Circolare
del Ministero dei Lavori pubblici n. 182/400/93 del 1° marzo 2000
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi
dellarticolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni -
Prime indicazioni interpretative ed operative.
Al Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici
Ai Direttori Generali
Al Capo dellIspettorato Generale per lAlbo Nazionale Costruttori e i Contratti
Al Capo dellIspettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale
Al Presidente del Magistrato alle acque di VENEZIA
Al Presidente del Magistrato per il Po di PARMA
Ai Provveditori Regionali alle OO.PP
Ai Segretari Generali delle Autorità di Bacino di livello nazionale
AllAmministratore dellANAS
Con lentrata in vigore del d.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34, prende il via il nuovo sistema di qualificazione previsto
dallarticolo 8 della legge quadro in materia di lavori pubblici, che succede senza
apprezzabile soluzione di continuità al regime provvisorio introdotto dal decreto legge
30 dicembre 1999, n. 502, come noto non convertito in legge.
In attesa che si costituiscano ed inizino ad
operare le prime SOA, e di conseguenza che si affermi la presenza di imprese qualificate
dagli organismi di attestazione, è evidente che le procedure di affidamento di lavori
pubblici saranno disciplinate in via principale dagli articoli 28 e seguenti del nuovo
decreto, se i relativi bandi di gara siano stati pubblicati dopo il 1° marzo 2000.
Le procedure di gara iniziate sotto limpero
del decreto legge 502/1999, invece, restano assoggettate alla (sostanzialmente identica)
disciplina di quelle norme, ancorché decadute per mancata conversione in legge; come
infatti già indicato in passato in situazioni analoghe, leventuale vuoto normativo
e le connesse questioni di diritto intertemporale si ritiene debbano essere affrontati e
risolti sulla base del criterio alla fine condiviso anche dalla giurisprudenza
della valenza delle regole fissate dalla amministrazione con il bando, che nella
fattispecie viene a svolgere la funzione di lex specialis della gara.
Indipendentemente da ciò, e comunque
tuzioristicamente, il Governo si adopererà affinché venga approvata apposita previsione
legislativa per la salvezza degli effetti prodotti in costanza del decreto decaduto.
E necessario peraltro affrontare sin
dora alcuni aspetti della nuova disciplina, con particolare riferimento alla sua
parte transitoria, al fine di prevenire e risolvere per quanto possibile i problemi che
con maggiore probabilità potrebbero porsi nella prima applicazione delle nuove
norme.
In attesa del completamento del panorama
normativo di riferimento, anche con la pubblicazione del regolamento generale di
attuazione della legge quadro, le previsioni del titolo quarto del nuovo decreto devono
essere integrate da quelle disposizioni che attualmente ancora vigono in materia di
partecipazione alle gare, e precisamente dagli articoli
22 e 23 del decreto legislativo 406/1991; queste ultime norme sono destinate a valere
fino a quando non saranno sostituite dalle corrispondenti disposizioni del menzionato
regolamento generale.
Occorre inoltre aggiungere che, secondo il
disposto dellarticolo 8, comma 8, e soprattutto dellarticolo 9, comma 1, della
legge 109/1994, le norme del d.p.c.m. 55/1991
devono ritenersi venute meno per effetto dellentrata in vigore del d.P.R. n.
34/2000, fatta eccezione per quanto di seguito si dirà con riferimento ai requisiti delle
imprese appartenenti ad associazioni temporanee. Come pure devono ritenersi venuti meno
per evidenti ragioni di incompatibilità tutti i riferimenti allAlbo nazionale dei
costruttori ed alla sua disciplina contenuti in altre norme ancora vigenti.
Ciò premesso, le singole questioni generali
vanno disciplinate sulla base dei seguenti criteri:
a. Redazione del bando di gara
La stazione appaltante redige il bando di gara
secondo le indicazioni contenute nellarticolo 30 del nuovo decreto, che deve
ritenersi prevalgano, per evidenti ragioni di posteriorità, sulle norme incompatibili
contenute nei primi tre periodi del comma terzo dellarticolo 18 della legge 55/1990 come
modificato dallarticolo 34 della legge 109/1994.
Tale sopravvenienza comporta in primo luogo
laffermazione del principio dellunicità della categoria prevalente,
individuata sulla base del criterio del maggior importo riferito ai valori di tutte le
categorie componenti lintervento, con il conseguente venir meno delle precedenti
norme che, in qualche modo, avevano legittimato lindicazione di una pluralità di
categorie prevalenti allinterno del medesimo appalto.
In secondo luogo deriva che devono essere
indicati nel bando sia limporto complessivo dellappalto, sia la categoria
prevalente con il relativo importo, sia tutte le altre lavorazioni di importo superiore al
10% del valore complessivo dellappalto ovvero di importo superiore a 150.000 Euro,
che sono necessarie per la realizzazione dellintervento e che rientrano in categorie
diverse da quella prevalente (individuate secondo lelencazione di cui
allallegato A al d.P.R. n. 34/2000). Tutte queste lavorazioni sono, a scelta del
concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili. Le categorie
di importo inferiore ai limiti previsti (dieci per cento del valore dellappalto o
comunque 150.000 Euro) non devono quindi essere indicate nel bando; le relative
lavorazioni, qualunque sia la categoria di appartenenza, sono eseguibili dal soggetto
qualificato per la categoria prevalente. La sola eccezione al principio si ritiene possa
configurarsi per quei casi in cui è necessaria una specifica qualificazione resa
indispensabile da altre norme particolari (ad esempio dalla legge 5 marzo1990, n. 46, in
materia di impianti), in modo che laggiudicatario privo di questa qualificazione
possa procedere al subappalto senza incidere sulla quota del 30% dellimporto della
categoria prevalente comunque subappaltabile.
Sembra doversi inoltre precisare che fra
lavorazione subappaltabile e lavorazione scorporabile non vi è alcuna differenza sotto il
profilo tecnico, e che pertanto la scelta appartiene alla discrezionalità del
concorrente.
Lultima delle premesse dellallegato A
stabilisce che le lavorazioni indicate nella "tabella corrispondenze nuove e
vecchie categorie" (appartenente allo stesso allegato) con la specificazione "qualificazione
obbligatoria" non possono essere eseguite dallaggiudicatario se esso non
sia in possesso della specifica qualificazione; in tal caso è, pertanto, obbligatorio
affidarne lesecuzione in subappalto ad imprese in possesso della relativa
qualificazione. Questa prescrizione riguarda anche le lavorazioni appartenenti alle
categorie generali, ulteriori rispetto alla prevalente, e che in quanto tali
non possono essere eseguite con la qualificazione nella sola categoria prevalente.
Occorre poi precisare che la disposizione
dellarticolo 13, comma 7, della legge 109/1994, pur richiamata dallarticolo 30
in questione, non è di immediata applicazione, in quanto la sua operatività è dalla
legge quadro subordinata allentrata in vigore del regolamento generale. Non solo
quindi non vi è per le imprese alcun obbligo fino a tale data di costituire associazioni
temporanee di tipo verticale, ma tale obbligo diventerà operante solo qualora le parti di
cui si compone lopera o il lavoro - appartenenti a categorie diverse da quella
prevalente nonché caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o da rilevante
complessità tecnica (individuate nel suddetto regolamento generale allarticolo 72,
comma 4) - siano tutte singolarmente di importo superiore al 15% dellimporto
complessivo e laggiudicatario non sia qualificato per la esecuzione diretta di tali
parti.
Si segnala che per effetto del quarto comma
dellarticolo 1 del nuovo decreto sulla qualificazione le prescrizioni relative ai
contenuti dei bandi di gara non possono essere diverse per contenuto, modalità e
procedure, da quelle previste dai titoli III e IV.
Altra questione che può venire in rilievo nella
redazione dei bandi di gara riguarda i termini, dal momento che le sole norme attualmente
vigenti in materia, contenute negli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 406/1991,
si riferiscono agli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, e che la
disciplina dei termini per gli appalti sotto soglia contenuta nel regolamento generale di
attuazione della legge quadro non è ancora operante.
Tuttavia, poiché la fissazione dei termini della
procedura deve ritenersi appartenere al generale potere dellamministrazione di
dettare le regole del procedimento, leventuale vuoto normativo causato dal venir
meno del d.p.c.m. 55/1991 comporta per le singole stazioni appaltanti lobbligo di
procedere autonomamente in via di autoregolamentazione, nel rispetto dei principi di
tutela della concorrenza e di correttezza e logicità dellazione amministrativa.
Naturalmente, nel compiere le scelte nella singola fattispecie, la stazione appaltante
può recepire quelli che erano i termini già fissati dal d.p.c.m. (peraltro confermati
nelle future disposizioni del regolamento generale) spontaneamente riproducendoli.
b. Requisiti dellimpresa singola e
di quelle riunite
Ciò premesso sulla formulazione del bando di
gara ed in attesa dellentrata in vigore delle specifiche disposizioni del
regolamento generale in materia di requisiti di qualificazione dei concorrenti singoli o
associati, deve trovare applicazione il disposto tuttora vigente
dellarticolo 23 del decreto legislativo 406/1991, opportunamente depurato dai
richiami alla cessata normativa sullAlbo nazionale dei costruttori ed adattato alle
nuove disposizioni del decreto sulla qualificazione. Peraltro, sempre in attesa del
regolamento generale, anche larticolo 8 del d.p.c.m. 55/1991 deve ritenersi ancora
in vigore, sia per il richiamo che ad esso fa larticolo 13, comma 1, della legge
109/1994 con riferimento ai requisiti di qualificazione, sia perché mancherebbe
altrimenti apposita disciplina.
Pertanto, in virtù dei principi da sempre
affermati in materia e delle nuove norme, i concorrenti singoli possono partecipare alle
gare qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
prescritti dagli articoli 31 e 32 del d.P.R. n. 34/2000, determinati con riferimento alla
categoria prevalente ed allimporto complessivo dei lavori posto a base di gara
ovvero siano in possesso dei predetti requisiti determinati con riferimento alla categoria
prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse da quella prevalente ed ai
corrispondenti loro singoli importi; si ritiene, inoltre, per ragioni di coerenza del
sistema, che possano essere ammesse alle gare anche i concorrenti che non possiedano tutti
i requisiti relativi alle lavorazioni diverse da quella prevalente, sempre che siano in
possesso dei requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente.
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui
allarticolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 di tipo
orizzontale, possono partecipare alle gare qualora la mandataria o capogruppo e le
mandanti o le altre imprese consorziate siano in possesso dei requisiti, prescritti dagli
articoli 31 e 32 del d.P.R. n. 34/2000 per le imprese singole, rispettivamente nelle
misure minime del 40% e del 10%. Lassociazione deve comunque possedere i requisiti
nella stessa misura richiesta per limpresa singola.
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui
allarticolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 di tipo
verticale, possono partecipare alle gare qualora la mandataria o capogruppo e ciascuna
mandante o altra impresa consorziata possiedano i requisiti, prescritti dagli articoli 31
e 32 del d.P.R. n. 34/2000 per limpresa singola, rispettivamente con riferimento
alla categoria prevalente e alle categorie che intendono assumere ed ai corrispondenti
singoli importi; si ritiene, inoltre, per le ragioni di cui sopra, che possano essere
ammesse alle gare anche associazioni o consorzi che non prevedono che tutte le lavorazioni
diverse da quella prevalente siano assunte da mandanti o da altre imprese consorziate
sempre che i requisiti mancanti siano posseduti dalla mandataria o capogruppo con
riferimento alla categoria prevalente.
c. Qualificazione vera e propria e
verifica dei requisiti
Va premesso che, come detto, la disciplina
transitoria non esclude anzi, presuppone - leventualità di partecipazione
nella medesima gara di imprese già in possesso dellattestazione di qualificazione
rilasciata da una SOA e di imprese non ancora avviate al nuovo sistema; è evidente che,
con riferimento alle prime, la qualificazione regolata dagli articoli 29 e seguenti del
nuovo decreto non dovrà trovare applicazione, essendo esse ammesse alla gara con il solo
possesso dellattestato adeguato per categoria e classifica ai valori della gara ai
sensi dellarticolo 1, comma 3, del medesimo decreto.
Per quanto invece attiene alle seconde, la natura
e lentità dei requisiti di ammissione è regolata dal decreto in modo differenziato
a seconda dellimporto complessivo dei lavori da affidare. La disciplina sotto questo
profilo non presenta particolari complessità, dovendosi solo avvertire che tutte le
percentuali previste dalle norme richiamate si riferiscono allimporto complessivo
dellappalto da affidare.
Sembra a questo proposito opportuno precisare che
le norme impongono al concorrente la sola dichiarazione nei modi di legge del possesso dei
requisiti di qualificazione e che dunque, per i requisiti di ordine speciale, tale onere
di regola può ritenersi correttamente assolto, con forti effetti di semplificazione e
senza pregiudizio per le successive eventuali dimostrazioni, con la semplice affermazione
che i requisiti posseduti rispondono a quelli richiesti dalla legge per lammissione
alla specifica gara, senza alcuna necessità di esporre nella dichiarazione
lanalitica esatta specificazione o quantificazione dei requisiti effettivamente
posseduti.
Maggiori problemi potrebbero insorgere, nella
attuale fase transitoria, con riguardo alla speciale procedura di verifica a campione ai
sensi dellarticolo 10, comma 1-quater, della legge 109/1994, dal momento che in essa
si pone lesigenza per la stazione appaltante di accertare - e per limpresa di
dimostrare - leffettivo possesso del requisito, e la documentazione dimostrativa
menzionata nel d.P.R. n. 34/2000 non sempre potrebbe presentare dati di facile ed
immediata lettura.
In materia come è noto questo Ufficio ha avuto
modo di individuare alcuni criteri interpretativi ed operativi con la precedente circolare 25 ottobre 1999 n. 1285/508/333 U.L.,
la cui portata va ovviamente adeguata alle nuove norme ora intervenute.
Innanzitutto, deve dirsi che la procedura di
verifica a campione non può interessare quelle imprese che si presentano in gara esibendo
lattestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, in quanto per esse - salva
lipotesi prevista dallarticolo 3, comma 6, del regolamento di qualificazione -
lattestazione stessa costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (articolo 1, comma 3, del
decreto); viceversa, per gli affidamenti di qualunque importo, nei riguardi delle imprese
non ancora avviate al nuovo sistema di qualificazione la stazione appaltante deve
procedere agli adempimenti di verifica imposti dalla norma della legge quadro, trattandosi
di fattispecie in cui viene in rilievo il possesso di requisiti di capacità economica e
tecnico organizzativa.
In via generale, sembra necessario precisare che
lindividuazione del periodo di riferimento ai sensi dellarticolo 22 del d.P.R.
n. 34/2000 per la documentazione dei requisiti secondo i dati di bilancio o di altra
documentazione fiscale, deve necessariamente tener conto delle scadenze fissate dalla
legge per tali adempimenti; ne deriva che il periodo in questione non può che essere
quello per il quale detti atti sono effettivamente utilizzabili, in quanto approvati o
presentati; in altri termini, ai fini dellindividuazione del quinquennio cui
riferire il requisito della cifra di affari, non possono che venire in considerazione gli
ultimi cinque bilanci approvati e depositati. Naturalmente, ciò non vale per i requisiti
dimostrabili da altri documenti (quali ad esempio i certificati di esecuzione dei lavori)
la cui esistenza non è condizionata da particolari scadenze.
Quando dunque la stazione appaltante deve
procedere a verificare i requisiti in questione, come del resto imposto anche
dallultimo periodo del comma terzo dellarticolo 28 e del comma secondo
dellarticolo 29, la relativa dimostrazione da parte delle imprese avviene ai sensi
delle disposizioni del titolo III del decreto (articoli 18, 21, 22, 23, 24, 25). Devono
invece ritenersi non pertinenti al periodo transitorio gli articoli 19 (incremento
convenzionale premiante), 20 (consorzi stabili), 26 (direzione tecnica), che paiono più
propriamente riferibili alla attività di qualificazione demandata alla SOA. Pertanto,
come prime indicazioni operative, gli uffici vorranno tener conto che:
- La cifra daffari in lavori relativa
allattività diretta è comprovata:
per le ditte individuali, le società di persone,
i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane e i consorzi stabili che
effettuano esclusivamente attività di costruzione con le dichiarazioni annuali IVA e con
il Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione; in particolare la cifra
daffari è pari allimporto indicato alla voce "volume daffari
IVA" decurtato dellimporto indicato alla voce "cessione di beni
ammortizzabili e passaggi interni". Se gli stessi soggetti svolgono attività di
costruzione unitamente ad altre attività, la dimostrazione è data con le dichiarazioni
annuali IVA e con il Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione,
accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume
daffari fra le diverse attività; tale ripartizione è suscettibile di verifica da
parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che
attestino leffettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività; per le
società di capitali e le società cooperative che effettuano esclusivamente attività di
costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle
normative europee recepite nellordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del
codice civile) corredati da relativa nota che ne attesti lavvenuto deposito; in
particolare la cifra daffari è pari allimporto indicato alla voce "valore
della produzione" risultante dal conto economico, redatto ai sensi
dellarticolo 2425 del codice civile. Se le stesse società svolgono attività di
costruzione unitamente ad altre attività, la dimostrazione della cifra di affari è
fornita con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati e debitamente corredati
dalla nota di deposito; in particolare la cifra daffari dei lavori è pari
allimporto risultante nella nota integrativa, redatta ai sensi dellarticolo
2427 del codice civile; qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la
ripartizione della cifra del conto economico nelle varie attività svolte dalla società
può essere comprovata con la presentazione di autocertificazione del legale
rappresentante che ripartisca limporto fra le diverse attività; tale ripartizione
è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei
documenti di fatturazione che attestino leffettiva ripartizione dei ricavi per le
diverse attività.
- La cifra daffari in lavori relativa ad
attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dellimpresa
richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base
alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito, dei consorzi di cui
allarticolo 10, comma 1, lettere c) ed e-bis) della legge quadro, e delle società
fra imprese riunite dei quali limpresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per
lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.
- Lattrezzatura tecnica è requisito
speciale la cui verifica di adeguatezza richiede in primo luogo lindividuazione dei
beni che possono venire in considerazione ai fini di legge, essendo evidente che non tutti
i beni in dotazione allimpresa sono suscettibili di dimostrare la specifica
capacità esecutiva della stessa; il concetto pare rinvenibile anche nella lettera
dellarticolo 18, comma 8, del d.P.R. n. 34/2000, laddove lattrezzatura tecnica
viene precisata in termini di "attrezzature, mezzi dopera ed
equipaggiamento tecnico", con un riferimento dunque non tanto ai beni che
limpresa possiede come tale (e che comunque possiederebbe qualunque fosse
loggetto dellattività esercitata), quanto piuttosto al complesso dei beni che
sono tipicamente caratterizzati dallessere destinati alla attività di realizzazione
di lavori pubblici. Naturalmente, il principio deve essere inteso con una certa
elasticità potendo la casistica rivelarsi estremamente variegata ma pare
potersi sin dora escludere, e salvo sempre il miglior vaglio giurisprudenziale, che
nellattrezzatura tecnica prevista dalla norma in questione siano da ricomprendere i
beni genericamente strumentali (quali ad esempio la sede aziendale) ed in ogni caso le
immobilizzazioni extra caratteristiche. Ciò premesso, lammortamento
dellattrezzatura tecnica è comprovato:
1) per i soggetti non tenuti alla redazione del
bilancio (ditte individuali e società di persone) dalle dichiarazioni annuali dei
redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, corredate da relativa ricevuta di presentazione
e da autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita
allattrezzatura tecnica come sopra precisata. In particolare, a seconda dei modelli
di dichiarazione prodotti, lammortamento va rilevato o nel prospetto di
determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati di bilancio, oppure
ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione dei parametri.
Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da
autocertificazione del legale rappresentante, corredata da copia del libro dei beni
ammortizzabili vidimato;
2) per i soggetti tenuti alla redazione del
bilancio, con la presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative
europee, corredati da relativa nota di deposito. In particolare, la quota di ammortamento
riferita alla attrezzatura tecnica è quella risultante dalla stessa nota nel "prospetto
dei movimenti delle immobilizzazioni per voce". Qualora la nota integrativa non
contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra prevista alla voce "ammortamento
delle immobilizzazioni materiali" del conto economico deve essere comprovata da
presentazione di autocertificazione del legale rappresentante; tale ripartizione è
suscettibile di verifica da parte dellamministrazione committente attraverso la
richiesta di copia del libro beni ammortizzabili vidimato che attesti leffettiva
ripartizione degli ammortamenti.
Nellun caso e nellaltro
lammortamento figurativo, che nel regolamento è ricollegato allipotesi di
esaurimento del periodo previsto nel piano originario, viene in considerazione solo per la
parte che ricade cronologicamente nel quinquennio documentabile ai fini dellutile
sussistenza dei requisiti, e per lammontare che risulta dai bilanci degli anni
precedenti.
Se invece lattrezzatura tecnica non è in
proprietà dellimpresa, ma è da questa assunta in locazione finanziaria o noleggio,
occorre fare riferimento ai relativi canoni, come effettivamente ed annualmente
corrisposti, desumibili dai relativi contratti.
- Il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto come al comma 10 dellarticolo 18 del nuovo decreto, è
documentato:
1) per i soggetti non tenuti alla redazione del
bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, con la
prova dellavvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire
va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di
determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai
fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti
ai fini dellapplicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino
tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale
rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti limporto. La
ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o
diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per
categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile
di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS,
INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dellorganico;
2) per i soggetti tenuti alla redazione del
bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative
europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione
risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto
ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio
ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione
del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti
categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla
presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza
dellorganico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte
dellamministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed
altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza
dellorganico.
- I lavori eseguiti e relativi categoria e
importo sono documentati con la presentazione dei certificati di esecuzione degli stessi
rilasciati dai committenti, che la stazione appaltante deve valutare alla luce delle
corrispondenze fissate dalla apposita tabella dellallegato A al d.P.R. n. 34/2000.
d. Requisiti di ordine generale
Come già rilevato con la menzionata circolare di
questo Ufficio n.1285/508/333 U.L., la materia dei requisiti di ordine generale esula dal
campo di applicazione della verifica a campione introdotta dallarticolo 10, comma
1-quater, della legge 109/1994; si ribadisce anche in questa sede, tuttavia, che non è
precluso alle stazioni appaltanti di verificare comunque, in base agli ordinari poteri ed
eventualmente nella stessa occasione del controllo degli altri requisiti, la veridicità
delle dichiarazioni di parte sul punto, salva la non applicabilità delle misure
sanzionatorie diverse dalla mera esclusione dalla gara.
Quanto ai requisiti stessi, ed in attesa che la
materia sia regolata dalla corrispondente disposizione del regolamento generale, la
relativa sussistenza è attualmente disciplinata dallarticolo 17 del d.P.R. n.
34/2000, per effetto del richiamo operato dal comma terzo dellarticolo 29, cui va
aggiunta la speciale disposizione prevista dalla legge 12 marzo1999, n. 68.
In proposito, appare in via di prima lettura
opportuno chiarire la portata della causa di esclusione costituita dallesistenza di
precedente condanna penale (a seguito di dibattimento oppure di applicazione della pena su
richiesta) per reati che incidono sulla moralità professionale; la disposizione, pure se
generica in coerenza con la definizione tradizionalmente assunta dalle norme nazionali e
comunitarie, mira ad escludere dagli appalti il concorrente che si sia reso colpevole di
comportamenti penalmente rilevanti per fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad
incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza
alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto; sotto questo profilo, può
a titolo indicativo assumersi ad esempio lelencazione delle tipologie di reato
contenuta nellarticolo 27, comma 2, lettera q), con lavvertenza che essa
potrebbe non essere esaustiva.
Avvalendosi dei principi costantemente affermati
dalla giurisprudenza in materia, la stazione appaltante dovrà comunque compiere un
apprezzamento discrezionale circa la incidenza della condanna sullelemento
fiduciario, traendo elementi di valutazione ponderata dalla gravità del fatto, dal tempo
trascorso dalla condanna, e da eventuali recidive.
Pure i requisiti di ordine generale sono oggetto
di autodichiarazione, ma questa in quanto sostitutiva ai sensi del d.P.R. 20
ottobre 1998, n. 403 deve necessariamente avere le caratteristiche formali ed i
contenuti che le sono propri. Per quanto attiene poi alle modalità di verifica, si
richiama il contenuto della citata circolare, rilevandosi che essa verifica non è
impedita dal fatto che limpresa sia in possesso della attestazione di qualificazione
rilasciata dalla SOA, vuoi perché i requisiti soggettivi devono necessariamente
sussistere nella attualità rispetto alla data della attestazione, vuoi perché la
sufficienza di questultima è dalla norma espressamente limitata ai requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi, e non ad altre situazioni.
e. Licitazione privata semplificata
Larticolo 23 della legge 109/1994 specifica
quali sono i documenti che le imprese devono presentare a corredo delle domande di
inserimento in elenco, e fra essi è previsto (evidentemente con effetti transitori) il
certificato di iscrizione allAlbo nazionale dei costruttori. Se per gli elenchi
futuri e per le future domande non è dubbia la necessità di fare riferimento
esclusivamente ai requisiti richiesti dalla nuova normativa, ed eventualmente al solo
possesso dellattestazione della SOA, il problema potrebbe oggi porsi con riguardo ad
elenchi eventualmente già predisposti sulla base di domande corredate dal certificato
stesso. In questo caso, è necessario che le stazioni appaltanti invitino i soggetti già
inseriti in elenco a far pervenire apposita dichiarazione attestante i requisiti previsti
dagli articoli 28 e 31 (cifra daffari, lavori eseguiti e relativa categoria, costo
del personale e attrezzatura), corredata dalla prescritta documentazione dimostrativa.
Le stesse stazioni appaltanti, coerentemente con
il carattere semplificativo della speciale procedura, provvederanno una volta per tutte a
verificare leffettiva sussistenza dei requisiti dichiarati, e di gara in gara
inviteranno quelle imprese i cui requisiti siano congrui rispetto allimporto da
affidare secondo i criteri indicati dallarticolo 31 o comunque dal bando di gara,
salva comunque la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti generali al
momento della gara stessa.
f. Subappalto
Lipotesi dellaffidamento di lavori in
subappalto non sembra porre problemi di particolare rilievo, ove si osservi che
larticolo 18 della legge 55/1990, come modificato dallarticolo 34 della legge
109/1994 prevede al comma terzo, punto 4), che il subappaltatore debba essere in possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione
allimporto dei lavori da eseguire in subappalto.
g. Fusioni, incorporazioni, cessioni
dazienda
Le questioni in tema di qualificazione a seguito
delle operazioni societarie in argomento hanno indubbiamente rivestito una certa
criticità sotto limpero della precedente normativa in connessione con
lintestazione nominativa dei relativi certificati di iscrizione, ma attualmente
senza voler minimamente incidere sulle problematiche specifiche di gara
devono ritenersi agevolmente risolvibili alla luce della nuova disciplina. Ai sensi
infatti dellarticolo 15, comma 9, il soggetto derivante da tali operazioni
societarie limpresa risultante dalla fusione, lincorporante,
lacquirente dellazienda o di un suo ramo può avvalersi dei requisiti
di qualificazione già posseduti dai soggetti che hanno dato luogo al fenomeno,
eventualmente cumulandoli con i propri. In coerenza con la natura successoria che la
tradizionale dottrina attribuisce alle operazioni in questione dunque, tutti i requisiti
(cifra di affari, lavori eseguiti, attrezzature, costo del personale) sono da intendersi
trasferiti in capo al nuovo soggetto. In tale prospettiva, dovrebbe ritenersi superato il
principio affermato dallarticolo 35, comma 4, della legge 109/1994 che, attraverso
il richiamo a precedente circolare di questo Ministero, rievocava il sistema di
qualificazione imperniato sullAlbo, per la decisiva considerazione che le norme
transitorie del D.P.R. n. 34/2000, rinviando alle disposizioni del proprio titolo III in
materia di requisiti, consentono di applicare anche nella fase transitoria i principi di
subentro nei requisiti ora affermati.
h. Lavori di importo inferiore ai
150.000 Euro
Per gli appalti di valore inferiore ai 150.000
Euro non si pone problema alcuno di transitorietà nella relativa disciplina, dal momento
che essi sono al di fuori del sistema unico di qualificazione.
Se in linea di principio non può essere escluso
che limpresa concorra a tali affidamenti presentando lattestato SOA, ed in tal
caso non dovrà dimostrare alcuno dei requisiti richiesti dallarticolo 28, né sarà
assoggettabile a procedura di verifica a campione ex articolo 10 della legge 109/1994,
laffidamento di questi lavori è subordinato al possesso di requisiti ridotti
rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le
regole generali contenute nel d.P.R. n. 34/2000.
In proposito, con specifico riferimento ai lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente il bando, potrebbe insorgere dubbio se essi debbano o
meno essere assimilabili a quelli oggetto del contratto da affidare, non contenendo la
norma alcuna specificazione.
Ad avviso di questo Ufficio, tuttavia, detta
correlazione, quanto meno in termini di analogia, deve comunque sussistere. Infatti, per
tutti gli esecutori di lavori pubblici, indipendentemente dallimporto degli stessi e
quindi dallappartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, proprio la legge
109/1994 allarticolo 8, comma 1, impone in linea generale il possesso di una
professionalità qualificata, che altrimenti non potrebbe intendersi se non come requisito
riferito alla specificità dellattività esercitata. Ciò significa che i lavori
eseguiti dallimpresa che concorre allaffidamento di appalti di valore
inferiore ai 150.000 Euro non possono che avere caratteristiche similari (seppure non
esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i
lavori da affidare. Ovviamente, la specificazione della necessaria correlazione va
espressamente indicata nel bando, fermo restando che in ogni caso la valutazione di
similarità deve essere dalla stazione appaltante condotta anche in presenza di attestati
SOA.
Daltra parte, il d.P.R. n. 34/2000 sul
punto non poteva fare riferimento alcuno alle categorie del sistema di qualificazione, in
quanto questultimo non riguarda gli appalti oggetto dellarticolo 28.
Per quanto infine riguarda lesistenza di
requisiti di carattere generale, in attesa dellentrata in vigore delle
corrispondenti disposizioni del regolamento generale richiamate dal comma primo
dellarticolo 28, la relativa disciplina va naturalmente ricercata anche in questa
ipotesi nellarticolo 17 del d.P.R. n. 34/2000.
Ulteriori aspetti della complessa problematica
potranno essere esaminati ed affrontati in seguito, se gli uffici ne segnaleranno la
rilevanza.
|