APPALTI E GARE
In vigore il DL Semplificazioni, novità
per l’edilizia e i lavori pubblici
Il decreto contiene una
serie di novità per l’edilizia e i lavori pubblici. La
normativa sugli appalti è stata riscritta con deroghe e
semplificazioni: alcune sono destinate a tutte le gare,
mentre altre sono riservate agli interventi finanziati
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal
Fondo complementare (PNC). È inoltre previsto un iter
spedito per 10 opere prioritarie. Tutto il processo che
va dalla progettazione alla realizzazione delle opere
del PNRR e del PNC sarà gestito da una nuova struttura
di governance.
Per quanto riguarda
l'affidamento degli appalti, il subappalto affronterà un
processo di progressiva liberalizzazione. Fino al 31
ottobre 2021, il tetto del subappalto sarà elevato
al 50% (fino ad ora era in vigore il limite al 40%).
Previsto il divieto per l’integrale cessione del
contratto di appalto e l’affidamento a terzi della
integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che
ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle
lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il
subappaltatore deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto.
L'articolo 48 del decreto obbliga le imprese con più di cento
dipendenti ad allegare alle offerte l'ultimo rapporto redatto sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione
allo stato delle assunzioni.
L'articolo 49, oltre a prevedere la necessità di nominare un Rup,
ammette la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando (sia nei
settori ordinari che in quelli speciali) senza limiti di importo per motivi di
estrema urgenza causati da circostanze imprevedibili. Per sterilizzare gli effetti delle sospensive o dell'annullamento d elle
gare da parte dei Tar si stabilisce che l'eventuale vittoria di un ricorso non
comporta la «caducazione» del contratto già stipulato con il vincitore della
gara e il subentro del ricorrente. Ma un semplice risarcimento del danno. C'è
poi il ritorno dell'appalto integrato sul preliminare , senza però la clausola
che ammetteva la possibilità di usare in questo caso il criterio del massimo
ribasso. Il provvedimento precisa anche che sul
progetto di fattibilità posto a base di gara «è sempre convocata la conferenza
di servizi» e che le stazioni appaltanti possono prevedere nei bandi anche
progetti premiali per chi fa ricorso a progettazione «con strumenti
elettronici».
Dal 1° novembre 2021 le
Stazioni Appaltanti dovranno adeguatamente motivare le
prestazioni e le lavorazioni che dovranno essere
eseguite dall’aggiudicatario. I limiti saranno
giustificati solo dalle particolari caratteristiche o
dalla complessità delle prestazioni, dalla necessità di
rafforzare i controlli sulle attività di cantiere,
tutelare le condizioni di lavoro, prevenire il rischio
di infiltrazioni criminali.
Fino al 30 giugno 2023,
sarà consentito l’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, per i lavori
di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi di
ingegneria e architettura e le attività di progettazione
di importo inferiore a 139mila euro (fino ad oggi la
soglia è stata fissata a 75mila euro).
Per i servizi di
ingegneria e architettura e le attività di progettazione
di importo compreso tra 139mila euro e le soglie
europee, si potrà utilizzare la procedura
negoziata invitando almeno 5 operatori. Bisogna
osservare che la soglia europea per le gare aggiudicate
dalle Amministrazioni centrali ammonta proprio a 139mila
euro, quindi in questo caso la liberalizzazione è
totale. La soglia europea delle gare aggiudicate da
altre Amministrazioni ammonta invece a 214mila euro. Per
queste gare resta quindi una differenziazione delle
procedure.
Si utilizzerà la procedura negoziata, con invito a 5
operatori, anche per i lavori di importo compreso tra
150mila euro e un milione di euro. Nei lavori di importo
compreso tra un milione di euro e le soglie europee
(5,35 milioni), si dovranno invitare almeno 10
operatori.
L'art 53 mantiene in
vita le deroghe che consentono ai Comuni non capoluogo di appaltare in proprio
(ad esclusione dei lavori del Pnrr), di utilizzare l'appalto
integrato, di far rimanere congelato l'albo dei commissari di gara presso l'Anac.
Prorogata al 2023 la possibilità di
valutare le offerte prima di verificare i requisiti delle imprese, prevista
anche dal Dl Semplificazioni dell'anno scorso. Via libera alla possibilità di avviare la
progettazione delle opere con fondi limitati al progetto fino al 2023, così come
la possibilità di appaltare manutenzione ordinaria e straordinaria senza
progetto esecutivo fino a giugno 2023. Fino a alla stessa data i pareri del Cipe
saranno necessari solo per le opere oltre 100 milioni.
Infine, l'articolo 54 del decreto riprende
in mano tutti i concetti del «once only» (chiedere i certificati una volta sola)
che finora sono rimasti alla stato di miraggio e li applica anche alle norme di
trasparenza e pubblicità cui sono legati gli enti locali, che in futuro
dovrebbero trasmettere dati e informazioni soltanto alla Banca dati nazionale
degli appalti dell'Anac.
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Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77
novità!
Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure
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