Il D.Lgs.
50/2016 prevede espressamente la
possibilità di conferire incarichi
esterni di supporto al RUP in caso di
carenza delle necessarie competenze
nell'organico dell'amministrazione (“Nel
caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o
in esso non sia compreso nessun soggetto
in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del RUP,
secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attività
del RUP possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice,
ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico,
economico‐finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale, dotati di
adeguata polizza assicurativa” - art. 31
comma 11 del Codice), oppure in caso di
appalti di particolare complessità (“Nel
caso di appalti di particolare
complessità in relazione all’opera da
realizzare ovvero alla specificità della
fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze
altamente specialistiche, il
responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di
conferire appositi incarichi a supporto
dell’intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti
di gara” - art. 31 comma 7 del Codice).
Il supporto al Rup potrà avere
competenza tecniche (ad es. ingegnere,
architetto, geometra) oppure competenza
giuridiche (ad es. avvocato). Rientra
nella facoltà della stazione appaltante
anche la possibilità di istituire una
struttura stabile a supporto del RUP.
L'amministrazione, pertanto, dovrà
valutare in quale ambito sia carente e
incaricare la figura maggiormente idonea
a colmare la lacuna (ad esempio se la
carenza è di tipo tecnico si affida ad
un ingegnere, oppure se la carenza è di
tipo giuridico si incarica un avvocato).
L'affidamento del servizio di supporto
al Rup avviene secondo la disciplina
degli appalti di servizi ordinari
prevista dalla parte II, titolo I e
titolo III, sez. II, capo III del Codice
(anche nell'ipotesi in cui dovesse
riguardare aspetti tecnici).
Si ritiene, infine, che i timori di una
possibile collusione tra il supporto al
Rup e gli eventuali partecipanti alla
gara siano infondati, in quanto il primo
non ha un potere decisionale ma ha il
compito di rendere conformi dal punto di
vista tecnico e/o giuridico le volontà
dell'amministrazione.