LEGGE 14 giugno 2019 n. 55
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici.
Art. 1
1. Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione
sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti
pubblici e in materia di economia circolare). - 1. Al fine di
rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei
cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure
per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in
relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque
nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea,
in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al
31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia,
quanto all'obbligo di avvalersi delle modalita' ivi indicate;
b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta
vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori;
c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i
commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78,
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante.
2. Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una
relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020,
al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunita' del
mantenimento o meno della sospensione stessa.
3. Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la
norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.
4. Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti attuatori di opere per le
quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita' di
finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere
la cui progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo
precedente sono considerate prioritariamente ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
5. I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le
procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei
lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi
e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o
amministrativo.
6. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di
manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere
affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo'
prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo.
7. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui
all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle
competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e
complessita', sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi
inferiori a 75 milioni di euro il parere e' espresso dai comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le
opere pubbliche.
8. Fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all'articolo
215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e' ridotto a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di
espressione di parere, fornisce anche la valutazione di congruita'
del costo. Le amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti
definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal
valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione
di congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni. Decorso il
detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque
procedere.
10. Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva
anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo
bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative
all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima
dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da
tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni
di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso.
12. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia
dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia
scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i
componenti devono essere approvati dalle parti. Il collegio
consultivo tecnico si intende costituito al momento della
sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle
parti contrattuali. All'atto della costituzione e' fornita al
collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al
contratto.
13. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo
puo' procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la
rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo'
altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in
contraddittorio delle rispettive ragioni. L'eventuale accordo delle
parti che accolga la proposta di soluzione indicata dal collegio
consultivo non ha natura transattiva, salva diversa volonta' delle
parti stesse.
14. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine
dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle
parti.
15. Per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui
all'articolo 216, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia
in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente
dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il
valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal
CIPE.
16. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che
partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si
avvale ai sensi dell'articolo 89 nonche' ai subappaltatori, i
certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi
dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione
appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da
non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di
acquisto, puo' procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di
esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale
conferma del contenuto dell'attestazione gia' rilasciata. Gli enti
certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e
degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli
altri documenti in corso di validita' possono essere utilizzati
nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto".
17. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
il comma 6-bis e' sostituito dai seguenti:
"6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori
economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto
responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica e' effettuata attraverso
la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo
81, anche mediante interoperabilita' fra sistemi. I soggetti
responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri
sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui
all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e
di permanenza nei mercati elettronici.
6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei
mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante
verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei
requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma
restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata
dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non
rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi
del comma 6-bis".
18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2,
del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per
cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono
altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in
sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al
subappaltatore.
19. Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare, il
comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' sostituito dal seguente:
"3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per
il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e
ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui
al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto per il
recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorita' competenti sulla
base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato
decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato
regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato
1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269,
per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e
caratteristiche dei rifiuti, attivita' di recupero e caratteristiche
di quanto ottenuto da tale attivita'. Tali autorizzazioni individuano
le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 178 del presente decreto per quanto
riguarda le quantita' di rifiuti ammissibili nell'impianto e da
sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono essere emanate linee guida per
l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio
nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in
ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai
controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne
costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori
limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i
titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione presentano alle
autorita' competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri
generali definiti dalle linee guida".
20. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo" sono sostituite dalle
seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies,";
1.2) al secondo e al terzo periodo, la parola: "decreto",
ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "regolamento";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra
piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai
fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonche'
per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui
all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui
all'articolo 152, il progetto di fattibilita' e' preceduto dal
documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei
contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente
articolo. Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di
richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di
fattibilita' tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel
rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche'
gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche
dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le
modalita' previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la
scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa";
3) al comma 6:
3.1) dopo le parole: "paesaggistiche ed urbanistiche," sono
inserite le seguenti: "di verifiche relative alla possibilita' del
riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse,";
3.2) le parole: "di studi preliminari sull'impatto
ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "di studi di fattibilita'
ambientale e paesaggistica";
3.3) le parole: "le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell'impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti:
"la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale";
4) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale
sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione
all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi,
riguardanti le attivita' finalizzate alla stesura del piano generale
degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico
delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite
all'Agenzia del demanio.";
b) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC,"
sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies," e il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.";
2) al comma 5, terzo periodo, le parole: "Il decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Il regolamento";
3) al comma 7:
3.1) al primo periodo, le parole: "o delle concessioni di
lavori pubblici" sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole: ", concessioni di lavori
pubblici" sono soppresse;
c) all'articolo 26, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui
disponga di un sistema interno di controllo di qualita'";
d) all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono soppressi;
e) all'articolo 31, comma 5:
1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee
guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita";
2) al secondo periodo, le parole: "Con le medesime linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies,";
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
f) all'articolo 32, comma 2, secondo periodo, le parole:
"all'articolo 36, comma 2, lettera a)," sono sostituite dalle
seguenti: "all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b),";
g) all'articolo 35:
1) al comma 9, lettera a), la parola: "contemporaneamente" e'
soppressa;
2) al comma 10, lettera a), la parola: "contemporaneamente" e'
soppressa;
3) al comma 18, le parole: "dei lavori", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";
h) all'articolo 36:
1) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati";
2) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
"c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei
soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche
dei soggetti invitati;"
3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante
ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 97, comma 8";
4) il comma 5 e' abrogato;
5) al comma 7:
5.1) al primo periodo, le parole: "L'ANAC con proprie linee
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, stabilisce le modalita' di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle
procedure di cui al presente articolo, delle" sono sostituite dalle
seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono stabilite le modalita' relative alle procedure di cui
al presente articolo, alle";
5.2) al secondo periodo, le parole: "Nelle predette linee
guida" sono sostituite dalle seguenti: "Nel predetto regolamento" e
le parole: ", nonche' di effettuazione degli inviti quando la
stazione appaltante intenda avvalersi della facolta' di esclusione
delle offerte anomale" sono soppresse;
5.3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
prevista.";
6) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le
stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui
al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa";
i) all'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: "vigente
normativa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; gli archeologi";
l) all'articolo 47:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera
c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la
propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara
senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita'
solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti
i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o
ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti
richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture
e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei
predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di
scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai
consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di
assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio
antecedente";
m) all'articolo 59:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine,
il seguente: "I requisiti minimi per lo svolgimento della
progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di
gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti
dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta,
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo
46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della
progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione.";
2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno
o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato";
n) all'articolo 76, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai
candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo
5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri
Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti";
o) all'articolo 80:
1) al comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";
2) al comma 3, al primo periodo, le parole: "in caso di
societa' con meno di quattro soci" sono sostituite dalle seguenti:
"in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a
quattro" e, al secondo periodo, dopo le parole: "quando e'
intervenuta la riabilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa
e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo
comma, del codice penale";
3) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si
trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";
4) al comma 5, dopo la lettera c-ter) e' inserita la seguente:
"c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato";
5) il comma 10 e' sostituito dai seguenti:
"10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura
d'appalto o concessione e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la
pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo
periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis,
secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la
pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla
durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata
della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in
caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del
giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai
fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto
per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso";
p) all'articolo 83, comma 2, al secondo periodo, le parole: "con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente codice, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e, al terzo
periodo, le parole: "di dette linee guida" sono sostituite dalle
seguenti: "di detto regolamento";
q) all'articolo 84:
1) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
"L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque
interesse commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di
diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici,
svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";
2) al comma 2, primo periodo, le parole: "L'ANAC, con il
decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresi'," sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies, sono altresi' individuati";
3) al comma 4, lettera b), le parole: "al decennio antecedente"
sono sostituite dalle seguenti: "ai quindici anni antecedenti";
4) al comma 6, quarto periodo, le parole: "nelle linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies";
5) al comma 8, al primo periodo, le parole: "Le linee guida di
cui al presente articolo disciplinano" sono sostituite dalle
seguenti: "Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,
disciplina" e, al secondo periodo, le parole: "Le linee guida
disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "Sono disciplinati";
6) al comma 10, primo periodo, le parole: "delle linee guida"
sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies,";
7) al comma 11, le parole: "nelle linee guida" sono sostituite
dalle seguenti: "nel regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies";
r) all'articolo 86, comma 5-bis, le parole: "dall'ANAC con le
linee guida di cui all'articolo 83, comma 2." sono sostituite dalle
seguenti: "con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies.";
s) all'articolo 89, comma 11:
1) al terzo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici," sono sostituite dalle seguenti: "Con
il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216,
comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
prevista.";
t) all'articolo 95:
1) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo";
2) al comma 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
3) al comma 4, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera di cui al comma 3, lettera a)";
u) all'articolo 97:
1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a
quindici, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti
i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,
il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il
calcolo del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono
altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e' decrementata di un
valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo
piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a quindici,
la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la
commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento,
arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un
uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10
per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore
rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da
accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o inferiore a
0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media aritmetica
di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima
media aritmetica;
e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica di
cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita' di
calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia";
2) al comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i
seguenti: "Il calcolo di cui al primo periodo e' effettuato ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica
l'ultimo periodo del comma 6.";
3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 e'
effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai
commi 2, 2-bis e 2-ter e' effettuato";
4) al comma 8, al primo periodo, le parole: "alle soglie di cui
all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere" sono
sostituite dalle seguenti: "alle soglie di cui all'articolo 35, e che
non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante
prevede" e dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono
inserite le seguenti: "e dei commi 2-bis e 2-ter" e il terzo periodo
e' sostituito dal seguente: "Comunque l'esclusione automatica non
opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci";
v) all'articolo 102, comma 8:
1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, sentita l'ANAC," sono sostituite dalle seguenti:
"Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,";
2) il terzo periodo e' soppresso;
z) all'articolo 111:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su
proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano"
sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono individuate";
2) al comma 2, al secondo periodo, le parole: "Con il medesimo
decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida che
individuano" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo
regolamento di cui al comma 1 sono altresi' individuate" e il terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si
applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
aa) all'articolo 146, comma 4:
1) al primo periodo, le parole: "Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice," sono
sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo
216, comma 27-octies,";
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";
bb) all'articolo 177, comma 2, le parole: "ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020";
cc) all'articolo 183, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco
riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, nonche' i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione
(COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o
consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di
contratti pubblici per servizi di progettazione";
dd) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) all'articolo 197:
1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
qualificazione del contraente generale e' disciplinata con il
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.";
2) il comma 3 e' abrogato;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte
dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194,
oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e'
istituito il sistema di qualificazione del contraente generale,
disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata
capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita' tecnica e
organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale";
ff) all'articolo 199:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla SOA" sono
sostituite dalle seguenti: "all'amministrazione";
2) al comma 4, al primo periodo, le parole: "del decreto di cui
all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies" e il secondo
periodo e' soppresso;
gg) all'articolo 216:
1) al comma 14, le parole: "delle linee guida indicate
all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
2) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: "del decreto di
cui all'articolo 83, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "del
regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies";
3) il comma 27-sexies e' sostituito dal seguente:
"27-sexies. Per le concessioni autostradali gia' scadute o in
scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31
dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure di gara per
l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno
predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di
messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente";
4) dopo il comma 27-septies e' aggiunto il seguente:
"27-octies. Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un
regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati
in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24,
comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2,
146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o
restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente
codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090
e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure
di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono
autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida
adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare,
disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del
responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e
forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e
requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d)
procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e)
direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti
di lavori, servizi e forniture, contabilita', sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformita'; h) affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti
degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di
avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2,
vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonche' quelle
che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal
regolamento".
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure
i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima
data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte o i preventivi.
22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "Salvo quanto previsto
al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti:
"Per l'impugnazione";
c) al comma 7, primo periodo, le parole: "Ad eccezione dei casi
previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I
nuovi";
d) al comma 9, le parole: "Nei casi previsti al comma 6-bis, il
tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette
giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di
discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del
dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono
soppresse;
e) al comma 11, primo periodo, le parole: "Le disposizioni dei
commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8,
8-bis, 8-ter, 9 e 10".
23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi
iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
24. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
912 e' abrogato.
25. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti
salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, hanno avviato l'iter di progettazione per la
realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107,
della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato
l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni:
a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' differito al 10 luglio 2019;
b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 31 luglio 2019;
c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al 15 novembre
2019.
26. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto,
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 25 nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
27. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli
appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica
pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1°
gennaio 2020 la societa' Sport e salute Spa e' qualificata di diritto
centrale di committenza e puo' svolgere attivita' di centralizzazione
delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o
degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice".
28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e
Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016,
n. 9, sono trasferite alla societa' Sport e salute Spa, la quale
subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti.
29. Per le attivita' necessarie all'attuazione degli interventi
finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della
societa' Sport e salute Spa.
30. Per l'esecuzione dei lavori per la costruzione, il
completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 110:
al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 108» sono inserite le
seguenti: «del presente codice»;
al comma 4, dopo le parole: «Alle imprese che hanno depositato la
domanda di cui all'articolo 161,» sono inserite le seguenti: «anche
ai sensi del»;
al comma 4, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«2-bis) al quinto comma, la lettera b) e' abrogata».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli
appalti pubblici). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ed anche assistiti" sono sostituite
dalle seguenti: "anche se assistiti";
b) al comma 6, le parole: "in misura non superiore a un quarto
del suo importo" sono sostituite dalle seguenti: "in misura massima
determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7".
2. All'articolo 2477 del codice civile, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
"La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria
se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei
conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei
seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4
milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4
milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
20 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui
alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi
consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti".
3. Al quinto comma dell'articolo 2477 del codice civile, le parole:
"limiti indicati al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti:
"limiti indicati al secondo comma"».
All'articolo 3:
al comma 1:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) all'articolo 59, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
"c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su
strutture e costruzioni esistenti"»;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «allo sportello
unico» sono aggiunte le seguenti: «tramite posta elettronica
certificata (PEC)»;
al numero 3), capoverso 4, dopo le parole: «Lo sportello
unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
al numero 4), capoverso 6, dopo le parole: «deposita allo
sportello unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
al numero 5), capoverso 7, dopo le parole: «lo sportello
unico» sono inserite le seguenti: «, tramite PEC,»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 67:
1) al comma 7, le parole: "in tre copie" sono soppresse e
dopo le parole: "che invia" sono inserite le seguenti: "tramite posta
elettronica certificata (PEC)";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1,
lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di
collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione
resa dal direttore dei lavori"»;
alla lettera c), capoverso 3, le parole: «, e dagli altri
elaborati» sono sostituite dalle seguenti: «e accompagnato dagli
altri elaborati»;
alla lettera d), capoverso Art. 94-bis:
al comma 1, alinea, le parole: «di cui a capi» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai capi»;
al comma 1, lettera a), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di peak
ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g)»;
al comma 1, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal
seguente:
«1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g,
e zona 3)»;
al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) e' aggiunto il
seguente:
«3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di
costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici
agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;»;
al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «definisce» sono
inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32,», al secondo periodo, le parole da: «comunque» fino a:
«elencazioni o» sono soppresse, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «Le elencazioni riconducibili alle categorie di
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate
dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di
interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).» e, al terzo periodo,
le parole: «di adeguamento delle stesse» sono sostituite dalle
seguenti: «di adeguamento alle stesse»;
al comma 4, le parole: «di al comma» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 59, comma 2,
lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotta dal comma l,
lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, adotta specifici
provvedimenti».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «ritenuti prioritari» sono inserite
le seguenti: «, individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari,» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Con uno o piu' decreti successivi, da
adottare con le modalita' di cui al primo periodo entro il 31
dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei
lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito
delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo
con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche
mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge,
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per
l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella
misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della
richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia
pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorita'
competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo e'
sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a
partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o
gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al
presente comma e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze
degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta
giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi' per le
procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e
dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma
Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle
disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006»;
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
modalita' e le deroghe di cui al presente comma, nonche' quelle di
cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i
procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici,
e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei
Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione
del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il
ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e ai
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «possono avvalersi»
sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica,»;
al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «puo' avvalersi» sono
inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della
Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto,
sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita'
culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune di Venezia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione
dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il
Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e opera
in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli
Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al
Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e' posto
a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario
e' fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario
straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali
posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno.
Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle amministrazioni
centrali o territoriali interessate nonche' di societa' controllate
dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per
la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate
dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualita'
2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti
gli enti attuatori.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita' degli spazi
costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo
Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il
comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale
su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di
altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un
franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono
adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne
l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in
deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo
costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo
di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della gestione
e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
al comma 7, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013» sono
inserite le seguenti: «, n. 147,» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti
del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore di
progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente
realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite complessivo
di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
al comma 9, le parole: «articolo 107, comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 107, terzo comma»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo
il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche
ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1,
comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi
sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da
854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La gravita'
della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni caso
escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti
che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti decreti siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su richiesta dell'amministrazione
procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48,
dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro
dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro
presente piu' anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituire
dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere previste
nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "il 31
dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 55 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "Nodo stazione di
Verona" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonche' delle
iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto
ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di
Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del
Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i
progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento
Genova-Campasso" sono unificati in un Progetto unico, il cui limite
di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro ed e' interamente
finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare
il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma
degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli
interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri
interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili
degli interventi "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC
Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'articolo 89
della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione del
sesto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo
Valico dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma - parte
investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito
del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Liguria,
nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il
Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo
ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla
procedura vigente».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Norme in materia di messa in sicurezza di edifici e
territorio). - 1. Al fine di permettere il completamento della
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di edifici e
territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi per
investimenti concessi nel 2018 ai comuni, all'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad
esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia
stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla
procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e
seguenti";
b) dopo il comma 859 e' inserito il seguente:
"859-bis. Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero
di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo
contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma
857, le attivita' preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a
condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019".
Art. 4-ter (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso). - 1. Entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Presidente della regione
Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un
Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche
estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza
gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di
conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere alla
progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi
indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave
rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualita'
delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran
Sasso.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico
delle risorse di cui al comma 12.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue
dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici
unita' di personale, di cui una unita' di livello dirigenziale non
generale e dieci unita' di personale non dirigenziale, scelto tra il
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo ed
amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al
personale della struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il
trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta
comunque l'indennita' di amministrazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di
personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque
esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e' definito con provvedimento
del Commissario e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
4. Il personale pubblico della struttura commissariale e'
collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del predetto personale e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le
agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita', provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al
pagamento del trattamento economico fondamentale, nonche'
dell'indennita' di amministrazione. Qualora l'indennita' di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennita' di
amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario
straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario straordinario il quale provvede
direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le
amministrazioni pubbliche di provenienza o con altra amministrazione
dello Stato o ente locale.
5. Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio
provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo
15, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di
sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del
Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario
straordinario puo' avvalersi, sulla base di appositi protocolli
d'intesa, di personale dell'ANAS Spa nei limiti delle risorse
individuate al comma 12.
8. E' costituita una Cabina di coordinamento, presieduta dal
Presidente della regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed
informazione nei confronti delle popolazioni interessate, nonche' di
coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e di
verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in
sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di
coordinamento e' composta dai presidenti delle amministrazioni
provinciali di L'Aquila e Teramo, dai sindaci dei comuni di L'Aquila
e Teramo, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), uno per la provincia di L'Aquila e uno per la
provincia di Teramo, dal presidente del Parco nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga, da un rappresentante del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' da un
rappresentante, rispettivamente, per l'Azienda sanitaria locale di
Teramo e per quella di L'Aquila. Il presidente della Cabina di
coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio
dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non
spettano gettoni di presenza, indennita' o emolumenti comunque
denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza
dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario puo'
assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il
rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle
relative norme.
10. Per la specificita' del sistema di captazione delle acque
drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale
del Gran Sasso e all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), al fine di garantire la tutela
dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica
captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare
conduzione delle gallerie autostradali e dei laboratori stessi, non
si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie
stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione
secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di
servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita
dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati
dall'attivita' del Commissario straordinario cui compete altresi' la
messa in sicurezza delle infrastrutture quali le gallerie
autostradali e i laboratori. Nelle zone di rispetto delle captazioni
idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi
dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero
di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza
come determinati dall'attivita' del Commissario straordinario. La
messa in sicurezza delle attivita' preesistenti, quali le gallerie
autostradali e i laboratori, e' garantita dagli interventi
determinati dal Commissario straordinario.
11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al
presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale
confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di
altra natura.
12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento
della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede
il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili
nella contabilita' speciale. A tal fine e' autorizzata la spesa di
complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli
interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero
del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i
cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, e'
autorizzata la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2019, 50 milioni
per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021.
14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni
di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a
51,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:
a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,4 milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo
di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per euro 18 milioni per l'anno 2019,
45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota
parte del fondo attribuita al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per euro 2 milioni per l'anno 2019,
5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021.
Art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazioni in materia
contabile). - 1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo
concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle
disponibilita' di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione
degli impegni anche pluriennali e la necessita' di assicurare la
tempestivita' dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri
la disponibilita' in bilancio delle risorse finanziarie in un arco
temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di
investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via
sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021:
a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in
relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di
entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attivita' sono
assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio
pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei
pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;
b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3
dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
prolungati di un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4,
primo periodo, del medesimo articolo 34-bis sono prolungati di
ulteriori tre esercizi;
c) le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano anche alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a
quelle annuali.
2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di
assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto le
variazioni di bilancio di cui agli articoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e
33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
Art. 4-quinquies (Misure per l'accelerazione degli interventi di
edilizia sanitaria). - 1. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione dei soli interventi del programma di investimenti del
patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
previsti negli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che siano
ritenuti prioritari e per i quali non risulti presentata la relativa
richiesta di ammissione al finanziamento entro ventiquattro mesi
dalla sottoscrizione dell'accordo stesso, il Ministro della salute,
con proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo
stato di attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia
autonoma interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo,
anche in deroga a quello previsto dall'articolo 1, comma 310, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per provvedere all'ammissione al
finanziamento.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, sentiti la regione o la provincia autonoma interessata,
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro
dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di un Commissario
straordinario per la realizzazione dell'intervento, individuato
nell'ambito dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche della carriera prefettizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Gli oneri per il compenso o eventuali altri oneri
per il supporto tecnico al Commissario straordinario sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o
completare. Il compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il finanziamento, erogato dal Ministero dell'economia e delle
finanze per stati di avanzamento lavori, affluisce su apposito conto
corrente di tesoreria intestato alla regione interessata e dedicato
all'edilizia sanitaria sul quale il Commissario straordinario opera
in qualita' di Commissario ad acta.
4. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di cui al
presente articolo, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
previa convenzione, di Invitalia Spa quale centrale di committenza,
nei limiti delle risorse previste nei quadri economici degli
interventi da realizzare o completare e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per gli interventi
ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti
attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori e sia
inutilmente scaduto il termine di proroga eventualmente assegnato ai
sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che siano ritenuti prioritari, il Ministro della salute, con
proprio decreto ricognitivo, previa valutazione del relativo stato di
attuazione in contraddittorio con la regione o la provincia autonoma
interessata, assegna a quest'ultima un termine congruo per addivenire
all'aggiudicazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del
presente articolo.
6. Agli interventi di cui ai commi 1 e 5 non si applicano le
disposizioni per la risoluzione degli accordi previste dall'articolo
1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
7. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al
comma 1 decorrono dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento
prevista dagli accordi medesimi per ciascun intervento.
8. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano in
quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3
e 4, del presente decreto.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, l'eventuale supporto tecnico e le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera.
Art. 4-sexies (Autorizzazione di spesa per acquisizioni e
interventi in materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Al fine di potenziare la risposta operativa
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per
l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, anche strutturale, e
l'ammodernamento delle sedi di servizio del medesimo Corpo.
Art. 4-septies (Disposizioni in materia di accelerazione degli
interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure
di infrazione in corso). - 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle
procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al
Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per
la realizzazione degli interventi funzionali a garantire
l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione
europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche' tutte
le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i commissari straordinari di cui all'articolo 7,
comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le
proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi posti in essere.
3. Le regioni, avvalendosi dei rispettivi enti di governo d'ambito,
e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le
funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto una dettagliata relazione in merito
a tutte le misure intraprese e programmate, finalizzate al
superamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n.
2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione
progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e
disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni,
il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque
avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli enti di governo
d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti
esistenti inerenti agli interventi, ai fini di una verifica dello
stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima
valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente
disponibili, e ne da' comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non
risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per
i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.
Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie,
disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento
degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle
sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea
pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014
(causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del
Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati
oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al
presente comma stabilisce la durata e gli obiettivi di ciascun
incarico del Commissario unico nonche' la dotazione finanziaria
necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun
incarico.
5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico
opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.
6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, a seguito del
provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le risorse
confluiscono direttamente nella contabilita' speciale del Commissario
con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del
citato decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario e' attribuito
il compito di realizzare direttamente l'intervento.
7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152" sono inserite le seguenti: ", o, in mancanza di questi
ultimi, alle regioni";
b) al comma 9, al primo periodo, dopo le parole: "nell'ambito
delle aree di intervento" sono inserite le seguenti: "nonche' del
gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente" e
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Al personale di cui
il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.".
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di rispettiva competenza con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente».
All'articolo 5:
al comma 1:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera b), le parole da: «dello stesso decreto» fino a:
«380 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380»;
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e
terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i
fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle
zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nell'ambito delle iniziative volte alla rigenerazione delle
aree urbane, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo
2001, n. 80, e' rifinanziata per l'importo di euro 500.000 per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. All'onere derivante dal
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
1-ter. Le risorse disponibili relative al finanziamento per la
riqualificazione urbanistica del comune di Cosenza nonche' dei comuni
di Zimella (VR) e di Montecchia di Crosara (VR) rispettivamente pari
a 200.000 euro e a 150.000 euro ciascuno, autorizzate per l'anno 2018
ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nella missione "Casa e assetto urbanistico", programma "Politiche
abitative, urbane e territoriali", sono conservate nel conto dei
residui passivi per essere iscritte nei pertinenti capitoli di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in
conto residui».
Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di ciclovie interurbane). - 1.
Al comma 104 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle autostrade ciclabili" sono sostituite dalle
seguenti: "di ciclovie interurbane, come definite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n.
2";
b) le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 agosto
2019".
Art. 5-ter (Norme applicabili in materia di procedimenti di
localizzazione di opere di interesse statale). - 1. All'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 2, comma 14,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241";
b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
Art. 5-quater (Proroga di mutui scaduti). - 1. Al fine di
consentire il completamento di opere di interesse pubblico, le somme
residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui piano di
rimborso e' scaduto il 31 dicembre 2018 e che pertanto risultano a
tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possono essere
erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei
predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi
riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero alla quale sono
state destinate le somme mutuate a seguito dei diversi utilizzi
autorizzati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, previo nulla osta
dei Ministeri competenti, nel corso del periodo di ammortamento.
L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa depositi
e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti
mutuatari, previo nulla osta dei Ministeri competenti, sulla base dei
documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione
delle predette opere.
Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture). - 1. In considerazione della straordinaria
necessita' ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle
opere pubbliche, e' istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la
societa' per azioni denominata "Italia Infrastrutture Spa", con
capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal
Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui
all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. La societa', previa stipula di una o piu'
convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto
tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di
programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni
ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle
convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla societa' su un
conto di tesoreria intestato alla medesima societa', appositamente
istituito, con le modalita' previste dalle medesime convenzioni. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della
societa'. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il
consiglio di amministrazione.
2. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e
con oneri a carico della societa' stessa nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e puo'
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della
disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle
materie oggetto d'intervento della societa' medesima.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma
238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo
periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere
dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", all'importo di
11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro
a decorrere dall'anno 2020";
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da
imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali
degradati o ubicati in aree degradate). - 1. Negli edifici
condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono
ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un
amministratore giudiziario puo' essere richiesta anche dal sindaco
del comune ove l'immobile e' ubicato. L'amministratore giudiziario
assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione
sostitutiva dell'assemblea.
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al
comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi
dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di
sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5-septies (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e
degli anziani). - 1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a
favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole
dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di
ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per
l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso
presso ogni aula di ciascuna scuola nonche' per l'acquisto delle
apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un
periodo temporale adeguato.
2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore delle
persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita', a
carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso
presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto
delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini
per un periodo temporale adeguato.
3. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse
di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il relativo limite di spesa,
si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno
2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67».
All'articolo 6:
al comma 3, dopo le parole: «attraverso specifici piani» sono
inserite le seguenti: «di riparazione e di ricostruzione degli
immobili privati e pubblici e».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi compresi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede
nei territori interessati nonche' il recupero del tessuto
socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici»;
alla lettera i), dopo le parole: «a dotare i comuni di cui
all'allegato 2» sono inserite le seguenti: «, per i quali non siano
gia' stati emanati provvedimenti di concessione di contributi per
l'adozione dei medesimi strumenti,»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le attivita' di cui al comma 1, i Commissari possono
avvalersi altresi' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa, mediante la
sottoscrizione di apposita convenzione, con oneri a carico delle
risorse di cui all'articolo 8».
All'articolo 8:
al comma 3, le parole: «Comuni di cui all'articolo 1» sono
sostituite dalle seguenti: «comuni di cui all'allegato 1».
All'articolo 10:
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nel supplemento
ordinario» sono inserite le seguenti: «n. 123»;
al comma 3, dopo le parole: «dal giudice penale» sono inserite le
seguenti: «o dall'autorita' amministrativa», le parole:
«dall'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 181 del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o dell'autorita' amministrativa
competente».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera a), le parole da: «decreto del Ministero»
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27
dicembre 2016».
All'articolo 12, comma 1:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«sulla base del prezzario regionale in vigore»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche', per gli interventi sugli edifici di interesse
storico-artistico, la documentazione attestante il possesso di
competenze tecniche commisurate alla tipologia di immobile e alla
tipologia di intervento».
All'articolo 13:
al comma 2, lettere a) e c), le parole: «in contabilita'
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilita'
speciali»;
al comma 3, terzo periodo, le parole: «si applicano» sono
sostituite dalle seguenti: «possono applicarsi»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, i Commissari possono provvedere
direttamente agli interventi inseriti nella programmazione e gia'
oggetto di finanziamento per i quali l'ente proprietario non abbia
manifestato la disponibilita' a svolgere le funzioni di soggetto
attuatore di cui all'articolo 14»;
al comma 8, dopo le parole: «congruita' economica degli stessi»
sono inserite le seguenti: «e acquisiti i necessari pareri e nulla
osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Con apposito atto da emanare ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, sono indicate le modalita' di attuazione del comma 6,
nonche' di acquisizione dei pareri e nulla osta da parte degli organi
competenti, mediante apposita conferenza di servizi».
All'articolo 14:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti
all'articolo 13, i Commissari straordinari possono autorizzare, nei
limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al
comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualita'
di centrale di committenza, secondo le modalita' di cui all'articolo
7. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai
soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia Spa in qualita' di centrale di committenza con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 8».
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei comuni). -
1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero
di procedimenti facenti carico ai comuni della citta' metropolitana
di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro
1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unita' di personale con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in
particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019
e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000
per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse
disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della
citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e
delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al
comma 3, i comuni della citta' metropolitana di Catania, con
efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la
durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati
i profili professionali e il numero massimo delle unita' di personale
che ciascun comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui
al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. Il
provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i comuni
avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune puo' stipulare
contratti a tempo parziale per un numero di unita' di personale anche
superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti
delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate
con il provvedimento di cui al presente comma.
4. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle
graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo
professionale richiesto, il comune puo' procedere all'assunzione
previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma
4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura
tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali,
all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in
deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo
possono essere rinnovati, anche in deroga alla normativa vigente, per
una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020,
limitatamente alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 4. La durata dei
contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e
continuativa non puo' andare oltre, anche in caso di rinnovo,
l'immissione in servizio del personale reclutato secondo le procedure
previste dal comma 4.
6. I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di
un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi
professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione
relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia
o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso
dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore
alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico
previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D
dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni
locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
7. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la
sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 6, sono effettuate
con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa».
All'articolo 16:
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel quadro delle misure dirette a rendere piu' incisiva
l'azione della Polizia di Stato nelle attivita' di contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nelle procedure di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e privati di cui al
comma 1, dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, e' inserito il seguente:
"Art. 68-bis (Disposizioni transitorie per il conferimento dei
posti di funzione di livello dirigenziale). - 1. Per l'anno 2019 le
promozioni previste dagli articoli 6, 7, 9, 34, 36, 49 e 51 si
conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31
dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo
al quale e' ammesso il personale che possieda l'anzianita' di
effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione
vigente, maturata rispettivamente entro le predette date del 30
giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto,
rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti
disponibili al 30 giugno 2019 sono individuati con decreto del capo
della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza in
relazione alle vacanze di organico alla medesima data.
2. Alle promozioni aventi decorrenza dal 1° luglio 2019 si
applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui
all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, applicati agli scrutini aventi decorrenza dal 1°
gennaio 2019. Al relativo onere, nel limite massimo di 500.000 euro
per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di
riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno"».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale» sono sostituite dalle seguenti:
«non si trovino in condizioni»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di
architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto,
per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa
consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione
per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti
affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo».
All'articolo 18:
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni
del Commissario sono esercitate dal dirigente in servizio presso la
struttura di cui al comma 2 che provvede esclusivamente al compimento
degli atti di ordinaria amministrazione. Per lo svolgimento delle
funzioni espletate quale sostituto del Commissario, al dirigente non
spetta alcun compenso»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La struttura commissariale cessa alla data di scadenza della
gestione straordinaria, di cui all'articolo 6, comma 2»;
al comma 6, le parole: «della provincia di Catania» sono
sostituite dalle seguenti: «della citta' metropolitana di Catania»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Alle spese di funzionamento delle strutture commissariali,
diverse da quelle indicate nei commi precedenti, si provvede, nel
limite massimo di euro 45.000 per l'anno 2019, euro 90.000 per l'anno
2020 ed euro 90.000 per l'anno 2021:
a) quanto a euro 30.000 per l'anno 2019 e a euro 60.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per
la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania;
b) quanto a euro 15.000 per l'anno 2019 e a euro 30.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il Commissario straordinario per
la ricostruzione della provincia di Campobasso.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si
provvede a valere sulle risorse presenti sulle contabilita' speciali
di cui all'articolo 8».
All'articolo 19:
al comma 1, primo periodo, le parole: «ricadenti nella citta'
metropolitana di Catania,» sono soppresse, dopo le parole: «per
l'anno 2020,» sono inserite le seguenti: «ripartiti, quanto a euro
1.700.000 per l'anno 2019 ed euro 1.700.000 per l'anno 2020, per il
Commissario straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania e, quanto a euro 300.000 per l'anno 2019 ed
euro 300.000 per l'anno 2020, per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso,» e la parola: «annuo» e'
soppressa.
Nel capo II, dopo l'articolo 20 e' aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. I comuni di
cui all'allegato 1 approvano il conto economico e lo stato
patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio
2018, entro il 31 luglio 2019 e li trasmettono alla Banca dati delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione. Il
mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il termine
ordinario di venti giorni ivi previsto, nonche' delle disposizioni
dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160».
All'articolo 21:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «Per l'anno 2019 e' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020 e' assegnato un
contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'anno 2019 e' destinato altresi' un contributo di 500.000 euro per
le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo
2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134."»;
al comma 2, dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e
a 10 milioni di euro per l'anno 2020»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla
comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"».
All'articolo 22:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2019"»;
al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e dai vice commissari»
e' aggiunto il seguente periodo: «. Al Commissario straordinario e
agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della
vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di
euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno 2020, le
spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle
attivita' demandate, nell'ambito delle risorse gia' previste per
spese di missione, a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3»;
al comma 2:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a settecento
unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono soppresse;
0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse
all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e
ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e
dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la
deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario puo'
autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la
ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del presente
articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo tecnico
o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi
necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di
euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai
relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del
fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si
provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per la
regolamentazione del presente comma"»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per le esigenze
di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", anche stipulando
contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di
professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o
avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui
all'articolo 34 del presente decreto"»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, al primo periodo, le parole: "e di consentire la progressiva
cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle
medesime da parte degli enti ordinariamente competenti" sono
soppresse»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: " al personale in
servizio al 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al
personale assegnato a ciascun comune nell'ambito del contingente di
cui al presente comma"».
Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Estensione dei benefici della zona franca urbana ai
professionisti). - 1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "Le imprese" sono inserite le
seguenti: "e i professionisti";
b) al comma 3, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le
seguenti: "e ai professionisti";
c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i
professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019 e il 2020.";
d) al comma 5, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le
seguenti: "e ai professionisti";
e) al comma 6, le parole: "dalle imprese beneficiarie" sono
sostituite dalle seguenti: "dalle imprese e dai professionisti
beneficiari"».
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a), il capoverso 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante
affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori
a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure
negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del
2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del
presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate
ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione
dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.
Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto»;
alla lettera b), capoverso 4-bis, dopo le parole: «"B" o "C"»
sono inserite le seguenti: «o "E" limitatamente a livello operativo
"L4"» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con ordinanza
commissariale sono definiti le modalita' e i criteri per la
regolamentazione di quanto disposto dal presente comma.»;
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter e'
aggiunto il seguente:
"Art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed amovibili). - 1.
Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei
comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito
'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici
esistenti alla data dell'evento sismico, ai proprietari di immobili
distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e'
consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di
strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i
medesimi immobili o su altro terreno di proprieta' ubicato nel
territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica
o su terreno anche non di proprieta' o su altro terreno su cui si
vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della
dichiarazione di disponibilita' da parte della proprieta' senza
corresponsione di alcun tipo di indennita' o rimborso da parte della
pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalita' da
apposito atto comunale, o sulle aree di cui all'articolo 4-ter del
presente decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza
di agibilita' dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di
cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla
demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui
al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica";
b-ter) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1, per
gli immobili di interesse culturale ai sensi del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli esiti 'agibile con
provvedimenti', 'parzialmente agibile' e 'inagibile' delle schede
A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti 'B',
'C' ed 'E' delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011"»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 14, comma 3-bis.1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Gli
interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Commissario
straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e quelli relativi alle
chiese di proprieta' del Fondo edifici di culto si considerano in
ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione.";
2) all'ultimo periodo, le parole: "al precedente periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti periodi"»;
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) all'articolo 34, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli
previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad
evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale";
e-ter) all'articolo 48:
a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai
commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un
massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento
dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro
il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta.";
b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi
ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre
2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate
mensili di pari importo, con il versamento dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre
2019, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del
lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta."»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti,
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 ed inclusi nell'elenco di cui al
comma 13-bis dell'articolo 48 e all'allegato 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, al solo fine di procedere ad interventi
urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su
strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il bilancio
dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, onde attenuare gli effetti delle
disposizioni di cui al comma 897 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' assegnato un contributo di euro 5 milioni.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di continuita' dei servizi
scolastici in seguito agli eventi sismici del Centro Italia e
dell'Isola di Ischia). - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per
lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
e 2019/2020";
b) al comma 1, alinea, le parole: "e 2018/2019" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020" e dopo le parole: "siti
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1" sono
inserite le seguenti: "nonche' nei comuni di Casamicciola Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia";
c) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2018/2019" sono
sostituite dalle seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020";
d) al comma 2, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019"
sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019 ed
euro 2,25 milioni nell'anno 2020";
e) al comma 5, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
"b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro 2,25
milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di
riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"».
All'articolo 24:
al primo capoverso e' premessa la seguente numerazione: «1.».
All'articolo 25:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali"» sono inserite le seguenti: «, le
parole: ", d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali," sono soppresse»;
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti:
«, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in
termini di solo saldo netto da finanziare,».
All'articolo 26:
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 28:
1) al comma 1, alinea, le parole da: "Al fine di" fino a:
"citato articolo 25," sono sostituite dalle seguenti: "Con delibera
del Consiglio dei ministri";
2) al comma 1, lettera c), le parole: "delocalizzazione
temporanea in altra localita' del territorio nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "delocalizzazione, ove possibile
temporanea, in altra localita' del territorio regionale";
3) il comma 2 e' abrogato»;
al comma 2, le parole: «legge 16 novembre 2018, n. 139» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 16 novembre 2018, n. 130,»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Misure per la ricostruzione dei territori colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 39,
comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
le parole: "a tal fine attivati e" sono sostituite dalle seguenti: "a
tal fine attivati o ".
2. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria
prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere dal 1°
gennaio 2019, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019».
All'articolo 28:
al comma 1:
alla lettera c), capoverso g-bis), le parole: «ai sensi
dell'articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 1 del Codice»;
alla lettera g), capoverso 4-bis, le parole: «sempre che sono»
sono sostituite dalle seguenti: «sempre che siano»;
al comma 4, la parola: «comportano» e' sostituita dalle seguenti:
«devono comportare»;
al comma 5, dopo le parole: «un veicolo nuovo della categoria M»
sono inserite le seguenti: «e N», le parole: «, dei dispositivi di
telefonia mobile» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per gli apparati di telefonia mobile e per i veicoli nuovi
di categoria N gli obblighi di commercializzazione al consumatore, di
cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
decorrono dal 31 dicembre 2020. Per i veicoli nuovi della categoria M
sono fatti salvi i veicoli prodotti in data antecedente al 1° gennaio
2020 e messi in circolazione sul mercato fino al 21 dicembre 2020,
entro il limite del 10 per cento dei veicoli messi in circolazione
nel 2019 per ciascun costruttore».
Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3».
All'articolo 29:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
4-sexies, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Nella rubrica del capo III, le parole: «del Centro Italia negli
anni 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del Nord e del Centro
Italia negli anni 2012, 2016».
All'allegato I:
la denominazione e' sostituita dalla seguente: «Allegato 1»;
la parola: «Guardiafilera» e' sostituita dalla seguente:
«Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania» sono sostituite
dalle seguenti: «Citta' metropolitana di Catania».
All'allegato II:
la denominazione e' sostituita dalla seguente: «Allegato 2»;
la parola: «Guardiafilera» e' sostituita dalla seguente:
«Guardialfiera» e le parole: «Provincia di Catania» sono sostituite
dalle seguenti: «Citta' metropolitana di Catania».
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