ECONOMIA E FINANZIAMENTI
Emergenza Covid-19: come e dove si applica il nuovo Dpcm ai cantieri
Attività
produttive sospese e non
L’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la
sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo
fino al 3 aprile 2020.
Tale sospensione non si
applica alle attività indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra
di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO
42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti
elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed
installazione) e 94 (Attività di organizzazioni
associative). Tra le attività non sospese anche quelle
relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti,
comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO
38). Si fornisce in allegato un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle
attività sospese e non (Allegati 1 e 2)
In merito all’applicazione
di tale previsione, si ritiene che la classificazione ATECO
allegata al decreto abbia la funzione di indicare la
descrizione delle attività consentite da un punto di vista
oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che
le esercita.
In altri termini, i codici
Ateco indicati non sono da riferire all’impresa (unità
statistica), in quanto questa potrebbe svolgere più
attività.
Ad esempio, si ritiene che
un’impresa di costruzioni iscritta in Camera di Commercio
con un codice ATECO 41 (Costruzione di edifici), attualmente
sospeso, possa continuare a realizzare un intervento
corrispondente ad un codice ATECO 42 (Ingegneria civile).
Si informa inoltre che le
attività economiche sono identificate da un codice ATECO che
contiene i livelli di definizione di ciascuna attività
classificata. La struttura “ad albero” fa sì che
l’indicazione di un livello ricomprende tutti i livelli
successivi.
Si fornisce di seguito un’illustrazione della natura della
classificazione:
Codice |
Esempio |
1.
alfabetico (sezioni) |
F |
COSTRUZIONI |
2.
numerico a due cifre (divisioni) |
F 42 |
INGEGNERIA CIVILE |
3.
numerico a tre cifre (gruppi) |
F 42.1 |
COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE |
4.
numerico a quattro cifre (classi) |
F
42.11 |
Costruzione di strade e autostrade |
5.
numerico a cinque cifre (categorie) |
F
42.11.0 |
Costruzione di strade, autostrade e piste
aeroportuali |
6.
numerico a sei cifre (sotto categorie) |
F
42.11.00 |
- costruzione di
autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e
marciapiedi
- lavori di
superficie per strade, autostrade, ponti o
gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione
in pietra, posa di porfido, verniciatura della
segnaletica orizzontale e di altri segnali,
installazione di barriere di sicurezza, cartelli
segnaletici stradali non luminosi e simili
- costruzione di
piste di campi di aviazione
|
Con riferimento al settore
delle costruzioni, ad esempio, per l’attività di cui alla
divisione 42 (Ingegneria civile) il DPCM ammette tutte le
attività sottostanti.
Della divisione 43 (Lavori di costruzione specializzati),
invece, è ammesso solo il gruppo 43.2 (Installazione di
impianti elettrici, Idraulici ed altri lavori di costruzioni
e installazione).
Attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività non
sospese e attività che erogano servizi essenziali
Inoltre, il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che
restino consentite le attività funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso
allegato 1.
Queste attività sono consentite previa comunicazione al
Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva
ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata
l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le
lavorazioni. Si allega un modello di autodichiarazione
(Allegato 3).
Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto
decreto, fino all’eventuale sospensione espressa
dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la
stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.
Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque
consentite le attività che erogano servizi essenziali e di
pubblica utilità di cui alla legge 146/90.
Spostamento persone
fisiche
L’articolo 1 comma 1 lettera b) del DPCM prevede la
possibilità di spostamento delle persone fisiche dal Comune
attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche
situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative.
Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili
permesse, la mobilità dei lavoratori.
Si segnala, però, che la medesima lettera b) abroga la
disposizione, contenuta nel e DPCM dell’8 marzo scorso, con
la quale si consentiva comunque il rientro presso il proprio
domicilio, dimora o residenza.
Su tale ultimo aspetto, si fa riserva di effettuare
urgentemente gli opportuni approfondimenti, soprattutto per
i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri
presso i quali svolgono la propria attività lavorativa,
abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza.
Termine per la
sospensione
Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25
marzo per completare le attività necessarie alla
sospensione.
Protocollo di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid – 19 nei cantieri edili
Si ricorda inoltre la necessità di rispettare quanto
indicato nel protocollo di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri
edili condiviso il 19 marzo 2020 tra ANCE, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil,
Filca – CISL e Fillea CGIL.
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Fonte:
ANCE
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