuovo Dpcm ai cantieri

ECONOMIA E FINANZIAMENTI

Emergenza Covid-19: come e dove si applica il nuovo Dpcm ai cantieri

Attività produttive sospese e non
L’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.

Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e 94 (Attività di organizzazioni associative). Tra le attività non sospese anche quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38). Si fornisce in allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non (Allegati 1 e 2)

In merito all’applicazione di tale previsione, si ritiene che la classificazione ATECO allegata al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che le esercita.

In altri termini, i codici Ateco indicati non sono da riferire all’impresa (unità statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più attività.

Ad esempio, si ritiene che un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente sospeso, possa continuare a realizzare un intervento corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile).

Si informa inoltre che le attività economiche sono identificate da un codice ATECO che contiene i livelli di definizione di ciascuna attività classificata. La struttura “ad albero” fa sì che l’indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli successivi.

Si fornisce di seguito un’illustrazione della natura della classificazione:
 

Codice Esempio
1. alfabetico (sezioni) F COSTRUZIONI
2. numerico a due cifre (divisioni) F 42 INGEGNERIA CIVILE
3. numerico a tre cifre (gruppi) F 42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
4. numerico a quattro cifre (classi) F 42.11 Costruzione di strade e autostrade
5. numerico a cinque cifre (categorie) F 42.11.0 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
6. numerico a sei cifre (sotto categorie) F 42.11.00
  • costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e marciapiedi
  • lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione in pietra, posa di porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di barriere di sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili
  • costruzione di piste di campi di aviazione

Con riferimento al settore delle costruzioni, ad esempio, per l’attività di cui alla divisione 42 (Ingegneria civile) il DPCM ammette tutte le attività sottostanti.
Della divisione 43 (Lavori di costruzione specializzati), invece, è ammesso solo il gruppo 43.2 (Installazione di impianti elettrici, Idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazione).

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali
Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.
Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. Si allega un modello di autodichiarazione (Allegato 3).
Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.
Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Spostamento persone fisiche
L’articolo 1 comma 1 lettera b) del DPCM prevede la possibilità di spostamento delle persone fisiche dal Comune attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative.

Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.

Si segnala, però, che la medesima lettera b) abroga la disposizione, contenuta nel e DPCM dell’8 marzo scorso, con la quale si consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Su tale ultimo aspetto, si fa riserva di effettuare urgentemente gli opportuni approfondimenti, soprattutto per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri presso i quali svolgono la propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza.

Termine per la sospensione
Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.

Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili
Si ricorda inoltre la necessità di rispettare quanto indicato nel protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili condiviso il 19 marzo 2020 tra ANCE, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL
.

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Fonte: ANCE

 
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