APPALTI E GARE
Il nuovo Regolamento Appalti prende forma
con novità di rilievo
26 novembre 2019 - La bozza è composta da 259 articoli, previsti
premi alle imprese più solide e micro-affidamenti più
semplici.
Il testo prevede un aumentano
delle categorie e delle classifiche SOA.
Previsto lo sdoppiamento delle categorie OG3 (Strade e
ferrovie), OS6 (finiture) e OS24 (verde e arredo urbano). Le
classifiche di importo passano da 10 a 12.
Il nuovo regolamento accentua la
segmentazione delle lavorazioni edilizie per l'esecuzione
degli appalti pubblici e introduce anche due nuove
classifiche di importo. Si ricava dalla lettura
dell'articolo 257 (che riunisce le disposizioni transitorie
e finali) della bozza di lavoro del regolamento sul codice
appalti sul quale sta lavorando la commissione di 13 esperti
come voluto dal Ministro Paola De Micheli.
Qui di seguito riportiamo le principali
novità:
-
principio di rotazione:
possibile deroga al divieto per gli appalti sotto i
5.000 euro (in precedenza il limite era 1.000 euro)
-
incentivi alle imprese più
solide: possibilità di
scalare le classifiche di qualificazione accedendo ad
appalti di importo maggiore rispetto ai diretti
concorrenti in base a patrimonio netto, liquidità e
redditività (norma che entrerà in vigore solo 1 anno
dopo l'entrata in vigore del regolamento);
-
semplificazione per gli
appalti sotto i 40 mila euro: potranno essere
affidati, senza gara, a imprese di fiducia dei
funzionari pubblici. Le imprese dovranno
possedere davvero solo alcuni dei requisiti
autodichiarati e previsti per gli appalti di maggiore
importo (in particolare condanne penali e
violazione degli obblighi fiscali e contributivi);
-
semplificazione per gli
appalti tra i 40 e i 150 mila euro: i
funzionari potranno aggiudicare l'appalto dimostrando di
aver consultato tre preventivi, da richiedere in forma
scritta, anche se "con modalità informale". La verifica
sulla bontà dell'offerta ("congruità") è limitata agli
aspetti relativi a costi della manodopera e al rispetto
della sicurezza;
-
RUP: alleggerimento
dei requisiti professionali previsti in base all'importo
dei contratti;
-
gare di lavori sul progetto
preliminare: in virtù di
quanto disposto dal recente DL 32/2019 cd. Sblocca
Cantieri (convertito in legge 55/2019), che ha sospeso
l'obbligo di bandire le gare su progetto esecutivo fino
al 31 dicembre 2020, sarà possibile bandire gli
appalti delle opere pubbliche sulla base di un semplice
progetto di massima. L'art.143 del Regolamento
dispone che la "stipulazione del contratto debba
avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali
pareri necessari e all'approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto definitivo presentato
come offerta in sede di gara". Anche dopo
l'approvazione del progetto definitivo, il progettista
delle tavole esecutive può chiedere "studi o
indagini di maggior dettaglio o verifica verifica
rispetto a quelli utilizzati per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a
base di gara", senza oneri per il committente
Entro il 15 dicembre 2019, nelle intenzioni
del Ministro De Micheli, la bozza sarà completata.
Poi scatterà il lungo iter per l'approvazione del testo/dpr.
Fonte: MIT
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